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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/02/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 13.2.2025 dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5142/2023 R.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], c.f. rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
per procura in atti, dall'avv. Andrea Libranti, con studio sito in Catania Viale Ionio n. 35 e dall'avv.
Giovanni Barbera, con studio sito in Catania, via Pola n. 11; Ricorrente
CONTRO
, in persona del Commissario Straordinario e legale Controparte_1
rappresentante p.t., con sede in Catania, via S. Maria La Grande n. 5, C.F. e P.IVA , P.IVA_1
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Filippa Morina ed elettivamente domiciliato in
Catania, via S. Maria La Grande n. 5, presso l'U.O.C. Servizio legale;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.5.2023 la ricorrente in epigrafe indicata, in qualità di medico pediatra di libera scelta convenzionato con il ed operante dal 2002 fino a quel Controparte_2
momento nel comprensorio dell' di Catania - ha adito il Tribunale di CP_1 Controparte_1
Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: a) che dal 2002 fino al mese di novembre 2019 ha operato nel distretto di GO, all'interno di un ambulatorio ubicato in Militello in Val di Catania gestito in forma associata unitamente ad altri due medici pediatri di libera scelta;
b) che sul finire del
2019 ha sciolto l'associazione fino ad allora costituita con i suddetti colleghi, a causa del trasferimento del proprio studio nel distretto di Gravina di Catania, laddove, il 2 dicembre 2019, ha aderito ad un'altra associazione tra pediatri precedentemente costituita già dal 2001 ed ha iniziato ad esercitare la professione in un ambulatorio pediatrico sito in EM ET, condotto da detta ultima associazione;
c) che il distacco dall'associazione precedentemente costituita in GO (la quale è stata contestualmente sciolta) e l'inserimento in quella costituita in EM ET, entrambe operanti con le modalità ed i requisiti previsti dall'art. 52, comma 2 lett. b) e 10 dell'Accordo Collettivo
Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di Libera Scelta del 27.05.2009 (“Pediatria in associazione”), sono avvenuti senza soluzione alcuna di continuità; d) che l'esercizio della professione in forma associata è riguardato dal summenzionato come modalità di esecuzione Controparte_3
delle prestazioni in grado di conseguire standard di particolare efficienza nell'erogazione del servizio di assistenza sanitaria pediatrica sul territorio (artt. 29, comma 2, e 58), tant'è che l'art. 58, paragrafo
“B”, già prevedeva che parte della “Quota Variabile” del trattamento economico spettante ai Pediatri convenzionati fosse destinata all'incentivazione dell'espletamento dell'attività professionale in forma associata;
e) che l'Accordo Integrativo Regionale di Pediatria, reso esecutivo con Decreto dell'Assessore per la Salute della Regione Siciliana del 29.6.2011, pubblicato sulla G.U.R.S. n.31 del
22.7.2011, prevede, all'art. 1, la corresponsione di una specifica indennità per le due forme di associazionismo previste (“semplice” e “di gruppo”), e che per la forma di associazionismo semplice, in concreto adottata dalla ricorrente unitamente ai colleghi dell'ambulatorio di EM ET (e peraltro dalla stessa adottata anche nel precedente studio pediatrico di GO), l'accordo integrativo regionale prevede un'indennità di 8 euro all'anno per assistito (art.1, comma 9, lett. a));
f) che l'indennità di associazionismo per cui è causa le è stata regolarmente corrisposta fino al mese di novembre 2019, vale a dire fino a qualche giorno prima della sua adesione (avvenuta il 2.12.2019) all'associazione e del contestuale scioglimento della precedente costituita in Controparte_4
GO; g) che, nonostante abbia ripetutamente provveduto a comunicare all' Controparte_1
tanto lo scioglimento dell'associazione di GO quanto, e soprattutto, la contestuale
[...]
