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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta al n. 376 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 con
OGGETTO: risarcimento danni da illecito extracontrattuale e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (CF: ) ed elettivamente domiciliata in Parte_1 CodiceFiscale_1
GL (NA) alla via Trieste n. 12 presso l'avv. Filomena Fiore (CF: ) da cui è CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti apposta in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] (CF: ) ed elettivamente domiciliato in Controparte_1 CodiceFiscale_3
Striano alla via Palma n. 332 presso l'avv. Ernesto Pietrangeli (CF: ) da cui è CodiceFiscale_4
rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di risposta depositata telematicamente in appello.
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Con le presenti note si impugna nuovamente tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto
ed eccepito per le motivazioni ampiamente esposte e quivi richiamate, avanzando le seguenti istanza e
conclusioni. Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis: accogliere l'appello proposto e, per
l'effetto, riformare parzialmente la sentenza n. 1768/2018 pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata…in
data 17/07/2018, depositata in pari data in cancelleria e mai notificata, con conferma della sentenza nella parte
pagina 1 di 16 in cui viene rigettata la domanda riconvenzionale;
dichiarare la responsabilità esclusiva di Controparte_1
in ordine alla causazione dell'evento di danno per il quale è stato proposto il giudizio di primo grado;
condannare al risarcimento delle lesioni personali cagionate a a seguito Controparte_1 Parte_1
dell'aggressione avvenuta in data 11/10/2013 alle ore 17:30 in Striano, nella misura di euro di € 15.005,00, a
titolo di danno biologico, morale, esistenziale, nonché di danno patrimoniale relativo alle spese mediche
occorse, ovvero in quella diversa somma che l'adita Corte d'Appello riterrà di giustizia, ammettendo
eventualmente anche CTU medico - legale, richiesta in via istruttoria sin dalla notifica dell'atto di citazione,
oltre agli interessi legali dal fatto al soddisfo, il tutto compreso nei limiti di € 26.000,00; in via meramente
subordinata e nella denegata ipotesi in cui non venisse ammessa la CTU, ci si rimette alla Corte per la
quantificazione, secondo giustizia, dei danni arrecati all'appellante e si chiede di assegnare la causa in
decisione. Vinte le spese di lite del doppio grado di giudizio, in favore della sottoscritta procuratrice
antistataria, oltre il 15% di spese generali ex art. 2, comma 2, D.M. 55/14 e CPA”.
PER L'APPELLATO: “Il sottoscritto avvocato…si riporta preliminarmente al contenuto della comparsa di
costituzione e risposta ed alle obiezioni ed eccezioni ivi formulate, evidenziando, ancora una volta, la manifesta
ed assoluta infondatezza dei motivi di appello proposti dall'appellante. Si evidenzia che il gravame non è
sorretto da alcun elemento probatorio e ciò sia con riferimento all'an che al quantum debeatur chiesto
temerariamente dall'appellante. Si impugnano, pertanto, le avverse conclusioni rassegnate da controparte,
nonché le indebite pretese ivi formulate. Ciò precisato, il difensore dell'appellato reitera, pertanto, le seguenti
conclusioni: a) in via preliminare dichiarare inammissibili le richieste istruttorie di parte appellante, ivi
compresa la CTU, perché in violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c.; b) nel merito rigettare l'appello proposto
dalla sig.ra perché infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la decisione di primo Parte_1
grado; c) condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorario del doppio grado di giudizio,
oltre IVA, CPA e rimborso di spese generali, in favore del sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c.
Tutto quanto sopra riportato e concluso, chiede All'Ecc.ma Corte di Appello adita, di voler trattenere la causa
in decisione con la concessione dei termini di cui al combinato disposto degli artt. 352 e 190 c.p.c., all'uopo
riservando ogni osservazione conclusiva di rito”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto notificato il 27.02.2014 ha convenuto innanzi al Tribunale di Torre Parte_1
pagina 2 di 16 il cognato chiedendo la sua condanna a risarcirle i danni conseguiti all'aggressione CP_2 Controparte_1
subita alle ore 17:30 circa del giorno 11.10.2013 nel cortile di proprietà comune antistante la propria abitazione,
sita in Striano alla via Roberto Serafino n. 30, quantificati in € 15.005,00.
A sostegno della domanda l'istante ha riferito che, nell'ora e nel giorno indicati, si trovava seduta sul sedile anteriore - lato passeggero dell'autovettura CI Y targata EN 514 JB di proprietà del marito CP_3
il quale sedeva al suo fianco al posto del guidatore.
[...]
In tale frangente l'auto si trovava ferma nel suddetto cortile, dove la coppia era in attesa di amici con cui avrebbe dovuto trascorrere la serata, quando il coniuge dell'attrice, riscontrata la presenza in loco di
[...]
, marito della sorella , lo invitava con la massima cortesia a spostare la cassetta della posta che _1 CP_4
lo stesso aveva posizionato su un muro di sua proprietà.
Per tutta risposta il si avvicinava allo sportello del lato passeggero dell'auto, dove era seduta _1
l'istante, e senza alcuna ragione iniziava a colpirla ripetutamente sulla testa ed al volto per cui il coniuge della donna, , al solo fine di difendere la dai colpi violentemente sferratile, afferrava Controparte_3 Parte_1
l'aggressore per la manica della maglia strappandogliela.
