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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 09/04/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1651 /2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Ruggero di Sicilia, n. 1, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Antonino Zenone (PEC: che lo rappresenta Email_1
e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via Chiaia, n. 142, presso lo studio dell'avv. Roberta
Refolo (PEC: che la rappresenta e difende giusta procura Email_2 in atti.
RESISTENTE
E
, in persona del Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) Email_3 che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 19/07/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle pretese contributive riportate dall'intimazione di pagamento n. 13920229000430252000, notificata il 5.07.2022, cui sono sottesi la cartella di pagamento n.
13920050007915152000, relativa a contributi della Gestione con dipendenti, e gli avvisi di Pt_2 addebito n. 43920120000610771000 e 43920120001013204000 relativi a contributi della Gestione
1 Artigiani. Il ricorrente deduca di non aver mai ricevuto gli atti di pagamento suddetti, rappresentando, a ogni modo, l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “– in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dei ruoli e delle cartelle opposte, che, in difetto, attesa l'esecutorietà delle stese, consentirebbe al creditore l'azione coattiva di recupero, per cui il ricorrente, di modeste condizioni economiche, sarebbe costretto a pagare una ingente somma non dovuta, con grave rischio di poter far fronte alle esigenze primarie di vita.; – in via principale: dichiarare l'illegittimità della opposta intimazione di pagamento n. 13920229000430252/000 notificata al ricorrente il 5 luglio 2022 per intervenuta prescrizione del credito presuntivamente vantato dall' e per l'effetto annullarla;
sempre in via principale dichiarare l'illegittimità delle CP_2 cartelle, sottese alla impugnata intimazione di pagamento, portanti il presunto credito dell' per CP_2 l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie in esse contenute e per l'effetto annullarle;
in ogni caso: condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa in favore dei difensori che si dichiarano procuratori antistatari.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i quali CP_3 CP_2 contestavano le pretese di parte ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere e l'accoglimento del ricorso, nel resto.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle poste contributive richiamate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione. CP_
3. Occorre, preliminarmente, segnalare che l' previdenziale ha provveduto allo sgravio ex lege (art. 1, commi da 222 a 230, della L. n. 197/2022) delle poste contributive richiamate dagli avvisi di addebito aventi n. 43920120000610771000 e 43920120001013204000 (richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale), per cui si dichiara la cessata materia del contendere.
4. Infatti, già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino
a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015. commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015.
5. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n.
22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non
2 si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al
“singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella»: requisiti tutti riscontrabili nella specie.
6. Si dichiara, pertanto, la cessata materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n. 43920120000610771000 e 43920120001013204000, richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale.
7. Relativamente alla cartella di pagamento n. 13920229000430252000, pure impugnata, il ha documentato di averla validamente notificata al ricorrente il 2.02.2006. CP_5
8. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n.
335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
8.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per
i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
9. Ebbene, occorre dichiarare la prescrizione del credito riportato dalla cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata perché nessun resistente ha dato prova dell'inoltro (al ricorrente) di atti di pagamento, richiamanti la cartella medesima, nell'arco temporale di cinque anni.
10. Infatti, il ha documentato di aver notificato al ricorrente degli atti di pagamento, CP_5 nel 2016 e anche successivamente, senza, tuttavia, allegare il contenuto dell'atto di pagamento, da cui evincere il richiamo alla cartella in contestazione.
11. Pertanto, relativamente alla cartella di pagamento n. 13920050007915152000, richiamata dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, il ricorso va accolto. 13. Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n. 43920120000610771000 e 43920120001013204000, richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
3 - accoglie nel resto il ricorso in opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione del credito riportato dalla cartella di pagamento n. 13920050007915152000, richiamata dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- condanna e , in solido tra loro e nei rapporti interni nella misura del 50% ciascuno, CP_3 CP_2 al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €2.000,00, oltre spese generali, IVA
e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 09/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 09/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Ruggero di Sicilia, n. 1, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Antonino Zenone (PEC: che lo rappresenta Email_1
e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via Chiaia, n. 142, presso lo studio dell'avv. Roberta
Refolo (PEC: che la rappresenta e difende giusta procura Email_2 in atti.
