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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/07/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 427/2022
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 427/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 2 aprile 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 12
marzo 2025
OGGETTO: d a
Azione revocatoria con il patrocinio dell'avv. Andrea Mina Parte_1 ordinaria ex art. 2901 APPELLANTE
c.c. c o n t r o
CODICE:
e , quest'ultima Controparte_1 Controparte_2
102002 anche quale erede di con il patrocinio Persona_1
dell'avv. Vincenzo Coppola e dell'avv. Ippolita Riva
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata , in data 11
marzo 2022, n. 622/2022.
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“…contrariis rejectis, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di
Bergamo n. 622/22 (emessa il 10.03.22, depositata l'11.03.22 e notificata il
14.03.22, vd. doc. 1), accogliendo le conclusioni rassegnate dall'esponente
nel corso del giudizio di primo grado e per l'effetto: “voglia l'Ill.mo Giudice
adito, contrariis rejectis:
•IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o
inefficacia e/o illegittimità e la simulazione ex art 1414 e ss. c.c., nei
confronti dell'attrice dell'atto di donazione n. 59967/3858 Parte_1
di rep.gen.not. dott.ssa (stipulato il 22.10.12, registrato a Persona_2
Bergamo 1 il 20.11.12 al n. 13812 Serie 1T, trascritto a Bergamo il 21.11.12
ai nn. 49712/33676 sub doc. 12) con cui e Persona_1 CP_2
– coniugi in regime di comunione legale dei beni – trasferivano
[...]
alla figlia (coniugata in regime di separazione dei beni), Controparte_1
riservandosi l'usufrutto, l'intera nuda proprietà dei beni immobili siti in
Comune di Bergamo, nel complesso immobiliare posto in Via Giovanni Da
Campione n. 24 e precisamente:
-appartamento posto al piano terzo composto da ingresso, disimpegno,
cinque vani più accessori e balcone con annessa porzione di solaio posta al
piano quarto;
confinante l'appartamento con Via Giovanni Da Campione,
prospetto su cortile comune, vano scale e proprietà suoi Persona_3
eredi o aventi causa;
mentre il solaio con corridoio comune, prospetto su Via
Giovanni Da Campione ed altre proprietà di terzi;
il tutto riportato nel
2 Catasto dei Fabbricati di detto Comune alla sezione BO, foglio 5, particella
6127, subalterno 18, categoria A2, classe 6, vani 6,5, Via Giovanni Da
Campione n. 24, piano 3, Rendita Catastale Euro 872,81;
-porzione di solaio posta al piano quarto catastalmente piano quinto
(sottotetto); confinante con corridoio comune, prospetto su Via Giovanni Da
Campione ed altra proprietà di terzi;
riportata nel Catasto dei Fabbricati di
detto Comune alla sezione BO, foglio 5, particella 6127, subalterno 29,
categoria C2, classe 4, mq. 34, Via Giovanni Da Campione n. 24, piano 5,
Rendita Catastale Euro 117,65;
-locale di sgombero posto al piano seminterrato;
confinante con cortile
comune, vano scale ed altra proprietà di terzi;
riportata nel Catasto dei
Fabbricati di detto Comune alla sezione BO, foglio 5, particella 6127,
subalterno 21, categoria C2, classe 6, mq. 15, Via Giovanni Da Campione
n. 24, piano SEM, Rendita Catastale Euro 72,05.
Alle porzioni immobiliari, nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili
si trovavano, competono ogni accessorio, accessione, adiacenza, pertinenza,
diritti e servitù attive e passive e con i proporzionali diritti di comproprietà
sulle parti comuni dell'edificio, a norma dell'articolo 1117 c.c., intendendosi
compresi, tra dette parti comuni, l'area su cui sorge il fabbricato, l'area
esterna non coperta da costruzione, i muri maestri, il tetto, il vano scale da
terra a cielo, i pianerottoli di disimpegno, i corridoi di accesso alle cantine,
l'impianto di riscaldamento, il serbatoio del combustibile e la caldaia,
l'ascensore con relativo abitacolo, i locali adibiti a portineria, che sono
censiti alla partita n. 4689 nel Catasto dei Fabbricati con il mappale 6127
3 subalterno 6, categoria A/2, classe 3, vani 2.5, ed in genere tutte le parti ed
enti comuni dell'intero condominio, precisandosi che detta elencazione è
esemplificata e non tassativa, con richiamo di tutti i patti e condizioni portati
e convenuti con l'atto trascritto presso la competente Agenzia del Territorio
Ufficio Provinciale di Bergamo in data 14 gennaio 1966 ai numeri 655/518;
•IN VIA ALTERNATIVA O SUBORDINATA: accertare e dichiarare la
nullità e/o invalidità e/o illegittimità e/o l'inefficacia e quindi revocare e
rendere inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice
dell'atto di donazione n. 59967/3858 di rep.gen.not. Parte_1
dott.ssa (stipulato il 22.10.12, registrato a Bergamo 1 il Persona_2
20.11.12 al n. 13812 Serie 1T, trascritto a Bergamo il 21.11.12 ai nn.
49712/33676 sub doc. 12) con cui e Persona_1 Controparte_2
– coniugi in regime di comunione legale dei beni – trasferivano alla figlia
(coniugata in regime di separazione dei beni), riservandosi Controparte_1
l'usufrutto, l'intera nuda proprietà dei beni immobili siti in Comune di
Bergamo, nel complesso immobiliare posto in Via Giovanni Da Campione n.
24 e precisamente:
-appartamento posto al piano terzo composto da ingresso, disimpegno,
cinque vani più accessori e balcone con annessa porzione di solaio posta al
piano quarto;
confinante l'appartamento con Via Giovanni Da Campione,
prospetto su cortile comune, vano scale e proprietà suoi Persona_3
eredi o aventi causa;
mentre il solaio con corridoio comune, prospetto su Via
Giovanni Da Campione ed altre proprietà di terzi;
il tutto riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune alla sezione BO,
4 foglio 5, particella 6127, subalterno 18, categoria A2, classe 6, vani 6,5, Via
Giovanni Da Campione n. 24, piano 3, Rendita Catastale Euro 872,81;
-porzione di solaio posta al piano quarto catastalmente piano quinto
(sottotetto); confinante con corridoio comune, prospetto su Via Giovanni Da
Campione ed altra proprietà di terzi;
riportata nel Catasto dei Fabbricati di
detto Comune alla sezione BO, foglio 5, particella 6127, subalterno 29,
categoria C2, classe 4, mq. 34, Via Giovanni Da Campione n. 24, piano 5,
Rendita Catastale Euro 117,65;
-locale di sgombero posto al piano seminterrato;
confinante con cortile
comune, vano scale ed altra proprietà di terzi;
riportata nel Catasto dei
Fabbricati di detto Comune alla sezione BO, foglio 5, particella 6127,
subalterno 21, categoria C2, classe 6, mq. 15, Via Giovanni Da Campione
n. 24, piano SEM, Rendita Catastale Euro 72,05.