adesione alla associazione di pediatri in EM ET, peraltro già in precedenza costituita, al fine di potere continuare a percepire la predetta indennità, per il mese di dicembre 2019, per tutto l'anno 2020 e per gli anni a seguire fino al momento della presentazione del ricorso introduttivo del giudizio, non le è stata riconosciuta l'indennità di associazionismo in precedenza percepita;
h) che la sua formale diffida del 17.6.2022, inviata all tramite p.e.c. e tesa al riconoscimento CP_5
della detta indennità sin dal dicembre 2019, è stata riscontrata con nota dell' a mezzo della CP_1
quale le è stato comunicato che nelle graduatorie appositamente formate per l'individuazione degli assegnatari dell'indennità in questione per l'anno 2020 non è risultata collocata in posizione utile, trovandosi collocata al 23° posto nella graduatoria dei pediatri di libera scelta aspiranti alla corresponsione dell'indennità approvata con deliberazione n. 993 dell'8.7.2021 (e ciò sul presupposto, reputato erroneo, della sua adesione alla nuova associazione come avvenuta solo in data 2.12.2019), mentre l'aggiornamento della stessa graduatoria approvato con la successiva deliberazione n. 1634 del 20.10.2021, originato dalla rideterminazione delle risorse disponibili e dalla possibilità di individuare tredici assegnatari provvisori dell'indennità, la ha vista ancora una volta, e sempre a cagione del criterio temporale d'adesione alla ulteriore associazione ritenuto erroneamente applicato, esclusa dal novero degli aventi diritto all'emolumento insistentemente richiesto.
In diritto la ricorrente ha dedotto che la perdita dell'indennità di associazionismo richiesta anche per il periodo successivo a dicembre 2019 è illegittima, oltre che lesiva del suo diritto a continuare a percepirla (come aveva fatto nei diciotto anni precedenti), ponendosi in contrasto con quella che ritiene sia l'interpretazione corretta delle previsioni al riguardo delle disposizioni dell'art. 1, rubricato
“Associazionismo”, dell'Accordo Integrativo Regionale di Pediatria del 29.6.2011, che vorrebbe che il pediatra di libera scelta il quale si trasferisca da una associazione di professionisti ad un'altra e sia stato sino al momento del trasferimento alla nuova associazione percettore dell'indennità in contestazione, abbia diritto, in presenza di tutti gli altri presupposti, alla continuazione nell'erogazione dell'emolumento in parola senza necessità di dovere essere iscritto, o reiscritto, nella graduatoria degli aspiranti predisposta dall'ASP.
Sulla base di tali premesse la ricorrente ha, quindi, così concluso: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di percepire l'indennità di associazionismo prevista dall'art.1 dell'Accordo Integrativo
Regionale di Pediatria di libera scelta del 19-4-2011, reso esecutivo con D.A. 29-6-2011, per le ragioni di fatto e di diritto sopra illustrate ed a far tempo dal mese di Dicembre 2019 in avanti;
b) per l'effetto, disapplicare le deliberazioni dell' n.993/2021 e n.1634/2021 Controparte_1
con le annesse graduatorie, la nota prot.675041 del 27-10-2022 e ogni altro atto o provvedimento correlato, connesso o conseguenziale che déneghi il diritto della ricorrente alla corresponsione dell'indennità di associazionismo;
c) condannare l' , in persona Controparte_1
del direttore generale e legale rappresentante, a corrispondere gli arretrati dal Dicembre 2019 al
Febbraio 2023, pari a € 17.800,76, oltre alla rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascun rateo
e agli interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata fino al soddisfo;
d) condannare l'
[...]
a pagare gli ulteriori importi dell'indennità dal mese di Marzo 2023 in Controparte_1
avanti, con il riconoscimento, per le mensilità maturate in corso di causa e non pagate, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali come per legge;
e) condannare l'
[...]
alle spese di lite”. Controparte_1
L'Azienda datrice di lavoro si è costituita tardivamente in data 31.1.2024, contestando il fondamento della domanda attorea in fatto e in diritto e chiedendone il rigetto. Con In particolare, l ha dedotto che la ricorrente per l'anno 2020 non è risultata beneficiaria dell'indennità di associazionismo, in quanto non utilmente posizionata nella relativa graduatoria dei pretendenti all'emolumento all'uopo predisposta, per cui con riferimento a tale annualità non le è dovuto alcunché, mentre per quanto riguarda l'anno 2021 la stessa è risultata invece assegnataria dell'indennità di associazionismo, in via provvisoria, giusta deliberazione di scorrimento n. 725 dell'11.5.2023 della relativa graduatoria adottata dall'azienda e liquidata con il cedolino di maggio
2023, per cui anche con riferimento a tale annualità, anche se per un motivo opposto, nulla le sarebbe parimenti dovuto.
