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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 5884/2024 promossa da assistito dall'avv. FRANCESCA BIANCHINI Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
Contro assistito dall'avv. Tommaso Parisi CP_1
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria 1. Il ricorrente si è rivolto al giudice del lavoro ai sensi Parte_1 dell'articolo 618 bis c.p.c. a seguito della notifica in data 26 luglio 2024 della intimazione di pagamento n. 11020249018046718000 - con cui
[...]
l'ha invitato ai sensi dell' articolo 50 comma 2 d.p.r. Controparte_2
602/1973 ad effettuare entro 5 giorni il pagamento dell'importo complessivo di
€ 8.949,81 di cui agli AVA n. 41020220001335659000 e 41020220006972065000 con l'avvertimento che, in mancanza del pagamento entro detto termine, avrebbe proceduto ad esecuzione forzata.
2. Parte ricorrente ha eccepito l'inesistenza della notificazione di ogni atto presupposto e interruttivo della prescrizione e chiesto di dichiarare “nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c.”.
3. L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda CP_1 producendo documentazione atta a dimostrare la notifica di entrambi gli avvisi
1 di addebito a mezzo pec e precisamente, il n. 41020220001335659000, in data 19 luglio 2022 e, il n. 41020220006972065000, in data 5 agosto 2022.
4. Alla luce di quanto è in atti, la domanda non è fondata e va pertanto respinta.
5. La documentazione prodotta dall' consente di ritenere che i due AVA in CP_1 questione sono stati regolarmente notificati né parte ricorrente ha svolto alcuna contestazione rispetto a tali notifiche.
6. Ciò significa che il termine quinquennale di prescrizione dei crediti che ne formano oggetto – relativi rispettivamente agli anni 2020, per il credito di € 1.599,74 di cui all'AVA n. 41020220001335659000, e 2017/2018, per il credito di € 7.021,87 di cui all'AVA n. 41020220006972065000 – è stato utilmente interrotto dalla notifica degli AVA e dunque non era ancora compiuto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
7. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza del ricorrente e la relativa liquidazione avviene in base a valori prossimi ai minimi per la semplicità della causa.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinge l'opposizione; condanna a rimborsare all' le spese di causa liquidate Parte_1 CP_1 in € 3.000, oltre rimborso forfettario 15%. Torino, 15 gennaio 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
2
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 5884/2024 promossa da assistito dall'avv. FRANCESCA BIANCHINI Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
Contro assistito dall'avv. Tommaso Parisi CP_1
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria 1. Il ricorrente si è rivolto al giudice del lavoro ai sensi Parte_1 dell'articolo 618 bis c.p.c. a seguito della notifica in data 26 luglio 2024 della intimazione di pagamento n. 11020249018046718000 - con cui
[...]
l'ha invitato ai sensi dell' articolo 50 comma 2 d.p.r. Controparte_2
602/1973 ad effettuare entro 5 giorni il pagamento dell'importo complessivo di
€ 8.949,81 di cui agli AVA n. 41020220001335659000 e 41020220006972065000 con l'avvertimento che, in mancanza del pagamento entro detto termine, avrebbe proceduto ad esecuzione forzata.
2. Parte ricorrente ha eccepito l'inesistenza della notificazione di ogni atto presupposto e interruttivo della prescrizione e chiesto di dichiarare “nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art. 615 c.p.c.”.
3. L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda CP_1 producendo documentazione atta a dimostrare la notifica di entrambi gli avvisi
1 di addebito a mezzo pec e precisamente, il n. 41020220001335659000, in data 19 luglio 2022 e, il n. 41020220006972065000, in data 5 agosto 2022.
4. Alla luce di quanto è in atti, la domanda non è fondata e va pertanto respinta.
5. La documentazione prodotta dall' consente di ritenere che i due AVA in CP_1 questione sono stati regolarmente notificati né parte ricorrente ha svolto alcuna contestazione rispetto a tali notifiche.
6. Ciò significa che il termine quinquennale di prescrizione dei crediti che ne formano oggetto – relativi rispettivamente agli anni 2020, per il credito di € 1.599,74 di cui all'AVA n. 41020220001335659000, e 2017/2018, per il credito di € 7.021,87 di cui all'AVA n. 41020220006972065000 – è stato utilmente interrotto dalla notifica degli AVA e dunque non era ancora compiuto alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta.
7. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza del ricorrente e la relativa liquidazione avviene in base a valori prossimi ai minimi per la semplicità della causa.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinge l'opposizione; condanna a rimborsare all' le spese di causa liquidate Parte_1 CP_1 in € 3.000, oltre rimborso forfettario 15%. Torino, 15 gennaio 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
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