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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/03/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 10665/2021
_____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GAETANO GRANOZZI e dall'avv. GAETANA ALLEGRA, elettivamente domiciliata in VIALE
VITTORIO VENETO 227, CATANIA
contro
( ) e Controparte_1 C.F._2 Parte_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. CARMELO FARACI e dall'avv. C.F._3
FRANCESCO CANNIZZARO, elettivamente domiciliati in VIA PLINIO 11, MILANO
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da verbale di udienza dell'8 novembre 2024 in questa sede da intendersi integralmente richiamato. II
A
Il Tribunale procede all'esame delle domande ed eccezioni proposte dalle parti, rilevando che il giudizio è maturo per la decisione e non necessita di alcun ulteriore incombente istruttorio.
1
ha convenuto in giudizio il padre e la sorella Parte_1 Controparte_1
chiedendo dichiararsi la simulazione (assoluta o relativa) dell'atto pubblico di Parte_2
compravendita del 22 marzo 2019 redatto a ministero del notaio di Sciacca Persona_1
dei Distretti riuniti di Catania e Caltagirone (rep. 3238 – racc. 2564), con il quale Controparte_1
aveva venduto alla figlia la quota di ½ di un locale magazzino sito in Catania, via Gelso Pt_2
Bianco 32 - censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di Catania al foglio 35, particella 326, subalterno 1 - al prezzo di € 40.000,00 (cfr. doc. 2 allegato alla citazione). In particolare, l'attrice ha dedotto:
(a) la natura simulata del contratto di vendita, sul presupposto che il padre e la sorella non abbiano in realtà inteso stipulare alcun accordo, ma solo crearne l'apparenza giuridica;
(b) alternativamente, che tale atto di compravendita dissimula una donazione (diretta o indiretta) - in particolare, l'attrice ha sostenuto la funzionalità di tale domanda all'esercizio del diritto di opposizione di cui all'art. 563, co. IV c.c.
Nella specie, secondo la tesi sostenuta da parte attrice nelle proprie difese, l'atto dispositivo impugnato (vendita apparente) non corrisponderebbe alla reale volontà delle parti, le quali, sotto forma di contratto oneroso, hanno voluto invece stipulare un contratto gratuito (di donazione). Ciò in forza della volontà del padre di donare il bene alla figlia (e la volontà di quest'ultima di Pt_2 riceverlo) in pregiudizio delle aspettative successorie dell'attrice: in tal caso, tuttavia, la donazione sarebbe nulla, atteso che è stata stipulata con atto pubblico, ma in assenza di testimoni (cfr. doc. 2 allegato alla citazione).
Qualora fosse invece dimostrato il versamento del prezzo, l'attrice ha prospettato l'esistenza di una donazione indiretta sottoforma di negotium mixtum cum donatione, sul presupposto che la vendita è stata comunque posta in essere per raggiungere in via indiretta una finalità ulteriore rispetto a quella di scambio, consistente nell'attribuzione per spirito di liberalità – in tale ultimo caso, non si potrebbe pervenire alla declaratoria di nullità della donazione per vizio di forma perché per la donazione indiretta non è imposta la forma solenne propria delle donazioni dirette, bensì quella propria dello schema negoziale effettivamente adottato dalle parti. Sempre in via subordinata, l'attrice – nella qualità di socia e creditrice del convenuto
, amministratore pro tempore di IMATT s.r.l., in ragione della responsabilità di Controparte_1 quest'ultimo per atti di mala gestio che ne determinarono anche la revoca dalla suddetta carica (cfr. doc. 6 allegato alla citazione e doc. 10 allegato alla memoria ex art. 183 co. VI n. 2) c.p.c.) – ha chiesto dichiararsi l'inefficacia del su indicato atto di compravendita ai sensi dell'art. 2901 c.c.
A sostegno delle proprie domande, l'attrice ha allegato l'inesistente pagamento del prezzo di vendita (asseritamente mai incassato dal padre), deducendone anche l'incongruità rispetto al valore di mercato del cespite.
Parte convenuta si è costituita in giudizio contestando le deduzioni avversarie, in particolare allegando l'avvenuto pagamento del prezzo (adeguatamente stabilito tra le parti in misura di poco inferiore al reale valore dell'immobile), in considerazione dell'accollo da parte della convenuta di eventuali futuri esborsi per la procedura di sanatoria, nonché dalla circostanza che, a seguito della compravendita, il padre ebbe a modificare il contributo di mantenimento mensile alla stessa versato e ridotto da € 1.000,00 ad € 600,00, trattandosi di un immobile che procurava un reddito da locazione pari ad € 400,00 mensili (cfr. doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta); quanto alla disponibilità della somma corrisposta al padre mediante assegno bancario, parte convenuta ha allegato che la disponibilità della stessa è a lei pervenuta dalla madre della stessa ( Parte_2 [...]
) a mezzo bonifico effettuato da quest'ultima in favore della figlia ed accreditato sul Persona_2
conto della medesima in data 27 marzo 2019 (cfr. docc.
2-3 allegati alla comparsa di costituzione).
