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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 02/09/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Silvia Mosconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.678/2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da con l'Avv. BRANDONI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO,
-parte attrice - contro
IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE Controparte_1
cf , con l'Avv. FERRETTI ANNA, P.IVA_1
-parte convenuta -
Avente ad oggetto: risarcimento danni ex art 2043 e 2051 cc
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi come da verbale d'udienza del 21.03.25 e quindi :
Per parte attrice : condannare il in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore elettivamente domiciliato per la carica presso la casa comunale di
Piazza Giacomo Leopardi, 26, 62019 Recanati (MC) a risarcire CP_1
l'odierno attore di tutti i danni patrimoniali e non, biologici, esistenziali, relazionali, morali, da perdita di chances anche future, che si ravviseranno sussistenti sulla persona del , danni quantificati nella somma Parte_1
di € 8.928,18 o in quella diversa somma maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa e ritenuta più di giustizia all'esito della espletanda istruttoria,
1 il tutto oltre interessi di natura compensativa e rivalutazione monetaria da calcolarsi anno per anno dal dì del sinistro alla emananda sentenza, secondo il noto orientamento della Sentenza della Cass. sez. unite n° 1712/1995. Il tutto comunque contenuto in un valore ricompreso nello scaglione tra € 5.200,00 e
26.000,00 euro
Per parte convenuta
NEL MERITO in via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda sfogata dall'attore, sig. , nei confronti del convenuto Parte_1
e, conseguentemente, disporne l'integrale rigetto, con Controparte_1
condanna dell'attore alla refusione integrale delle spese di lite ed onorari di giudizio, oltre iva, cap e successive occorrende, come per legge;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto ovvero in parte, della domanda attorea e di condanna, a qualsiasi titolo o ragione, del deducente Ente, ridurre il quantum richiesto in citazione nella misura che sarà accertata in corso di causa, anche in virtù del concorso di colpa dell'attore ex art.1227, commi 1 e 2 c.c. ed in ogni caso, detratte le somme eventualmente riconosciute e/o percepite dal sig. , in ragione di Polizze Parte_1
Assicurative private e/o dall'INAIL e/o INPS;
in tal caso in via preliminare con vittoria delle spese di lite ed onorari di giudizio, oltre iva, cap e successive occorrende come per legge, in subordine, con integrale compensazione delle stesse tra le parti in causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio il in qualità di Parte_1 Controparte_1
custode della strada denominata Strada Comunale Valle di San Giacomo
Cerreto Tratto I in ove insiste un pozzetto per la raccolta delle acque CP_1
piovane, chiedendo il risarcimento dei danni patiti in data 15.01.19 , a seguito della caduta dell'attore in detto pozzetto, privo di grata .
Rappresentava infatti l'attore che la sera del 15.01.2019 alle ore 21.45 circa, mentre si trovava in compagnia del cognato a camminare lungo il margine della
2 strada sopra descritta e poco illuminata, cadeva nel pozzetto posto sul ciglio della strada che era aperto riportando le lesioni come refertate dal Pronto soccorso dell'ospedale di Loreto dove veniva accompagnato nell'immediatezza dei fatti, lì gli veniva diagnosticato trauma contusivo emicostato destro con verosimile frattura costale, escoriazione mano sinistra.
Da qui la proposizione del presente giudizio per il risarcimento dei danni come indicato nelle conclusioni di cui all'atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio il in persona del sindaco pro Controparte_1
tempore, il quale contestava la domanda nel merito chiedendone il rigetto o, in subordine la riduzione dell'importo risarcitorio richiesto, eccependo una responsabilità dell'attore, anche ai sensi dell'art 1227 cc.
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art 132 cpc come novellato dalla legge 69/09 mediante la breve esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto sottese alla decisione, senza necessità di ripercorrere le varie fasi del processo se non laddove necessario alla miglior comprensione della vicenda ,
Dalle emergenze probatorie assunte in atti, appaiono confermati gli assunti attorei.
In punto di fatto, risulta provato che , la sera del 15.01.19, Parte_1
mentre si trovava a passeggiare in compagnia del cognato lungo la strada che dalla propria casa sita in via Bravi, porta a Contrada S. Agostino, tenendo al guinzaglio il proprio cane, cadesse in un pozzetto di raccolta delle acque ubicato fuori dalla carreggiata, riportando le lesioni come refertate in atti.
