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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 07/10/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 1096/2022
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 07/10/2025 innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi: per parte ricorrente, l'avv. DI CESARE ROCCO, nonché la parte personalmente;
per parte resistente, l'avv. ANGELINI JACOPO.
L'avv. Di CE si riporta alle note conclusive, precisa le conclusioni come da tale atto.
L'avv. Di CE precisa che la domanda di condanna al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali formulata nei propri scritti difensivi ha ad oggetto condanna di pagamento direttamente a favore del lavoratore e non a favore dell'ente previdenziale, quindi la richiesta di pagamento delle retribuzioni al lordo, ossia anche per la parte per la quale il datore è sostituto di imposta.
L'avv. Angelini contesta la riformulazione della domanda da parte ricorrente in data odierna, poiché dal tenore della formulazione della domanda non è dato ravvisare tali conclusioni. Si riporta ai propri scritti difensivi. Precisa le conclusioni come da note conclusive. L'avv. Angelini rappresenta che, quanto ai documenti di trasporto depositati da controparte, il nome del ricorrente ivi indicato non è dirimente al fine di dimostrare la sua attività lavorativa in quei giorni, in quanto si tratta di dato telematico generato automaticamente che non era stato aggiornato.
L'avv. Di CE contesta quanto ex adverso dedotto poiché i ddt hanno altresì rilevanza fiscale. Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di 60 giorni per il desposito della sentenza, attesa la particolare complessità della controversia.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 1096/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1096/2022, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OC Di CE
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Jacopo Angelini
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 07/10/2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 2 di 3 - dichiara l'inefficacia del recesso ante tempus dal contratto di lavoro subordinato a tempo determinato prorogato sino al 31.7.2022;
- condanna al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 retribuzioni contrattuali spettanti per il periodo dal 5.5.2022 al 31.7.2022, comprensive dell'indennità per malattia non goduta nel periodo dal 5.5.2022 al
23.7.2022, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284, comma
1, c.c., dalla data di maturazione di ciascun credito sino all'effettivo soddisfo;
- rigetta per il resto la domanda di;
Parte_1
- compensa integralmente le spese del giudizio di merito e del procedimento cautelare in corso di causa;
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza, attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 7 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
Pag. 3 di 3
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA N. R.G. 1096/2022
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 07/10/2025 innanzi al giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, sono comparsi: per parte ricorrente, l'avv. DI CESARE ROCCO, nonché la parte personalmente;
per parte resistente, l'avv. ANGELINI JACOPO.
L'avv. Di CE si riporta alle note conclusive, precisa le conclusioni come da tale atto.
L'avv. Di CE precisa che la domanda di condanna al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali formulata nei propri scritti difensivi ha ad oggetto condanna di pagamento direttamente a favore del lavoratore e non a favore dell'ente previdenziale, quindi la richiesta di pagamento delle retribuzioni al lordo, ossia anche per la parte per la quale il datore è sostituto di imposta.
L'avv. Angelini contesta la riformulazione della domanda da parte ricorrente in data odierna, poiché dal tenore della formulazione della domanda non è dato ravvisare tali conclusioni. Si riporta ai propri scritti difensivi. Precisa le conclusioni come da note conclusive. L'avv. Angelini rappresenta che, quanto ai documenti di trasporto depositati da controparte, il nome del ricorrente ivi indicato non è dirimente al fine di dimostrare la sua attività lavorativa in quei giorni, in quanto si tratta di dato telematico generato automaticamente che non era stato aggiornato.
L'avv. Di CE contesta quanto ex adverso dedotto poiché i ddt hanno altresì rilevanza fiscale. Il Giudice
Esaurita la discussione orale, udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di 60 giorni per il desposito della sentenza, attesa la particolare complessità della controversia.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
N. R.G. 1096/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1096/2022, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OC Di CE
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Jacopo Angelini
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 07/10/2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 2 di 3 - dichiara l'inefficacia del recesso ante tempus dal contratto di lavoro subordinato a tempo determinato prorogato sino al 31.7.2022;
- condanna al pagamento in favore di delle CP_1 Parte_1 retribuzioni contrattuali spettanti per il periodo dal 5.5.2022 al 31.7.2022, comprensive dell'indennità per malattia non goduta nel periodo dal 5.5.2022 al
23.7.2022, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 1284, comma
1, c.c., dalla data di maturazione di ciascun credito sino all'effettivo soddisfo;
- rigetta per il resto la domanda di;
Parte_1
- compensa integralmente le spese del giudizio di merito e del procedimento cautelare in corso di causa;
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza, attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 7 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
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