Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/04/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di L'Aquila, riunita in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Barbara Del Bono - Presidente
Dott. Francesca Coccoli – Consigliere
Dott. Paolo Cerolini – Giudice ausiliario rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 906/2023 R.G., assegnata in decisione in seguito alla trattazione scritta dell'udienza del 14.1.2025, promossa da:
(Cod. Fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(Cod. Fisc. ) e (Cod. Fisc. Pt_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
), rappresentate e difese dall'Avv. Aurelia Di Nunzio per CodiceFiscale_3
procura in calce all'atto di citazione in appello,
Appellanti
Contro
(Cod. Fisc. e CP_1 CodiceFiscale_4 CP_2
(Cod. Fisc. ), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuseppe CodiceFiscale_5
Di Tizio e Simone Di Tizio per procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta,
Appellati
Oggetto: Appello alla sentenza del Tribunale di Pescara n. 950/2023 del 4.7.2023.
Conclusioni delle appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita in riforma della sentenza n. 950/2023 emessa dal Tribunale di Pescara nel giudizio n.
5418/2019 R.G. - respingere la domanda revocatoria avanzata da e CP_1
- condannare e alle spese dei due CP_2 CP_1 CP_2 gradi di giudizio - condannare e alla restituzione CP_1 CP_2 della somma di € 18.613,32 corrisposta dalle appellanti per spese legali liquidate nella sentenza di primo grado. In subordine, in denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata, disporre la compensazione integrale delle spese dei due gradi
1
Conclusioni degli appellati: “Piaccia alla Giustizia dell'Ecc.ma Corte di Appello rigettare l'appello proposto perché del tutto destituito di fondamento, con condanna degli appellanti alle spese e competenze del grado.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Pescara, con la sentenza n. 950/2023 del 4.7.2023, ha accolto la domanda di revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c. proposta da e CP_1 [...]
nei confronti di , e , per cui CP_2 Parte_1 Parte_2 Parte_3
ha dichiarato l'inefficacia ai sensi della predetta disposizione, nei confronti degli attori e dell'atto pubblico del 9.12.2014 stipulato CP_1 CP_2
dal Notaio di Penne, Rep. n. 14.849, con il quale ha Persona_1 Parte_1
donato a e la proprietà dei seguenti beni immobili siti Parte_3 Parte_2
in Elice (Pe), Strada S. Agnello e specificamente: a i diritti di piena Parte_3
proprietà sull'immobile descritto in Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 10, part. 1092, cat. A/3, cl. 2, vani 8, RC euro 413,17, con graffata part. 1093 sub 2, realizzato su area distinta in Catasto Terreni al foglio 10, part. 1092 (ex
141); diritti di piena proprietà pari ad 1/2 su appezzamento di terreno della superficie di circa metri quadrati 18.377 a confine con restante proprietà parte donante a due lati, strada provinciale, s.a., descritto in Catasto Terreni del suddetto
Comune al foglio 10, part. 1090 (ex part. 141), porz. AA, ha 01.19.31, RD euro
64,70, RA euro 58,54; porz. AB, are 64.46, RD euro 33,29, RA euro 23,30; a i diritti di piena proprietà su appartamento posto al piano primo, in Parte_2
corso di costruzione, descritto in Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio
10, part. 1093 sub 3, in corso di costruzione, realizzato su area distinta in Catasto
Terreni al foglio 10, part. 1093 (ex 141 - 620); diritti pertinenziali all'appartamento di cui sopra, della superficie di circa metri quadrati 140 (centoquaranta), descritto in Catasto Fabbricati del suddetto Comune al foglio 10, part. 1091, cat. C/7, cl. U, mq. 140, RC euro 72,30, realizzato su area descritta in Catasto Terreni al foglio 10, part. 1091 (ex 141); diritti di piena proprietà pari ad 1/2 (un mezzo) su
2 appezzamento di terreno della superficie di circa metri quadrati 18.377 a confine con restante proprietà parte donante a due lati, strada provinciale, s.a. descritto in
Catasto Terreni del suddetto Comune al foglio 10, part. 1090 (ex part. 141), porz.