Il teste , escusso in giudizio all'udienza del 08.04.22, , Testimone_1
riconosceva nelle foto mostrate il luogo del sinistro ed in particolare il pozzetto;
riguardo all'accaduto dichiarava riferendosi all'attore “era sul ciglio della strada in direzione del pozzetto, ad un tratto mi ero
3
distratto ed ho sentito un grido , mi sono girato ed ho visto dentro il Pt_1
pozzetto , il suo corpo fuoriusciva con le ascelle dai bordi del pozzetto .Riferiva di averlo aiutato ad uscire dal pozzetto tirandolo su e che il HI riferiva di avere dolore al costato.
Gli altri testi sentiti in giudizio, riferivano della presenza, all'epoca dei fatti, del tombino scoperto, delle dimensioni di cm 70 x30 o 40 cm e profondo approssimativamente 100 / 150 cm .
La rappresentazione fotografica prodotta in atti , non disconosciuta, raffigura un pozzetto , privo di grata, posto al di fuori della carreggiata , a margine della strada , circondato da un cordolo basso su tre lati ed aperto su uno dei due lati stretti. Le testimonianze non hanno fornito prova certa di un'illuminazione pubblica adeguata nel tratto di strada in questione, vicino al tombino.
La controversia in esame è inquadrabile nella fattispecie disciplinata dall'art
2051 cc che prevede una responsabilità del custode, salvo che questi non provi il caso fortuito. Il fatto che il pozzetto si trovasse a margine della strada, fuori dalla carreggiata destinata solitamente al transito delle auto, non esclude che l'area in questione potesse essere utilizzata anche per il camminamento a piedi, in mancanza di barriere di protezione o di appositi segnali di divieto;
il fatto che il tombino fosse preesistente, ubicato da tempo a margine della strada, aperto e privo di grata o di protezioni nonché di segnali che ne CP_ evidenziassero il pericolo, non esonera da responsabilità l' convenuto essendo onere del custode mantenere in corretto stato il tratto di strada non potendo escludersi il passaggio dei pedoni (non essendovi alcun divieto in tal senso).
Gli elementi fattuali sopra rappresentati , per le circostanze di tempo e le modalità descritte (il fatto avveniva nella tarda serata del 15 gennaio, in un tratto poco illuminato) appaiono idonei, per quanto di ragione, a fondare, per quanto di ragione, la pretesa risarcitoria avanzata dall'attore dovendosi ritenere la responsabilità del nella omessa predisposizione di protezioni o CP_1
4 comunque di cautele volte ad evitare eventi prevedibili, come quello occorso al , la cui condotta, seppur imprudente nell' essersi Parte_1
avventurato di notte su una strada di campagna poco illuminata, tuttavia non appare sufficiente o idonea ad assurgere a ipotesi di caso fortuito o a limitare la responsabilità dell'ente comunale nell'obbligo di manutenzione e messa in sicurezza del bene .
In ordine alla quantificazione dei danni determinante appare la ctu medico- legale espletata sulla persona del danneggiato, che questo giudicante ritiene di condividere in quanto convincente e sufficientemente motivata.
Il Ctu valutava il danno biologico, derivante all'attore, confermando il nesso causale tra l'evento descritto e le lesioni traumatiche riportate, consistite nella frattura costale multipla complicata da pneumotorace monolaterale e versamento pleurico bilaterale
Come affermato dall'ausiliare Dott. nella relazione medica Persona_1
in atti , veniva considerato un periodo di invalidità temporanea parziale al 75% per 20 (venti) giorni, al 50% per 15 (quindici) giorni ed al 25% per 15 (quindici) giorni nonché postumi invalidanti quantificati in misura del 3% (tre per cento) rispetto al totale con indotto disagio lavorativo.