Alle porzioni immobiliari, nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili
si trovavano, competono ogni accessorio, accessione, adiacenza, pertinenza,
diritti e servitù attive e passive e con i proporzionali diritti di comproprietà
sulle parti comuni dell'edificio, a norma dell'articolo 1117 c.c., intendendosi
compresi, tra dette parti comuni, l'area su cui sorge il fabbricato, l'area
esterna non coperta da costruzione, i muri maestri, il tetto, il vano scale da
terra a cielo, i pianerottoli di disimpegno, i corridoi di accesso alle cantine,
l'impianto di riscaldamento, il serbatoio del combustibile e la caldaia,
l'ascensore con relativo abitacolo, i locali adibiti a portineria, che sono
censiti alla partita n. 4689 nel Catasto dei Fabbricati con il mappale 6127
subalterno 6, categoria A/2, classe 3, vani 2.5, ed in genere tutte le parti ed
5 enti comuni dell'intero condominio, precisandosi che detta elencazione è
esemplificata e non tassativa, con richiamo di tutti i patti e condizioni portati
e convenuti con l'atto trascritto presso la competente Agenzia del Territorio
Ufficio Provinciale di Bergamo in data 14 gennaio 1966 ai numeri 655/518;
•IN VIA ISTRUTTORIA: l'attrice, quanto alle istanze istruttorie avversarie
(già rigettate):
a. si oppone all'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. (relativa ai registri
della raccomandata asseritamente contenente il recesso che controparte
afferma di aver esercitato nei confronti dell'Istituto e che questo contesta),
risultando la richiesta istruttoria del tutto inammissibile in quanto ultronea,
generica ed esplorativa, non essendovi peraltro la prova che detto recesso
sia mai stato formalizzato da controparte, inviato e/o ricevuto dal Pt_1
(circostanza sempre contestata dall'attrice), risultando peraltro irrilevante
il fax inviato da controparte alle;
CP_3
b. si oppone all'ammissione dei capitoli di prova orale dedotti da
controparte, inammissibili per essere: i capp. 1-2: ultronei, del tutto
generici, privi di riferimenti spazio-temporali, valutativi, finalizzati a far
esprimere un giudizio al teste, contrari ad atto scritto-missiva sub doc. 6 di
controparte (in ogni caso inutilizzabile ai fini della decisione), contrari
all'art. 2725 c.c. e demandati a soggetti incapaci di deporre nel presente
giudizio nutrendo diretto interesse in causa;
i capp. 3-4-5-6: ultronei, del
tutto generici, privi di riferimenti spazio-temporali, valutativi, finalizzati a
far esprimere un giudizio al teste, contrari ad atto scritto-donazione sub
doc.12 e demandati a soggetti incapaci di deporre nutrendo diretto interesse
6 in causa;
c. nel denegato caso di ammissione dei capitoli di prova orale avversari,
chiede essere abilitata sui medesimi alla prova contraria e controprova per
testi (gli stessi indicati da controparte e con riserva di altri);
• IN OGNI CASO:
-ordinarsi al Conservatore dei Registri immobiliari di Bergamo la
trascrizione della sentenza, e, comunque, di ogni conseguente provvedimento
necessario;
spese e onorari integralmente rifusi”.
Spese ed onorari integralmente rifusi di entrambi i gradi di giudizio”.
Degli appellati
“…contrariis reiectis, in via istruttoria
• al fine di completare le deduzioni già proposte, ammettersi i mezzi istruttori
richiesti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del primo grado di
Giudizio;
nel merito
• respingere tutti i motivi di appello proposti dal , in quanto Parte_1
infondati in fatto e in diritto;
• confermare la sentenza gravata;
• ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bergamo la
cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale;
• condannare controparte alla pena pecuniaria prevista dall'art.283 comma
7 3° c.p.c. nella misura che il Collegio riterrà equa, per aver proposto istanza
sospensiva di un credito già estinto, quindi ictu oculi infondata e temeraria;
• condannare controparte, anche in ragione di quanto esposto al punto
precedente, per lite temeraria, al risarcimento dei danni ai sensi dell'art.96
cpc, e, per l'effetto, al pagamento di una somma aggiuntiva in una misura
pari alle spese di primo e secondo grado, o, comunque, da determinarsi
secondo equità;
• con piena rifusione delle spese di lite, anche relative al subprocedimento di
inibitoria, per entrambi i gradi del giudizio di merito”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. agiva nei confronti di Parte_1 Persona_1 CP_2
e chiedendo la declaratoria di simulazione
[...] Controparte_1
assoluta o, alternativamente, d'inefficacia ex art. 2901 co. 1 c.c. nei propri confronti dell'atto di donazione datato 22 ottobre 2012, con cui i coniugi e avevano ceduto alla figlia la Persona_1 Controparte_2 CP_1
nuda proprietà di un immobile sito in Bergamo, via Giovanni da Campione
n. 24.
La banca, in qualità di creditrice della Parte_2
di cui era fideiussore, della somma di € 32.439,35
[...] Persona_1
a titolo di saldo debitore dei rapporti bancari intrattenuti con essa sino al fallimento, nonché creditrice dello stesso garante della somma di € 47.094,12
quale importo versato al Fallimento della società nel 2017 con riserva di ripetizione, deduceva la simulazione assoluta dell'atto di donazione e la
8 sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., lamentando come lo si fosse spogliato di tutti i suoi beni immobili, pregiudicando le Persona_1
proprie ragioni creditorie.
1.1. Costituendosi, i convenuti contestavano le pretese avversarie, eccependo la mancata prova degli elementi della simulazione dell'atto di donazione e l'insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c., che al più avrebbe potuto riguardare la sola quota di immobile di proprietà di
[...]
non essendo debitrice della banca. Persona_1 Controparte_2
Eccepivano, l'inesistenza del credito vantato dall'attrice, in quanto
[...]
era receduto dalla garanzia il 30 dicembre 2011, prima Persona_1
dell'insorgenza del credito, la estinzione della fideiussione ex art. 1956 c.c.,
avendo la banca concesso credito alla società senza l'autorizzazione del garante, nonostante il peggioramento delle condizioni patrimoniali, e l'inesistenza dell'eventus damni e dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria.
1.2. Il processo è stato interrotto a causa del decesso di e Controparte_4
poi ritualmente riassunto, con costituzione delle convenute, CP_2
anche erede del defunto marito.
[...]
2. Con sentenza n. 622/2022 pubblicata in data 11 marzo 2022, il Tribunale
di Bergamo ha rigettato le pretese attoree.
2.1. Quanto alla domanda di accertamento della simulazione, ha rilevato l'assenza di prove anche presuntive a sostegno della dedotta simulazione dell'atto di donazione;
ha ritenuto che l'elemento della gratuità dell'atto è
9 requisito essenziale della donazione, che il mantenimento del possesso del bene da parte dei donanti è conseguenza della cessione della sola nuda proprietà con riserva di usufrutto, che la donazione è un negozio regolarmente utilizzato nei rapporti familiari, che la dichiarazione di un valore irrisorio del bene non è sintomo della volontà traslativa, in quanto,
trattandosi di atto a titolo gratuito, esse risulta utile unicamente a fini fiscali.
2.2. Ha, poi, rigettato anche la domanda ex art. 2901 c.c. per difetto di prova dell'elemento soggettivo richiesto, poiché i crediti su cui la domanda è stata fondata, derivanti da un mutuo chirografario e da una apertura di credito in c/c stipulati nel 2013, oltre che dal pagamento effettuato dalla banca in favore del nel 2017, sono sorti successivamente all'atto dispositivo Parte_3
impugnato, risalente al 2012.
Ha evidenziato la mancata allegazione da parte dell'istituto bancario della l'esistenza di un'apertura di credito precedente il 2012 né che il saldo negativo del c/c all'atto del recesso fosse frutto dell'inadempimento di quella concessione di credito, dovendosi presumere che il saldo negativo del conto corrente sia frutto della a concessione di credito del 2013.
H, inoltre, rilevato che, attesa la posteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo la banca avrebbe dovuto fornire la prova della dolosa preordinazione, in specie neppure allegata.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla Parte_1
scorta di due motivi.
3. Si sono costituite in giudizio e Controparte_2 Controparte_1
10 chiedendo il rigetto del gravame.
4. Alla udienza del 12 marzo 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante contesta il rigetto della domanda di simulazione assoluta dell'atto di donazione, poiché il Tribunale, pur avendo correttamente individuato gli elementi indiziari dedotti a sostegno della pretesa, avrebbe errato nel ritenerli inidonei a provare la lamentata simulazione, in quanto non univoci.
Tali elementi dimostrerebbero, invece, la natura simulata della donazione,
che avrebbe dovuto, quindi, essere ritenuta nulla, invalida e/o inefficace,
considerato che la prova della simulazione può essere fornita anche mediante presunzioni e ciò, a maggior ragione, qualora ad agire siano soggetti terzi rispetto a coloro i quali hanno stipulato l'atto simulato, non potendo i primi agevolmente ottenere la controdichiarazione scritta.
Nel caso di specie, gli elementi dedotti a fondamento della simulazione assoluta costituiti dalla gratuità della donazione, dal legame di parentela tra donanti-genitori e donataria-figlia e dalla irrisorietà del valore attribuito ai beni donati sarebbero sufficienti.
