Articolo 1 della Legge 18 dicembre 1976, n. 916
Versione
3 febbraio 1977
Art. 1. Articolo unico

L' articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 314 , modificata dalla legge 4 marzo 1969, n. 142 , e' sostituito dal seguente:
"I titoli professionali saranno rilasciati ai marittimi di cui al precedente articolo soltanto dopo il conseguimento di tutti i requisiti prescritti".

Entrata in vigore il 3 febbraio 1977