Pertanto sulla base delle determinazioni sopra riferite, per la liquidazione del danno biologico ritenuto di far applicazione dei criteri elaborati in base alle tabelle previste per la liquidazione del danno biologico da lesioni micropermanenti in conformità a quanto richiesto e quantificato da parte attrice all'esito della ctu, compete a l'importo complessivo, pari ad Parte_1
euro 4.331,74 (di cui euro 2.881,69 a titolo di invalidità permanente ed euro
1.450,05 per inabilità temporanea), importo da devalutarsi alla data del sinistro e da rivalutarsi annualmente fino alla data della sentenza .
Nulla va riconosciuto all'attore a titolo di danno patrimoniale non risultando depositata in atti alcuna documentazione giustificativa di spesa riconducibile ai fatti per cui è causa ( il doc 4 allegato all'atto introduttivo relativo a “ spese
5 mediche “ reca una quietanza di pagamento di euro 30,00 per sanitarie, del
15.02.19, senza però indicare il tipo di prestazione eseguita).
Attesa l'esiguità del danno riportato, in mancanza di idonei elementi probatori in grado di dimostrare la risarcibilità di ulteriori componenti di danno sulla base delle certificazioni mediche, nessun'altra pretesa risarcitoria può trovare accoglimento oltre quanto sopra determinato.
Con riferimento alle spese di lite, alla parte soccombente consegue il pagamento delle spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo in misura dell'effettivo riconoscimento risarcitorio determinato all'esito della relazione peritale e tenuto conto della mancata accettazione, da parte dell'attore, della proposta conciliativa ex art 185 bis cpc formulata all'esito della ctu prima della fase decisionale, mentre vengono poste a carico della parte convenuta i costi sostenuti per la ctu, ove documentata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata decidendo in composizione monocratico sulla domanda proposta da , condanna parte convenuta al Parte_1
risarcimento dei danni in favore della parte attrice che liquida in misura di euro
4.331,74, somma da devalutarsi alla data del sinistro e rivalutata annualmente fino alla data della sentenza.
Visto l'art.91 cpc,
condanna parte convenuta al rimborso delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 1.100,00 oltre oneri di legge. Pone definitivamente a carico della parte convenuta i costi di ctu .
Così deciso in Macerata il 01/09/2025 .
Il giudice on.
Silvia Mosconi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Silvia Mosconi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.678/2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da con l'Avv. BRANDONI Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO,
-parte attrice - contro
IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE Controparte_1
cf , con l'Avv. FERRETTI ANNA, P.IVA_1
-parte convenuta -
Avente ad oggetto: risarcimento danni ex art 2043 e 2051 cc
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi come da verbale d'udienza del 21.03.25 e quindi :
Per parte attrice : condannare il in persona del Sindaco pro Controparte_1
tempore elettivamente domiciliato per la carica presso la casa comunale di
Piazza Giacomo Leopardi, 26, 62019 Recanati (MC) a risarcire CP_1
l'odierno attore di tutti i danni patrimoniali e non, biologici, esistenziali, relazionali, morali, da perdita di chances anche future, che si ravviseranno sussistenti sulla persona del , danni quantificati nella somma Parte_1
di € 8.928,18 o in quella diversa somma maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa e ritenuta più di giustizia all'esito della espletanda istruttoria,
1 il tutto oltre interessi di natura compensativa e rivalutazione monetaria da calcolarsi anno per anno dal dì del sinistro alla emananda sentenza, secondo il noto orientamento della Sentenza della Cass. sez. unite n° 1712/1995. Il tutto comunque contenuto in un valore ricompreso nello scaglione tra € 5.200,00 e
26.000,00 euro
Per parte convenuta
NEL MERITO in via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda sfogata dall'attore, sig. , nei confronti del convenuto Parte_1
e, conseguentemente, disporne l'integrale rigetto, con Controparte_1
condanna dell'attore alla refusione integrale delle spese di lite ed onorari di giudizio, oltre iva, cap e successive occorrende, come per legge;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto ovvero in parte, della domanda attorea e di condanna, a qualsiasi titolo o ragione, del deducente Ente, ridurre il quantum richiesto in citazione nella misura che sarà accertata in corso di causa, anche in virtù del concorso di colpa dell'attore ex art.1227, commi 1 e 2 c.c. ed in ogni caso, detratte le somme eventualmente riconosciute e/o percepite dal sig. , in ragione di Polizze Parte_1
Assicurative private e/o dall'INAIL e/o INPS;
in tal caso in via preliminare con vittoria delle spese di lite ed onorari di giudizio, oltre iva, cap e successive occorrende come per legge, in subordine, con integrale compensazione delle stesse tra le parti in causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
ha convenuto in giudizio il in qualità di Parte_1 Controparte_1
custode della strada denominata Strada Comunale Valle di San Giacomo
Cerreto Tratto I in ove insiste un pozzetto per la raccolta delle acque CP_1
piovane, chiedendo il risarcimento dei danni patiti in data 15.01.19 , a seguito della caduta dell'attore in detto pozzetto, privo di grata .