Espone che il dissesto della società era fatto risalente e noto alla famiglia specie a fronte della posizione debitoria facente capo a Persona_1 [...]
quale garante della società, e che il dichiarato valore irrisorio del Persona_1
11 bene donato abbia avuto lo scopo di indurre la creditrice a ritenerlo privo di valore e quindi a non contestare l'atto.
1.1 Il motivo è infondato.
Gli elementi che l'appellante pone a fondamento dell'azione di simulazione assoluta avverso l'atto di donazione non sono elementi pregnanti al fine di ritenere fondata tale azione, bensì consistono negli elementi propri dell'istituto della donazione, trattandosi, infatti, della gratuità e del carattere liberale dell'atto, che ha riguardato solo la nuda proprietà del bene e che,
quindi, è del tutto compatibile con il mantenimento della disponibilità del bene stesso da parte dei donanti in quanto usufruttuari.
L'appellante non ha offerto a questa Corte ulteriori elementi rispetto a quelli già fatti oggetto di disamina da parte del Tribunale che ha condotto, sulla base di argomentazioni condivisibili al rigetto della domanda, per addivenire ad una diversa valutazione degli stessi e, dunque, ad un diverso esito.
2. Con il secondo motivo l'appellante censura la statuizione di rigetto della domanda proposta ai sensi dell'art. 2901 co. 1 c.c. per avere il Tribunale
ritenuto che le ragioni creditorie da essa vantate siano tutte sorte successivamente all'atto dispositivo risalente al 2012 e non vi sia stata allegazione dell'anteriorità del credito e per avere considerato necessaria ma insussistente l'allegazione e la prova della dolosa preordinazione dell'atto dispositivo.
L'appellante rappresenta che le garanzie di cui si discute sono state prestate il 10 gennaio 2002 e confermate sia il 7 settembre 2007 sia il 3 aprile 2009 e di aver documentalmente provato, senza contestazioni in merito di
12 controparte, che i crediti vantati non sarebbero solamente riferibili al 2013,
bensì anche al 2011, al 2010 e al 2009 sulla base di documentazione non considerata dal Tribunale.
Deduce, allora, come in specie sussisterebbero tutte le condizioni per esercitare l'azione revocatoria ordinaria, ossia l'esistenza di un valido rapporto di credito tra la creditrice che ha agito in revocatoria e il debitore disponente, l'effettività del danno, dunque della lesione della garanzia patrimoniale del creditore a causa dell'atto compiuto e la consapevolezza del debitore, ed eventualmente del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie mediante l'atto dispositivo. In particolare, il debitore avrebbe svuotato il proprio patrimonio immobiliare in frode alla creditrice,
pregiudicandola gravemente e legittimandola ad agire, con atto dispositivo successivo all'insorgenza del credito vantato. Infatti, ribadisce che la fideiussione è stata prestata sin dal 2002, che i crediti sono sorti negli anni tra il 2009 ed il 2013, dunque anche prima della donazione, avvenuta nel
2012, che lo stato di decozione della società era noto e accertato da tempo come risulta dai bilanci e dalla messa in liquidazione, che vi è legame di parentela sussistente tra donanti e donataria.
Dunque, a fronte della posteriorità della donazione rispetto alla insorgenza del credito, ai fini del corretto esperimento dell'azione revocatoria ordinaria
è sufficiente dimostrare la consapevolezza da parte del debitore di aver, con il proprio atto, arrecato un pregiudizio alle ragioni della creditrice, elemento in specie pacifico.
In merito all'elemento oggettivo dell'azione ex art. 2901 co. 1 c.c.
13 l'appellante espone come l'atto dispositivo abbia indubbiamente modificato la situazione patrimoniale del debitore, sia in termini qualitativi che quantitativi, in quanto ha determinato l'incapienza del patrimonio e, in ogni caso, ha reso maggiormente difficoltosa la soddisfazione in via coattiva.
In merito all'elemento soggettivo e alla scientia fraudis, ribadisce la necessità
della sola consapevolezza di arrecare pregiudizio col proprio atto alla creditrice, rendendole maggiormente difficoltoso il recupero del credito,
sussistente in specie, in quanto era conoscenza della Persona_1
propria situazione debitoria.
Circa la partecipatio fraudis, l'appellante evidenzia come sia sufficiente che il pregiudizio alle ragioni del creditore sia noto al solo debitore e che,
comunque, a fronte dell'atto di donazione intervenuto tra i genitori e la figlia
è provata la dolosa preordinazione del terzo.
3. Il motivo è fondato.
4. Il credito di cui si discute deriva dal saldo debitore del rapporto di c/c sussistente tra la banca e la società dichiarata poi fallita, garantito da
[...]
mediante fideiussione omnibus, e la deduzione che i rapporti CP_5
debitori facessero riferimento al saldo debitore del c/c predetto, ai relativi affidamenti e ael mutuo chirografario era stata rappresentata sin dall'atto di citazione. In esso, pagina 1 lett. A), si fa testualmente richiamo “al saldo
debitore di cui ai rispettivi rapporti di c/c, affidamento e mutui chirografari
sub doc. 4, intrattenutisi fino alla dichiarazione di fallimento della società,
per l'importo complessivo di € 32.439,35 (doc. 5), oltre ad interessi, sulla
base dei dedotti rapporti, dal dovuto al saldo”.
14 In effetti, contrariamente a quanto osservato dal Tribunale, il documento 4)
cui la banca fa riferimento contiene la documentazione bancaria relativa al rapporto di c/c, ed attesta l'esistenza di affidamenti e finanziamenti anteriori rispetto al mutuo chirografario e all'apertura di credito del 2013, unici rapporti presi in considerazione nella sentenza impugnata.
In particolare, il documento 4) comprende il finanziamento/mutuo chirografario di € 20.124,80 in data 27 luglio 2011, la
“concessione/variazione di affidamento apertura di credito” n. 204920 del
13 ottobre 2010 per un importo totale affidato di € 165.000,00, , la
“concessione/variazione di affidamento” del 2 aprile 2009 n. 153420 e la
“concessione/variazione di affidamento” stipulata il 4 febbraio 2009 n.
147192, tutte contenenti la precisazione che non vi era novazione delle obbligazioni precedentemente assunte.
Si tratta, con evidenza, di rapporti antecedenti all'atto di donazione che hanno fatto insorgere il credito vantato dalla banca ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria nei confronti del fideiussore in Persona_1
quanto hanno determinato l'accreditamento (incontestato) delle somme oggetto dell'affidamento in favore della correntista, facendo insorgere il credito dell'istituto bancario anche nei confronti del fideiussore che, per quanto documentato, ha rilasciato garanzie sin dal 2002, successivamente confermate senza novazione.
Pertanto, non può ritenersi che vi sia stato difetto di allegazione circa la esistenza di crediti anteriori al compimento dell'atto di dispositivo né circa la risalenza del saldo finale passivo del conto concorrente per effetto dei
15 pregressi affidamenti concessi, anche anteriori a quelli indicati dal Giudice,
e rispetto ai quali non è stata dedotta la relativa estinzione.
L'istituto bancario, infatti ha fatto riferimento a tutti i rapporti intercorsi con la società debitrice sino al fallimento e ha evidenziato la esistenza del saldo passivo del conto corrente “sulla base dei dedotti rapporti” e quindi tale saldo ad essi ha causalmente ricondotto.
5. A fronte della anteriorità del credito relativo al conto corrente rispetto all'atto di donazione revocando, avuto riguardo al carattere gratuito dell'atto dispositivo, risulta sufficiente la dimostrazione della consapevolezza in capo al disponente di arrecare pregiudizio alle ragioni dei propri creditori (cd.
scientia damni), rendendo con il proprio atto dispositivo anche solo potenzialmente più onerosa e difficoltosa la possibilità per questi ultimi di poter soddisfare i crediti da loro vantati.
Tale consapevolezza discende dal fatto che per effetto Persona_1
delle reiterate fideiussioni per importi via via elevati, era garante della società
(dai cui bilanci, relativi al periodo compreso tra il 2009 e il 2013, emerge un importante indebitamento anche 2011 e 2012: cfr. doc. 14) e con il proprio atto dispositivo ha certamente menomato la garanzia patrimoniale prestata,
in quanto si è privato della nuda proprietà dell'unico bene di cui era proprietario (a parte altro immobile in comproprietà con altri soggetti, bene indiviso di cui detiene la quota dei 12/36), così pregiudicando le ragioni dell'istituto bancario creditore a favore del quale aveva prestato garanzia.