Nel corso di tali eventi sopraggiungevano gli amici attesi dalla coppia ed a quel punto il si _1
allontanava verso casa propria mentre l'attrice, a causa dei colpi ricevuti, perdeva conoscenza venendo trasportata presso l'Ospedale “Villa Malta di Sarno” dove le veniva praticata una TAC seguita nello stesso giorno dalle dimissioni con prognosi di guarigione di tre giorni.
Nei termini di cui all'art. 166 c.p.c. si è costituito che ha chiesto il rigetto della Controparte_1
domanda prospettando una versione dei fatti del tutto diversa.
Ha infatti riferito il convenuto che, nel mese di ottobre del 2013, il cognato , marito Controparte_3
dell'attrice, aveva iniziato ad avere nei confronti propri e della propria famiglia un atteggiamento prevaricatore ed accentuatamente ostile dopo che sua sorella , coniuge del comparente, gli aveva chiesto di rimuovere CP_4
la telecamera istallata sul portoncino della sua abitazione, e puntata verso il posto macchina dove il era _1
solito parcheggiare la propria auto, o comunque di direzionarla in modo tale da non ledere la privacy dei coniugi
. _1
Qualche giorno dopo, indispettito da tale richiesta, aveva rimosso ex abrupto la Controparte_3
cassetta della posta dei coniugi poggiandola sulla Fiat 500 del cognato il quale aveva provveduto a _1
pagina 3 di 16 rimontarla sulla griglia del contatore Enel sito sul muro perimetrale. Da qui il qui il diverbio del giorno
11.10.2013 ore 17:30 quando il , dopo aver parcheggiato la propria auto nel cortile comune e mentre si _1
dirigeva a piedi verso la propria abitazione, veniva bloccato dalla CI Y, alla cui guida vi era il con CP_3
a fianco la moglie, che gli si parava davanti con la fiancata destra in modo tale da precludergli il passaggio.
Il , con atteggiamento minaccioso, gli aveva quindi chiesto di avvicinarsi all'auto ed il CP_3
Y per ascoltare cosa volesse _1Parte_2
dirgli il cognato il quale, con uno scatto improvviso, afferrava il braccio destro del convenuto, e la felpa che lo stesso indossava, iniziando a strattonarlo ed a rivolgergli frasi ingiuriose.
Lo stesso , tirando violentemente il braccio del , aveva quindi colpito al viso Controparte_3 _1
la propria moglie che, nell'immediato, gli gridava ad alta voce: “ tu così mi fai male a me!”. Al CP_3
contempo il , vedendosi aggredito, chiamava la moglie per chiederle di allertare le forze _1 CP_4
dell'ordine e questa, precipitatasi al balcone e vedendo costa stava accadendo, chiamava i Carabinieri col proprio cellulare. Il , avvedendosi di ciò, si era quindi allontanato a bordo della propria autovettura CP_3
continuando a proferire frasi ingiuriose all'indirizzo del convenuto ed in particolare gridandogli: “Ti devo
mandare all'ospedale”. Non era stato dunque il ad aggredire l'attrice ma, al contrario, era stato egli _1
stesso vittima di aggressione da parte del . CP_3
Tanto premesso il convenuto, deducendo che a causa del comportamento persecutorio quotidianamente posto in essere nei suoi confronti dal e dalla moglie e dell'insostenibile situazione creatasi, era stato CP_3
infine costretto a lasciare la propria abitazione e ad affittare altro immobile, versando una cauzione di € 4.200,00
e sostenendo una spesa di € 1.000,00 per il trasloco e per l'allacciamento delle utenze, ha proposto a sua volta domanda riconvenzionale chiedendo la condanna dell'attrice a risarcirgli detti costi per un totale di € 5.200,00.
La causa, istruita assumendo le prove testimoniali capitolate dalle parti, è stata decisa con sentenza pubblicata il 17.07.2018 con cui il Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato sia la domanda principale che la domanda riconvenzionale, compensando per intero le spese di lite, sulla scorta della seguente motivazione:
“(…) ai fini della valutazione dei fatti allegati in relazione all'istruttoria svolta, deve considerarsi che la
parte attrice, all'udienza del 11.7.2017, non ha espressamente eccepito l'incapacità a testimoniare dei testi
, figlio del convenuto, e , coniuge del convenuto in regime di comunione Testimone_1 Testimone_2
legale, ma si è opposta all'escussione rilevando l'inattendibilità delle dichiarazioni di tali testi. Ne consegue che
pagina 4 di 16 tali dichiarazioni possono essere utilizzate ai fini della decisione, fermo restando il vaglio in ordine
all'attendibilità delle deposizioni.
Tanto premesso, deve osservarsi che l'istruttoria è stata svolta con l'interrogatorio formale di
[...]
