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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/07/2025, n. 3851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3851 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIO-
NALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 5118/2023 promossa ex art. 281 decies c.p.c. da:
Persona_1
[...] Controparte_1 per sé e unitamente al Sig. nella qualità di genitori esercenti la re- Controparte_2 sponsabilità genitoriale sulle figlie minorenni:
Persona_2
Persona_3
Controparte_3 per sé e unitamente al Sig. nella qualità di genitori Controparte_4 esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne:
Persona_4
Controparte_5
[...]
[...] CP_6
[...] [...]
[...]
Controparte_7
[...]
1
Controparte_8 per sé e unitamente al Sig. nella qualità di Controparte_9 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne:
Parte_1
Tutti rappresentati ed assistiti dall'avv. Guido Giudice e dall'avv. Daniela Tiani entrambi del Foro di Roma contro
Resistente contumace Controparte_10
e con l'intervento del
PPUUBBBBLLIICCOO MMIINNIISSTTEERROO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vene- zia.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Indirizzi di residenza dei ricorrenti indicati in Nota in data 23.06.2025
Con ricorso ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione d'udienza, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il al fine di veder riconosciuta la Controparte_10 propria cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti di Persona_5
, nata a [...] il [...], che emigrata in Argentina ivi con-
[...] traeva matrimonio in data 19.09.1935 con dove aveva origine Persona_6
l'odierna discendenza. La sig.ra non si naturalizzò mai cittadina Persona_7 argentina, né rinunciò alla cittadinanza italiana.
Il è rimasto contumace in giudizio. Controparte_10
Il Pubblico Ministero, cui sono stati trasmessi gli atti trattandosi di causa relativa allo sta- to delle persone, ha formulato la propria presa d'atto con apposizione del visto.
La causa è passata in decisione in data 23/07/2025 sulle conclusioni come precisate da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tempestivamente depositate in data 18.07.2025
Orbene. Va preliminarmente richiamata la normativa di riferimento rilevando come prima della riforma avvenuta nel 1992 l'istituto della cittadinanza fosse regolato dalla
Legge n.555/1912. Tale legge all'art. 1 confermava il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere
2 dal luogo di nascita, come già stabilito nel Codice Civile del 1865 che all'art. 4 statuiva:
“Art. 4. È cittadino il figlio di padre cittadino.”, salva la previsione residuale di cui all'art.7, al cui primo comma era stabilito che : “Art.
7. Quando il padre sia ignoto, è cit- tadino il figlio nato da madre cittadina”.
Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge del 1912 e il contenuto della medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta Costituzionale del 1948. Infatti, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni normative, in partico- lare per violazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna ex art. 3 della Costitu- zione, ha nel tempo indotto il legislatore ad apportare talune modifiche ed integrazioni, ad esempio con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la Legge n. 180 del 15 maggio 1986.
La riforma organica in materia di cittadinanza si è ottenuta, poi, con l'entrata in vigore della Legge n.91 del 05.02.1992, che ha espressamente abrogato la previgente legge del
1912, dove si è affermato che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre citta- dini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 1), confermando il principio cardine dello ius sanguinis e nella via residuale dello ius soli.
La legge del 1992 ha rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella per- dita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cit- tadinanze. Altra importante novità nella struttura legislativa, introdotta anch'essa dalla legge del 1992, è la trasmissione dello status civitatis anche per via materna, avendo rece- pito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (in particolare le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983), sia la circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991.
La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante dalla discendenza in linea retta da un cittadino italiano, uomo o donna, per nascita. Con la conseguenza che il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza deve essere esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se il genitore è stato riconosciuto cittadino italiano, anche i discendenti in linea retta dovranno godere del medesimo status.
Va così preliminarmente osservato che l'antenata capostipite nac- Persona_7 que a Castelfranco Veneto (TV) il 21.11.1914, e quindi dopo l'annessione del Veneto al
Regno d'Italia, avvenuta il 22.10.1866: fu dunque cittadina italiana.
E' documentato altresì che morì in Argentina il 07.11.1988 e non Persona_7 si naturalizzò mai cittadina argentina, come risulta dal certificato del Registro Nazionale
3 degli elettori attestante l'assenza “dell'iscrizione di nelle liste elet- Persona_7 torali in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini” prodotto in giudizio, né rinunciò alla cittadinanza italiana, talché avendo sempre conservato la cittadinanza italiana la medesi- ma l'aveva a propria volta trasmessa ai propri discendenti (secondo quanto precisato nel prosieguo).