Per quanto riguarda, invece, l'anno 2022, non essendo stata ancora pubblicata al momento della sua costituzione in giudizio (31.1.2024) la graduatoria dei pediatri di libera scelta aventi diritto all'indennità controversa, si è riservata di dare eventualmente seguito ai pagamenti corrispondenti all'esito del relativo scorrimento.
Nulla, peraltro, ed a fortiori, sarebbe stata in grado di aggiungere con riferimento alle annualità successive al 2022, richieste dalla ricorrente, in attesa della pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto all'emolumento per l'anno 2022.
In diritto, a dimostrazione della legittimità e correttezza del proprio operato nei confronti della ricorrente e di tutti quanti i colleghi della stessa aspiranti alla percezione dell'emolumento in questione, ha fornito un'interpretazione del disposto dell'art. 1, rubricato “Associazionismo”, dell'Accordo Integrativo Regionale di Pediatria del 29.06.2011, completamente differente ed opposta rispetto a quella prospettata dalla attrice, ritenendo irrilevante, ai fini della maturazione del diritto richiesto, il fatto che quest'ultima fosse già stata in passato titolare dell'indennità nel precedente incarico espletato nel distretto di GO in concomitanza della partecipazione ad un'altra associazione di professionisti, atteso che nella gestione dell'accesso all'emolumento in parola si deve considerare la data di inserimento del singolo pediatra nella diversa associazione, anche se già precedentemente costituita, la quale, peraltro, nella fattispecie, ha pure sede in tutt'altro distretto dell' (precisamente, in Gravina di Catania). CP_1
La causa è stata istruita documentalmente e, sostituita l'udienza del 13.2.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, viene definita come segue.
Alla stregua delle prove documentali acquisite e di quanto ulteriormente emerso nel corso del presente giudizio, deve ritenersi che vada dichiarata la parziale cessazione della materia del contedere e che, per la restante parte, la domanda vada rigettata, in quanto infondata. Va dato atto, innazitutto, che l' ha proceduto al pagamento dell'indennità giudizialmente CP_1
richiesta dalla ricorrente non soltanto, come immediatamente contro dedotto dalla stessa resistente al momento della sua costituzione in giudizio, con riferimento all'anno 2021 (cfr. doc.ti 3 e 4 allegati alla memoria di costituzione della resistente), ma anche relativamente ai successivi anni 2022 e 2023
(cfr. “cedolino delle prestazioni attinenti al mese di Aprile 2024”, allegato alle note sostitutive dell'udienza del 13.02.2025 da parte della difesa della ricorrente).
Pertanto, in base a quanto allegato e documentato dall' convenuta e di quanto riconosciuto CP_1
dalla stessa parte ricorrente nelle note sostitutive dell'udienza del 13.2.2025 (“ritenuto che le mensilità Gennaio 2022 - Febbraio 2023 sono state pagate, unitamente ad altre mensilità non contemplate col ricorso, con il cedolino di pagamento emesso il 30-4-2024”), va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di pagamento degli importi richiesti a titolo di indennità di associazionismo relativamente alle annualità 2021, 2022 e 2023.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, C. Cass. n. 10553/09; C. Cass. n. 22650/08).
D'altronde, “La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche
d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza. Posta tale precisazione va affermato che la cessazione della materia del contendere non costituisca una vera e propria domanda, essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso” (cfr. C. Cass.
n. 1625/2020, C. Cass. n. 19568/2017).
Pertando, risultando essere stata soddisfatta in parte qua la richiesta della ricorrente tesa al pagamento in suo favore dell'indennità di associazionismo fino ad allora omesso (annualità 2021,
2022 e 2023), va dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in capo all'attrice ad ottenere una pronuncia giudiziale al riguardo.