, da cui non sono emerse circostanze di natura confessoria, e con l'escussione di due testi indicati _1
dalla parte attrice e ) e di tre testi indicati dalla parte convenuta Testimone_3 Testimone_4 Tes_5
, e ) che hanno confermato le rispettive versioni dei fatti. In
[...] Testimone_1 Testimone_2
particolare, e , amici dell'attrice, hanno affermato di essere giunti a piedi Testimone_3 Testimone_4
nel cortile comune ad entrambe le parti, in quanto avevano appuntamento con l'attrice e con suo marito per
trascorrere la serata insieme. Entrambi i testi hanno riferito di aver visto, entrando nel cortile,
[...]
in piedi, accanto al finestrino lato passeggero della CI Y di proprietà del , sferrare _1 CP_3
pugni e schiaffi a . Secondo i testi, il era scappato in casa dopo averli visti, mentre la Parte_1 _1
era svenuta. I testi hanno poi affermato di aver accompagnato con la loro auto i coniugi Parte_1
all'Ospedale di Sarno. Parte_3
Per converso, il teste , amico di , che al momento dei fatti si trovava Testimone_5 Controparte_1
all'interno dell'abitazione di questi, ha detto di aver udito della grida provenienti dal cortile, di essersi
affacciato al balcone insieme alla moglie ed ai figli del e di aver viso il , a bordo della propria _1 CP_3
auto CI Y, svoltare sulla destra per chi entra nel cortile, impedire il passaggio al , che si stava _1
dirigendo a piedi verso casa ed inveire contro di lui. Il teste ha poi riferito di aver visto il accanto al _1
finestrino lato passeggero dell'autovettura ed il strattonare il . Secondo il teste, il si CP_3 _1 CP_3
sarebbe allontanato in retromarcia quando il aveva invitato la moglie, , a chiamare i _1 Testimone_2
Carabinieri ed a quel punto la moglie del , , avrebbe urlato: "Mi hai colpito a me, CP_3 Parte_1
" o una frase simile, riferendosi al marito. Il teste ha poi riferito di aver notato che al momento CP_3 Tes_5
del rientro in casa il aveva la maglia strappata all'altezza del polso. _1
Analoghe circostanze sono state riferite dal teste , figlio del convenuto, sebbene il teste Testimone_1
abbia riferito di essere uscito fuori al balcone insieme alla moglie ed al figlio del dopo aver Tes_5 _1
sentito le urla provenienti dal cortile, mentre secondo la versione del teste , lui e la madre si trovavano _1
già fuori al balcone mentre il teste sarebbe uscito solo una volta sentite le urla. Tes_5
La teste , moglie del convenuto, ha confermato la ricostruzione del teste sia Testimone_2 _1
pagina 5 di 16 in ordine alla loro posizione al momento dei fatti, sia con riferimento alla dinamica del diverbio.
Orbene, dal complesso dell'istruttoria svolta, non può ritenersi raggiunta la prova della circostanza che
le lesioni patite da e documentate con verbale di Pronto Soccorso e certificati medici siano Parte_1
ascrivibili ai colpi infertile da , come riferito dall'attrice al momento dell'accettazione in Controparte_1
pronto soccorso. Infatti, anche a volere ritenere inattendibili le dichiarazioni dei testi e in CP_3 _1
ragione del rapporto di coniugio e di parentela intercorrente tra tali testi ed il convenuto -e tali rapporti non
sarebbero comunque di per sé sufficienti a fondare il giudizio di inattendibilità- la versione dei fatti prospettata
dal risulta confermata dal teste , indifferente ai fatti di causa. Controparte_1 Tes_5
Per altro verso, la circostanza che il teste abbia riferito di essersi recato sul balcone - Tes_5
unitamente alla moglie ed ai figli del convenuto - solo dopo aver sentito le urla provenienti dal cortile, confligge
solo in parte con quanto riferito dal teste , secondo cui lui e la madre si trovavano già sul balcone _1
mentre il teste sarebbe sopraggiunto dopo, sentendo le urla. Tale discrasia, peraltro, non vale di per sé Tes_5
ad inficiare dichiarazioni sostanzialmente concordanti per il resto e precise nella ricostruzione dei fatti...
Orbene, a fronte di un quadro istruttorio così articolato, non può ritenersi assolto l'onere probatorio,
gravante sull'attrice, di fornire la prova dei fatti allegati.
Non si ravvisano, infatti, sufficienti elementi per ritenere maggiormente attendibili le dichiarazioni dei
testi e rispetto a quelle dei testi , e dal momento che l'unica Tes_3 Parte_1 Tes_5 _1 CP_3
discrasia rilevabile nelle dichiarazioni di questi ultimi non assume portata decisiva nella valutazione in ordine
alla credibilità dei testi. I testi hanno, infatti, riferito che l'intero episodio si svolse in pochi attimi e la discrasia
rilevata, concernendo un dettaglio (la posizione degli altri testi al momento del fatto), non rende assolutamente
inverosimile la deposizione del teste . L'istruttoria svolta ha piuttosto restituito il quadro di un violento Tes_5
diverbio maturato nell'ambito di rapporti di vicinato particolarmente tesi e scatenato da futili motivi (il
posizionamento della cassetta della posta), mentre non può dirsi acquisito un sufficiente grado di certezza in
ordine all'individuazione dell'autore delle lesioni riportate dall'attrice.
La domanda principale non può, pertanto, trovare accoglimento.
Del pari infondata è la domanda riconvenzionale formulata da ed avente ad oggetto Controparte_1
la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del trasloco del convenuto e del suo
nucleo familiare in altra abitazione in considerazione delle condizioni di invivibilità determinate dalla condotta
pagina 6 di 16 emulativa e provocatoria tenuta dall'attrice.
Le circostanze allegate, infatti, risultano del tutto sfornite di prova, non essendo stato articolato alcun
mezzo istruttorio idoneo a confermare la circostanza che il trasferimento del convenuto sia stato indotto dalla
condotta dell'attrice. La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite”.
§§§§§§
Con atto notificato a mezzo PEC in data 17.01.2019 ed iscritto a ruolo il 25.01.2019 ha Parte_1
tempestivamente appellato tale sentenza chiedendo a questa Corte di riformarla integralmente accogliendo la domanda proposta in prime cure e condannando al risarcimento dei danni biologici, morali, Controparte_1
esistenziali e patrimoniali conseguiti all'aggressione dell'11.10.2013, da liquidare in € 15.005,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, previa eventuale ammissione di c.t.u. medico-legale sulla sua persona, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo, il tutto compreso nei limiti di € 26.000,00 e con vittoria delle spese di lite.
, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame avversario. La causa, Controparte_1
acquisito il fascicolo di primo grado, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di un termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe, la causa è stata introitata in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.
§§§§§§
Con il primo motivo di gravame lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. Parte_1
246 c.p.c. deducendo che non è dato comprendere come il tribunale abbia potuto superare l'eccezione di incapacità a testimoniare di e benché la stessa, come è dato evincere dai Testimone_2 Testimone_1
verbali di causa, sia stata specificamente formulata all'udienza di assunzione della prova in considerazione del fatto che la prima teste, moglie del convenuto, dichiarava di essere in regime di comunione dei beni con il coniuge mentre l'altro teste dichiarava di essere un figlio convivente dell'odierno appellato.
Prosegue l'appellante affermando che l'art. 246 c.p.c., stabilendo che “non possono essere assunte come
testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”,
opera una valutazione a priori quanto alla credibilità di taluni soggetti equiparando la loro posizione a quella delle parti allo scopo di evitare una situazione di conflitto tale che il teste, tra il dovere di dire la verità ed il proprio interesse, faccia prevalere quest'ultimo.
pagina 7 di 16 La sentenza di primo grado dovrebbe pertanto essere riformata nella parte in cui ha ritenuto utilizzabili tali testimonianze di cui questa Corte di Appello dovrebbe dichiarare la nullità ex art. 157 co. 2 c.p.c. in considerazione delle deposizioni di puro favore per l'odierno appellato rese da persone a lui legate da uno stretto rapporto di parentela oltre che di convivenza.
§§§§§§
Il motivo deve essere rigettato risultando con ogni evidenza infondato. È infatti pacifico in giurisprudenza che l'interesse a partecipare al giudizio, previsto come causa d'incapacità a testimoniare dall'art. 246 c.p.c., si identifica con l'interesse a proporre la domanda e a contraddirvi previsto dall'art. 100 dello stesso codice, sicché deve ritenersi colpito da detta incapacità chiunque si presenti legittimato all'intervento in giudizio,
senza che possa distinguersi tra legittimazione attiva e legittimazione passiva, tra legittimazione primaria e secondaria (intervento adesivo dipendente), tra intervento volontario e intervento su istanza di parte.
È dunque incapace di testimoniare chi potrebbe, o avrebbe potuto, essere chiamato dall'attore, in linea alternativa o solidale, quale soggetto passivo della stessa pretesa fatta valere contro il convenuto originario,
nonché il soggetto da cui il convenuto originario potrebbe, o avrebbe potuto, pretendere di essere garantito (cfr.
ex multis cass. n. 10382/2002 e cass. n. 3432/1998).
Del pari pacifico è che la capacità di testimoniare differisce dalla valutazione dell'attendibilità del teste operando i due concetti su piani del tutto diversi. Ciò in quanto la prima, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (e non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio mentre la seconda attiene alla veridicità della deposizione che il giudice può apprezzare solo in seguito alla sua escussione e che deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva,
quali la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc., e di carattere soggettivo quali la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite (così, ad es. cass. n. 7763/2010 e cass. n. 9126/1993).
Quanto poi alla posizione dei parenti, l'insussistenza a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 248 del 1974 del divieto di testimoniare originariamente sancito per il coniuge, per i discendenti e per gli altri soggetti indicati dall'art. 247 c.p.c., rende allo stato impossibile ogni aprioristica valutazione di non credibilità
delle deposizioni rese dalle persone indicate da tal norma, non avendo altrimenti senso l'eliminazione dell'anzidetto divieto (cfr. tra tante cass. 7061/2002).
pagina 8 di 16 In materia di prova testimoniale non sussiste, pertanto, alcun principio di necessaria inattendibilità delle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti, connaturale al vincolo di parentela o coniugale,
essendo esso privo di ogni riscontro nell'attuale ordinamento, per cui l'attendibilità del teste legato alle parti da uno dei suddetti vincoli non può essere automaticamente esclusa in assenza di ulteriori elementi da cui poter desumere la sua non credibilità (cfr. in termini cass. n. 1109/2006, cass. n. 12365/2006, cass. n. 4202/2011, cass.
n. 25358/2015, cass. n. 6001/2023, etc.).
Per quel che attiene, infine, al coniuge in regime di comunione legale non è configurabile, nel vigente ordinamento, alcun divieto generale di testimoniare nelle controversie in cui sia parte l'altro coniuge, dovendosi verificare di volta in volta la natura del diritto oggetto della controversia ed orientarsi anche avendo riguardo al carattere di norme di stretta interpretazione delle disposizioni in tema di incapacità a testimoniare le quali introducono una deroga al generale dovere di testimonianza.