Rappresentava infatti l'attore che la sera del 15.01.2019 alle ore 21.45 circa, mentre si trovava in compagnia del cognato a camminare lungo il margine della
2 strada sopra descritta e poco illuminata, cadeva nel pozzetto posto sul ciglio della strada che era aperto riportando le lesioni come refertate dal Pronto soccorso dell'ospedale di Loreto dove veniva accompagnato nell'immediatezza dei fatti, lì gli veniva diagnosticato trauma contusivo emicostato destro con verosimile frattura costale, escoriazione mano sinistra.
Da qui la proposizione del presente giudizio per il risarcimento dei danni come indicato nelle conclusioni di cui all'atto introduttivo.
Si costituiva in giudizio il in persona del sindaco pro Controparte_1
tempore, il quale contestava la domanda nel merito chiedendone il rigetto o, in subordine la riduzione dell'importo risarcitorio richiesto, eccependo una responsabilità dell'attore, anche ai sensi dell'art 1227 cc.
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art 132 cpc come novellato dalla legge 69/09 mediante la breve esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto sottese alla decisione, senza necessità di ripercorrere le varie fasi del processo se non laddove necessario alla miglior comprensione della vicenda ,
Dalle emergenze probatorie assunte in atti, appaiono confermati gli assunti attorei.
In punto di fatto, risulta provato che , la sera del 15.01.19, Parte_1
mentre si trovava a passeggiare in compagnia del cognato lungo la strada che dalla propria casa sita in via Bravi, porta a Contrada S. Agostino, tenendo al guinzaglio il proprio cane, cadesse in un pozzetto di raccolta delle acque ubicato fuori dalla carreggiata, riportando le lesioni come refertate in atti.
Il teste , escusso in giudizio all'udienza del 08.04.22, , Testimone_1
riconosceva nelle foto mostrate il luogo del sinistro ed in particolare il pozzetto;
riguardo all'accaduto dichiarava riferendosi all'attore “era sul ciglio della strada in direzione del pozzetto, ad un tratto mi ero
3
distratto ed ho sentito un grido , mi sono girato ed ho visto dentro il Pt_1
pozzetto , il suo corpo fuoriusciva con le ascelle dai bordi del pozzetto .Riferiva di averlo aiutato ad uscire dal pozzetto tirandolo su e che il HI riferiva di avere dolore al costato.
Gli altri testi sentiti in giudizio, riferivano della presenza, all'epoca dei fatti, del tombino scoperto, delle dimensioni di cm 70 x30 o 40 cm e profondo approssimativamente 100 / 150 cm .
La rappresentazione fotografica prodotta in atti , non disconosciuta, raffigura un pozzetto , privo di grata, posto al di fuori della carreggiata , a margine della strada , circondato da un cordolo basso su tre lati ed aperto su uno dei due lati stretti. Le testimonianze non hanno fornito prova certa di un'illuminazione pubblica adeguata nel tratto di strada in questione, vicino al tombino.
La controversia in esame è inquadrabile nella fattispecie disciplinata dall'art
2051 cc che prevede una responsabilità del custode, salvo che questi non provi il caso fortuito. Il fatto che il pozzetto si trovasse a margine della strada, fuori dalla carreggiata destinata solitamente al transito delle auto, non esclude che l'area in questione potesse essere utilizzata anche per il camminamento a piedi, in mancanza di barriere di protezione o di appositi segnali di divieto;
il fatto che il tombino fosse preesistente, ubicato da tempo a margine della strada, aperto e privo di grata o di protezioni nonché di segnali che ne CP_ evidenziassero il pericolo, non esonera da responsabilità l' convenuto essendo onere del custode mantenere in corretto stato il tratto di strada non potendo escludersi il passaggio dei pedoni (non essendovi alcun divieto in tal senso).
Gli elementi fattuali sopra rappresentati , per le circostanze di tempo e le modalità descritte (il fatto avveniva nella tarda serata del 15 gennaio, in un tratto poco illuminato) appaiono idonei, per quanto di ragione, a fondare, per quanto di ragione, la pretesa risarcitoria avanzata dall'attore dovendosi ritenere la responsabilità del nella omessa predisposizione di protezioni o CP_1
4 comunque di cautele volte ad evitare eventi prevedibili, come quello occorso al , la cui condotta, seppur imprudente nell' essersi Parte_1
avventurato di notte su una strada di campagna poco illuminata, tuttavia non appare sufficiente o idonea ad assurgere a ipotesi di caso fortuito o a limitare la responsabilità dell'ente comunale nell'obbligo di manutenzione e messa in sicurezza del bene .
In ordine alla quantificazione dei danni determinante appare la ctu medico- legale espletata sulla persona del danneggiato, che questo giudicante ritiene di condividere in quanto convincente e sufficientemente motivata.
Il Ctu valutava il danno biologico, derivante all'attore, confermando il nesso causale tra l'evento descritto e le lesioni traumatiche riportate, consistite nella frattura costale multipla complicata da pneumotorace monolaterale e versamento pleurico bilaterale
Come affermato dall'ausiliare Dott. nella relazione medica Persona_1
in atti , veniva considerato un periodo di invalidità temporanea parziale al 75% per 20 (venti) giorni, al 50% per 15 (quindici) giorni ed al 25% per 15 (quindici) giorni nonché postumi invalidanti quantificati in misura del 3% (tre per cento) rispetto al totale con indotto disagio lavorativo.
Pertanto sulla base delle determinazioni sopra riferite, per la liquidazione del danno biologico ritenuto di far applicazione dei criteri elaborati in base alle tabelle previste per la liquidazione del danno biologico da lesioni micropermanenti in conformità a quanto richiesto e quantificato da parte attrice all'esito della ctu, compete a l'importo complessivo, pari ad Parte_1
euro 4.331,74 (di cui euro 2.881,69 a titolo di invalidità permanente ed euro
1.450,05 per inabilità temporanea), importo da devalutarsi alla data del sinistro e da rivalutarsi annualmente fino alla data della sentenza .
Nulla va riconosciuto all'attore a titolo di danno patrimoniale non risultando depositata in atti alcuna documentazione giustificativa di spesa riconducibile ai fatti per cui è causa ( il doc 4 allegato all'atto introduttivo relativo a “ spese
5 mediche “ reca una quietanza di pagamento di euro 30,00 per sanitarie, del
15.02.19, senza però indicare il tipo di prestazione eseguita).
Attesa l'esiguità del danno riportato, in mancanza di idonei elementi probatori in grado di dimostrare la risarcibilità di ulteriori componenti di danno sulla base delle certificazioni mediche, nessun'altra pretesa risarcitoria può trovare accoglimento oltre quanto sopra determinato.
Con riferimento alle spese di lite, alla parte soccombente consegue il pagamento delle spese di lite, che vengono liquidate in dispositivo in misura dell'effettivo riconoscimento risarcitorio determinato all'esito della relazione peritale e tenuto conto della mancata accettazione, da parte dell'attore, della proposta conciliativa ex art 185 bis cpc formulata all'esito della ctu prima della fase decisionale, mentre vengono poste a carico della parte convenuta i costi sostenuti per la ctu, ove documentata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata decidendo in composizione monocratico sulla domanda proposta da , condanna parte convenuta al Parte_1
risarcimento dei danni in favore della parte attrice che liquida in misura di euro
4.331,74, somma da devalutarsi alla data del sinistro e rivalutata annualmente fino alla data della sentenza.
Visto l'art.91 cpc,
condanna parte convenuta al rimborso delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 1.100,00 oltre oneri di legge. Pone definitivamente a carico della parte convenuta i costi di ctu .
Così deciso in Macerata il 01/09/2025 .
Il giudice on.
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