In relazione alle ulteriori domande svolte dalla ricorrente e, in particolare, della richiesta di pagamento dell'indennità relativamente al mese di dicembre 2019 ed a tutto quanto l'anno 2020, rispetto alla quale l' resistente non soltanto non ha fornito alcuna quietanza di pagamento, CP_1
ma ha affermato piuttosto di non esservi tenuta, oltre che della richiesta di condanna dell' al CP_1 pagamento di interessi e maggior danno, ex art. 429 comma 3 c.p.c., che sarebbero maturati sulle somme reputate come tardivamente corrisposte a titolo di indennità di associazionismo per gli anni
2021 e 2022, nonché per i mesi di gennaio e febbraio 2023, le stesse vanno respinte per le motivazioni che seguono.
Ritiene la ricorrente di avere maturato il diritto vita natural durante alla attribuzione dell'indennità in parola per il semplice fatto di averla percepita continuativamente a far data dal 2002 e sino al mese di novembre 2019, in concomitanza con la sua partecipazione a un'altra associazione di professionisti
(peraltro, avente sede in tutt'altro distretto dell'Azienda, precisamente in quello di GO), mentre il successivo trasferimento, e soprattutto la specifica data di ingresso, presso un'ulteriore associazione ubicata in un diverso distretto non intaccherebbero minimamente quel diritto, che non abbisognerebbe neppure di ulteriore domanda per usufruirne né tantomeno della redazione e dell'inserimento del proprio nominativo in una qualche graduatoria, posto che le graduatorie all'uopo Con annualmente predisposte dall , a suo dire, dovrebbero riguardare e ricomprendere solamente quei pediatri che richiedono per la prima volta nella loro carriera l'accesso alla suddetta indennità.
Tale pretesa ad un diritto per così dire quesito si scontra con il tenore letterale del combinato disposto di cui ai commi 6 e 9 dell'art. 1 dell' del 2001, prodotto in atti (cfr. doc. 2 allegato al ricorso CP_6
introduttivo), laddove è stabilito testualmente che “I componenti che si inseriscano successivamente in una associazione precedentemente costituita saranno inclusi nella relativa graduatoria secondo la propria data di ingresso nell'associazione stessa: l'indennità di associazionismo sarà loro corrisposta in relazione alle percentuali previste per tale indennità dal presente accordo, solo in presenza di risorse disponibili, all'interno del budget economico stimato.”; “Nella gestione della priorità di accesso all'indennità, sarà considerata la data di costituzione della forma associativa o di inserimento del singolo P.L.S. in una associazione già costituita, risultante dagli estremi del protocollo dell'Ordine”.
Le disposizioni riportate, ai fini precipui dell'accesso all'indennità in questione, non contemplano affatto corsie preferenziali per i medici pediatri che prima dell'inserimento in un'associazione precedentemente costituita abbiano fatto parte di qualche altra associazione professionale, lasciando piuttosto intendere la necessarietà e preminenza dell'inserimento degli stessi nella relativa graduatoria secondo la specifica data di ingresso di ciascuno in detta associazione, e ciò indipendentemente dal fatto che prima di allora abbiano partecipato o meno ad altra associazione ed abbiano percepito o meno l'indennità in questione, dovendosi considerare requisito prioritario ed imprescindibile ai fini dell'accesso a quest'ultima proprio la data di inserimento di ciascun pediatra in un'associazione già costituita. Il pediatra appena inseritosi in un'associazione precedentemente costituita, ancorché possa in ipotesi vantare una pluriennale partecipazione presso altra associazione, si trovarà a subire il pregiudizio, inevitabilmente legato al momento del suo ingresso nella successiva associazione, di vedersi scavalcare nella relativa graduatoria da quanti vantano, dal punto di vista prettamente cronologico, un'anzianità d'iscrizione nella nuova associazione ben più risalente al proprio.
Coerentemente con quanto appena esposto, il comma 10 dello stesso art. 1 A.I.R., alla lettera b), stabilisce che “Le domande per l'accesso all'indennità devono essere quindi presentate alle di CP_5
appartenenza esclusivamente dai referenti delle associazioni di nuova costituzione e delle associazioni già costituite non beneficiarie dell'indennità o in cui si siano inseriti nuovi componenti”.
È proprio quest'ultimo il caso che interessa nel presente giudizio e che chiarisce inequivocabilmente sulla necessità della presentazione della domanda e del conseguente inserimento in graduatoria per potere usufruire dell'emolumento in questione: l'ingresso di un nuovo associato, indipendentemente dal fatto che questi abbia fatto o meno altrove esperienza di associazionismo, obbliga il referente dell'associazione alla presentazione della domanda per l'accesso all'indennità, e ciò ancorché si tratti di associazione già precedentemente costituita e beneficiaria dell'indennità, non consentendo la congiunzione disgiuntiva “o”, adoperata nella circostanza dagli estensori dell'accordo integrativo regionale in commento, che si possa opinare diversamente.
D'altronde, a conferma del superiore assunto, come immediatamente prima previsto dallo stesso comma 10, alla lettera a), solo “Le associazioni già costituite, che usufruiscono dell'indennità e che non subiscono trasformazioni, restano validamente costituite e conservano tutti i doveri e diritti acquisiti.”; per cui, non essendovi inserimenti in esse di nuovi componenti che ne comportino la trasformazione, non sono tenute alla presentazione delle domande per l'accesso all'indennità.
Pertanto, il corretto iter procedurale voluto dal vigente Accordo di categoria per l'ottenimento dell'emolumento in questione, che è stato stravolto dalla ricostruzione fatta dalla ricorrente, induce a ritenere irrilevante, ai fini della maturazione del diritto, il fatto che quest'ultima fosse già stata in passato titolare dell'indennità nel precedente incarico espletato nel distretto di GO, atteso che nella gestione dell'accesso all'emolumento in parola si deve considerare preminentemente la data di inserimento del singolo pediatra nell'associazione già costituita.
Per la Suprema Corte, se è vero che il giudice è tenuto ad indagare quale sia stata la comune volontà dei contraenti, è altresì vero che - qualora il senso letterale della convenzione riveli, per le espressioni usate, siffatta volontà, e non risulti alcuna valida ragione di divergenza fra lettera e spirito della convenzione - un'ulteriore interpretazione sarebbe inammissibile in quanto condurrebbe il giudice a sostituire la propria soggettiva opinione alla volontà effettiva dei contraenti: “I canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia - desumibile dal sistema delle stesse regole - in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi e ne escludono la concreta operatività, quando l'applicazione degli stessi canoni strettamente interpretativi risulti, da sola, sufficiente per rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti. Nell'ambito dei canoni strettamente interpretativi, poi, risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole - di cui all'articolo 1362, comma 1 - con la conseguenza che, quando quest'ultimo canone risulti sufficiente, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa. E ciò, in quanto l'articolo 1362, comma 2 che invita ad identificare il significato dell'atto in base al comportamento complessivo delle parti, va applicato in via sussidiaria, ove l'interpretazione letterale e logica sia insufficiente” (cfr., ex plurimis,
Cass. n. 925 del 24.1.2012; Cass. n. 9786 del 23.4.2010).
In altre parole, cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio.
La perfetta applicabilità dei superiori canoni legali di ermeneutica contrattuale anche agli accordi collettivi è stata più volte ribadita dalla Suprema Corte di Cassazione: “questa Corte ha più volte affermato che, nel processo di interpretazione negoziale, va ricostruita la comune volontà dei contraenti sulla scorta di due elementi principali, ovvero il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale (tra le altre: Cass. n. 5102 del 2015; Cass. n. 12389 del 2003; Cass. n.
6484 del 1994; Cass. n. 5528 del 1981). Quanto al primo elemento, relativo al senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, esso rappresenta il primo e principale strumento esegetico, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4347 del 2015; Cass.
n. 110 del 2013; Cass. n. 4176 del 2007; Cass. n. 28479 del 2005 e, da ultimo, Cass. 28.10.2016 n.