2
Ciò premesso, osserva il Tribunale che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità prevalente, il coniuge o i parenti in linea retta del simulato alienante che, prima dell'apertura della successione dello stesso, intendano notificare un'opposizione alla donazione ai sensi dell'art. 563, co. IV c.c., sono tenuti ad esperire previamente l'azione di simulazione, onde far accertare che le parti abbiano inteso effettivamente realizzare una donazione, nei cui confronti soltanto l'opposizione è prevista: ne consegue che ad essi, in quanto terzi, non si applicano le limitazioni alla prova della simulazione dettate dall'art. 1417 c.c. per le parti del contratto, essendo tale azione funzionale alla tutela di un'aspettativa di diritto riconosciuta al futuro legittimario (Cass.
27065/2022) - con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni.
La giurisprudenza ha inoltre precisato che deve escludersi la possibilità di accertare la simulazione della donazione ove la stessa sia affetta da nullità, sul presupposto che in tal caso l'accertamento non sarebbe funzionale alla trascrizione dell'atto di opposizione alla donazione, che presuppone che quest'ultima sia valida, benché dissimulata (Cass. 22457/2019).
Ciò precisato, occorre ora procedere all'esame ed alla complessiva valutazione della documentazione in atti prodotta dalle parti alla luce di tutte le risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio onde accertare (o escludere) la simulazione dell'atto di compravendita del 22 marzo 2019 redatto a ministero del notaio di Sciacca dei Distretti riuniti di Catania e Persona_1
Caltagirone (rep. 3238 – racc. 2564): in altri termini, occorre procedere ad un'indagine sulla reale volontà delle parti onde acclarare se, in contrasto con la volontà di realizzare una vendita, esista invece la concorde volontà di e di non realizzare alcun trasferimento CP_1 Parte_2
immobiliare (simulazione assoluta) oppure di realizzare un diverso negozio (simulazione relativa), vero e reale, destinato a rimanere occulto e consistente in una donazione.
3
La domanda di accertamento della simulazione proposta in via principale dall'attrice è infondata.
All'udienza del 23 maggio 2023 il convenuto , chiamato a rendere Controparte_1
interrogatorio formale, ha dichiarato che “[…] per il trasferimento dell'immobile sito in c.da Gelso
Bianco ho ricevuto da mia figlia l'assegno di € 40.000 che ho regolarmente incassato […] Pt_2 mia figlia , all'epoca della stipula, disponeva delle risorse economiche necessarie perché gli Pt_2
importi gli importi le sono stati dati da mia moglie, , la quale ha fatto Persona_2
appositamente un mutuo per accedere a questa somma […] prima della stipula del detto atto di compravendita davo a mia figlia € 1000,00 al mese;
dopo l'atto le ho dato e le do tutt'ora la Pt_2 somma di € 600,00 mensili […]” (cfr. verbale di udienza del 23 maggio 2023).
Anche la convenuta ha reso interrogatorio formale dichiarando quanto Parte_2 segue: “[…] ho pagato il prezzo dell'immobile con assegno bancario di e 40.000,00 che ho consegnato a mio padre il giorno dell'atto di compravendita […] disponevo dei soldi necessari in quanto mia madre, , mi aveva fatto questo regalo […] chiedendo un prestito Persona_2 ad una società finanziaria […] prima dell'atto di compravendita dell'immobile di via Gelso Bianco mio padre mi passava la somma di € 1000,00 mensili e dopo l'atto mi ha dato e mi dà e 600,00 mensili perché percepisco l'affitto mensile di e 450,00 dell'affitto dell'immobile che ho acquistato
[…]” (cfr. verbale di udienza del 23 maggio 2023).
Le richiamate dichiarazioni trovano riscontro nella documentazione in atti: in primo luogo, quanto alla corresponsione del prezzo di vendita, l'art. 5 del contratto di compravendita ha previsto che il prezzo convenuto nella misura di € 40.000,00 venisse pagato il giorno stesso della stipulazione (22 marzo 2019) “con un assegno bancario di pari importo, non trasferibile, tratto sulla Banca
Agricola Popolare di Ragusa, Agenzia di Misterbianco n. 481, avente n. 0086172551-10, all'ordine di ” (cfr. pag. 5 dell'atto di compravendita - doc. 2 allegato alla citazione). Controparte_1
Dunque, da un lato, il convenuto ha adeguatamente provato l'incasso del Controparte_1 prezzo di vendita mediante versamento dell'assegno n. 0086172551-10, in data 27 marzo 2019, sul proprio conto corrente n. 4747/330/1393069 acceso presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa,
Agenzia di Misterbianco (cfr. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta); dall'altro,
ha dimostrato che la provvista dell'assegno proveniva dal conto corrente n. Parte_2
CC0471392748 alla stessa intestato (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
A fronte di quanto sinora esposto, deve pertanto disattendersi la tesi sostenuta da parte attrice sulla (indimostrata) simulazione assoluta dell'atto di compravendita del 22 marzo 2019.
Non solo: dal quadro probatorio suddetto emerge anche l'infondatezza della domanda di accertamento della simulazione relativa.