La giurisprudenza, con riferimento alla posizione del garante rispetto all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, sostiene che16 parimenti affermato che, concessa fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria,
ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1), prima parte, in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia
damni) ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché
l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (ordinanza 3 giugno 2020, n. 10522)>> (Cass. n.19012/2023).
Sulla base degli elementi evidenziati, può fondatamente ritenersi che fosse pienamente consapevole delle conseguenze Persona_1
pregiudizievoli connesse all'atto di donazione.
5.1. Per quanto riguarda, invece, l'ulteriore credito in relazione al quale l'appellante ha agito in revocatoria derivante secondo il Giudice dalla
<'attrice in favore del nell'anno 2017>> Controparte_6
(importo di € 47.094,12 di cui € 44.956,92 incassato dalla banca dopo il fallimento a deconto della maggiore esposizione debitoria, oggetto di azione revocatoria da parte del e a questo restituita a seguito di accordo Parte_3
17 transattivo del 2017 con concorso spese di € 2.000,00 oltre accessori: cfr.
doc. 6), va rilevato che l'appellante non ha censurato l'accertamento di posteriorità di tale credito rispetto all'atto dispositivo. Inoltre, a fronte della statuizione del Tribunale per cui difetta non solo la prova ma anche l'allegazione della dolosa preordinazione, nonchè del rilievo di tale carenza anche in sede di emendatio libelli, l'appellante non ha specificato se ed in che termini vi sia stata tale tempestiva allegazione in relazione allo specifico credito che, come esposto il Tribunale ha rilevato essere insorto nel 2017,
cinque anni prima dell'atto dispositivo.
Tale specificazione sarebbe stata necessaria al fine di contrastare il rilievo del Giudicante ed avrebbe dovuto svolgersi attraverso compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, ne confutino le ragioni ed il fondamento logico-giuridico.
Per converso, le argomentazioni svolte nel secondo motivo gravame, avente ad oggetto l'impugnativa del rigetto dell'azione revocatoria, riguardano solo
“i rapporti bancari” “risalenti agli anni 2009-2010-2011-2013 (vd. doc. 4
fascicolo I grado) e alcun riferimento è rinvenibile all'ulteriore credito in questione.
6. Quanto al credito relativo al saldo di conto corrente, competeva alle appellate dimostrare che, con il proprio atto dispositivo, Persona_1
non aveva pregiudicato le ragioni dei creditori (cd. eventus damni), in quanto il suo patrimonio risultava sufficientemente capiente per adempiere i debiti contratti dalla società garantita o comunque che la modifica subita dal suo
18 patrimonio non avrebbe reso difficoltosa la soddisfazione dei crediti;
nulla è
stato, infatti, dedotto circa il valore dell'usufrutto mantenuto dal disponente sul bene donato né sul valore della quota del bene indiviso e la sua comoda divisibilità. Secondo la Suprema Corte <
dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre
è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore>> (Cass. 16221/2019; cfr. anche Cass. 19207/2018).
Va, infatti, rilevato che il pregiudizio delle ragioni del creditore che agisce in revocatoria può comunque essere anche meramente potenziale e la lesività
dell'atto va valutata anche con riferimento ad un mutamento qualitativo e/o quantitativo della garanzia generica di cui all'art. 2740 cod. civ
Alla luce del mancato adempimento dell'onere probatorio gravante sulle appellate e della non sconfessata incapacità patrimoniale di
[...]
ex art. 2740 c.c., in conseguenza dell'atto dispositivo, di Persona_1
adempiere, in qualità di fideiussore, con tutti i suoi beni presenti e futuri al debito gravate sulla società garantita, appare evidente l'integrazione
19 dell'elemento dell'eventus damni.
7. A nulla rilevano in questa sede le doglianze sollevate dalle appellate in merito all'efficacia del recesso del fideiussore, alla validità della garanzia in quanto prestata in violazione della legge 287/1990 e alla sua estinzione ai sensi dell'art. 1956 cod.civ.
Tali questioni state introdotte in separato di giudizio e quindi andranno in tal sede affrontate.
Invero, quando oggetto dell'azione revocatoria ordinaria sia una "res"
litigiosa, la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito non costituisce l'antecedente logico-giuridico indispensabile della pronuncia sulla domanda revocatoria, ai fini della quale viene svolto un accertamento "incidenter tantum" in ordine al credito contestato, finalizzato solo ad ottenere l'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore (cfr. Cass. 17257/2013).
8. Pertanto, la sentenza impugnata va riformata e, in accoglimento della domanda ex art. 2901 cod.civ. va dichiarata dichiara l'inefficacia, nei confronti dell'appellante, dell'atto dispositivo compiuto da Persona_1
e in favore della figlia
[...] Controparte_2 Controparte_1
Va al riguardo ricordato che la revocatoria esercitata a scopo di conservazione della garanzia del credito vantato nei confronti di uno solo dei coniugi determina la inefficacia dell'atto dispositivo nel suo complesso, e quindi, nel caso di specie, della donazione della nuda proprietà
dell'immobile, non di singole quote della stessa, in quanto non si può
20 configurare alcun frazionamento in quote del diritto reale oggetto di comunione legale tra i coniugi donanti (Cass. 19319/2023 in tema di revocatoria della donazione della nuda proprietà e Cass 9536/2023 in tema di fondo patrimoniale).
9. Con riferimento al regime delle spese di lite, l'accoglimento della domanda
ex art. 2901 cod.civ., proposta in via “alternativa o subordinata”, con conseguente riforma della sentenza impugnata determina la necessità di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in relazione all'esito complessivo della lite.
Tale esito vede soccombenti in modo del tutto prevalente le appellate che,
pertanto, (rimanendo assorbito il quarto motivo di gravame con cui l'appellante lamenta la erronea quantificazione delle spese oggetto della statuizione di condanna a suo carico) vanno condannate, in solido, al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano per entrambi i gradi in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al
D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento avendo riguardo al solo valore del credito in relazione al quale l'azione revocatoria è stata accolta
(scaglione compreso tra € 26.001 ed € 52.000,00) ad eccezione della fase di trattazione che si liquida in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in relazione a tale fase.
10.Non sussistono i presupposti per la condanna delle appellate ai sensi dell'art. 96 cod.proc.civ. in assenza di allegazione e deduzione da parte dell'appellante dei danni subiti.
21 La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata presuppone che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (Cass. 15175/2023, 21798/2015,
9080/2013).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e, Parte_1
in parziale riforma della sentenza del Tribunale Bergamo n. 622/2022
pubblicata in data 11 marzo 2022, dichiara l'inefficacia nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2901 cod.civ. dell'atto di donazione di nuda proprietà Notaio
rep. n. 59967/3858 racc. n. 3858 del 22 ottobre 2012, Persona_2
registrato a Bergamo il 20 novembre 2012 al n. 13812 Serie 1T, trascritto a
Bergamo il 21 novembre 2012 ai nn. 49712 r.g./33676 r.p.
2) condanna le appellate al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di che liquida per il primo grado in Parte_1
€ 1.701,00 per la “fase di studio”, € 1.204,00 per la “fase introduttiva”, €
903,00 per la “fase istruttoria/trattazione” ed € 2.905,00 per la “fase decisionale”, e per il presente grado in € 2.058,00 per la “fase di studio”, €
1.418,00 per la fase introduttiva”, € 1.523,00 per la “fase istruttoria/trattazione” ed € 3.470,00 per la “fase decisionale”, oltre IVA,
22 CPA e accessori come per legge.
Visto l'art. 2655 cod.civ., ordina al competente Direttore della Conservatoria
dei Registri Immobiliari, con esonero da ogni sua responsabilità,
l'annotazione della pronuncia di revoca ai sensi dell'art. 2901 cod.civ.
disposta con la presente sentenza.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 02 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
23
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 427/2022
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 427/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 2 aprile 2022 e posta in decisione all'udienza collegiale del 12
marzo 2025
OGGETTO: d a
Azione revocatoria con il patrocinio dell'avv. Andrea Mina Parte_1 ordinaria ex art. 2901 APPELLANTE
c.c. c o n t r o
CODICE:
e , quest'ultima Controparte_1 Controparte_2
102002 anche quale erede di con il patrocinio Persona_1
dell'avv. Vincenzo Coppola e dell'avv. Ippolita Riva
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata , in data 11
marzo 2022, n. 622/2022.