21888). Il criterio non muta nel caso dell'interpretazione di un contratto collettivo per cui si è affermato il principio che “ove il giudice di merito abbia ritenuto che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza e univocità la loro volontà comune, cosicché non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente compiuta senza necessità di far ricorso ai criteri interpretativi sussidiari, il cui intervento si giustifica solo nel caso in cui siano insufficienti i criteri principali” (in termini: Cass. n. 19357 del 2013). Anche laddove l'interpretazione letterale non conduca a siffatti esiti decisivi e preclusivi, o per l'intrinseca equivocità delle espressioni utilizzate o perché incoerente con ulteriori ed esterni indici rivelatori della volontà delle parti (cfr. Cass. n.
25840/2014), non v'è dubbio che il giudice del merito non possa prescindere dall'esame del testo dell'accordo, trattandosi del passaggio “prioritario” nel processo ermeneutico (tra le altre v. Cass. n.
5595 e 21243 del 2014), avendo egli il potere-dovere di stabilire se la comune intenzione delle parti risulti in modo certo ed immediato dalla dizione letterale del contratto (cfr. in termini Cass.
21888/2016, con richiamo a Cass. n. 12360 del 2014, che richiama Cass. 511 del 1984)” (cfr. Cass. civ. sez. lav. n.26461/2019 del 17.10.2019); “secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, nell'interpretazione dei contratti, ivi inclusi i contratti collettivi di diritto comune, i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia, in forza del quale i canoni strettamente interpretativi - tra i quali risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole - prevalgono su quelli interpretativi-integrativi; l'indagine sulla corretta applicazione di essi compete al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Cass. lav. n. 27021 del 12/11/2008. In senso analogo, id. n. 6426 del 19/03/2007: i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia in forza del quale i canoni strettamente interpretativi - tra i quali risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole - prevalgono su quelli interpretativi-integrativi; ove il dato letterale riveli con chiarezza e univocità la volontà dei contraenti, una diversa interpretazione non è ammessa, poiché soltanto la mancanza di chiarezza, precisione ed univocità delle espressioni letterali adottate dalle parti nella redazione del testo negoziale legittimano l'interprete alla adozione di altri. Parimenti, secondo Cass. lav. n. 15339 del 10/06/2008, nell'interpretazione di una norma contrattuale, com'è quella contenuta in un contratto collettivo di diritto comune - operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto, come tale riservato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione se non per vizi attinenti ai criteri legali di ermeneutica o ad una motivazione carente o contraddittoria - occorre far riferimento in via prioritaria al criterio fondato sul significato letterale delle parole, di cui all'art. 1362 cod. civ. e, solo ove il dato letterale della norma possa risultare ambiguo, può farsi ricorso agli altri canoni strettamente interpretativi - artt. 1362-1365 cod. civ. - e, in caso di insufficienza, a quelli interpretativi integrativi di cui agli artt. 1366-1371 dello stesso codice. Analogamente, Cass. lav. n. 1552 del
26/01/2006: nell'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco,
è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti.
Conforme id. n. 12245 del 20/08/2003, la quale peraltro confermava, ad ogni modo, che l'interpretazione resta devoluta al giudice di merito, essendo censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e per violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale)” (v. Cass. civ. sez. lav., n.
25530/2018 del 12.10.2018).
Alla stregua della corretta interpretazione del disposto dell'art. 1 dell' del 2011, dunque, si CP_6
manifesta del tutto irrilevante il fatto che la ricorrente fosse stata già titolare dell'indennità in concomitanza con il precedente incarico espletato nel distretto di GO, atteso che nella gestione dell'accesso all'emolumento in parola si considera come preminente la data dell'inserimento del singolo pediatra nella ulteriore associazione già precedentemente costituita, la quale peraltro, nel caso in specie, ha sede in un altro distretto dell'Azienda, precisamente in quello di Gravina di Catania.
Il passaggio in altra associazione, in seguito al proprio trasferimento presso altro distretto sanitario dell' , ha comportato il reinserimento della ricorrente nella graduatoria dei Pediatri CP_5
aspiranti all'indennità di associazionismo, concorrendo con il numero di protollo e la data apposte dall'Ordine dei Medici di Catania sulla variazione della composizione dell'associazione già costituita in cui la ricorrente si è successivamente inserita.
