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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/12/2025, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3105 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
"l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. FRANCO GIOVANNI Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. ANNOVAZZI ROBERTO Controparte_1
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.6.2022, parte ricorrente, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000092495, (emessa a seguito di due atti accertamento prot. CP_2 n.2501.17/05/2017.0080126 del
22/04/2017 en. CP_2 2501. 17/05/2017.0080126 del 22/04/2017), notificata in data 8.6.2022, con la quale CP_2 intimava il pagamento della somma di €
24.500,00 emessa a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di contributi previdenziali relativi all'annualità 2012; rilevava che l'ordinanza impugnata scaturiva dagli atti di accertamento sopra indicati, a mezzo dei quali l'Ente previdenziale contestava alla odierna ricorrente la violazione dell'art. 2 comma 1 bis del decreto legge 12 settembre 1983, n 463 convertito in legge
I'11 novembre 1983, n. 638 e ss mm.
La parte ricorrente lamentava l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica del verbale di accertamento prodromico all'ordinanza stessa, per indeterminatezza, l'intervenuta prescrizione delle somme pretese ed infine, per errata determinazione della sanzione.
L'CP_2 costituitosi in giudizio, in via preliminare ha contestato l'inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione e nel merito, rappresentando di aver provveduto d'ufficio alla rettifica della sanzione, ne ha chiesto il rigetto.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
****
1. In via preliminare, va rigettata in quanto infondata, l'eccezione di inammissibilità per tardività ai sensi dell'art. 22 I. n. 689/1981, formulata dalla resistente, atteso che l'opposizione risulta depositata in data
17.6.2022, quindi, nei termini di legge rispetto alla notifica dell'ordinanza ingiunzione avvenuta l'8.6.2022.
2. Ciò posto, il ricorso non è fondato per le motivazioni di seguito esposte.
Giova premettere che l'ordinanza-ingiunzione, oggetto dell'odierna opposizione, riguarda sanzioni amministrative per omissioni contributive
(lavoratori dipendenti) per l'annualità 2012.
Parte opponente ha sostenuto di non aver ricevuto né il verbale di accertamento né alcun atto prodromico all'ordinanza impugnata.
Ebbene, tale doglianza appare priva di pregio dal momento che, parte opposta ha documentato la notifica dell'avviso di accertamento.
22/05/2017. Non è fondata difatti, l'eccezione relativa alla nullità della notifica intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento del 13.11.2015.
Ed infatti, va osservato che la giurisprudenza di legittimità sul tema ha stabilito che: "l'ordinanza ingiunzione che contiene la notifica della sanzione amministrativa va fatta alla persona fisica responsabile dell'illecito amministrativo" (cfr. Cass. civ. n. 20046 del 21.6.2017).
I giudici di legittimità hanno inoltre, specificato che "in caso di sanzioni amministrative per violazioni commesse dall'amministratore di una società di capitali successivamente dichiarata fallita, l'ordinanza ingiunzione può essere legittimamente emessa nei confronti dell'amministratore, quale autore materiale delle violazioni anche dopo il fallimento della società. Ciò in quanto ai sensi dell'art. 6 della legge 689/1981, se la violazione è commessa dal rappresentante di una persona giuridica nell'esercizio delle proprie funzioni, sussiste una responsabilità personale in capo all'autore materiale della violazione, che permane anche in caso di successivo fallimento dell'ente e non impedisce la notifica del provvedimento al trasgressore medesimo" (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. n. 19371/2023,
6459/2000).
Quindi, dal momento che le violazioni sono relative all'annualità 2012, ben prima del fallimento della società, ed in ogni caso, il legale rappresentante
è, come peraltro espressamente previsto negli atti di accertamento, coobbligato in solido con la società, e pertanto l'obbligazione grava su di esso in maniera autonoma rispetto alla fallita, è regolare la notifica fatta all'odierna parte ricorrente.
Inoltre, occorre rilevare che, diversamente da quanto sostenuto l'opponente la notifica dell'atto di accertamento è avvenuta il 22.5.2017
(cfr. all. parte resistente).
Dunque, con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, occorre evidenziare che il relativo termine ha durata quinquennale (art. 28 L. 689/1981) e che ha cominciato a decorrere, trattandosi di illecito configurato originariamente come reato e poi depenalizzato, con la data di entrata in vigore del D.lgs. n. 8/2016 e, quindi, in data 06.02.2016.
Più precisamente, se la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 41. Infatti, solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass. n. 19529 del 2003; Cass. 19897/2018).
Nel caso de quo, la prescrizione è stata interrotta dalla notifica della diffida di accertamento delle violazioni, effettuate in data 22.5.2017, ed è rimasta sospesa dapprima nei tre mesi successivi ex art. 2 D.L. 463/1983 (comma
1 - bis "il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione"; comma 1 - quater "durante il termine di cui al comma 1- bis il corso della prescrizione rimane sospeso") e poi ulteriormente in virtù della normativa emergenziale in tema di diffusione del virus Sars Covid19. E quindi della sospensione del termine dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio
2020 (in ragione del disposto di cui all'art. 103, comma 6 bis, d.l. n.
18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020) e quindi per complessivi 129 giorni.
A fronte di tanto va anche poi osservata l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 11 del d.l. 183/20220 per sostenere la nuova sospensione del termine prescrizionale fino al 30.06.2021, in quanto tale disposizione riguarda la sola prescrizione dei contributi (al comma 9) e non quella delle sanzioni amministrative.
La prescrizione è poi stata nuovamente interrotta con la notifica in data
8.6.2022 dell'ordinanza opposta.
Conseguentemente, risulta infondata l'eccezione di prescrizione.
Altresì destituita di fondamento è la doglianza attorea volta a sostenere la nullità dell'ordinanza opposta per indeterminatezza poiché il provvedimento risulta correttamente motivato, con riferimento alle somme dovute, all'atto di accertamento precedentemente notificato ed alle norme violate.
Con riferimento al quantum delle ordinanze-ingiunzione oggetto di causa deve essere osservato che nel' nel corso del giudizio (in considerazione del nuovo sistema sanzionatorio come introdotto in seno all'art. 2, comma 1 bis, d.l. 463/1983 dalla novella di cui all'art. 23, comma 1, del d.l. 4 maggio
2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85) ha rideterminato le sanzioni oggetto di causa in complessivi euro 4.630,52.
In ragione di tanto, non avendo l'opponente sollevato specifiche contestazioni in ordine al quantum come rideterminato alla prima udienza successiva e risultando quest'ultimo conforme a diritto, in applicazione dell'art. 6, comma 12, d.lgs. 150/2011 (secondo cui "il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta"), l'eccezione va rigettata. In conclusione, per le motivazioni sin qui rassegnata, l'opposizione va rigettata.
Tuttavia, va accertata la rideterminazione, da parte di CP_2 della sanzione oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta, la quale pertanto va confermata nella misura indicata nel provvedimento di rettifica in atti (cfr. provvedimento di rettifica in all. parte resistente). Tenuto conto della particolarità della questione trattata, nonché del provvedimento di rideterminazione dell'importo delle sanzioni adottato da CP_2 appare equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice dott.ssa Margherita Sitongia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
AM MB - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 01/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
"l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. FRANCO GIOVANNI Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. ANNOVAZZI ROBERTO Controparte_1
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.6.2022, parte ricorrente, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000092495, (emessa a seguito di due atti accertamento prot. CP_2 n.2501.17/05/2017.0080126 del
22/04/2017 en. CP_2 2501. 17/05/2017.0080126 del 22/04/2017), notificata in data 8.6.2022, con la quale CP_2 intimava il pagamento della somma di €
24.500,00 emessa a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di contributi previdenziali relativi all'annualità 2012; rilevava che l'ordinanza impugnata scaturiva dagli atti di accertamento sopra indicati, a mezzo dei quali l'Ente previdenziale contestava alla odierna ricorrente la violazione dell'art. 2 comma 1 bis del decreto legge 12 settembre 1983, n 463 convertito in legge
I'11 novembre 1983, n. 638 e ss mm.
La parte ricorrente lamentava l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per omessa notifica del verbale di accertamento prodromico all'ordinanza stessa, per indeterminatezza, l'intervenuta prescrizione delle somme pretese ed infine, per errata determinazione della sanzione.
L'CP_2 costituitosi in giudizio, in via preliminare ha contestato l'inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione e nel merito, rappresentando di aver provveduto d'ufficio alla rettifica della sanzione, ne ha chiesto il rigetto.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti.
****
1. In via preliminare, va rigettata in quanto infondata, l'eccezione di inammissibilità per tardività ai sensi dell'art. 22 I. n. 689/1981, formulata dalla resistente, atteso che l'opposizione risulta depositata in data
17.6.2022, quindi, nei termini di legge rispetto alla notifica dell'ordinanza ingiunzione avvenuta l'8.6.2022.
2. Ciò posto, il ricorso non è fondato per le motivazioni di seguito esposte.
Giova premettere che l'ordinanza-ingiunzione, oggetto dell'odierna opposizione, riguarda sanzioni amministrative per omissioni contributive
(lavoratori dipendenti) per l'annualità 2012.
Parte opponente ha sostenuto di non aver ricevuto né il verbale di accertamento né alcun atto prodromico all'ordinanza impugnata.
Ebbene, tale doglianza appare priva di pregio dal momento che, parte opposta ha documentato la notifica dell'avviso di accertamento.
22/05/2017. Non è fondata difatti, l'eccezione relativa alla nullità della notifica intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento del 13.11.2015.
Ed infatti, va osservato che la giurisprudenza di legittimità sul tema ha stabilito che: "l'ordinanza ingiunzione che contiene la notifica della sanzione amministrativa va fatta alla persona fisica responsabile dell'illecito amministrativo" (cfr. Cass. civ. n. 20046 del 21.6.2017).
I giudici di legittimità hanno inoltre, specificato che "in caso di sanzioni amministrative per violazioni commesse dall'amministratore di una società di capitali successivamente dichiarata fallita, l'ordinanza ingiunzione può essere legittimamente emessa nei confronti dell'amministratore, quale autore materiale delle violazioni anche dopo il fallimento della società. Ciò in quanto ai sensi dell'art. 6 della legge 689/1981, se la violazione è commessa dal rappresentante di una persona giuridica nell'esercizio delle proprie funzioni, sussiste una responsabilità personale in capo all'autore materiale della violazione, che permane anche in caso di successivo fallimento dell'ente e non impedisce la notifica del provvedimento al trasgressore medesimo" (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. n. 19371/2023,
6459/2000).
Quindi, dal momento che le violazioni sono relative all'annualità 2012, ben prima del fallimento della società, ed in ogni caso, il legale rappresentante
è, come peraltro espressamente previsto negli atti di accertamento, coobbligato in solido con la società, e pertanto l'obbligazione grava su di esso in maniera autonoma rispetto alla fallita, è regolare la notifica fatta all'odierna parte ricorrente.
Inoltre, occorre rilevare che, diversamente da quanto sostenuto l'opponente la notifica dell'atto di accertamento è avvenuta il 22.5.2017
(cfr. all. parte resistente).
Dunque, con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente, occorre evidenziare che il relativo termine ha durata quinquennale (art. 28 L. 689/1981) e che ha cominciato a decorrere, trattandosi di illecito configurato originariamente come reato e poi depenalizzato, con la data di entrata in vigore del D.lgs. n. 8/2016 e, quindi, in data 06.02.2016.
Più precisamente, se la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 41. Infatti, solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass. n. 19529 del 2003; Cass. 19897/2018).
Nel caso de quo, la prescrizione è stata interrotta dalla notifica della diffida di accertamento delle violazioni, effettuate in data 22.5.2017, ed è rimasta sospesa dapprima nei tre mesi successivi ex art. 2 D.L. 463/1983 (comma
1 - bis "il datore di lavoro non è punibile, ne' assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione"; comma 1 - quater "durante il termine di cui al comma 1- bis il corso della prescrizione rimane sospeso") e poi ulteriormente in virtù della normativa emergenziale in tema di diffusione del virus Sars Covid19. E quindi della sospensione del termine dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio
2020 (in ragione del disposto di cui all'art. 103, comma 6 bis, d.l. n.
18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020) e quindi per complessivi 129 giorni.
A fronte di tanto va anche poi osservata l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 11 del d.l. 183/20220 per sostenere la nuova sospensione del termine prescrizionale fino al 30.06.2021, in quanto tale disposizione riguarda la sola prescrizione dei contributi (al comma 9) e non quella delle sanzioni amministrative.
La prescrizione è poi stata nuovamente interrotta con la notifica in data
8.6.2022 dell'ordinanza opposta.
Conseguentemente, risulta infondata l'eccezione di prescrizione.
Altresì destituita di fondamento è la doglianza attorea volta a sostenere la nullità dell'ordinanza opposta per indeterminatezza poiché il provvedimento risulta correttamente motivato, con riferimento alle somme dovute, all'atto di accertamento precedentemente notificato ed alle norme violate.
Con riferimento al quantum delle ordinanze-ingiunzione oggetto di causa deve essere osservato che nel' nel corso del giudizio (in considerazione del nuovo sistema sanzionatorio come introdotto in seno all'art. 2, comma 1 bis, d.l. 463/1983 dalla novella di cui all'art. 23, comma 1, del d.l. 4 maggio
2023, n. 48 convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85) ha rideterminato le sanzioni oggetto di causa in complessivi euro 4.630,52.
In ragione di tanto, non avendo l'opponente sollevato specifiche contestazioni in ordine al quantum come rideterminato alla prima udienza successiva e risultando quest'ultimo conforme a diritto, in applicazione dell'art. 6, comma 12, d.lgs. 150/2011 (secondo cui "il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta"), l'eccezione va rigettata. In conclusione, per le motivazioni sin qui rassegnata, l'opposizione va rigettata.
Tuttavia, va accertata la rideterminazione, da parte di CP_2 della sanzione oggetto dell'ordinanza ingiunzione opposta, la quale pertanto va confermata nella misura indicata nel provvedimento di rettifica in atti (cfr. provvedimento di rettifica in all. parte resistente). Tenuto conto della particolarità della questione trattata, nonché del provvedimento di rideterminazione dell'importo delle sanzioni adottato da CP_2 appare equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice dott.ssa Margherita Sitongia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
AM MB - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 01/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO