Ordinanza cautelare 1 aprile 2022
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 19/03/2025, n. 5645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5645 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05645/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02757/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2757 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Maria Grazia Carcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bocca di Leone, 78;
contro
Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- dell’art. 2, D.M. Interno 30 aprile 2020, n. 56 “Regolamento recante modalità di svolgimento del concorso pubblico e del concorso interno per l’accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” nella parte in cui prevede che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non può essere inferiore a 6/10 (sei/decimi);
- dell’art. 7 del bando di concorso pubblico, per esami, a 128 posti per l’accesso alla qualifica di ispettore logistico – gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetto con Decreto n. 155 del 20 luglio 2021 del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa, nella parte in cui prevede che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non può essere inferiore a 6/10 (sei/decimi);
- dell’ “Avviso diario prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, a 128 posti nella qualifica di ispettore logistico-gestionale del corpo nazionale dei vigili del fuoco” , pubblicato sulla G.U.– IV Serie speciale concorsi ed esami – del 26 novembre 2021, relativamente alla modalità di attribuzione del punteggio;
- dell’esito della prova preselettiva, nella parte in cui viene assegnato alla ricorrente un punteggio pari a 5,10;
- dell’elenco ammessi alla prova scritta del concorso pubblico, per esami, a 128 posti per l’accesso alla qualifica di ispettore logistico – gestionale del C.N.VV.F. indetto con Decreto n. 155 del 20 luglio 2021 del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa;
- di ogni atto conseguente e/o connesso ancorché sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 14 marzo 2025 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ed è stata esclusa dalla procedura per aver ottenuto un punteggio di 5,10 nella prova preselettiva, nonostante si fosse collocata entro il numero massimo di candidati ammessi alle successive prove concorsuali.
1.1. Con il mezzo di gravame all’esame, ha chiesto l’annullamento in parte qua degli atti, in epigrafe meglio indicati, contestandoli, in particolare, nella parte in cui prevedono che la votazione riportata nella prova preselettiva non possa essere inferiore a 6/10.
1.2. A sostegno della domanda, ha addotto i seguenti motivi di censura: I. “Illegittimità dell’art. 2, D.M. Interno 30 aprile 2020, n. 56, dell’art. 7 del Bando di concorso e dell’”avviso diario prova preselettiva” del 26 novembre 2021. Violazione del d. lgs n. 217/2005 (art. 78) e del D.P.R. 487/1994 (art. 7). Falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 17, comma 3, l. n. 400/88. Arbitrarietà ed illogicità” ; II. “Illegittimità dell’avviso del diario della prova preselettiva e dell’esito della prova preselettiva, nella parte in cui viene assegnato alla ricorrente un punteggio pari a 5,10 e dell’elenco dei candidati ammessi alla prova preselettiva, nella parte in cui non include la ricorrente. Errore nei presupposti”.
2. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, instando per la reiezione del ricorso.
2.1. Con ordinanza n. -OMISSIS-, è stata respinta l’istanza di adozione di misure cautelari collegiali, proposta dalla ricorrente unitamente al ricorso, «in ragione dell’orientamento già espresso dal Consiglio di Stato in fattispecie analoghe – e dal quale la Sezione non ritiene di discostarsi (così come già evidenziato con ordinanza Tar Lazio, I-quater, 30 marzo 2022, n. 2159) – in ordine alla legittimità di clausole che richiedono, per il superamento della prova preselettiva, oltre al raggiungimento di una “soglia di sbarramento” (individuata, nel caso di specie, nel numero di candidati pari a 10 volte i posti messi a concorso), anche il conseguimento di una votazione non inferiore ad una determinata soglia di punteggio predeterminata come “sufficiente” (cfr. Consiglio di Stato, IV, ord. 16 marzo 2018, n. 1218)».
2.2. All’udienza di merito straordinario del 14 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione. previo avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., di possibile definizione della stessa con pronuncia di improcedibilità, in ragione della mancata impugnazione della graduatoria finale.
3. Va preliminarmente respinta l’istanza di rinvio formulata all’odierna udienza dalla difesa attorea, essendo stata rappresentata un’esigenza (ossia quella del procuratore della parte di poter interloquire con la propria assistita al fine di valutare l’eventuale sopravvenuto difetto di interesse alla decisione) che, ad avviso del Collegio, non integra uno di quei “casi eccezionali” ex art. 73, comma 1- bis c.p.a., per i quali è possibile disporre il rinvio della trattazione.
4. Ciò posto, reputa il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare la graduatoria dei vincitori del concorso in esame.
4.1. Secondo un costante e pacifico orientamento giurisprudenziale “nei procedimenti di tipo concorsuale, l’impugnazione del provvedimento endoprocedimentale lesivo … deve successivamente estendersi agli ulteriori atti pregiudizievoli quale l’approvazione definitiva della graduatoria di concorso ai pubblici impieghi, determinandosi altrimenti l’inutilità dell’eventuale decisione di accoglimento del ricorso proposto contro l’esclusione (Consiglio Stato nn. 1347/2012, 4320/2003 e 4241/2008); fermo restando quindi l’onere di impugnazione immediata dell’atto endoprocedimentale di carattere direttamente ed autonomamente lesivo, rimane l’onere di estendere il gravame anche al provvedimento conclusivo del procedimento concorsuale, ovverosia l’atto di approvazione della graduatoria finale da parte del concorrente escluso, in quanto, diversamente opinando, dovrebbe riconoscersi effetto caducante e non meramente viziante all’eventuale annullamento del provvedimento endoprocedimentale, tesi che risulta seguita in giurisprudenza da orientamento di segno decisamente minoritario … e che non appare condivisibile, non ravvisandosi un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediato, diretto e necessario tra l’atto endoprocedimentale impugnato e l’approvazione della graduatoria finale” (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 11.6.2018, n. 3530).
4.2. Nel caso in esame, parte ricorrente non ha impugnato la graduatoria concorsuale di merito, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non potendo l’eventuale accoglimento del ricorso inficiare gli esiti della procedura, che resterebbero comunque validi.
5. In ogni caso, ove non fosse intervenuta la pronuncia in rito, il ricorso non avrebbe meritato positivo apprezzamento nel merito, alla stregua delle condivisibili argomentazioni già esplicitate dalla Sezione in sede cautelare con la sopra richiamata ordinanza n. -OMISSIS- (confermata in appello da Cons. Stato, Sez. III, n. 3550/2022).
6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
7. In ragione della natura preliminare della decisione, le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Angelo Fanizza, Presidente FF
Nino Dello Preite, Primo Referendario, Estensore
Fabrizio Giallombardo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Angelo Fanizza |
IL SEGRETARIO