1 CONCLUSIONI
Dell'appellante
“…contrariis rejectis, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di
Bergamo n. 622/22 (emessa il 10.03.22, depositata l'11.03.22 e notificata il
14.03.22, vd. doc. 1), accogliendo le conclusioni rassegnate dall'esponente
nel corso del giudizio di primo grado e per l'effetto: “voglia l'Ill.mo Giudice
adito, contrariis rejectis:
•IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o
inefficacia e/o illegittimità e la simulazione ex art 1414 e ss. c.c., nei
confronti dell'attrice dell'atto di donazione n. 59967/3858 Parte_1
di rep.gen.not. dott.ssa (stipulato il 22.10.12, registrato a Persona_2
Bergamo 1 il 20.11.12 al n. 13812 Serie 1T, trascritto a Bergamo il 21.11.12
ai nn. 49712/33676 sub doc. 12) con cui e Persona_1 CP_2
– coniugi in regime di comunione legale dei beni – trasferivano
[...]
alla figlia (coniugata in regime di separazione dei beni), Controparte_1
riservandosi l'usufrutto, l'intera nuda proprietà dei beni immobili siti in
Comune di Bergamo, nel complesso immobiliare posto in Via Giovanni Da
Campione n. 24 e precisamente:
-appartamento posto al piano terzo composto da ingresso, disimpegno,
cinque vani più accessori e balcone con annessa porzione di solaio posta al
piano quarto;
confinante l'appartamento con Via Giovanni Da Campione,
prospetto su cortile comune, vano scale e proprietà suoi Persona_3
eredi o aventi causa;
mentre il solaio con corridoio comune, prospetto su Via
Giovanni Da Campione ed altre proprietà di terzi;
il tutto riportato nel
2 Catasto dei Fabbricati di detto Comune alla sezione BO, foglio 5, particella
6127, subalterno 18, categoria A2, classe 6, vani 6,5, Via Giovanni Da
Campione n. 24, piano 3, Rendita Catastale Euro 872,81;
-porzione di solaio posta al piano quarto catastalmente piano quinto
(sottotetto); confinante con corridoio comune, prospetto su Via Giovanni Da
Campione ed altra proprietà di terzi;
riportata nel Catasto dei Fabbricati di
detto Comune alla sezione BO, foglio 5, particella 6127, subalterno 29,
categoria C2, classe 4, mq. 34, Via Giovanni Da Campione n. 24, piano 5,
Rendita Catastale Euro 117,65;
-locale di sgombero posto al piano seminterrato;
confinante con cortile
comune, vano scale ed altra proprietà di terzi;
riportata nel Catasto dei
Fabbricati di detto Comune alla sezione BO, foglio 5, particella 6127,
subalterno 21, categoria C2, classe 6, mq. 15, Via Giovanni Da Campione
n. 24, piano SEM, Rendita Catastale Euro 72,05.
Alle porzioni immobiliari, nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili
si trovavano, competono ogni accessorio, accessione, adiacenza, pertinenza,
diritti e servitù attive e passive e con i proporzionali diritti di comproprietà
sulle parti comuni dell'edificio, a norma dell'articolo 1117 c.c., intendendosi
compresi, tra dette parti comuni, l'area su cui sorge il fabbricato, l'area
esterna non coperta da costruzione, i muri maestri, il tetto, il vano scale da
terra a cielo, i pianerottoli di disimpegno, i corridoi di accesso alle cantine,
l'impianto di riscaldamento, il serbatoio del combustibile e la caldaia,
l'ascensore con relativo abitacolo, i locali adibiti a portineria, che sono
censiti alla partita n. 4689 nel Catasto dei Fabbricati con il mappale 6127
3 subalterno 6, categoria A/2, classe 3, vani 2.5, ed in genere tutte le parti ed
enti comuni dell'intero condominio, precisandosi che detta elencazione è
esemplificata e non tassativa, con richiamo di tutti i patti e condizioni portati
e convenuti con l'atto trascritto presso la competente Agenzia del Territorio
Ufficio Provinciale di Bergamo in data 14 gennaio 1966 ai numeri 655/518;
•IN VIA ALTERNATIVA O SUBORDINATA: accertare e dichiarare la
nullità e/o invalidità e/o illegittimità e/o l'inefficacia e quindi revocare e
rendere inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice
dell'atto di donazione n. 59967/3858 di rep.gen.not. Parte_1
dott.ssa (stipulato il 22.10.12, registrato a Bergamo 1 il Persona_2
20.11.12 al n. 13812 Serie 1T, trascritto a Bergamo il 21.11.12 ai nn.
49712/33676 sub doc. 12) con cui e Persona_1 Controparte_2
– coniugi in regime di comunione legale dei beni – trasferivano alla figlia
(coniugata in regime di separazione dei beni), riservandosi Controparte_1
l'usufrutto, l'intera nuda proprietà dei beni immobili siti in Comune di
Bergamo, nel complesso immobiliare posto in Via Giovanni Da Campione n.
24 e precisamente:
-appartamento posto al piano terzo composto da ingresso, disimpegno,
cinque vani più accessori e balcone con annessa porzione di solaio posta al
piano quarto;
confinante l'appartamento con Via Giovanni Da Campione,
prospetto su cortile comune, vano scale e proprietà suoi Persona_3
eredi o aventi causa;
mentre il solaio con corridoio comune, prospetto su Via
Giovanni Da Campione ed altre proprietà di terzi;
il tutto riportato nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune alla sezione BO,
4 foglio 5, particella 6127, subalterno 18, categoria A2, classe 6, vani 6,5, Via
Giovanni Da Campione n. 24, piano 3, Rendita Catastale Euro 872,81;
-porzione di solaio posta al piano quarto catastalmente piano quinto
(sottotetto); confinante con corridoio comune, prospetto su Via Giovanni Da
Campione ed altra proprietà di terzi;
riportata nel Catasto dei Fabbricati di
detto Comune alla sezione BO, foglio 5, particella 6127, subalterno 29,
categoria C2, classe 4, mq. 34, Via Giovanni Da Campione n. 24, piano 5,
Rendita Catastale Euro 117,65;
-locale di sgombero posto al piano seminterrato;
confinante con cortile
comune, vano scale ed altra proprietà di terzi;
riportata nel Catasto dei
Fabbricati di detto Comune alla sezione BO, foglio 5, particella 6127,
subalterno 21, categoria C2, classe 6, mq. 15, Via Giovanni Da Campione
n. 24, piano SEM, Rendita Catastale Euro 72,05.
