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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/01/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Mauro Pacifico, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 34426/2023 avente ad oggetto: contratti d'opera manuale
TRA
( ), rappr.ta e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Angelo Tritto del Foro di Milano ATTRICE OPPONENTE
E
( , in persona del suo l.r.p.t., rappr.ta e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Marco Dei del Foro di Massa Carrara CONVENUTA OPPOSTA RICONVENZIONALISTA
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 22.1.2025,
così concludeva: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, per i motivi esposti in atti, da intendersi qui espressamente richiamati, così giudicare:
Nel merito, in via preliminare: dichiarare improcedibile l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo opposto per non avere l'opposta assolto all'onere di CP_1 promuovere la mediazione obbligatoria successivamente alla concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito, in via principale: revocare per tutti i motivi dedotti in atti, da intendersi qui integralmente richiamati, il decreto ingiuntivo opposto n. 11674/2023 (n. 20454/2023 R.G.), essendo l'opposizione fondata su idonea prova scritta e di pronta soluzione (doc. 8 e 9 del fascicolo opponente) proveniente dalla medesima opposta e rigettare la domanda riconvenzionale svolta da CP_1
Nel merito, in via subordinata:
1 nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dell'opposizione, limitare l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto alle sole somme liquidate dalle compagnie assicuratrici e (se ritenuto Controparte_2 Controparte_3 previa acquisizione delle quietanze di pagamento mediante ordine di esibizione ex art. 210 cpc richiesto peraltro congiuntamente dalle parti). Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre IVA, CPA e accessori di legge e, in subordine, con compensazione delle spese di lite ove avesse luogo il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo svolta dall'opponente e il rigetto della domanda riconvenzionale svolta dall'opposta.” L'attrice opponente, inoltre, in sede di definitiva precisazione delle conclusioni, insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori già in precedenza richiesti.
La riportandosi alle conclusioni rese nella comparsa di CP_1 CP_1 costituzione e risposta, così concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare di merito: concedere la provvisoria esecutorietà del
Decreto Ingiuntivo opposto come emesso dal Tribunale di Milano, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c. In via principale: rigettare l'opposizione proposta perché infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 11674/2023 emesso dal Tribunale di Milano.
In via subordinata: condannare, in ogni caso, la sig.ra Parte_1 al pagamento in favore della società della
[...] Controparte_1 diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
In via riconvenzionale: accertata l'insussistenza di alcuna causa debendi, condannare la sig.ra al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 5.188,00 CP_1
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Su domanda della il Tribunale ingiungeva, a Controparte_1 Parte_1
il pagamento della somma di € 12.970,58, oltre interessi e spese,
[...]
a titolo di corrispettivo per la riparazione della carrozzeria di due veicoli (una
Peugeot 3008 tg. GA678TC ed una Mercedes tg. FN521CK) danneggiati dalla grandine.
si opponeva al decreto ingiuntivo notificatole Parte_1 deducendo, in sintesi: a) l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto stante la carenza di prova scritta;
b) che, in relazione ai danni subiti dalle (allora) proprie autovetture Peugeot e Mercedes, le rispettive compagnie assicuratrici coprenti l'evento grandine avevano liquidato rispettivamente gli importi di € 4.005,00 ed € 5.877,00, effettivamente ricevuti da essa opponente, previ accordi, in ordine alla misura dell'indennizzo, raggiunti tra i periti assicurativi e l'amministratore di allora della;
c) che, pertanto, in assenza di diversi CP_1 Persona_1 accordi tra essa opponente e la i corrispettivi astrattamente dovuti a CP_1
2 quest'ultima erano, appunto, di € 4.005,00 ed € 5.877,00; d) che, tuttavia, i relativi debiti di essa opponente erano già stati estinti;
d) che era, infatti, avvenuto che il precedente amministratore della CP_1 Persona_1
, con il quale essa opponente aveva allacciato una relazione
[...] sentimentale, avendo trovato, all'atto del suo insediamento nella carica (1.7.2021), una situazione finanziaria della società molto critica, aveva chiesto
“aiuto” ad essa opponente;
e) che, in accoglimento di tale richiesta di “aiuto”, essa opponente, attraverso “versamenti a più riprese, tra luglio e novembre 2021 aveva”, allora, “consegnato al Sig. ” la Persona_1 complessiva somma di € 15.000,00 a titolo di “prestito” in favore della CP_1
f) che, a seguito di tanto, la aveva, poi, provveduto alla
[...] CP_1
“restituzione” del predetto importo di € 15.000,00, quanto ad € 4.005,00 ed ad € 5.877,00, mediante “parziale compensazione” con quanto dovuto da essa opponente per le riparazioni delle auto e, quanto al resto, mediante il versamento delle somme di € 1.118,00 in data 30.1.2022 e di € 4.000,00 in data 5.8.2022; g) che le fatture poste dalla a sostegno della domanda CP_1 monitoria erano state rese note ad essa opponente soltanto con la notifica del decreto ingiuntivo;
h) che, alla luce di tutto quanto innanzi, era chiaro che la domanda avanzata dalla (al pari di altre iniziative giudiziali CP_1 contemporaneamente promosse dalla stessa) era infondata, essendo, in realtà, animata unicamente da motivi di risentimento della nuova amministratrice sociale, , figlia di , nei confronti di Parte_2 Persona_1 essa opponente “rea” di essere “la nuova compagna” di quest'ultimo “e di avere un'attività di carrozzeria per la riparazione dei veicoli, in concorrenza con la . Controparte_1
La instava, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. In Parte_1 subordine l'attrice opponente instava perché la propria condanna fosse limitata ai soli importi liquidati dalle proprie compagnie assicuratrici.