La discendenza per linea materna vede pressoché subito un passaggio generazionale at- traverso i figli della capostipite, sig.ra nata il Persona_8
18.12.1943, e sig. nato il [...], dunque in epoca anterio- Parte_2 re alla promulgazione ed entrata in vigore della Costituzione italiana.
Sulla base della normativa all'epoca vigente, ciò determinava l'impossibilità della trasmis- sione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai figli di madre italiana e ciò per un dupli- ce ordine di motivi, ovvero perché: (1) salvo in alcuni casi, questa era prevista unicamen- te per via paterna (così l'art. 1, comma primo n. 1, della L. 555 del 13.06.1912 - Disposi- zioni in materia di cittadinanza italiana, statuiva che “è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino”), escludendo quindi che la cittadinanza potesse essere acquisita per par- te di madre;
(2) l'art. 10 della L. 555/1912 stabiliva, inoltre, la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con cittadino straniero.
La signora non avrebbe quindi potuto trasmettere la cittadinanza Persona_7 italiana ai propri figli e di conseguenza non vi sarebbe stata la trasmissione neanche agli ulteriori discendenti, compresi gli odierni ricorrenti.
Ai fini della decisione restano, tuttavia, dirimenti i fondamentali interventi della Corte
Costituzionale con le storiche sentenze n.87 del 1975 e n.30 del 1983 (cui ha fatto segui- to nel 1992 l'intervento del nostro legislatore con la legge n.91 che ha riformato la disci- plina della cittadinanza) nonché in epoca più recente le pronunce della Corte di Cassa- zione ed in particolare la sentenza a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009.
La Corte Costituzionale, infatti, con la sopra richiamata sentenza n. 30 del 1983 ha di- chiarato l'illegittimità costituzionale - per violazione degli artt. 3, comma primo e 29 comma secondo della Costituzione – del ridetto art. 1, comma primo n.1 della Legge n.
555/1912 "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Ed in precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 16.04.1975, aveva dichia- rato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma terzo, della stessa L. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla vo-
4 lontà della donna che si sposava con un cittadino straniero. La Corte, inter alia, ha rite- nuto che la norma violasse palesemente l'art. 29 della Costituzione, comminando una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in una condizione di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
In seguito è intervenuto anche il legislatore con la Legge 05.02.1992 n.91 (Nuove norme sulla cittadinanza) che all'art. 1, comma prima lett. a) statuisce che “è cittadino per nasci- ta…il figlio di padre o di madre cittadini”.
Tale legge, tuttavia, che abroga espressamente le disposizioni sopracitate (art. 26 comma
1: “…Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555…”), non contiene disposizioni
"transitorie" ed esclude esplicitamente effetti retroattivi della nuova disciplina (art. 20:
“Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa”).
La disciplina applicabile alla fattispecie in esame non può conseguentemente che essere rappresentata dall'(abrogato) art. 1, comma primo, n. 1 della L.555/1912 ma nel testo risultante dalla sentenza di illegittimità costituzionale n. 30 del 1983, che comporta dun- que l'acquisto della cittadinanza italiana per nascita a chi è figlio di padre cittadino o di madre cittadina (la disposizione è stata poi de plano trasposta nel richiamato e vigente art. 1 della legge n. 91 del 1992).
Quanto sopra valutato, si pone pertanto l'ulteriore questione se tale dichiarazione di in- costituzionalità esplichi effetti nelle ipotesi in cui, come nella fattispecie per cui è causa, il soggetto reclamante lo status civitatis italiano sia discendente di soggetti nati in data an- teriore all'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana.
Su tale tema si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.4466 del 25.02.2009, che ha riconosciuto come anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione debba ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una nor- ma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Così infatti secondo i principi ivi espressi dalla Suprema Corte “La titolarità della citta- dinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazio- ne resa dall'interessata ai sensi della L.151/1975 (art. 219) dalla donna che l'ha perduta
5 per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 01 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma anticostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della uguaglianza giuridica morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la tra- smissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SS. UU. N. 4466/2009). Ed ancora “Lo stato di cittadino è per- manente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art. 8 n.2 L. 555/1912). …(omissis) … Perciò correttamen- te si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, co- stituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
In ragione di tutto quanto sopra esposto e quindi dei richiamati interventi della Corte
Costituzionale e della Corte di Cassazione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ri- tenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l'avevano acquistata in quanto nati anteriormente al 01 gennaio 1948 e va conseguentemente riconosciuta anche ai loro discendenti.
Tutto ciò considerato, la domanda dei ricorrenti va pertanto accolta.
La linea di discendenza, come visto, ha infatti trovato esatto riscontro nella documenta- zione versata in atti, che del pari conferma come l'antenata capostipite non si fosse mai naturalizzata cittadina argentina e, conseguentemente, non avesse mai perso la cittadi- nanza italiana, trasmettendola quindi "iure sanguinis" ai propri discendenti e così di se- guito nei successivi passaggi generazionali e sino agli odierni ricorrenti.
Si osserva, peraltro, quanto ad eventuali leggeri mutamenti delle generalità o meglio una lieve alterazione delle stesse e conseguentemente nei cognomi/nomi dei discendenti, ciò può eventualmente essere frutto di un adattamento fonetico dei grafemi italiani ai fone- mi della lingua del paese di emigrazione, fenomeno piuttosto diffuso e che si ritiene non
6 possa precludere la trasmissione della cittadinanza in assenza di dubbi e contestazioni sull'identità delle persone nella linea di discendenza.
Quanto all'interesse all'azione giudiziale qui proposta, va considerato il fatto in sé diri- mente della discendenza per linea femminile in epoca anteriore all'entrata in vigore della
Costituzione italiana, che non consentirebbe in ogni caso il positivo perseguimento dell'accertamento e riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis per via amministra- tiva.
Va infatti rilevato che mentre i ricorrenti hanno provato la catena di discendenza dall'antenato capostipite italiano e ciò con la produzione dei certificati di nascita e ma- trimonio, debitamente tradotti e apostillati e/o asseverati, non risulta viceversa eccepito né, conseguentemente, provato dal alcun evento interruttivo. Controparte_10
La Suprema Corte, peraltro, ha recentemente ribadito in tal senso il principio di diritto in tema di ripartizione dell'onere della prova, così statuendo: “In tema di diritti di citta- dinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla
contro
- parte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
(Cass. Sez, Unite n. 25317/2022).
La domanda avanzata dai ricorrenti va pertanto accolta, dichiarando che i medesimi so- no cittadini italiani dalla nascita e disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_10
La particolare natura del giudizio e soprattutto il fatto che la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale, giustificano la compensa- zione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, prote- zione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composi- zione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso così de- cide:
7 accoglie le domande e per l'effetto dichiara che:
(1) nata in [...] l'[...] ed ivi residente, identificata Persona_1 con DNI n. 23.596.503;
(2) nata in [...] il [...] ed ivi residente identifica- Controparte_11 ta con DNI n. 29.914.869;
(3) nata in [...] il [...] identificata con DNI Persona_2
n. 52.297.198 residente con i genitori in Argentina;
(4) nata in [...] il [...] identificata con Persona_3
DNI n. 55.547.248, residente con i genitori in Argentina;
(5) nata in [...] il [...] ed ivi residente identifi- CP_5 Controparte_5 cata con DNI n. 33.462.073;
(6) nata in [...] il [...] ed ivi residente identificata Controparte_3 con DNI n. 37.091.395;
(7) nata in [...] l'[...] identificata con DNI n. Persona_4
57.119.100, residente con i genitori in Argentina;
(8) nata in [...] l' 08.12.2003 ed ivi residente identificata con Controparte_5
DNI n. ; NumeroD_1
(9) nato in [...] il [...] ed ivi residente identificato Parte_3 con DNI n. ; NumeroD_2
(10) nato in [...] il [...] ed ivi residente identificato Controparte_6 con DNI n. ; NumeroD_3
(11) nata in [...] il [...] ed ivi residente iden- Controparte_7 tificata con DNI n. 44.246.002;
(12) nata in [...] il [...] ed ivi residente Controparte_7 identificata con DNI n. 41.436.320;
(13) nata in [...] il [...] ed ivi residente Controparte_7 identificata con DNI n. 46.163.182;
(14) nata in [...] il [...] ed ivi residente identi- Controparte_8 ficata con DNI n. 35.841.273;
(15) nata in [...] il [...] identificata con Parte_1
DNI n. 55.927.209, residente con i genitori in Argentina;
sono cittadini italiani;
8 - ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_10 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Venezia, 24 Luglio 2025
Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
Sentenza resa con la collaborazione della dott.ssa Lavinia Guardo, Funzionario Aupp
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