Alle porzioni immobiliari, nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili
si trovavano, competono ogni accessorio, accessione, adiacenza, pertinenza,
diritti e servitù attive e passive e con i proporzionali diritti di comproprietà
sulle parti comuni dell'edificio, a norma dell'articolo 1117 c.c., intendendosi
compresi, tra dette parti comuni, l'area su cui sorge il fabbricato, l'area
esterna non coperta da costruzione, i muri maestri, il tetto, il vano scale da
terra a cielo, i pianerottoli di disimpegno, i corridoi di accesso alle cantine,
l'impianto di riscaldamento, il serbatoio del combustibile e la caldaia,
l'ascensore con relativo abitacolo, i locali adibiti a portineria, che sono
censiti alla partita n. 4689 nel Catasto dei Fabbricati con il mappale 6127
subalterno 6, categoria A/2, classe 3, vani 2.5, ed in genere tutte le parti ed
5 enti comuni dell'intero condominio, precisandosi che detta elencazione è
esemplificata e non tassativa, con richiamo di tutti i patti e condizioni portati
e convenuti con l'atto trascritto presso la competente Agenzia del Territorio
Ufficio Provinciale di Bergamo in data 14 gennaio 1966 ai numeri 655/518;
•IN VIA ISTRUTTORIA: l'attrice, quanto alle istanze istruttorie avversarie
(già rigettate):
a. si oppone all'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. (relativa ai registri
della raccomandata asseritamente contenente il recesso che controparte
afferma di aver esercitato nei confronti dell'Istituto e che questo contesta),
risultando la richiesta istruttoria del tutto inammissibile in quanto ultronea,
generica ed esplorativa, non essendovi peraltro la prova che detto recesso
sia mai stato formalizzato da controparte, inviato e/o ricevuto dal Pt_1
(circostanza sempre contestata dall'attrice), risultando peraltro irrilevante
il fax inviato da controparte alle;
CP_3
b. si oppone all'ammissione dei capitoli di prova orale dedotti da
controparte, inammissibili per essere: i capp. 1-2: ultronei, del tutto
generici, privi di riferimenti spazio-temporali, valutativi, finalizzati a far
esprimere un giudizio al teste, contrari ad atto scritto-missiva sub doc. 6 di
controparte (in ogni caso inutilizzabile ai fini della decisione), contrari
all'art. 2725 c.c. e demandati a soggetti incapaci di deporre nel presente
giudizio nutrendo diretto interesse in causa;
i capp. 3-4-5-6: ultronei, del
tutto generici, privi di riferimenti spazio-temporali, valutativi, finalizzati a
far esprimere un giudizio al teste, contrari ad atto scritto-donazione sub
doc.12 e demandati a soggetti incapaci di deporre nutrendo diretto interesse
6 in causa;
c. nel denegato caso di ammissione dei capitoli di prova orale avversari,
chiede essere abilitata sui medesimi alla prova contraria e controprova per
testi (gli stessi indicati da controparte e con riserva di altri);
• IN OGNI CASO:
-ordinarsi al Conservatore dei Registri immobiliari di Bergamo la
trascrizione della sentenza, e, comunque, di ogni conseguente provvedimento
necessario;
spese e onorari integralmente rifusi”.
Spese ed onorari integralmente rifusi di entrambi i gradi di giudizio”.
Degli appellati
“…contrariis reiectis, in via istruttoria
• al fine di completare le deduzioni già proposte, ammettersi i mezzi istruttori
richiesti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. del primo grado di
Giudizio;
nel merito
• respingere tutti i motivi di appello proposti dal , in quanto Parte_1
infondati in fatto e in diritto;
• confermare la sentenza gravata;
• ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bergamo la
cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale;
• condannare controparte alla pena pecuniaria prevista dall'art.283 comma
7 3° c.p.c. nella misura che il Collegio riterrà equa, per aver proposto istanza
sospensiva di un credito già estinto, quindi ictu oculi infondata e temeraria;
• condannare controparte, anche in ragione di quanto esposto al punto
precedente, per lite temeraria, al risarcimento dei danni ai sensi dell'art.96
cpc, e, per l'effetto, al pagamento di una somma aggiuntiva in una misura
pari alle spese di primo e secondo grado, o, comunque, da determinarsi
secondo equità;
• con piena rifusione delle spese di lite, anche relative al subprocedimento di
inibitoria, per entrambi i gradi del giudizio di merito”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. agiva nei confronti di Parte_1 Persona_1 CP_2
e chiedendo la declaratoria di simulazione
[...] Controparte_1
assoluta o, alternativamente, d'inefficacia ex art. 2901 co. 1 c.c. nei propri confronti dell'atto di donazione datato 22 ottobre 2012, con cui i coniugi e avevano ceduto alla figlia la Persona_1 Controparte_2 CP_1
nuda proprietà di un immobile sito in Bergamo, via Giovanni da Campione
n. 24.
La banca, in qualità di creditrice della Parte_2
di cui era fideiussore, della somma di € 32.439,35
[...] Persona_1
a titolo di saldo debitore dei rapporti bancari intrattenuti con essa sino al fallimento, nonché creditrice dello stesso garante della somma di € 47.094,12
quale importo versato al Fallimento della società nel 2017 con riserva di ripetizione, deduceva la simulazione assoluta dell'atto di donazione e la
8 sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c., lamentando come lo si fosse spogliato di tutti i suoi beni immobili, pregiudicando le Persona_1
proprie ragioni creditorie.
1.1. Costituendosi, i convenuti contestavano le pretese avversarie, eccependo la mancata prova degli elementi della simulazione dell'atto di donazione e l'insussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c., che al più avrebbe potuto riguardare la sola quota di immobile di proprietà di
[...]
non essendo debitrice della banca. Persona_1 Controparte_2
Eccepivano, l'inesistenza del credito vantato dall'attrice, in quanto
[...]
era receduto dalla garanzia il 30 dicembre 2011, prima Persona_1
dell'insorgenza del credito, la estinzione della fideiussione ex art. 1956 c.c.,
avendo la banca concesso credito alla società senza l'autorizzazione del garante, nonostante il peggioramento delle condizioni patrimoniali, e l'inesistenza dell'eventus damni e dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria.
1.2. Il processo è stato interrotto a causa del decesso di e Controparte_4
poi ritualmente riassunto, con costituzione delle convenute, CP_2
anche erede del defunto marito.
[...]
2. Con sentenza n. 622/2022 pubblicata in data 11 marzo 2022, il Tribunale
di Bergamo ha rigettato le pretese attoree.
2.1. Quanto alla domanda di accertamento della simulazione, ha rilevato l'assenza di prove anche presuntive a sostegno della dedotta simulazione dell'atto di donazione;
ha ritenuto che l'elemento della gratuità dell'atto è
9 requisito essenziale della donazione, che il mantenimento del possesso del bene da parte dei donanti è conseguenza della cessione della sola nuda proprietà con riserva di usufrutto, che la donazione è un negozio regolarmente utilizzato nei rapporti familiari, che la dichiarazione di un valore irrisorio del bene non è sintomo della volontà traslativa, in quanto,
trattandosi di atto a titolo gratuito, esse risulta utile unicamente a fini fiscali.
2.2. Ha, poi, rigettato anche la domanda ex art. 2901 c.c. per difetto di prova dell'elemento soggettivo richiesto, poiché i crediti su cui la domanda è stata fondata, derivanti da un mutuo chirografario e da una apertura di credito in c/c stipulati nel 2013, oltre che dal pagamento effettuato dalla banca in favore del nel 2017, sono sorti successivamente all'atto dispositivo Parte_3
impugnato, risalente al 2012.
Ha evidenziato la mancata allegazione da parte dell'istituto bancario della l'esistenza di un'apertura di credito precedente il 2012 né che il saldo negativo del c/c all'atto del recesso fosse frutto dell'inadempimento di quella concessione di credito, dovendosi presumere che il saldo negativo del conto corrente sia frutto della a concessione di credito del 2013.
H, inoltre, rilevato che, attesa la posteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo la banca avrebbe dovuto fornire la prova della dolosa preordinazione, in specie neppure allegata.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla Parte_1
scorta di due motivi.
3. Si sono costituite in giudizio e Controparte_2 Controparte_1
10 chiedendo il rigetto del gravame.
4. Alla udienza del 12 marzo 2025, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante contesta il rigetto della domanda di simulazione assoluta dell'atto di donazione, poiché il Tribunale, pur avendo correttamente individuato gli elementi indiziari dedotti a sostegno della pretesa, avrebbe errato nel ritenerli inidonei a provare la lamentata simulazione, in quanto non univoci.
Tali elementi dimostrerebbero, invece, la natura simulata della donazione,
che avrebbe dovuto, quindi, essere ritenuta nulla, invalida e/o inefficace,
considerato che la prova della simulazione può essere fornita anche mediante presunzioni e ciò, a maggior ragione, qualora ad agire siano soggetti terzi rispetto a coloro i quali hanno stipulato l'atto simulato, non potendo i primi agevolmente ottenere la controdichiarazione scritta.
Nel caso di specie, gli elementi dedotti a fondamento della simulazione assoluta costituiti dalla gratuità della donazione, dal legame di parentela tra donanti-genitori e donataria-figlia e dalla irrisorietà del valore attribuito ai beni donati sarebbero sufficienti.
