Articolo 17 della Legge 30 aprile 1999, n. 136
Articolo 16Articolo 18
Versione
19 maggio 1999
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Versione
10 marzo 2001
Art. 17. Modifiche alla disciplina dei programmi e degli interventi
di edilizia residenziale pubblica 1. I fondi attribuiti ai comuni per l'acquisto di immobili da destinare ai soggetti nei cui confronti sia stato emesso provvedimento esecutivo di rilascio, devono essere impiegati dai comuni stessi per le destinazioni previste dalle leggi di finanziamento entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I fondi si considerano impiegati se nel termine di cui al comma 1 sia stato sottoscritto anche un contratto preliminare. Trascorso inutilmente tale termine, i fondi si intendono revocati di diritto ed attribuiti alle regioni competenti per territorio che li utilizzano per la concessione di contributi a cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, a imprese di costruzione e loro consorzi ed ad Istituti autonomi per le case popolari per la realizzazione o il recupero di alloggi destinati alla locazione per uso abitativo primario ai sensi dell' articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 , come modificato dall'articolo 1 della presente legge, anche ad integrazione delle agevolazioni concesse ai sensi dello stesso articolo 8 e dell' articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 .
(( 2-bis. Le regioni possono confermare, comunque, la destinazione dei fondi per l'acquisto da parte dei comuni di immobili da destinare ai soggetti di cui al comma 1 ))
Entrata in vigore il 10 marzo 2001