La costituitasi, previo “disconoscimento della scrittura Controparte_1 privata” costituente, secondo la prospettazione dell'opponente, il contratto di mutuo, a sua volta, sempre in sintesi, deduceva: a) la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto stante la piena idoneità dei documenti prodotti in monitorio a costituire prova scritta e la certezza, liquidità ed esigibilità del proprio credito;
b) che le fatture poste a sostegno della domanda monitoria, che essa opposta aveva emesso solo a seguito dell'analisi della documentazione societaria da parte della propria nuova amministratrice, erano state portate a conoscenza della Parte_1 mediante inserimento nel sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate;
c) che, in relazione alle difese dell'opponente, doveva ritenersi pacifico l'affidamento delle due vetture ad essa opposta per l'esecuzione delle riparazioni e conseguentemente l'esistenza dei titoli contrattuali posti a sostegno della domanda monitoria;
d) che, in particolare, la aveva Parte_1 commissionato le due riparazioni originariamente cedendo ad essa opposta i relativi crediti nei confronti delle proprie compagnie assicuratrici ma tali cessioni erano state, poi, “revocate” tanto che la aveva Parte_1 pacificamente incassato gli indennizzi liquidati dalle stesse assicuratrici;
e) che, quanto al quantum debeatur dovuto ad essa opposta, erano, poi, irrilevanti gli accordi in ordine alla misura degli indennizzi assicurativi raggiunti tra la e le compagnie assicuratrici;
f) che, in ogni caso, in Parte_1
3 relazione al sinistro occorso all'autovettura Mercedes la risultava
Parte_1 aver ricevuto un indennizzo assicurativo di € 6.550,00 ed non di € 5.877,00; g) che sull'importo di € 12.970,00 domandato in monitorio erano, altresì, dovuti gli interessi di mora dalla data di emissione delle relative fatture;
h) che il dedotto contratto di mutuo era inesistente o nullo, non essendo avvenuta alcuna dazione di somme in favore di essa opposta da parte della i)
Parte_1 che, poiché la aveva confessoriamente dedotto di aver ricevuto da
Parte_1 essa opposta, in tesi a titolo di parziale restituzione della somma asseritamente data in mutuo, le somme di € 1.118,00 in data 30.01.2022 e di € 4.000,00 in data 05.08.2022 e poiché il dedotto mutuo era inesistente o nullo, le predette dazioni risultavano prive di cause e conseguentemente la era tenuta
Parte_1 a restituire ad essa opposta il complessivo importo di € 5.188,00 ai sensi dell'art. 2033 c.c..
La convenuta opposta rendeva, pertanto, le conclusioni sopra riportate.
Tutto ciò premesso, deve preliminarmente affrontarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria sollevata dalla all'udienza Parte_1 del 22.1.2023 in relazione al mancato esperimento da parte della CP_1 della procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, in tesi obbligatoria vertendosi in materia di contratti d'opera.
Tale eccezione non può ritenersi fondata.
Ed, invero, a prescindere da ogni considerazione in ordine alla tempestività dell'eccezione in parola (a norma dell'art. 5, comma secondo, del D.Lgs. 28/2010, in realtà, “L'improcedibilità è eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.”), risulta assorbente rilevare che la domanda avanzata in monitorio dalla CP_1 non è, in realtà, soggetta all'obbligatorio esperimento della mediazione
[...] finalizzata alla conciliazione quale condizione di procedibilità della stessa.
Deve, infatti, rilevarsi che, se è vero che l'art. 7, comma primo, lett. d), del D.Lgs. 149/2002 – nel sostituire il testo dell'art. 5, comma primo, del D.Lgs.
28/2010 – ha inserito il contratto d'opera tra le materie in relazione alle quali l'esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, tuttavia, tale modifica normativa, ai sensi dell'art. 41, comma primo, del medesimo D.Lgs. 149/2002 come modificato dall'art. 1, comma trecentottantesimo, lett. c), della L. 197/2022, trova applicazione solo a decorrere dal 30 giugno 2023.