Espone che il dissesto della società era fatto risalente e noto alla famiglia specie a fronte della posizione debitoria facente capo a Persona_1 [...]
quale garante della società, e che il dichiarato valore irrisorio del Persona_1
11 bene donato abbia avuto lo scopo di indurre la creditrice a ritenerlo privo di valore e quindi a non contestare l'atto.
1.1 Il motivo è infondato.
Gli elementi che l'appellante pone a fondamento dell'azione di simulazione assoluta avverso l'atto di donazione non sono elementi pregnanti al fine di ritenere fondata tale azione, bensì consistono negli elementi propri dell'istituto della donazione, trattandosi, infatti, della gratuità e del carattere liberale dell'atto, che ha riguardato solo la nuda proprietà del bene e che,
quindi, è del tutto compatibile con il mantenimento della disponibilità del bene stesso da parte dei donanti in quanto usufruttuari.
L'appellante non ha offerto a questa Corte ulteriori elementi rispetto a quelli già fatti oggetto di disamina da parte del Tribunale che ha condotto, sulla base di argomentazioni condivisibili al rigetto della domanda, per addivenire ad una diversa valutazione degli stessi e, dunque, ad un diverso esito.
2. Con il secondo motivo l'appellante censura la statuizione di rigetto della domanda proposta ai sensi dell'art. 2901 co. 1 c.c. per avere il Tribunale
ritenuto che le ragioni creditorie da essa vantate siano tutte sorte successivamente all'atto dispositivo risalente al 2012 e non vi sia stata allegazione dell'anteriorità del credito e per avere considerato necessaria ma insussistente l'allegazione e la prova della dolosa preordinazione dell'atto dispositivo.
L'appellante rappresenta che le garanzie di cui si discute sono state prestate il 10 gennaio 2002 e confermate sia il 7 settembre 2007 sia il 3 aprile 2009 e di aver documentalmente provato, senza contestazioni in merito di
12 controparte, che i crediti vantati non sarebbero solamente riferibili al 2013,
bensì anche al 2011, al 2010 e al 2009 sulla base di documentazione non considerata dal Tribunale.
Deduce, allora, come in specie sussisterebbero tutte le condizioni per esercitare l'azione revocatoria ordinaria, ossia l'esistenza di un valido rapporto di credito tra la creditrice che ha agito in revocatoria e il debitore disponente, l'effettività del danno, dunque della lesione della garanzia patrimoniale del creditore a causa dell'atto compiuto e la consapevolezza del debitore, ed eventualmente del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie mediante l'atto dispositivo. In particolare, il debitore avrebbe svuotato il proprio patrimonio immobiliare in frode alla creditrice,
pregiudicandola gravemente e legittimandola ad agire, con atto dispositivo successivo all'insorgenza del credito vantato. Infatti, ribadisce che la fideiussione è stata prestata sin dal 2002, che i crediti sono sorti negli anni tra il 2009 ed il 2013, dunque anche prima della donazione, avvenuta nel
2012, che lo stato di decozione della società era noto e accertato da tempo come risulta dai bilanci e dalla messa in liquidazione, che vi è legame di parentela sussistente tra donanti e donataria.
Dunque, a fronte della posteriorità della donazione rispetto alla insorgenza del credito, ai fini del corretto esperimento dell'azione revocatoria ordinaria
è sufficiente dimostrare la consapevolezza da parte del debitore di aver, con il proprio atto, arrecato un pregiudizio alle ragioni della creditrice, elemento in specie pacifico.
In merito all'elemento oggettivo dell'azione ex art. 2901 co. 1 c.c.
13 l'appellante espone come l'atto dispositivo abbia indubbiamente modificato la situazione patrimoniale del debitore, sia in termini qualitativi che quantitativi, in quanto ha determinato l'incapienza del patrimonio e, in ogni caso, ha reso maggiormente difficoltosa la soddisfazione in via coattiva.
In merito all'elemento soggettivo e alla scientia fraudis, ribadisce la necessità
della sola consapevolezza di arrecare pregiudizio col proprio atto alla creditrice, rendendole maggiormente difficoltoso il recupero del credito,
sussistente in specie, in quanto era conoscenza della Persona_1
propria situazione debitoria.
Circa la partecipatio fraudis, l'appellante evidenzia come sia sufficiente che il pregiudizio alle ragioni del creditore sia noto al solo debitore e che,
comunque, a fronte dell'atto di donazione intervenuto tra i genitori e la figlia
è provata la dolosa preordinazione del terzo.
3. Il motivo è fondato.
4. Il credito di cui si discute deriva dal saldo debitore del rapporto di c/c sussistente tra la banca e la società dichiarata poi fallita, garantito da
[...]
mediante fideiussione omnibus, e la deduzione che i rapporti CP_5
debitori facessero riferimento al saldo debitore del c/c predetto, ai relativi affidamenti e ael mutuo chirografario era stata rappresentata sin dall'atto di citazione. In esso, pagina 1 lett. A), si fa testualmente richiamo “al saldo
debitore di cui ai rispettivi rapporti di c/c, affidamento e mutui chirografari
sub doc. 4, intrattenutisi fino alla dichiarazione di fallimento della società,
per l'importo complessivo di € 32.439,35 (doc. 5), oltre ad interessi, sulla
base dei dedotti rapporti, dal dovuto al saldo”.
14 In effetti, contrariamente a quanto osservato dal Tribunale, il documento 4)
cui la banca fa riferimento contiene la documentazione bancaria relativa al rapporto di c/c, ed attesta l'esistenza di affidamenti e finanziamenti anteriori rispetto al mutuo chirografario e all'apertura di credito del 2013, unici rapporti presi in considerazione nella sentenza impugnata.
In particolare, il documento 4) comprende il finanziamento/mutuo chirografario di € 20.124,80 in data 27 luglio 2011, la
“concessione/variazione di affidamento apertura di credito” n. 204920 del
13 ottobre 2010 per un importo totale affidato di € 165.000,00, , la
“concessione/variazione di affidamento” del 2 aprile 2009 n. 153420 e la
“concessione/variazione di affidamento” stipulata il 4 febbraio 2009 n.
147192, tutte contenenti la precisazione che non vi era novazione delle obbligazioni precedentemente assunte.
Si tratta, con evidenza, di rapporti antecedenti all'atto di donazione che hanno fatto insorgere il credito vantato dalla banca ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria nei confronti del fideiussore in Persona_1
quanto hanno determinato l'accreditamento (incontestato) delle somme oggetto dell'affidamento in favore della correntista, facendo insorgere il credito dell'istituto bancario anche nei confronti del fideiussore che, per quanto documentato, ha rilasciato garanzie sin dal 2002, successivamente confermate senza novazione.
Pertanto, non può ritenersi che vi sia stato difetto di allegazione circa la esistenza di crediti anteriori al compimento dell'atto di dispositivo né circa la risalenza del saldo finale passivo del conto concorrente per effetto dei
15 pregressi affidamenti concessi, anche anteriori a quelli indicati dal Giudice,
e rispetto ai quali non è stata dedotta la relativa estinzione.
L'istituto bancario, infatti ha fatto riferimento a tutti i rapporti intercorsi con la società debitrice sino al fallimento e ha evidenziato la esistenza del saldo passivo del conto corrente “sulla base dei dedotti rapporti” e quindi tale saldo ad essi ha causalmente ricondotto.
5. A fronte della anteriorità del credito relativo al conto corrente rispetto all'atto di donazione revocando, avuto riguardo al carattere gratuito dell'atto dispositivo, risulta sufficiente la dimostrazione della consapevolezza in capo al disponente di arrecare pregiudizio alle ragioni dei propri creditori (cd.
scientia damni), rendendo con il proprio atto dispositivo anche solo potenzialmente più onerosa e difficoltosa la possibilità per questi ultimi di poter soddisfare i crediti da loro vantati.
Tale consapevolezza discende dal fatto che per effetto Persona_1
delle reiterate fideiussioni per importi via via elevati, era garante della società
(dai cui bilanci, relativi al periodo compreso tra il 2009 e il 2013, emerge un importante indebitamento anche 2011 e 2012: cfr. doc. 14) e con il proprio atto dispositivo ha certamente menomato la garanzia patrimoniale prestata,
in quanto si è privato della nuda proprietà dell'unico bene di cui era proprietario (a parte altro immobile in comproprietà con altri soggetti, bene indiviso di cui detiene la quota dei 12/36), così pregiudicando le ragioni dell'istituto bancario creditore a favore del quale aveva prestato garanzia.
