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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/12/2025, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 135/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Alessandra Piliego Consigliere Relatore dott. M. Angela Marchesiello Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 135/2022 promossa da: avv. e avv. Pizzi Luigia) Parte_1 Parte_1 contro
( Controparte_1 Controparte_2
) (avv. Carsillo Teodoro e avv. Sinisi Luigi)
[...]
All'esito dell'udienza in presenza del 24.10.2025 la causa è stata riserva in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc dimidiati.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 719/2013 del Parte_1
27.03.2013 con cui la le aveva ingiunto il pagamento di € 92.774,53 e chiedeva, in via CP_2
riconvenzionale, la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto.
Prospettava il collegamento tra il conto corrente 401176455 azionato con il decreto ingiuntivo opposto ed il conto corrente 8584257, poi rinominato in 40079796247. Si costituiva contestando CP_2
la fondatezza dell'opposizione ed instando per il rigetto.
In corso di causa è intervenuta rappresentata da (nuova Controparte_1 CP_3
denominazione assunta da , cessionaria del credito oggetto del giudizio. CP_2
Istruita la causa con nomina di CTU, il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 2974/2021 pubblicata il 15/12/2021, rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto di cui dichiarava la esecutorietà;
pagina 1 di 3 rigettava, altresì, la domanda riconvenzionale spiegata dalla opponente che condannava al pagamento delle spese processuali.
Escludeva che il conto corrente n. 401176455, azionato in sede monitoria, fosse la prosecuzione del conto corrente n. 8584257, poi rinominato in 40079796247 e attesa la carenza di documentazione fiscale in relazione al predetto conto rigettava la domanda riconvenzionale di ripetizione.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello eccependo la nullità della Parte_1
sentenza di primo grado per non essere stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc nonostante fossero stati richiesti, con conseguente compromissione del diritto di difesa.
Richiamava la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 36596/202 ed instava per la riforma integrale della sentenza di primo grado.
Si costituiva rappresentata da contestando la fondatezza Controparte_1 CP_3 dell'avverso gravame ed instando per il rigetto.
Questa Corte, con ordinanza del 12.03.2024, ordinava all'appellante l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 cpc nei confronti di , che, pur essendo stata parte del giudizio di primo grado, CP_2
non era stata citata nel presente grado di giudizio.
Con reiterate istanze l'appellante chiedeva la revoca della predetta ordinanza invocando la già cristallizzata integrità del contraddittorio perché il difensore di , in primo grado, era il CP_2
medesimo che difendeva la cessionaria . Controparte_1
All'udienza del 24.10.2025, svoltasi in presenza, l'avv.to ha spiegato di non aver integrato Pt_1
il contraddittorio in ragione della intervenuta cessione del credito pro soluto da parte di CP_2
e poiché e per essa non aveva proposto appello incidentale e quindi Controparte_1 CP_3
non era legittimata nel presente giudizio .
L'appello è inammissibile.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di impugnazione contro la sentenza, il successore intervenuto in causa e l'alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e se la sentenza è appellata da uno soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere ordinata, anche d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., dovendosi, in difetto, rilevare, anche d'ufficio, in sede di legittimità, il difetto di integrità del contraddittorio (Cass. civ., sez. I, ord. 15/06/2018, n. 15905; Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6369 Anno
2025)
La mancata integrazione del contraddittorio in appello entro il termine perentorio fissato dal giudice comporta l'inammissibilità dell'impugnazione ( Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31065 Anno 2024).
pagina 2 di 3 Orbene, nel caso di specie, tutte le allegazioni della attengono al merito e presuppongono la Pt_1
previa regolare integrità del contraddittorio che avrebbe richiesto la citazione, anche , di CP_2
in quanto parte del giudizio di primo grado.
L'appello è, quindi inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Sentenza del Tribunale di Foggia n. 2974/2021 Parte_1
pubblicata il 15/12/2021, così dispone:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di ( Controparte_1 [...]
GIA' ) delle spese del grado che liquida Controparte_2 Controparte_2 in € 4.996 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del 12.12.2025
Il Presidente
Dr. Filippo Labellarte
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Alessandra Piliego Consigliere Relatore dott. M. Angela Marchesiello Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 135/2022 promossa da: avv. e avv. Pizzi Luigia) Parte_1 Parte_1 contro
( Controparte_1 Controparte_2
) (avv. Carsillo Teodoro e avv. Sinisi Luigi)
[...]
All'esito dell'udienza in presenza del 24.10.2025 la causa è stata riserva in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc dimidiati.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 719/2013 del Parte_1
27.03.2013 con cui la le aveva ingiunto il pagamento di € 92.774,53 e chiedeva, in via CP_2
riconvenzionale, la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto.
Prospettava il collegamento tra il conto corrente 401176455 azionato con il decreto ingiuntivo opposto ed il conto corrente 8584257, poi rinominato in 40079796247. Si costituiva contestando CP_2
la fondatezza dell'opposizione ed instando per il rigetto.
In corso di causa è intervenuta rappresentata da (nuova Controparte_1 CP_3
denominazione assunta da , cessionaria del credito oggetto del giudizio. CP_2
Istruita la causa con nomina di CTU, il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 2974/2021 pubblicata il 15/12/2021, rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto di cui dichiarava la esecutorietà;
pagina 1 di 3 rigettava, altresì, la domanda riconvenzionale spiegata dalla opponente che condannava al pagamento delle spese processuali.
Escludeva che il conto corrente n. 401176455, azionato in sede monitoria, fosse la prosecuzione del conto corrente n. 8584257, poi rinominato in 40079796247 e attesa la carenza di documentazione fiscale in relazione al predetto conto rigettava la domanda riconvenzionale di ripetizione.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello eccependo la nullità della Parte_1
sentenza di primo grado per non essere stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 cpc nonostante fossero stati richiesti, con conseguente compromissione del diritto di difesa.
Richiamava la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 36596/202 ed instava per la riforma integrale della sentenza di primo grado.
Si costituiva rappresentata da contestando la fondatezza Controparte_1 CP_3 dell'avverso gravame ed instando per il rigetto.
Questa Corte, con ordinanza del 12.03.2024, ordinava all'appellante l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 cpc nei confronti di , che, pur essendo stata parte del giudizio di primo grado, CP_2
non era stata citata nel presente grado di giudizio.
Con reiterate istanze l'appellante chiedeva la revoca della predetta ordinanza invocando la già cristallizzata integrità del contraddittorio perché il difensore di , in primo grado, era il CP_2
medesimo che difendeva la cessionaria . Controparte_1
All'udienza del 24.10.2025, svoltasi in presenza, l'avv.to ha spiegato di non aver integrato Pt_1
il contraddittorio in ragione della intervenuta cessione del credito pro soluto da parte di CP_2
e poiché e per essa non aveva proposto appello incidentale e quindi Controparte_1 CP_3
non era legittimata nel presente giudizio .
L'appello è inammissibile.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di impugnazione contro la sentenza, il successore intervenuto in causa e l'alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e se la sentenza è appellata da uno soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere ordinata, anche d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., dovendosi, in difetto, rilevare, anche d'ufficio, in sede di legittimità, il difetto di integrità del contraddittorio (Cass. civ., sez. I, ord. 15/06/2018, n. 15905; Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6369 Anno
2025)
La mancata integrazione del contraddittorio in appello entro il termine perentorio fissato dal giudice comporta l'inammissibilità dell'impugnazione ( Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31065 Anno 2024).
pagina 2 di 3 Orbene, nel caso di specie, tutte le allegazioni della attengono al merito e presuppongono la Pt_1
previa regolare integrità del contraddittorio che avrebbe richiesto la citazione, anche , di CP_2
in quanto parte del giudizio di primo grado.
L'appello è, quindi inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa ai sensi del DM n. 55/2014 (valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi).
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Sentenza del Tribunale di Foggia n. 2974/2021 Parte_1
pubblicata il 15/12/2021, così dispone:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore di ( Controparte_1 [...]
GIA' ) delle spese del grado che liquida Controparte_2 Controparte_2 in € 4.996 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del 12.12.2025
Il Presidente
Dr. Filippo Labellarte
Il Consigliere est.
Dr. Alessandra Piliego
pagina 3 di 3