Art. 1. Articolo unico
L' articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 314 , modificata dalla legge 4 marzo 1969, n. 142 , e' sostituito dal seguente:
"I titoli professionali saranno rilasciati ai marittimi di cui al precedente articolo soltanto dopo il conseguimento di tutti i requisiti prescritti".
L' articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 314 , modificata dalla legge 4 marzo 1969, n. 142 , e' sostituito dal seguente:
"I titoli professionali saranno rilasciati ai marittimi di cui al precedente articolo soltanto dopo il conseguimento di tutti i requisiti prescritti".