RESISTENTE
E
, in persona del Controparte_2 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) Email_3 che congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 19/07/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità delle pretese contributive riportate dall'intimazione di pagamento n. 13920229000430252000, notificata il 5.07.2022, cui sono sottesi la cartella di pagamento n.
13920050007915152000, relativa a contributi della Gestione con dipendenti, e gli avvisi di Pt_2 addebito n. 43920120000610771000 e 43920120001013204000 relativi a contributi della Gestione
1 Artigiani. Il ricorrente deduca di non aver mai ricevuto gli atti di pagamento suddetti, rappresentando, a ogni modo, l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “– in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dei ruoli e delle cartelle opposte, che, in difetto, attesa l'esecutorietà delle stese, consentirebbe al creditore l'azione coattiva di recupero, per cui il ricorrente, di modeste condizioni economiche, sarebbe costretto a pagare una ingente somma non dovuta, con grave rischio di poter far fronte alle esigenze primarie di vita.; – in via principale: dichiarare l'illegittimità della opposta intimazione di pagamento n. 13920229000430252/000 notificata al ricorrente il 5 luglio 2022 per intervenuta prescrizione del credito presuntivamente vantato dall' e per l'effetto annullarla;
sempre in via principale dichiarare l'illegittimità delle CP_2 cartelle, sottese alla impugnata intimazione di pagamento, portanti il presunto credito dell' per CP_2 l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie in esse contenute e per l'effetto annullarle;
in ogni caso: condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa in favore dei difensori che si dichiarano procuratori antistatari.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , i quali CP_3 CP_2 contestavano le pretese di parte ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere e l'accoglimento del ricorso, nel resto.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza delle poste contributive richiamate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione. CP_
3. Occorre, preliminarmente, segnalare che l' previdenziale ha provveduto allo sgravio ex lege (art. 1, commi da 222 a 230, della L. n. 197/2022) delle poste contributive richiamate dagli avvisi di addebito aventi n. 43920120000610771000 e 43920120001013204000 (richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale), per cui si dichiara la cessata materia del contendere.
4. Infatti, già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino
a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015. commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015.
5. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n.
22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non
2 si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al
“singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella»: requisiti tutti riscontrabili nella specie.
6. Si dichiara, pertanto, la cessata materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n. 43920120000610771000 e 43920120001013204000, richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale.
7. Relativamente alla cartella di pagamento n. 13920229000430252000, pure impugnata, il ha documentato di averla validamente notificata al ricorrente il 2.02.2006. CP_5
8. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n.
335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi al 1° gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
8.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per
i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
9. Ebbene, occorre dichiarare la prescrizione del credito riportato dalla cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata perché nessun resistente ha dato prova dell'inoltro (al ricorrente) di atti di pagamento, richiamanti la cartella medesima, nell'arco temporale di cinque anni.
10. Infatti, il ha documentato di aver notificato al ricorrente degli atti di pagamento, CP_5 nel 2016 e anche successivamente, senza, tuttavia, allegare il contenuto dell'atto di pagamento, da cui evincere il richiamo alla cartella in contestazione.
11. Pertanto, relativamente alla cartella di pagamento n. 13920050007915152000, richiamata dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, il ricorso va accolto. 13. Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la parziale cessazione della materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n. 43920120000610771000 e 43920120001013204000, richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
3 - accoglie nel resto il ricorso in opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione del credito riportato dalla cartella di pagamento n. 13920050007915152000, richiamata dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- condanna e , in solido tra loro e nei rapporti interni nella misura del 50% ciascuno, CP_3 CP_2 al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €2.000,00, oltre spese generali, IVA
e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 09/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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