Nella specie la domanda monitoria è stata introdotta con ricorso depositato in data 26.5.2023 di guisa che, per il principio tempus regit actum, la stessa non può ritenersi soggetta all'esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità.
Venendo, pertanto, al merito, per le ragioni che seguono, l'opposizione proposta dalla può dirsi fondata solo nei limiti di cui in appresso, Parte_1 dovendosi, nel contempo, accogliere la domanda riconvenzionale di ripetizione avanzata dall'opposta.
4 La decisione deve prendere le mosse dal rilievo del fatto che costituiscono circostanze incontestate tra le parti sia che la abbia effettivamente Parte_1 affidato alla due autovetture per farle riparare dei danni subiti a CP_1 seguito di grandinate sia che la convenuta opposta abbia effettivamente effettuato le commissionate riparazioni.
Ed, invero, come sopra riportato, l'opposizione avanzata dalla (oltre Parte_1 che sulla contestazione del quantum debeatur – aspetto sul quale si tornerà in appresso) è integralmente fondata sulla circostanza che il complessivo debito nei confronti della si sarebbe estinto per compensazione con il CP_1 proprio maggior credito restitutorio derivante dall'avere concesso in mutuo alla società opposta la complessiva somma di € 15.000,00.
Ciò posto, l'esistenza del dedotto mutuo non può, tuttavia, in alcun modo ritenersi provata.
Premesso, infatti, che, come è noto, il contratto di mutuo è un contratto reale e, pertanto, si perfeziona unicamente con la consegna di una determinata quantità di denaro (o di altre cose fungibili) al mutuatario, con riferimento al caso di specie, deve osservarsi che, pur a voler ritenere rilevante dal punto di vista probatorio la scrittura privata prodotta in atti dall'opponente quale documento n. 8 in ragione della genericità del relativo disconoscimento così operato dalla convenuta opposta, ugualmente tale scrittura non è idonea ad offrire la prova dell'esistenza del dedotto mutuo.
Nella stessa scrittura (qualificabile, per quanto si dirà, al più, come preliminare di mutuo), infatti, lungi dal darsi atto, con valore ricognitivo, di una consegna di denaro già avvenuta in favore della presunta mutuataria, si legge in senso decisamente opposto che l'importo – in tesi – oggetto di mutuo sarebbe “stato messo a disposizione della mutuataria in denaro contante entro due settimane dalla sottoscrizione del presente atto” ovvero che la avrebbe “pot[uto] consegnare in più riprese e non necessariamente Parte_1 in unica soluzione” la somma di € 15.000,00.
A fronte di tanto, poi, la non ha provato, in altro modo, l'effettiva Parte_1 dedotta dazione in mutuo della somma complessiva di € 15.000,00, dovendosi rilevare come, in proposito, gli assunti di parte opponente risultino carenti già sul piano delle necessarie allegazioni fattuali ancor prima che sul piano probatorio, atteso che l'attrice opponente, entro i termini decadenziali di rito, si è limitata a dedurre, del tutto genericamente, che “con versamenti effettuati a più riprese, tra luglio e novembre 2021 aveva consegnato al Sig.
[...]
la somma in prestito di € 15.000,00”, senza, tuttavia, in alcun Persona_1 modo, precisare quale sarebbe il numero esatto delle presunte dazioni, quale l'importo di ciascuna di esse, in quali precise circostanze di tempo e di luogo ciascuna dazione sarebbe avvenuta, ecc.
E ciò con l'ulteriore conseguenza che la neppure potrebbe dolersi Parte_1 della mancata ammissione, in proposito, della richiesta prova testimoniale, atteso che la rilevata genericità delle allegazioni fattuali si è irrimediabilmente riverberata anche sul relativo capitolo di prova con conseguente inammissibilità dello stesso.
5 Non potendosi, dunque, ritenere sussistente il dedotto mutuo e la conseguente dedotta estinzione del credito della per compensazione, deve CP_1 ritenersi che sussista in capo alla convenuta opposta il diritto a conseguire il corrispettivo per i lavori eseguiti.
In ordine al quantum debeatur deve, tuttavia, osservarsi che la convenuta opposta, pur avendo fatto riferimento al fatto che il proprio complessivo credito sarebbe stato ab origine di natura liquida, entro i termini decadenziali di rito, non ha minimamente dedotto l'esistenza di previ accordi tra le parti circa la misura dei corrispettivi dovuti (né tantomeno ha dedotto quando e con quali modalità eventuali accordi sulla misura del corrispettivo sarebbero stati raggiunti) né, sotto altro profilo, ha minimamente allegato quale sia stata l'effettiva consistenza delle riparazioni di carrozzeria da essa effettuate, così precludendo a questo Giudice qualsivoglia valutazione, ai sensi dell'art. 225 c.c., in ordine alla congruità dei corrispettivi domandati.