Pertanto, partendo dal presupposto imprescindibile che anche la ricorrente dovesse sottostare alle Con risultanze della graduatoria all'uopo predisposta dall' convenuta, va disattesa la richiesta di condanna dell' resistente al pagamento dell'indennità di associazionismo per il mese di CP_1
Dicembre 2019 e per tutto l'anno 2020, non avendone la ricorrente diritto, per essere risultata tra gli esclusi dal novero degli aventi diritto all'emolumento richiesto tanto nella graduatoria dei pediatri di libera scelta aspiranti alla corresponsione dell'indennità approvata con deliberazione n. 993 dell'8 luglio 2021, quanto all'esito dell'aggiornamento della stessa graduatoria approvato con la successiva deliberazione n. 1634 del 20 ottobre 2021, originato dalla rideterminazione delle risorse disponibili e dalla possibilità di individuare tredici assegnatari provvisori dell'indennità.
Parimenti va respinta la domanda di condannata della resistente al pagamento di interessi e maggior danno, ex art. 429 comma 3 c.p.c., che sarebbero maturati sulla somma di € 6.648,03 (indennità di associazionismo anno 2021) dalle date di scadenza dei singoli pagamenti mensili fino al 31.05.2023, data del pagamento effettivo della detta annualità; per quanto riguarda l'anno 2021, infatti, la ricorrente, all'esito del corretto iter seguito dall'azienda per il riconoscimento del relativo emolumento agli aventi diritto, è risultata assegnataria dell'indennità di associazionismo, in via provvisoria, solamente giusta deliberazione di scorrimento n. 725 dell'11.5.2023 della relativa graduatoria adottata dall'azienda e liquidata con il cedolino di maggio 2023, per cui alla data del 31.5.2023, essendo stato il relativo pagamento tempestivamente eseguito, non è maturato il diritto alla corresponsione degli accessori richiesti.
Analoghe considerazioni valgono per l'ulteriore richiesta di condanna dell' al pagamento di CP_1
interessi e maggior danno, ex art. 429 comma 3 c.p.c., che sarebbero maturati sulla somma di €
9.420,04 (indennità di associazionismo anno 2022 nonché Gennaio e Febbraio 2023) dalle date di scadenza dei singoli pagamenti mensili fino al 30.4.2024, data di pagamento effettivo dei detti emolumenti, posto che anche in questo caso il pagamento effettuato dalla convenuta è stato verosimilmente autorizzato con delibera che, quantunque non in atti, ma discorrendo per similitudine con le tempistiche di quella precedentemente resa nel maggio 2023 con riferimento al precedente anno 2021 (cfr. doc.3 allegato alla memoria di costituzione), deve essere stata adottata dall , CP_1
come in precedenza, in prossimità del pagamento avvenuto il 30.04.2024.
È certo, comunque, che alla data del 31.1.2024, di costituzione dell' resistente nel presente CP_1
giudizio, la ricorrente non avesse ancora maturato neppure il diritto alla corresponsione della sorte Con capitale per le annualità 2022 e 2023, in quanto, come dedotto dall' “Per l'anno 2022 non è ancora stata pubblicata la graduatoria dei PLS aventi diritto all'indennità di associazionismo e dunque questa darà seguito con gli eventuali pagamenti agli aventi diritto a seguito del relativo CP_1
scorrimento.”.
In ragione di tutto quanto finora esposto, il ricorso, nella parte che non risulta interessata dalla rilevata cessazione della materia del contendere, va quindi respinto.
In considerazione della peculiarità della fattispecie, della controvertibilità delle questioni sottese e della diversa qualità delle parti, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara cessata tra le parti la materia del contendere in ordine alla domanda della parte ricorrente volta ad ottenere la corresponsione dell'indennità di associazionismo prevista dall'art.1 dell'Accordo
Integrativo Regionale di Pediatria di Libera Scelta del 19.04.2022, reso esecutivo con D.A. 29.06.2011, per gli anni 2021, 2022, nonché per i mesi di gennaio e di febbraio del 2023; rigetta il ricorso nel resto;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Catania, 13.2.2025
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi