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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/04/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALIANA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSA RI
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Stefania Deiana Presidente
dott.ssa A da Gambardella Giudice relatore dott.ssa Giovanna Maria Mossa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 954/2024, promossa
DA
(C.F. C.F. 1 (), rappresentato dall'avv. Murgia Parte 1
Corrado Costantino;
RICORRENTE
CONTRO
CP 1 (C.F. C.F. 2 ), rappresentata dall'avv. Decortes
Nadia
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO
SASSARI
Causa in punto di modifica delle condizioni di divorzio, rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: il bambino resta affidato in orma condivisa ai genitori con collocazione presso la madre;
il padre potrà vederlo e tenerlo con sé per due fine settimana al mese in alternanza con la madre dall'uscita da scuola del venerdì fino alla domenica sera (19:30 nel periodo scolastico e 21:30 nel periodo estivo e di vacanza scolastica); durante il periodo estivo per una settimana consecutiva nel mese di giugno, nel mese di luglio e nel mese di agosto previo tempestivo accordo con la madre e curando sempre che il bambino abbia contatti telefonici con la stessa;
il bambino trascorrerà i giorni di festa con i genitori in maniera alternata, partendo dalla prossima giomata di Pasqua con il padre con pernottamento e il giomo di Pasquetta con la madre.
Restano salvi i diversi accordi che di volta in volta raggiungeranno le parti;
il padre si occuperà di andare a prendere il bambino a Nulvi e di riaccompagnarlo;
il padre contribuirà (anche in considerazione delle spese dei viaggi che interamente assumerà su di sé) al mantenimento del bambino con il versamento alla madre entro il giorno 25 di ogni mese dell'importo di Euro 350,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge, e sostenendo nella misura del 50% le spese straordinarie secondo il protocollo
CNF; la signora CP_1 percepirà l'intero assegno unico per Per_1. Spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.4.2024 Parte 1 ha chiesto la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 273/2023 con cui il Tribunale di Sassari ha dichiarato ponendo a suo carico lo scioglimento del matrimonio contratto con CP_1
l'importo mensile di € 400,00 a titolo di mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie e l'intero importo degli assegni familiari, e disciplinando il diritto di visita. Ha rilevato come le sue condizioni economiche siano mutate a causa della cessazione del suo rapporto di lavoro dipendente e della conseguente necessità di riprendere la sua precedente attività di pastore che, oltre ad implicare significative spese, si è rivelata poco redditizia (tanto da non essere riuscito a far fronte al mantenimento di Per 1 per alcuni mesi). Ha aggiunto di aver avuto un altro figlio dalla sua compagna e di dover sostenere le spese del canone di locazione dell'immobile in cui vive. Ha così chiesto che l'importo del contributo di mantenimento sia ridotto e che gli sia riconosciuto il 50% dell'assegno unico;
ha poi insistito per la modifica del diritto di visita in modo da renderlo più compatibile con i suoi impegni lavorativi.
Parte resistente si è costituita, contestando la sopravvenienza di nuove circostanze necessarie ai fini della modifica delle condizioni di divorzio e sostenendo che le condizioni economiche del Pt 1 non solo non si siano mai modificate, ma siano addirittura migliorate. Ha evidenziato come le condizioni che hanno giustificato la domanda di modificare il regime delle visite risalgano già all'epoca del divorzio e come il nuovo calendario prospettato da controparte sia destabilizzante per il minore, oltre che ingiustamente penalizzante la sua possibilità di trascorrere il tempo libero con il figlio.
All'udienza dell'1.4.2015 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, le cui condizioni sono state raccolte dal Giudice relatore che si è riservato di riferire al
Collegio in camera di consiglio.
La domanda congiunta delle parti può trovare accoglimento. Fermi restando l'affido condiviso del minore e la sua collocazione presso la madre, si dispone che il padre possa vederlo e tenerlo con sé per due fine settimana al mese in alternanza con la madre dall'uscita da scuola del venerdì fino alla domenica sera (ore 19:30 nel periodo scolastico ed ore 21:30 nel periodo estivo e di vacanza scolastica), durante il periodo. estivo per una settimana consecutiva nei mesi di giugno, luglio e agosto (previo tempestivo accordo con la madre e curando sempre che il bambino abbia contatti telefonici con la stessa), durante i giorni di festa in maniera alternata con la madre, partendo dalla prossima giornata di Pasqua (in cui il bambino pernotterà da lui;
mentre il bambino trascorrerà il giorno di Pasquetta con la CP_1 . Detto regime, che potrà essere modificato di volta in volta dall'accordo delle parti, risponde sia all'esigenza di garantire un armonioso sviluppo della relazione tra padre e figlio sia la necessità di tutelarne le esigenze di stabilità. Si prende atto anche dell'accordo delle parti, per cui sarà sempre il Pt 1 ad andare a prendere il figlio a Nulvi e a riaccompagnarlo dalla madre.
Si dispone, poi, che il padre (anche in considerazione delle spese dei viaggi che interamente assumerà su di sé) contribuisca al mantenimento del bambino con il versamento alla madre entro il giorno 25 di ogni mese dell'importo di Euro 350,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT come per legge;
egli, poi, sosterrà nella misura del
50% le spese straordinarie secondo il protocollo CNF del 2017. L'importo indicato dalle parti pare congruo sia rispetto alle capacità reddituali del ricorrente che all'impegno di spesa connesso all'età del bambino.
In considerazione della permanenza prevalente presso la madre è a questa che spetterà
l'intero importo dell'assegno unico per Per_1.
Le spese vengono compensate, come da richiesta delle parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. modifica le condizioni di cui alla sentenza n. 273 del 2023 in conformità
all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza dell'1.4.2025;
2. compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Sassari, 8.4.2025
Il Giudice estensore – dott.ssa Ada Gambardella
Il Presidente dott.ssa Stefania Deiana
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