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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/06/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 632 /2025 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 632 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Leonardo R. Filareti ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del difensore, sito in Cariati (CS), al V.co Campanile, n. 9
- RICORRENTE -
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, in forza di CP_1 C.F._2 mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Teresa Brunetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in San Giovanni in
Fiore (CS), alla via Roma, n. 54
- RESISTENTE -
NONCHÈ
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. 2
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.6.2025, svoltasi in modalità cartolare ex artt. 127ter e 473bis.51
c.p.c., i difensori delle parti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni oggetto dell'accordo intervenuto tra i coniugi. Il PM, ricevuti gli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
PREMESSO IN FATTO
Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da il quale, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in data CP_1
23.4.1983 e premesso, altresì, che il giudizio di separazione personale si era concluso con sentenza definitiva n. 390/2014 (depositata in data 26.2.2014), chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio sul presupposto del decorso del termine minimo di legge dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione senza alcuna intervenuta riconciliazione e della constatazione della definitiva impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale della famiglia.
Sotto il profilo delle statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status, il ricorrente chiedeva confermarsi le condizioni disposte con la sentenza di separazione, fatta eccezione per l'assegno di mantenimento in favore della coniuge (pari a euro 200,00 mensili), del quale veniva domandata la revoca.
Si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di cessazione degli CP_1
effetti civili del matrimonio, ma chiedendo la conferma integrale delle condizioni di cui alla sentenza di separazione, ivi compresa la corresponsione della somma di euro 200,00 mensili in proprio favore, da intendersi come dovuta a titolo di assegno divorzile.
Con memoria depositata ex art. 473 bis.17, comma 1 c.p.c., parte ricorrente riferiva di aver preso atto del contenuto della comparsa di costituzione e formalizzava adesione alle conclusioni rassegnate dalla resistente.
All'udienza del 9.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte in conformità alla richiesta delle parti, i difensori chiedevano pronunciarsi cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi alle conclusioni di cui all'accordo intervenuto tra gli stessi in corso di giudizio. La causa era, dunque, rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 3
La domanda di diretta ad ottenere la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio, cui ha aderito anche la resistente va certamente CP_1
accolta, in quanto le dichiarazioni dei coniugi contenute nei rispettivi scritti difensivi dimostrano, in modo inequivocabile, che dopo la comparizione dinanzi al
Presidente di questo Tribunale e la definizione del giudizio di separazione con sentenza definitiva n. 390/2014 non vi è stata alcuna ripresa della convivenza ed è, anzi, definitivamente venuta meno ogni possibilità di ricostruzione della vita morale e materiale tra le parti. Essendo, quindi, ampiamente decorso il termine minimo stabilito dall'art. 3, comma 2, lettera b), legge 898/1970, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
2. Sulle statuizioni accessorie.
In punto di statuizioni accessorie, le parti hanno sottoposto al collegio condizioni conformi, chiedendo porsi a carico di un assegno da Parte_1
corrispondersi in favore della resistente a titolo di assegno divorzile, pari a euro
200,00 mensili. Tale conclusione, essendo frutto di una libera determinazione delle parti, può certamente essere recepita in questa sede. Non può recepirsi l'istanza di diretta ad ottenere che il versamento dell'assegno divorzile “avvenga CP_1
mediante corresponsione diretta….da parte dell'ente erogatore dello stipendio o della futura pensione, con trattenuta dalla retribuzione o rateo pensionistico” (cfr. note del 6.6.2025), trattandosi di provvedimento che la parte può ottenere autonomamente ai sensi dell'art. 473 bis.37 cpc, rispetto al quale, pertanto, difetta interesse ad una pronuncia dell'autorità giudiziaria. Non vi sono ulteriori statuizioni da regolare, essendo maggiorenni ed economicamente autosufficienti i figli nati dall'unione coniugale.
3. Sulle spese di lite.
L'accordo raggiunto tra le parti in punto di statuizioni accessorie legittima l'integrale compensazione tra esse delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, sentito il giudice relatore, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
23.4.1983 tra e trascritto nel Registro Parte_1 CP_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di San Giovanni in Fiore (CS) al n.
31, parte I, serie A, anno 1983; 4
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3. recepisce le statuizioni accessorie concordate tra i coniugi e per l'effetto pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
la somma di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria come
[...]
per legge, a titolo di assegno divorzile;
4. dichiara compensate tra le parti le spese del presente procedimento.
5. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 18.6.2025.
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma