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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/07/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
RG 467/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 28/06/2021 da
c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Scagliotti, del Foro di Padova e dall'Avv. Roberta Colaiocco, del Foro di Venezia, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Dorsoduro 3488/U, Fondamenta Rio Novo – 30123 Venezia, Parte appellante contro Controparte_1
]
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Zampieri del Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Schio (VI), Piazza A. Conte n. 7/A Parte appellata
*
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Venezia n. 367/2020 resa nel procedimento 3393/2019, pubblicata il 29/12/2020 e mai notificata
In punto: retribuzione.
*
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
a) Accertarsi il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione di risultato:
- per gli anni 2009 e 201 0, nella misura stabilita nell'accordo del 05.08.2009 per le ore riconosciute nella valutazione svolta dall'Amministrazione , per un importo quindi di euro 20.655,34
- per gli anni 2012, 2013, 2014, in misura pari al 50% di quanto previsto dall'accordo del 17.05.2 012 (6 mila euro per la ricorrente) ricorrente), per l'incarico conferito a ciascun dirigente ricorrente (v. deliberaz ione DG n. 187 del 29.06.2012 ), nella percentuale riconosciuta dalla valutazione svolta
1 dall'Amministrazione , per un importo complessivo di eu ro 9 mila, come meglio specificato in ricorso o quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
- per gli anni dal 2011 sino alla cessazione del rapporto previa eventuale dichiarazione di nullità o annullamento degli accordi raggiunti con le OO.SS. di cui si è detto l'ulteriore somma di euro 18 mila annui, a titolo di perdita della chance sull'attribuzione della retribuzione di risultato, pari dunque ad euro 133.500, sulla base di quanto meglio specifica to in ricorso o quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
b) Accertarsi il diritto della ricorrente a ricevere a titolo di retribuzione di posizione, in aggiunta a quanto già corrisposto, a partir e dall'anno 2011, la somma di euro 21.375 annui, pari a complessivi euro 158.531,25 secondo quanto meglio specificato in ricorso o quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia e, per l'effetto: b) Con dannare l'Amministrazione resistente alla corresponsione degli importi dovuti (così come supra individuati), e pertanto euro 321.686 ,59, oltre ad interessi e/o rivalutazione monetaria dal fatto al saldo. In ogni caso: Competenze, spese e contributo unifica to integralmente rifusi.
Per parte appellata:
1. Dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte ragioni sopra dedotte, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
2. Con vittoria di spese e compensi di causa.
*
Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia ha rigettato la pretesa dell'odierna appellante, già dirigente medico presso dall'1.1.1999 al CP_1
31.5.2018 (data delle dimissioni volontarie), a vedersi riconosciute, in quanto assegnataria di incarico professionale di alta specializzazione, differenze retributive per complessivi € 321.685,59 oltre accessori, per i seguenti titoli:
➢ € 20.655,34 per le ore aggiuntive svolte - essendo in effetti incontestato che le abbia svolte – nell'ambito del progetto denominato “Attività per il miglioramento delle prestazioni dirigenziali del dipartimento regionale laboratori”, avviato in applicazione di accordo 15/04/2009 tra OO.SS. e l' , di CP_1 determinazione forfettaria dell'ammontare delle risorse residue presenti nei Fondi - contrattuali considerati unitariamente - dell'area dirigenziale medico-veterinaria e dell'area dirigenziale SPTA (Sanitaria-Professionale- Tecnica-Amministrativa) in complessivi € 6.000.000,00 (quindi € 2milioni per ciascun anno dal 2008 al 2010);
➢ € 27.000,00 quale saldo – affermando la avere ricevuto Parte_1 solamente il 50% del dovuto - per la retribuzione di risultato originariamente prevista dall'Accordo del personale dirigente del 17/05/2012 per gli anni 2012, 2013 e 2014, (pari a euro 9.000,00 x 3 anni, a saldo dell'acconto del 50% già percepito);
2 ➢ € 133.500,00 a titolo di perdita di chances sull'attribuzione della retribuzione di risultato erogata dal 2011 al 31.5.2018 (data di cessazione dal rapporto di lavoro), da implementare a causa della nullità degli accordi stipulati dall' con le OO.SS. per la determinazione dei fondi delle Area CP_1 medica e SPTA;
➢ € 158.531,25 a titolo di maggiore retribuzione di posizione per gli anni 2011 al 2018 per mancato utilizzo dei residui del fondo contrattuale del personale medico.