Sul punto, è opportuno richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui deve distinguersi il caso della donazione diretta del denaro impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare - in cui oggetto della donazione rimane il denaro stesso - dal caso in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile che costituisce, così, il fine ultimo (ed unico) della donazione;
in tale ultimo caso, “per integrare la fattispecie di donazione indiretta è necessario che la dazione della somma di denaro sia effettuata quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto dell'immobile: deve cioè sussistere incontrovertibilmente un collegamento teleologico tra elargizione del denaro ed acquisto dell'immobile” (Cass. 18541/2014)
Gli elementi probatori sinora esposti – come ulteriormente corroborati all'esito dell'escussione dei testi - consentono di ritenere che , al momento della stipula Parte_2 dell'atto di compravendita del 22 marzo 2019, non disponesse materialmente delle somme necessarie per far fronte all'acquisto della quota di ½ dell'immobile sito in Catania, via Gelso Bianco n. 32; tuttavia, la disponibilità del denaro fu approntata in suo favore da un terzo (vale a dire la madre
[...]
) e non da – come infondatamente sostenuto da Persona_2 Controparte_1 Parte_1
, il che fa venir meno la tesi, sostenuta da parte attrice, secondo la quale la compravendita
[...]
per cui è causa dissimulerebbe una donazione da parte del padre alla figlia . Pt_2
La testimone (parente delle parti e disinteressata all'esito del giudizio) ha Testimone_1 riferito quanto segue: “[…] so che la signora all'epoca dell'atto di compravendita Parte_2 del 2019 dell'immobile di via Gelso Bianco non lavorava;
so per certo che non ha mai lavorato;
mio zio riferì a mio padre che nel 2019 la signorina non aveva disponibilità Persona_3 Pt_2
economica derivante da attività lavorativa;
Zio Nino, dopo aver parlato con zio , Controparte_1 suo fratello, riferì a mio padre, , la detta circostanza e successivamente mio padre Persona_4
la riferì in famiglia, per questo ne sono a conoscenza […]” (cfr. verbale di udienza del 23 maggio
2023); la testimone (parente delle parti e disinteressata all'esito del giudizio) ha Testimone_2 dichiarato quanto segue: “[…] non posso sapere se la signora all'epoca dell'atto Parte_2
nel 2019 avesse o meno risorse economiche per € 40.000,00 perché non la frequento e non la frequentavo;
posso dire però che in famiglia si diceva che non svolgeva alcuna attività Pt_2 lavorativa […]” (cfr. verbale di udienza del 23 maggio 2023).
Le superiori deposizioni devono ritenersi attendibili poiché essenzialmente non contraddette dalla documentazione in atti;
vi è, poi, un convergente riscontro rispetto a tutti gli ulteriori elementi probatori emersi nel corso del giudizio.
In particolare, dall'estratto conto corrente di prodotto in atti da parte Parte_2 convenuta, si evince che la somma di € 40.000,00 per l'acquisto della quota di proprietà dell'immobile oggetto del contratto di compravendita è pervenuta alla stessa mediante la ricezione, nella data del 27 marzo 2019, di un bonifico bancario da parte della madre di , Pt_2 Persona_2
(terzo rispetto alle parti della presente causa, così come del negozio in questa sede
[...] impugnato da parte attrice), con causale “prestito infruttifero per acquisto immobile” (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta): del resto, anche dello stesso prestito precedentemente contratto dalla vi è prova agli atti (cfr. doc. 8 allegato alla memoria ex art. Per_2
183, co. VI, n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
Per quanto sinora esposto, deve pertanto rigettarsi la domanda formulata da Parte_1
diretta a far accertare che l'atto di compravendita abbia dissimulato una donazione indiretta.
[...]
4
Infine, deve ritenersi infondata anche l'azione revocatoria proposta dall'attrice in via subordinata ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Occorre infatti rilevare il difetto del presupposto soggettivo, in capo all'odierna attrice, della qualità di creditore di . Controparte_1
Sebbene l'attrice abbia infatti allegato la sussistenza della condotta negligente del convenuto nella gestione della società IM.ATT. s.r.l. - condotta che avrebbe determinato la Controparte_1 revoca di quest'ultimo dalla carica di amministratore (cfr. doc. 6 allegato alla citazione e doc. 10 allegato alla memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c. di parte attrice), ogni credito eventualmente connesso alla responsabilità per i danni potenzialmente conseguenti alle irregolarità gestionali potrà essere rivendicato dalla suddetta società e non dall'odierna attrice. Deve pertanto rigettarsi l'azione revocatoria proposta da ai sensi Parte_1 dell'art. 2901 c.c.
III
Le spese di lite e di mediazione seguono la soccombenza e sono liquidate come da parametri medi per tutte le fasi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa,
1. rigetta ogni domanda proposta da;
Parte_1
2. condanna al rimborso, in favore di e Parte_1 Controparte_1 [...]
, delle spese di lite e di mediazione che si liquidano in € 7.616,00 per compenso, Parte_2
oltre rimborso forfetario, I.V.A., C.P.A. e con distrazione delle suddette spese a favore del procuratore antistatario;
3. ordina all'Ufficio Provinciale di Catania – Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Catania dalla III sezione civile del Tribunale in data 19 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo