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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/03/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9768/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Definitiva della causa civile iscritta al n. r.g.9768/2024 avente ad oggetto: ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473bis.47 e 473bis.51 C.p.c. per la Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Luciana Parte_1 C.F._1
Petrella, elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso il difensore avv. LUCIANA
PETRELLA e (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Luciana Petrella, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LUCIANA PETRELLA ricorrenti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna – atti comunicati al PM il 9-9-2024
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 24 luglio 2024;
- dato atto che l'udienza di comparizione del 16-1-2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso e che le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi,
- rilevato che le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 30 giugno 2012 in San
Lazzaro di Savena (BO);
- rilevato che dalla loro unione non sono nati figli;
- premesso che i coniugi si sono separati con accordo di negoziazione assistita del 24 novembre 2021, munito di nulla osta della Procura della Repubblica di Bologna rilasciato in data 02 dicembre 2021
(doc. 4) e che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 numero 2 lettera b) L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente almeno sei mesi a far tempo dalla separazione consensuale e che sono decorsi i termini di cui all'articolo 127 ter 5 comma C.p.c.;
- Ritenuto che la comunione materiale spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, ha avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
pagina 1 di 2 - Visto l'articolo 473 bis. 51 comma 4 C.p.c. e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento
- che nulla va disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo
- pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio tra
Controparte_1 nato a [...] il [...]
e
Parte_1 nata a [...] il [...] celebrato con rito religioso il giorno 30 giugno 2012 a San Lazzaro di Savena (BO), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2012 parte seconda, serie A, n. 16;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di San Lazzaro di Savena di procedere all'annotazione della sentenza;
-prende atto che le parti, rispettivamente, si dichiarano economicamente indipendenti e che di chiarano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra a titolo di assegno divorzile;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 25.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Definitiva della causa civile iscritta al n. r.g.9768/2024 avente ad oggetto: ricorso congiunto ai sensi dell'art. 473bis.47 e 473bis.51 C.p.c. per la Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Luciana Parte_1 C.F._1
Petrella, elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso il difensore avv. LUCIANA
PETRELLA e (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Luciana Petrella, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LUCIANA PETRELLA ricorrenti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna – atti comunicati al PM il 9-9-2024
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 24 luglio 2024;
- dato atto che l'udienza di comparizione del 16-1-2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso e che le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi,
- rilevato che le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 30 giugno 2012 in San
Lazzaro di Savena (BO);
- rilevato che dalla loro unione non sono nati figli;
- premesso che i coniugi si sono separati con accordo di negoziazione assistita del 24 novembre 2021, munito di nulla osta della Procura della Repubblica di Bologna rilasciato in data 02 dicembre 2021
(doc. 4) e che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 numero 2 lettera b) L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente almeno sei mesi a far tempo dalla separazione consensuale e che sono decorsi i termini di cui all'articolo 127 ter 5 comma C.p.c.;
- Ritenuto che la comunione materiale spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita, ha avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
pagina 1 di 2 - Visto l'articolo 473 bis. 51 comma 4 C.p.c. e ritenuto che le condizioni concordate siano conformi a legge e frutto di libero accordo e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento
- che nulla va disposto in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti;
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo
- pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio tra
Controparte_1 nato a [...] il [...]
e
Parte_1 nata a [...] il [...] celebrato con rito religioso il giorno 30 giugno 2012 a San Lazzaro di Savena (BO), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2012 parte seconda, serie A, n. 16;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di San Lazzaro di Savena di procedere all'annotazione della sentenza;
-prende atto che le parti, rispettivamente, si dichiarano economicamente indipendenti e che di chiarano di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra a titolo di assegno divorzile;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile il 25.2.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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