Per tale motivo viene ad esempio esclusa l'esistenza, nelle controversie concernenti l'accertamento della responsabilità civile a seguito di sinistro stradale in cui sia convenuto uno dei coniugi in regime di comunione legale, di una incapacità a testimoniare dell'altro, venendo in esame un'obbligazione extracontrattuale di natura personale della quale, in linea di principio, la comunione legale non deve rispondere,
fatta salva la corresponsabilità ipotizzabile ex art. 2054 co. 3 c.c. se il veicolo coinvolto nel sinistro sia di proprietà comune. Qualora risulti che il suddetto veicolo era condotto dal proprietario esclusivo, non è pertanto sufficiente invocare il regime patrimoniale di comunione legale dei coniugi per inferirne l'esistenza di un interesse del coniuge del convenuto idoneo a legittimare la sua partecipazione al giudizio e, quindi, la sua incapacità a deporre ex art. 246 c.p.c. (così cass. n. 2621/2005).
Nel caso di specie occorre in primis evidenziare come, contrariamente a quanto assume parte appellante,
non è stata in primo grado eccepita l'incapacità a testimoniare della moglie e del figlio del convenuto quanto piuttosto la loro inattendibilità che, come appena chiarito, è un concetto del tutto diverso non attinente alla validità della deposizione ma alla sua credibilità la quale non può essere esclusa aprioristicamente, impedendo al teste di deporre o non tenendo conto di quanto riferito dallo stesso, ma va necessariamente verificata ex post
valutando senza preconcetti l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese.
All'udienza tenutasi l'11.07.2017 la difesa dell'attrice si è infatti opposta all'assunzione della testimonianza di con la seguente dichiarazione a verbale: “si oppone all'assunzione del teste in Testimone_1
pagina 9 di 16 quanto figlio del convenuto;
pertanto, la relativa dichiarazione potrebbe essere affetta da _1
inattendibilità” ed altrettanto è avvenuto per la teste essendosi verbalizzato quanto segue: Testimone_2
“L'avv. Fiore si oppone all'escussione del teste in quanto moglie del convenuto in regime di comunione dei
beni; pertanto, la dichiarazione che sarà resa dal teste può essere inficiata in quanto di puro favore”.
Anche a prescindere dalla mancanza di un'eccezione chiaramente riconducibile al disposto dell'art. 246
c.p.c., va poi esclusa la sussistenza della prospettata incapacità a testimoniare di e Testimone_1 Tes_2
i quali non sono stati né coautori della pretesa aggressione ai danni dell'appellante né a loro volta
[...]
vittime della stessa per cui non sono titolari di un interesse che potrebbe giustificare la loro partecipazione al giudizio, in veste di attori o convenuti, accanto alle parti originarie. Del tutto irrilevante, per quanto concerne
, è infine il regime di comunione legale con il coniuge venendo in esame, anche in tal caso, Testimone_2
un'obbligazione extracontrattuale di natura personale del marito di cui la comunione legale non deve rispondere.
§§§§§§
Con il secondo ed il terzo motivo di gravame, esaminabili congiuntamente, l'appellante lamenta l'inattendibilità e la contraddittorietà dei testi di controparte rilevando, in primo luogo, che nella denuncia sporta dall'appellato l'ottantanovesimo giorno successivo alla verificazione dell'evento per cui è lite il convenuto precisava che le uniche persone informate dei fatti erano la moglie ed il figlio senza menzionare anche il teste
. Testimone_5
In ogni caso le dichiarazioni rese da detto teste sarebbero poi contrastanti con quelle provenienti dagli altri due testi del , in particolare per quel che concerne l'indicazione della loro posizione al momento CP_3
del fatto, sicché il tribunale avrebbe errato nel sostenere che si tratta di una discrasia priva di rilievo decisivo ai fini della valutazione di credibilità dei testi. Anche a voler dare per assodata la presenza sui luoghi dei testi di controparte, le loro dichiarazioni renderebbero poi palese che essi sono giunti sul posto solo dopo l'aggressione e che si sono in ogni caso trovati in una posizione tale da non consentire loro di avere una chiara visione di quanto avveniva all'interno dell'abitacolo della CI Y.
Il giudice di primo grado avrebbe infine errato nell'affermare che “non può dirsi acquisito un
sufficiente grado di certezza in ordine all'individuazione dell'autore delle lesioni riportate dall'attrice” in quanto le modalità del fatto lesivo indicate nella citazione hanno trovato piena conferma nelle deposizioni dei testi e di cui l'appellante ha trascritto il contenuto sostenendo che l'onere Testimone_3 Testimone_4
pagina 10 di 16 di fornire la prova dei fatti allegati è stato pienamente assolto in forza di tali testimonianze da cui emergono tutti gli elementi richiesti dall'art. 2043 c.c. per l'insorgenza dell'obbligo risarcitorio.
§§§§§§
Anche tali doglianze non meritano di essere condivise. Sul punto occorre innanzi tutto evidenziare come i testi attorei e quelli del convenuto abbiano fornito due versioni dei fatti totalmente antitetiche tra loro negando gli uni la presenza degli altri al momento di verificazione dell'evento.
ha infatti così narrato lo svolgersi dei fatti: “Ho assistito all'episodio per cui è Testimone_4
causa, verificatosi in data 11/10/2013. Ricordo la data perché ho buona memoria. I fatti sono accaduti intorno
alle 17,30. Io ero in compagnia del mio fidanzato, e avevamo appuntamento con Testimone_3 Parte_1
ed il marito per andare a mangiare una pizza.
[...]
Quindi ci siamo recati presso la loro abitazione in Striano. Lasciata la macchina in un parcheggio
esterno rispetto alla stradina in cui si trova la casa, entrai nel cortile e, superato l'arco, vidi che vi era l'auto
CI Y della mia amica con la mia amica al lato passeggero ed il marito al lato guida. Vidi che vi era un
signore, che so chiamarsi , in piedi accanto al finestrino del passeggero, tenuto aperto, che Controparte_1
sferrava pugni e schiaffi alla mia amica. Nel momento in cui ci ha visti, il si è fermato ed è tornato nella _1
sua abitazione che si trova al piano di sopra rispetto a quella della mia amica. Io ho visto che la mia amica era
svenuta e che aveva il viso rosso. Ci preoccupammo e decidemmo di portarla subito in ospedale. Io e il mio
fidanzato andammo a prendere la nostra auto e seguimmo i nostri amici nell'ospedale di Sarno…Oltre a noi non
vi erano altre persone nel cortile né affacciate…Il marito della mia amica ha provato a impedire l'aggressione
afferrando il per la manica e strappandogliela”. _1
Di analogo tenore è la deposizione di , fidanzato di Questi ha Testimone_3 Testimone_4
infatti dichiarato a sua volta di essersi recato presso l'abitazione dell'attrice, avendo appuntamento con la stessa e con suo marito per andare a mangiare una pizza, e di aver visto il che, in piedi vicino al finestrino _1
anteriore destro della , attraverso lo stesso dava pugni e schiaffi alla , seduta sul sedile Pt_4 Parte_1
anteriore del passeggero, soggiungendo che il marito della donna, seduto al posto guida, “senza scendere
dall'auto aveva provato a fermare il e gli strappò la manica”. Anche questo teste ha poi riferito che il _1
, alla loro vista, “andò via salendo le scale della sua abitazione” e di aver constatato, avvicinandosi, _1
“che la era svenuta e presentava il viso rosso e l'occhio nero”. Anche il teste ha infine Parte_1 Tes_3
pagina 11 di 16 confermato di aver seguito con la propria auto la CI Y guidata dal marito dell'attrice, accompagnando la stessa in ospedale, e che: “Nel cortile, a parte noi, non c'era nessuno”.
Di tutt'altro tenore sono, invece, le dichiarazioni dei testi del convenuto. La moglie Testimone_2
ha infatti dichiarato quanto segue: “Nell'ottobre 2013, di venerdì, intorno alle 17:00/17:30, ero appena tornata
a casa mia a Striano, alla via Serafino, insieme ad un'amica catechista, . Preciso che la mia Persona_1
casa era ubicata al primo piano e vi si accedeva tramite una scala esterna che conduce ad un ballatoio. In quel
momento sentii arrivare , un amico di famiglia, che veniva a riprendere la figlia che aveva Testimone_5
trascorso la giornata a casa nostra. Io mi affacciai e trovai il sull'uscio di casa. Anche mio figlio si Tes_5
trovava sul balcone nel punto che dà accesso alla casa in cui studiava...io e la mia amica eravamo su un lato,
mio figlio sull'altro.
Vidi che mio marito aveva parcheggiato, e si stava dirigendo verso le scale di casa, quando mio fratello
arrivò alla guida della sua auto, con sua moglie, , seduta accanto e si posizionò in modo tale da Parte_1
ostruire il passaggio a mio marito, appellandolo “Uomo di merda”. Preciso che i rapporti non erano buoni tra
me e mio fratello e, in particolare, dopo che avevo chiesto a mio fratello di spostare una telecamera proiettata
verso la mia auto…Questi aveva tolto la cassetta postale facendola trovare sulla nostra auto. La mattina del
diverbio mio marito posizionò tale cassetta in una grata del contatore Enel. Questo fu l'antefatto dell'episodio
successo nel pomeriggio. Mio marito si affacciò nell'auto dal lato di mia cognata per chiedere spiegazioni e mio
fratello afferrò il polso di mio marito e questi si girò verso di me chiedendomi di chiamare i Carabinieri. Io
presi il telefono dal mobiletto ubicato nei pressi dell'uscio e chiamai i Carabinieri.
Nel frattempo, mio marito si divincolò e salì le scale mentre mio fratello tentò prima di effettuare una
manovra in retromarcia e poi, invece, svoltò all'interno del cortile. A quel punto dissi ai Carabinieri di non
venire più perché mio fratello si stava allontanando, urlando a mio marito che lo avrebbe mandato in ospedale.
Mia cognata, nel momento in cui mio marito provava a divincolarsi, disse a mio fratello di stare attento
perché rischiava di colpire lei. Ed infatti, quando il polsino della maglia di mio marito cedette, mio fratello
involontariamente sferrò un colpo sul volto della moglie, colpendola su un lato del volto.
Mia cognata non è svenuta né presentava sangue o lesioni visibili. Non vi erano nel cortile altre
persone, oltre a quelle che ho descritto. La cosa durò pochi secondi e neppure i vicini si affacciarono…Nel
momento in cui mio fratello afferrò il braccio di mio marito, mio marito aveva le braccia poggiate sulla
pagina 12 di 16 portiera. Preciso che mio marito aveva in mano una busta della spesa. Dalla posizione in cui ero ho visto la
parte anteriore dell'auto di mio fratello e quindi ho visto tutta la scena…”.
Anche tale deposizione ha trovato piena conferma nelle dichiarazioni degli altri due testi di parte convenuta. , figlio dell'appellato, ha infatti dichiarato: Ho assistito ai fatti di causa poiché un Testimone_1
giorno di ottobre del 2013, intorno alle ore 17:00, io ero affacciato al balcone di casa mia…Ero al primo piano.
Oltre a me vi erano e mia madre, . Persona_2 Testimone_2
Vidi che mio padre, , sceso dall'auto per portare su le buste della spesa, fu bloccato Controparte_1
dall'auto CI blu condotta da mio zio, , con al fianco la moglie , che - Controparte_3 Parte_1
nell'entrare nel cortile - tagliò la strada a mio padre. Mio zio abbassò il finestrino e iniziò ad inveire contro mio
padre definendolo “Uomo di merda”. Mio padre lasciò a terra le buste della spesa e si avvicinò all'auto per
chiedere spiegazioni. A questo punto vidi che mio zio iniziò a strattonare il braccio destro di mio padre, il quale
si giro verso mia madre, urlandole di chiamare i Carabinieri. Nel frattempo, si divincolò dalla presa
procurandosi uno strappo alla felpa sul braccio destro. In seguito a tale movimento, mio zio urtò con la mano
destra la fronte di sua moglie, che gli sedeva accanto. Mia zia urlò: “Così fai male a me, ”. Mio padre CP_3
scappò via verso le scale e mio zio tentò inizialmente di effettuare una manovra di retromarcia per uscire dal
cortile ma - non riuscendovi a causa di due massi ubicati ai lati del varco d'accesso al cortile - effettuò una
svolta all'interno del cortile e poi andò via…
Nel cortile non vi erano altre persone ma dentro casa mia - oltre alle persone che ho indicato sul
balcone - vi erano , che è un amico di famiglia, la figlia di e mia sorella, che Testimone_5 Testimone_5
sono minorenni. Una volta successo il fatto, anche loro uscirono fuori al balcone…Preciso che Testimone_5
è uscito fuori al balcone quando mio padre urlò di chiamare i Carabinieri. Prima si trovava in prossimità del
balcone. Preciso che dal balcone io vedevo il parabrezza e la parte anteriore dell'auto…Preciso che mio zio
afferrò il braccio di mio padre mentre si trovava ai margini del finestrino al lato del passeggero…Preciso che il
giorno prima del fatto vi era stato già in mattinata un dissidio tra le due famiglie poiché mia madre aveva
inviato una missiva a mio zio chiedendogli di spostare una telecamera apposta nel cortile;
di risposta mio zio
rimosse la nostra cassetta delle poste e la fece trovare sulla nostra auto ed infine mio padre ripristinò tale
cassetta sulla grata del contatore Enel. Queste le premesse dell'episodio nel pomeriggio…non vi erano in loco
amici di mio zio. Non è vero che mio zio, vista la presenza di mio padre, lo invitò a spostare la cassetta della
pagina 13 di 16 posta ma lo aggredì immediatamente verbalmente…De non svenne almeno fino a quando non uscì Parte_1
dal cortile a bordo dell'auto”.
Anche ha infine dichiarato di essersi recato, nell'ora e nel giorno indicati, a casa del Testimone_5
per andare a prendere la figlia tredicenne, che è amica della figlia dell'appellato; di essere uscito da tale _1
abitazione, con la moglie e i figli del , sentendo nel cortile delle grida d'uomo che proferiva offese “del _1
tipo: “st'omm 'e niente” e così via”; di aver visto il , all'interno di una CI Y, che “strattonava il CP_3
, fermo in prossimità del lato passeggero dell'autovettura, ove sedeva ”; che i signori _1 Parte_1
, forse udendo la moglie del che minacciava di chiamare i Carabinieri…si allontanarono CP_3 _1
facendo retromarcia e la signora disse: “Mi hai colpito a me, ” o una frase simile”; Parte_1 CP_3
che “Il salì a casa ed aveva la maglia strappata”; che ai fatti era presente anche una maestra catechista _1
di nome;
di non ricordare la presenza di altre persone sul posto, soggiungendo quanto segue: “Non Persona_3
ho visto il colpire la e non mi risulta che la stessa abbia perso i sensi”. _1 Parte_1
Ciò premesso, appare evidente come la versione dei fatti fornita dall'attrice e confermata dai suoi testi risulti intrinsecamente meno credibile dell'altra stante la presenza nella narrazione degli eventi verificatisi di diversi elementi distonici che non sembrano avere alcun senso. La ha infatti riferito che il proprio Parte_1
coniuge, avvedutosi della presenza nel cortile del , gli chiedeva “con estrema cortesia, di spostare la _1
cassetta della posta che il predetto aveva apposto sul muro di sua proprietà”. A questo punto il , _1
avvicinatosi “improvvisamente allo sportello del lato passeggero, ove era seduta l'istante…senza alcuna
giustificazione iniziava ad aggredirla colpendola ripetutamente sulla testa e al viso” (così a pag. 2 della citazione di primo grado ai punti 4 e 5).
Tutto ciò, salvo a voler ipotizzare un'improvvisa crisi di follia del , evidentemente non ha alcuna _1
logica. Non si vede infatti perché l'appellato, a fronte di una garbata richiesta rivoltagli da , Controparte_3
avrebbe dovuto aggredire la moglie con la quale non aveva neppure interloquito. Parte_1
La versione dei fatti del convenuto, secondo cui l'aggressione sarebbe stata perpetrata da CP_3
ai suoi danni, ha invece una sua giustificazione teorica ed una qualche ragionevolezza. Il ,
[...] CP_3
piccato da una richiesta scritta con cui la sorella gli chiedeva in modo formale di rimuovere una telecamera puntata sul cortile comune, avrebbe infatti reagito rimuovendo la cassetta della posta dei suoi familiari e posizionandola sul cofano dell'auto del cognato che però la rimontava, in diversa posizione, provocando, in tal pagina 14 di 16 modo, uno scatto d'ira del . CP_3
Priva di ogni logica è poi anche la descrizione della condotta che, secondo i testi attorei, CP_3
avrebbe tenuto nel tentativo di difendere la moglie dall'aggressione subita ad opera del . Se un
[...] _1
soggetto si affaccia nel finestrino anteriore destro di un'auto per colpire la persona seduta sul sedile del passeggero, la naturale reazione dell'aggredito dovrebbe infatti essere quella di piegarsi sul lato sinistro, ossia verso il sedile del guidatore, per cercare di sottrarsi ai colpi, mentre il guidatore, se intenzionato a difendere il passeggero, dovrebbe cercare di ripararlo con le sue braccia o, ancor più efficacemente, scendere dall'auto ed afferrare per le spalle l'aggressore allontanandolo dal finestrino.
Nel caso di specie si assiste, invece, ad una logica totalmente rovesciata e tale da rendere assai poco credibile la narrazione dei testi attorei. Il avrebbe infatti afferrato l'aggressore per la manica della CP_3
felpa, tirandolo verso di sé e strappandogliela, impedendo in tal modo alla moglie di potersi piegare sul fianco sinistro per sottrarsi ai colpi e bloccandola, al contrario, al centro della colluttazione.
Entrambi i testi attorei hanno infine riferito che la , a seguito dei colpi ricevuti, sveniva ma di Parte_1
tale pretesa perdita di coscienza curiosamente non vi è nessuna traccia nel referto di pronto soccorso dove la stessa attrice “riferisce aggressione con le mani poco prima in Striano”. Quand'anche poi la si fosse Parte_1
ripresa durante il tragitto verso l'ospedale, è ben poco credibile che un evento così serio, normalmente sintomatico di un trauma cranico, non sia stato riferito ai sanitari e da questi annotato nel referto per gli accertamenti del caso.
Viceversa, la circostanza che nella denuncia sporta ai Carabinieri dal non si faccia menzione _1
dell'assistenza al fatto da parte di , non è sintomatica della sua inattendibilità ben potendo una Testimone_5
tale omissione trovare giustificazione nella posizione un po' più defilata di tale soggetto, come emerge anche dalle altre deposizioni rese, ha avuto al momento dell'evento.
Allo stesso modo è condivisibile quanto affermato dal giudice di prime cure in merito al fatto rappresenta una minima discrasia, insuscettibile di minare l'attendibilità dei testi del convenuto, la circostanza che il abbia riferito di essere uscito sul balcone, unitamente alla moglie ed ai figli del solo dopo Tes_5 _1
aver sentito le urla provenienti dal cortile mentre e hanno affermato che essi Testimone_1 Testimone_2
si trovavano già sul balcone al momento del fatto e che il teste è sopraggiunto dopo qualche attimo Tes_5
sentendo le grida.
pagina 15 di 16 Viene infatti in considerazione un dettaglio (la precisa posizione dei tre testi) la cui divergente indicazione ben si giustifica stante la concitazione del momento ed il naturale sbiadimento del ricordo di minimi particolari di un evento verificatosi quattro anni prima dell'assunzione delle tre testimonianze che, per il resto,
sono assolutamente concordanti e precise nella descrizione dell'accaduto.
Rappresenta, infine, una mera illazione, priva di ogni riscontro sul piano processuale, la deduzione secondo cui i testi dell'attuale appellato, dalla loro posizione, non potevano avere una chiara visione di quanto accadeva all'interno dell'abitacolo della CI Y.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando i compensi medi previsti, in relazione al valore della controversia, dal D.M. n. 147 del 2022 e distraendo la somma in favore dell'avv. Ernesto Pietrangeli per dichiarato anticipo ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione prevista dall'art. 13 co.
1 quater D.P.R. 30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da contro in vista della riforma della sentenza Parte_1 Controparte_1
del Tribunale di Torre Annunziata n. 1768/2018 pubblicata il 17.07.2018.
2) Condanna al rimborso delle spese avversarie del presente grado di giudizio che si liquidano Parte_1
in € 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore dell'avv. Ernesto Pietrangeli per dichiarato anticipo.
3) Dà atto dell'applicabilità, a carico di , di una sanzione pari al contributo unificato dovuto per Parte_1
la proposizione dell'appello.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 23.01.2025
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
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