Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/04/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 629/2019
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati: dott. Natalino Sapone presidente rel. dott. Federica Rende consigliera dott. Rosa Maria Bova consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 629/2019 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra n. in data 13 maggio 1967 a Locri, in proprio quale Parte_1
fideiussore e quale legale rappresentante della rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Domenico Criaco e dall'avv. Francesco Criaco
nei confronti di quale procuratrice di c.f. Controparte_2 Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mercanti P.IVA_1
Banco BPM s.p.a.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
1
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Domanda di parte appellante
Parte appellante ha proposto appello avverso la sentenza n. 61/2019, pronunciata dal Tribunale di Locri in data 15 gennaio 2019, emessa a definizione del proc. n. 1886/2017 R.G., chiedendo accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza del tasso d'interesse convenuto e applicato, con conseguente insussistenza del credito azionato dalla controparte.
2.- Difese di parte appellata
La ha chiesto il rigetto dell'appello, con conferma della CP_3
sentenza impugnata e con condanna dell'appellante alle spese processuali.
***
3.- Estinzione del procedimento
Con ordinanza del 5 marzo 2025, in ragione dell'omessa presentazione di note scritte, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 127-ter comma 4 c.p.c., al 10 aprile 2025.
Nessuna delle parti ha depositato note scritte per la trattazione fissata in tale data.
Pertanto va dichiarata l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 127-ter comma 4 c.p.c.
4.- Sulle spese di lite
Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
5.- Doppio del contributo unificato
2 Corte d'Appello
Non trova applicazione l'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura lato sensu sanzionatoria, non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (in tal senso Cass. civ., sez. lav., n.
14641/2020; Cass. n. 25485/2018) e non essendo quindi applicabile ai casi in cui viene dichiarata l'estinzione del processo.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in proprio quale Parte_1
fideiussore e quale legale rappresentante della nei confronti di CP_1
quale procuratrice di Banco Controparte_2 Controparte_3
BPM s.p.a., avverso la sentenza n. 61/2019, emessa dal Tribunale di Locri e pubblicata in data 15 gennaio 2019, a definizione del proc. n. 1886/2017,
R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio d'appello;
- pone le spese processuali a carico delle parti che le hanno anticipate.
Reggio Calabria, 11.4.2025
Il presidente est.
dott. Natalino Sapone
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