AA, ha 01.39.31, RD euro 64,70, RA euro 58,54; porz. AB, are 64.46, RD euro
33,29, RA euro 23, 30.
Il predetto Tribunale ha inoltre condannato le convenute al pagamento delle spese processuali.
Gli attori, a fondamento della domanda di revoca, hanno dedotto il carattere per essi pregiudizievole dell'atto di donazione sopra citato, in relazione al diritto di credito dei medesimi attori sorto anteriormente all'atto dispositivo.
Infatti, e hanno in precedenza convenuto in giudizio CP_1 CP_2
dinanzi al Tribunale di Pescara, Sez. Distaccata di Penne, ai sensi Parte_1 dell'art. 2932 c.c. per ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo, contenuto in un contratto preliminare di compravendita, di trasferire a loro favore la proprietà di un terreno di complessivi mq. 17.356 sito nel comune di Elice (PE).
Nel corso del giudizio di primo grado il terreno oggetto della domanda giudiziale di trasferimento è stato concesso dalla predetta a terzi per estrazione di materiale inerte. Il giudizio si è concluso con la sentenza del Tribunale di Pescara, Sez.
Distaccata di Penne, del 23.3.2012 n. 50/2012, con la quale la proprietà dei terreni
è stata appunto trasferita agli odierni attori accertando, mediante c.t.u., che il valore del materiale nel frattempo estratto dal terreno oggetto di trasferimento ammontava ad €. 90.000,00 netti. Il Giudice, nella citata sentenza, pur non pronunciando condanna al risarcimento di tale importo, ha precisato che in base risultanze della c.t.u. dell'Ing. potranno gli attori separatamente ottenere il risarcimento del Per_2
danno subito per il ritardato trasferimento della proprietà del terreno nonché degli ulteriori danni (per costi relativi al ritombamento, ripristino, ecc.) per i quali è stata formulata riserva di separata azione. La sentenza di primo grado ha inoltre condannato ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per avere resistito con mala Parte_1 fede in giudizio, al pagamento di €. 5.000,00 oltre al rimborso delle spese processuali comprese quelle delle due consulenze tecniche d'ufficio. La citata decisione è stata impugnata da , la quale nel corso del giudizio di Parte_1
secondo ha donato alle proprie figlie e i suddetti beni Parte_3 Parte_2
3 immobili. L'appello è stato rigettato dalla Corte di Appello di L'Aquila che, con sentenza n.1276/2018, divenuta definitiva, ha condannato l'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per aver agito in mala fede in giudizio, al pagamento della somma di per €. 5.000,00 oltre alla refusione delle spese processuali.
Gli attori hanno quindi dedotto di essere creditori di della somma Parte_1
di almeno €. 104.869,58 per il danno arrecato all'immobile oggetto di trasferimento tra le parti, come accertato nella sentenza del Tribunale di Pescara, Sez. Distaccata di Penne n.50/2012 del 23.3.2012, confermata dalla Corte di Appello di L'Aquila, e posto a fondamento del decreto ingiuntivo esecutivo emesso il 28.11.2019 dal
Tribunale di Pescara;
nonché per le spese processuali e per gli importi derivanti dalla condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Gli attori, rilevata la sussistenza di tali crediti prima dell'atto dispositivo, hanno anche rilevato il pregiudizio ad essi arrecato dalla donazione, con la quale la predetta ha trasferito alle proprie figlie gli immobili di maggiore valore di sua proprietà mantenendo per sé solo terreni agricoli di modesto valore;
nonché la consapevolezza della disponente in ordine al citato pregiudizio.
, e si sono costituite in giudizio, Parte_1 Parte_2 Parte_3
rilevando che la garanzia ipotecaria di una parte del credito degli attori escluda il loro interesse all'azione revocatoria e deducendo che un'altra parte del credito sia sorta solo successivamente all'atto dispositivo. Le predette hanno comunque rilevato l'insussistenza del carattere pregiudizievole di tale atto essendo la debitrice ancora proprietaria di vari terreni.
Inoltre, ad avviso delle convenute, nella sentenza del Tribunale di Pescara, Sez.
Distaccata di Penne, il credito degli attori non è stato accertato né dalla c.t.u. espletata la valutazione del danno è effettivamente emersa.
Il Tribunale di Pescara, nella sentenza ora appellata, ha rilevato in primo luogo la dimostrazione, da parte degli attori, di un diritto di credito preesistente all'atto dispositivo, relativo al danno per il mancato sfruttamento del terreno oggetto della pronuncia ai sensi dell'art. 2932 c.c. e al pagamento delle spese processuali.
Il medesimo Tribunale ha poi rilevato il carattere pregiudizievole dell'atto dispositivo a titolo gratuito in ragione dell'impoverimento patrimoniale della
4 disponente, che ha appunto ceduto sia terreni sia appartamenti, con la conseguente incapienza del suo residuo patrimonio rispetto al credito degli attori.
Pertanto, l'atto dispositivo ha comunque determinato una consistente variazione quantitativa e qualitativa del patrimonio, con la conseguenza della maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.
, e hanno proposto l'appello alla Parte_1 Parte_2 Parte_3
sentenza in esame, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate. Gli appellati e si sono costituiti in giudizio chiedendo il CP_1 CP_2 rigetto dell'appello.
Le parti hanno poi precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata assegnata in decisione mediante la trattazione scritta dell'udienza del 14.1.2025, essendo stati precedentemente concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1. Le appellanti, nel primo motivo dell'impugnazione, hanno dedotto la violazione, da parte del primo Giudice, dell'art. 2901 c.c. per l'insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, con particolare riguardo al diritto di credito a tutela del quale la medesima azione può essere esperita.
Ad avviso delle predette, il citato credito, in primo luogo, è ancora oggetto di un accertamento in un separato giudizio e quindi il Tribunale di Pescara ha erroneamente affermato che il diritto al risarcimento dei danni degli odierni appellati sia stato accertato, non avendo neppure la c.t.u. espletata nel giudizio ai sensi dell'art. 2932 c.c. accertato il danno da escavazione.
1.1. Occorre al riguardo considerare – premessa l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c. dei documenti prodotti dalle appellanti - che effettivamente il Tribunale di Pescara, Sez. Dist. Distaccata di Penne, nella sentenza n. 50/2012 (pagg. 6, 7, 8 e
9) ha accertato la pretesa degli odierni appellati, nei confronti delle appellanti, ammontante ad € 90.000,00, secondo la determinazione del C.T.U., le cui conclusioni sono state integralmente condivise dal predetto Tribunale.
Quest'ultimo ha ritenuto l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno per la sua tardività, precisando che proprio secondo quanto accertato nel giudizio
5 secondo la predetta c.t.u., i danneggiati avrebbero potuto chiedere separatamente il risarcimento del danno derivante dal ritardato trasferimento dell'immobile.
La sentenza predetta, come si è detto, è divenuta definitiva essendo così definitivo l'accertamento del danno degli odierni appellati nella stessa indicato;
d'altra parte, il fatto che il diritto di credito costituito dal citato risarcimento sia ancora oggetto di controversia non assume alcun rilievo.
Infatti, alla luce dei condivisibili principi costantemente affermati dalla Corte di
Cassazione, la natura eventuale o litigiosa del credito è sufficiente per la legittimazione attiva alla proposizione dell'azione di cui all'art. 2901 c.c. (tra le altre, Cass., 30 maggio 2023, n. 15275; Cass., 10 giugno 2020, n. 11121; Cass., 19 febbraio 2020, n. 4212 del 30/05/2023).
Pertanto, il Giudice di primo grado ha correttamente ritenuto l'accertamento del diritto di credito per il risarcimento del danno e la sussistenza di tale presupposto per l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria.
1.2. Dalle considerazioni ora esposte, risultanti dagli atti del giudizio, deriva l'infondatezza del secondo rilievo delle appellanti, concernente l'insussistenza del citato diritto di credito alla data della donazione, dovendosi appunto ribadire il contenuto della sentenza del Tribunale di Pescara, Sez. Distaccata di Penne, n.
50/2012 in ordine al credito per il risarcimento del danno e per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. nonché al pagamento delle spese processuali.
Si deve inoltre confermare che, per proporre l'azione di cui all'art. 2901 c.c., è sufficiente l'esistenza di una semplice ragione o aspettativa di credito, con la conseguente irrilevanza persino della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi.
Infatti, la predetta azione non ha scopo restitutorio, ma soltanto di tutela conservativa, essendo comunque necessario un titolo sul diritto di credito per procedere all'esecuzione sul bene che ha costituito l'oggetto dell'atto dispositivo pregiudizievole.
Pertanto, la ragione di credito così delineata è senz'altro emersa dalla sentenza n.
50/2012 sopra citata, anteriore alla donazione stipulata il 9.12.2014.
1.3. Poi, con specifico riguardo all'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, di cui le appellanti hanno dedotto l'insussistenza, è opportuno ricordare che la
6 consapevolezza del pregiudizio da parte del disponente ricorre secondo la sua mera previsione del pregiudizio arrecato ai creditori, non essendo invece necessaria la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie (Cass., 27 febbraio 2023,
n. 5812. Tale volontà è invece richiesta quando l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito (Cass., 27 gennaio 2025, n. 1898).
Si deve poi ribadire, con rilievo determinante e contrariamente a quanto le appellanti hanno affermato, che la consapevolezza del pregiudizio da parte della disponente è evidenziata, tra l'altro, dalla notevole modificazione quantitativa e qualitativa del suo patrimonio per effetto della donazione, avendo la stessa disposto, senza alcun corrispettivo – e quindi senza alcun incremento patrimoniale
- dei beni immobili di maggiore valore e di migliore collocazione sul mercato.
Infatti, all'esito di tale disposizione, il patrimonio della predetta è risultato incapiente, secondo le valutazioni compiute dal C.T.U.
Pertanto, il primo motivo dell'appello è infondato in ordine a tutti i profili dedotti.
2. La medesima infondatezza concerne il secondo motivo dell'appello, relativo alla condanna al pagamento delle spese processuali e in particolare alla corretta applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Infatti, la critica a tale statuizione è fondata in primo luogo sui presupposti dell'azione revocatoria, la cui sussistenza è indubbiamente confermata.
Poi, con riguardo all'entità dell'importo liquidato dal primo Giudice, si deve rilevare che tale liquidazione è conforme al compenso previsto dalla tariffa professionale in relazione al valore della controversia.
3. Alla luce delle considerazioni esposte l'appello è integralmente infondato e dunque deve essere respinto, disponendo la condanna delle appellanti, in ragione della loro soccombenza e in solido tra loro, al pagamento delle spese di questo grado del giudizio in favore degli appellati.
Tali spese si liquidano ai sensi del D.M. n.55 del 2014 e succ. modd., come in dispositivo.
Le appellanti devono essere anche condannate al risarcimento del danno in favore degli appellati ai sensi dell'art. 96 c.p.c., attesa almeno la colpa grave nella proposizione dell'appello, fondato su ragioni in evidente contrasto con i principi
7 costantemente affermati dalla Corte di Cassazione in ordine ai presupposti dell'azione revocatoria ordinaria.
Il predetto danno è equitativamente liquidato in misura corrispondente all'importo delle spese di questo grado del giudizio, come in dispositivo.
4. Le appellanti sono tenute al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile sopra indicata, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di e alla sentenza del Tribunale di CP_1 CP_2
Pescara n. 950/2023 del 4.7.2023, che conferma integralmente.
2) Condanna le appellanti al pagamento, in solido tra loro e in favore degli appellati, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 9.991,00 per compenso, oltre al rimborso spese generali 15%, c.a.p. 4% e i.v.a. 22% come per legge. Condanna inoltre le appellanti, in solido tra loro, al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in favore degli appellati, per l'importo di € 9.991,00; oltre al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di € 800,00, ai sensi dell'art. 96, u.c., c.p.c.
3) Dichiara che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte delle appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella Camera di Consiglio virtuale del 24 marzo 2025.
La Presidente
Dott. Barbara Del Bono
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Paolo Cerolini
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