Articolo 8 della Legge 11 marzo 1972, n. 54
Articolo 7Articolo 9
Versione
4 aprile 1972
Art. 8.
L'assegnazione di cui all' articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 82 , a favore del Consiglio nazionale delle ricerche per contributo nelle spese di funzionamento del Consiglio stesso, e' stabilita, per l'anno finanziario 1972, in lire 62 miliardi, ivi compreso l'onere per il personale non statale addetto agli Istituti scientifici ed ai centri di studio di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167 .
Entrata in vigore il 4 aprile 1972