La giurisprudenza, con riferimento alla posizione del garante rispetto all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, sostiene che
ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1), prima parte, in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia
damni) ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché
l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (ordinanza 3 giugno 2020, n. 10522)>> (Cass. n.19012/2023).
Sulla base degli elementi evidenziati, può fondatamente ritenersi che fosse pienamente consapevole delle conseguenze Persona_1
pregiudizievoli connesse all'atto di donazione.
5.1. Per quanto riguarda, invece, l'ulteriore credito in relazione al quale l'appellante ha agito in revocatoria derivante secondo il Giudice dalla
<'attrice in favore del nell'anno 2017>> Controparte_6
(importo di € 47.094,12 di cui € 44.956,92 incassato dalla banca dopo il fallimento a deconto della maggiore esposizione debitoria, oggetto di azione revocatoria da parte del e a questo restituita a seguito di accordo Parte_3
17 transattivo del 2017 con concorso spese di € 2.000,00 oltre accessori: cfr.
doc. 6), va rilevato che l'appellante non ha censurato l'accertamento di posteriorità di tale credito rispetto all'atto dispositivo. Inoltre, a fronte della statuizione del Tribunale per cui difetta non solo la prova ma anche l'allegazione della dolosa preordinazione, nonchè del rilievo di tale carenza anche in sede di emendatio libelli, l'appellante non ha specificato se ed in che termini vi sia stata tale tempestiva allegazione in relazione allo specifico credito che, come esposto il Tribunale ha rilevato essere insorto nel 2017,
cinque anni prima dell'atto dispositivo.
Tale specificazione sarebbe stata necessaria al fine di contrastare il rilievo del Giudicante ed avrebbe dovuto svolgersi attraverso compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, ne confutino le ragioni ed il fondamento logico-giuridico.
Per converso, le argomentazioni svolte nel secondo motivo gravame, avente ad oggetto l'impugnativa del rigetto dell'azione revocatoria, riguardano solo
“i rapporti bancari” “risalenti agli anni 2009-2010-2011-2013 (vd. doc. 4
fascicolo I grado) e alcun riferimento è rinvenibile all'ulteriore credito in questione.
6. Quanto al credito relativo al saldo di conto corrente, competeva alle appellate dimostrare che, con il proprio atto dispositivo, Persona_1
non aveva pregiudicato le ragioni dei creditori (cd. eventus damni), in quanto il suo patrimonio risultava sufficientemente capiente per adempiere i debiti contratti dalla società garantita o comunque che la modifica subita dal suo
18 patrimonio non avrebbe reso difficoltosa la soddisfazione dei crediti;
nulla è
stato, infatti, dedotto circa il valore dell'usufrutto mantenuto dal disponente sul bene donato né sul valore della quota del bene indiviso e la sua comoda divisibilità. Secondo la Suprema Corte <
dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre
è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore>> (Cass. 16221/2019; cfr. anche Cass. 19207/2018).
Va, infatti, rilevato che il pregiudizio delle ragioni del creditore che agisce in revocatoria può comunque essere anche meramente potenziale e la lesività
dell'atto va valutata anche con riferimento ad un mutamento qualitativo e/o quantitativo della garanzia generica di cui all'art. 2740 cod. civ
Alla luce del mancato adempimento dell'onere probatorio gravante sulle appellate e della non sconfessata incapacità patrimoniale di
[...]
ex art. 2740 c.c., in conseguenza dell'atto dispositivo, di Persona_1
adempiere, in qualità di fideiussore, con tutti i suoi beni presenti e futuri al debito gravate sulla società garantita, appare evidente l'integrazione
19 dell'elemento dell'eventus damni.
7. A nulla rilevano in questa sede le doglianze sollevate dalle appellate in merito all'efficacia del recesso del fideiussore, alla validità della garanzia in quanto prestata in violazione della legge 287/1990 e alla sua estinzione ai sensi dell'art. 1956 cod.civ.
Tali questioni state introdotte in separato di giudizio e quindi andranno in tal sede affrontate.
Invero, quando oggetto dell'azione revocatoria ordinaria sia una "res"
litigiosa, la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito non costituisce l'antecedente logico-giuridico indispensabile della pronuncia sulla domanda revocatoria, ai fini della quale viene svolto un accertamento "incidenter tantum" in ordine al credito contestato, finalizzato solo ad ottenere l'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore (cfr. Cass. 17257/2013).
8. Pertanto, la sentenza impugnata va riformata e, in accoglimento della domanda ex art. 2901 cod.civ. va dichiarata dichiara l'inefficacia, nei confronti dell'appellante, dell'atto dispositivo compiuto da Persona_1
e in favore della figlia
[...] Controparte_2 Controparte_1
Va al riguardo ricordato che la revocatoria esercitata a scopo di conservazione della garanzia del credito vantato nei confronti di uno solo dei coniugi determina la inefficacia dell'atto dispositivo nel suo complesso, e quindi, nel caso di specie, della donazione della nuda proprietà
dell'immobile, non di singole quote della stessa, in quanto non si può
20 configurare alcun frazionamento in quote del diritto reale oggetto di comunione legale tra i coniugi donanti (Cass. 19319/2023 in tema di revocatoria della donazione della nuda proprietà e Cass 9536/2023 in tema di fondo patrimoniale).
9. Con riferimento al regime delle spese di lite, l'accoglimento della domanda
ex art. 2901 cod.civ., proposta in via “alternativa o subordinata”, con conseguente riforma della sentenza impugnata determina la necessità di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in relazione all'esito complessivo della lite.
Tale esito vede soccombenti in modo del tutto prevalente le appellate che,
pertanto, (rimanendo assorbito il quarto motivo di gravame con cui l'appellante lamenta la erronea quantificazione delle spese oggetto della statuizione di condanna a suo carico) vanno condannate, in solido, al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano per entrambi i gradi in conformità ai parametri medi di liquidazione di cui al
D.M. n. 147/2022 dello scaglione di riferimento avendo riguardo al solo valore del credito in relazione al quale l'azione revocatoria è stata accolta
(scaglione compreso tra € 26.001 ed € 52.000,00) ad eccezione della fase di trattazione che si liquida in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in relazione a tale fase.
10.Non sussistono i presupposti per la condanna delle appellate ai sensi dell'art. 96 cod.proc.civ. in assenza di allegazione e deduzione da parte dell'appellante dei danni subiti.
21 La liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata presuppone che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (Cass. 15175/2023, 21798/2015,
9080/2013).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e, Parte_1
in parziale riforma della sentenza del Tribunale Bergamo n. 622/2022
pubblicata in data 11 marzo 2022, dichiara l'inefficacia nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2901 cod.civ. dell'atto di donazione di nuda proprietà Notaio
rep. n. 59967/3858 racc. n. 3858 del 22 ottobre 2012, Persona_2
registrato a Bergamo il 20 novembre 2012 al n. 13812 Serie 1T, trascritto a
Bergamo il 21 novembre 2012 ai nn. 49712 r.g./33676 r.p.
2) condanna le appellate al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore di che liquida per il primo grado in Parte_1
€ 1.701,00 per la “fase di studio”, € 1.204,00 per la “fase introduttiva”, €
903,00 per la “fase istruttoria/trattazione” ed € 2.905,00 per la “fase decisionale”, e per il presente grado in € 2.058,00 per la “fase di studio”, €
1.418,00 per la fase introduttiva”, € 1.523,00 per la “fase istruttoria/trattazione” ed € 3.470,00 per la “fase decisionale”, oltre IVA,
22 CPA e accessori come per legge.
Visto l'art. 2655 cod.civ., ordina al competente Direttore della Conservatoria
dei Registri Immobiliari, con esonero da ogni sua responsabilità,
l'annotazione della pronuncia di revoca ai sensi dell'art. 2901 cod.civ.
disposta con la presente sentenza.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 02 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
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