Ed, allora, i corrispettivi dovuti alla non possono che quantificarsi CP_1 nella misura indicata dalla stessa attrice opponente e cioè in € 4.005,00 quanto alle riparazioni effettuate sulla vettura Peugeot ed in € 5.877,00 quanto alle riparazioni effettuate sulla vettura Mercedes e, dunque, complessivamente in € 9.882,00.
Quanto, poi, agli invocati interessi di mora, deve rilevarsi che, non essendo ipotizzabile nella fattispecie una mora ex re poiché - per quanto detto – si tratta di credito originariamente non liquido, la non può essere Parte_1 considerata in mora prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto avvenuta il 18.7.2023.
Per un verso, infatti, la dedotta avvenuta trasmissione delle fatture elettroniche poste a sostegno della domanda monitoria al sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate, per la sua intrinseca natura e finalità e per le modalità concrete con le quali essa avviene, non può, in alcun modo, ritenersi idonea a concretare una costituzione in mora.
Per altro verso, poi, non può ritenersi provata la dedotta avvenuta costituzione in mora della in data 27.12.2022, atteso che, al riguardo, la Parte_1 CP_1 si è limitata a produrre in giudizio una comunicazione pec del 27.12.2022 (e, dunque, peraltro, anteriore all'emissione delle fatture poste a sostegno della domanda monitoria) contenente un mero richiamo ad una “missiva” ed ad un
“documento” allegati, i quali, tuttavia, non sono stati offerti in produzione nel presente processo.
Pertanto, in definitiva, quanto alla domanda avanzata in monitorio, revocato il decreto ingiuntivo opposto, la va condannata al pagamento, in Parte_1 favore della dell'anzidetta somma di € 9.882,00 oltre interessi, al CP_1 saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., dal 18.7.2023 e fino al soddisfo.
Passando, quindi, all'esame della domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito avanzata dall'opposta, deve, poi, preliminarmente, osservarsi che
6 colui che agisce in ripetizione è sì gravato dell'onere della prova del fatto che il pagamento sia avvenuto senza titolo ma solo con riferimento agli specifici rapporti intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio (cfr., in tal senso, Cass. n.
14428/2021).
Laddove, quindi, sia lo stesso convenuto (nella specie l'attrice opponente, convenuta in riconvenzione) ad indicare una determinata causa giustificativa di un determinato pagamento, colui che agisce per la ripetizione di quello stesso pagamento adducendo che sia privo di causa può limitarsi a dimostrare l'inidoneità della causa indicata dalla controparte.
Orbene, nella specie, premesso che la ha essa stessa dedotto di aver Parte_1 ricevuto dalla rispettivamente il 30.1.2022 ed il 5.8.2022, le somme CP_1 di € 1.118,00 e di € 4.000,00 (ed ha, altresì, documentato la ricezione del secondo di tali pagamenti – cfr. doc. n. 9 in produzione di parte opponente) deducendo che tali pagamenti sarebbero avvenuti a parziale restituzione della maggior somma di € 15.000,00 da essa, in tesi, concessa in mutuo alla convenuta opposta, alla luce di quanto sopra si è già osservato circa l'inesistenza del dedotto mutuo in ragione della mancata prova della dazione di qualsivoglia somma a titolo di mutuo, deve, di per sé, ritenersi raggiunta la prova dell'inidoneità della causa giustificatrice dei pagamenti indicata dalla convenuta in ripetizione.
In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla la CP_1 va, pertanto, ulteriormente condannata alla restituzione della Parte_1 complessiva somma di € 5.118,00 oltre interessi, al saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., dalla domanda giudiziale (23.11.2023) e fino al soddisfo.
Le spese di lite dell'intero procedimento (ivi compresa la fase monitoria) seguono la prevalente soccombenza dell'attrice opponente e si liquidano come in dispositivo in relazione al valore complessivo del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando sulle domande proposte, contrariis reiectis, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 11674/2023;
2. in relazione alla domanda avanzata in monitorio dalla Controparte_1 condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_1 [...]
della somma di € 9.882,00 oltre interessi, al saggio di cui al CP_1 quarto comma dell'art. 1284 c.c., dal 18.7.2023 e fino al soddisfo;
3. in accoglimento della domanda di restituzione proposta dalla CP_1 in via riconvenzionale, condanna a
[...] Parte_1 restituire, alla la somma di € 5.118,00 oltre interessi, al Controparte_1 saggio di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c., dal 23.11.2023 e fino al soddisfo;
4. condanna al rimborso, in favore della Parte_1 [...]
delle spese di lite, liquidate in € 194,50 per esborsi ed € CP_1
7 5.200,00, oltre accessori per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato.
Così deciso in Milano addì 23.1.2025
Il Giudice
(dott. Mauro Pacifico)
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