1.1. Il Tribunale di Venezia, ritenuti pacifici i fatti posti a fondamento della domanda dell'odierna appellante (pagg.
2-4 sentenza), ha in particolare rilevato come gli accordi collettivi elaborati a livello locale ed in forza dei quali la avanzava le proprie domande fossero stati superati da Parte_1 successivi accordi e delibere interne di recepimento atteso che i primi non potevano in ogni caso dirsi produttivi di effetti e come la Parte_1 stessa non avesse poi provato di essere creditrice delle somme richieste alla luce dei nuovi accordi modificativi e delibere dell'Ente appellato.
Questo il nucleo centrale della decisione appellata:
<Non sono in discussione né la composizione della retribuzione del dirigente medico, né la sua correlazione, in linea con le previsioni del D.Lgs. n. 502 del 1992 e n. 165 del 2001, con la graduazione delle funzioni prevista dall'art. 51, comma 3 Ccnl e con l'incarico conferito ex art. 55 del CCNL.
Tali aspetti, approfonditi dalle parti negli scritti difensivi, non sono in sé sul piano teorico dirimenti ai fini di causa, né invero a monte in concreto oggetto di diversa impostazione difensiva delle parti.
Le domande svolte vanno piuttosto disattese in quanto gli accordi su cui si fondano, del 15/4/2009 e del 17/05/2012 sono stati modificati nel 2015 e nel 2016 in quanto erronei poiché determinavano l'importo dei fondi contrattuali del personale medico senza tenere conto delle decurtazioni imposte dalle leggi n. 122/2010, legge 111/2011, DPR 122/2013 e legge 147/2013 e delle circolari esplicative del Ministero dell'economia e finanza n. 12/2011, 68990/2011, 45825/2013, accumunando indistintamente fondi per la dirigenza medica e fondi dell'area , e comunque prendendo a riferimento i 6 dirigenti medici previsti nella dotazione Pt_2 organica, nonostante fosse rimasto in servizio un solo medico, la dott.ssa Parte_1
I fondi della Dirigenza Medica sono stati correttamente rideterminati, con riferimento al solo medico in servizio, in complessivi euro 39.186,1.
In particolare alla rilevazione dell'erroneità dei precedenti accordi hanno fatto seguito le delibere n. 310/2015, n. 340/2017 e n. 172/2018 con cui il direttore generale dell' ha CP_1 rideterminato il fondo dei dirigenti medici sulla scorta dell'unica dirigente medico rimasta in servizio (la ricorrente), tenendo conto della c.d. "relazione Alessi” e degli accordi successivamente
3 conclusi con le OO.SS., in termini tali per cui alla ricorrente gli importi come azionati in causa non spettano.
Nessuna prova è stata, infatti, dalla ricorrente stessa fornita circa la fondatezza delle azionate Per_ pretese di pagamento alla luce della rideterminazione del fondi come da parere 16.3.2015, secondo cui
• formulazione da parte di di apposito quesito all che la nota del CP_1 Per_1
16/3/2015 ha risposto che “il finanziamento della retribuzione di posizione e della specificità medica è stato disciplinato dall'art. 60 del CCNL 5.12.1996, il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro dall'art. 62 del medesimo CCNL e il finanziamento della retribuzione di risultato dagli artt. 63 e segg. del ridetto CCNL. Per la dirigenza SPTA, invece, il finanziamento della retribuzione di posizione e della specificità del ruolo sanitario è stato disciplinato dall'art. 58 del CCNL 5.12.1996 … e il finanziamento della retribuzione di risultato dagli artt. 61 e segg. del ridetto CCNL.. Come è agevole notare anche i criteri per la costituzione dei suddetti fondi delle due aree dirigenziali sono in parte diversi, ragion per cui appare oltremodo difficile ipotizzare la costituzione di un fondo unico tra area dirigenza medico veterinaria e area SPTA. … Sembra pertanto opportuno verificare, in base agli originari criteri di costituzione, le quote da destinare alle diverse aree dirigenziali, tenendo altresì presenti le norme di legge che nel frattempo sono intervenute ed hanno regolatole riduzioni ai fondi stessi (legge n.122/2010, legge 111/2011, DPR 122/2013 e legge 147/2013) e le numerose circolari esplicative del Ministero dell'economia e finanza (n. 12/2011, 68990/2011, 45825/2013)”.
Come evidenziato dalla difesa fin dalla comparsa di costituzione le domanda attoree come CP_1 formulate sono infondate in via preliminare e assorbente dal fatto che gli accordi collettivi decentrati del 2009 e del 2012 cui le stesse si riferiscono si pongono in contrasto con la determinazione dei fondi definite dalla contrattazione nazionale e dal legislatore>>.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello , con Parte_1 atto depositato in data 28/6/2021.
2.1. Con un unico ed articolato motivo d'appello la ritiene Parte_1 che il rigetto della propria domanda sia stato motivato dal giudice di prime cure (pag. 16 atto di appello) in ragione della <insufficienza dei fondi, correttamente rideterminati, con riferimento al solo medico in servizio, in complessivi euro 39.186,1 (pag. 5, secondo capoverso)>>.
Reputa parte appellante l'erroneità di una simile affermazione, di insufficienza dei fondi previsti dalla contrattazione collettiva in favore della dirigenza medica (area dirigenziale medico-sanitaria), questi invero trovando ben più ampia capienza di quella indicata dal Tribunale di Venezia così come sarebbe emerso dalla relazione commissionata dalla stessa al dott. Alessi. CP_1
Da qui, secondo la ricostruzione della l'irrilevanza Parte_1 dell'annullamento degli accordi e delle delibere di recepimento.
4 Tale considerazione, secondo parte appellante, avrebbero dovuto condurre e dovrebbe oggi condurre ad accogliere le pretese azionate dalla Parte_1 con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, quindi, in atto di appello riproposte [pagg. 18 ss.].
3. Si è costituita ritualmente preliminarmente eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'appello in quanto diretto a contrastare solo una delle ragioni, peraltro la meno rilevante, poste dal giudice di primo grado a fondamento della domanda quella afferente alla incapienza dei fondi ovvero afferente alla loro capienza nei limiti in cui è stata soddisfatta l'appellante.
Rileva in particolare parte appellata con non risulti in alcun modo oggetto di appello l'affermazione di cui alla pronuncia impugnata secondo cui gli atti in base ai quali si era proceduto all'allocazione delle risorse nei fondi e all'individuazione dei compensi da erogare alla fosse affetta Parte_1 da nullità.
3.1. Nel merito, parte appellata ha affermato la correttezza delle valutazioni del Tribunale di Venezia evidenziando, quanto alla pretesa di corresponsione della retribuzione di risultato con riferimento al progetto seguito nel corso degli anni 2008-2010, come l'accordo sul quale la fondava la Parte_1 propria pretesa fosse stato soppiantato da altri accordi volti a sostituire il precedente accordo nullo e a rideterminare il fondo dal quale attingere al fine di remunerare l'appellante.
Ricava la non spettanza di alcuna somma inoltre, in ragione della CP_1 sussistenza del principio di omnicomprensività della retribuzione posto che il progetto assegnato alla era necessariamente riconducibile Parte_1 nell'ambito delle mansioni ordinarie alla stessa assegnate.
Contesta in ogni caso parte appellata la capienza dei fondi.
3.2. Con riferimento alla retribuzione di risultato per gli anni 2012-2014 parte appellata sviluppa considerazioni simili a quelle sopra esposte inoltre rilevando, in linea con la pronuncia appellata, non avere l'appellante fornito prova del diritto affermato alla luce dei nuovi accordi e delibere sostitutivi di quella, revocata, dell'anno 2012 dalla osta a fondamento del Parte_1 proprio diritto.
3.3. Quanto richiesta di corresponsione di aggiuntiva retribuzione di posizione per gli anni 2011 e seguenti ed in merito alla richiesta risarcitoria per perdita
5 (di chance di conseguire) della retribuzione di risultato sempre per gli anni 2011 e seguenti, parte appellata ne ha affermato la totale insussistenza dei presupposti in assenza di provvedimenti e negoziazione sul punto atti a fondare la richiesta, ciò rendendo irrilevante una comunque contestata sovrabbondanza delle risorse contenute nei fondi
4. La controversia, la cui prima udienza fissata al 24/11/2022 è stata rinviata per ragioni organizzative al 13/7/2023, al 2/5/2024, al 2/6/2024 e al 19/12/2024, è stata in tale ultima udienza trattata con invito alle parti a pervenire a soluzione transattiva e quindi, in assenza di accordo, alla fine discussa e decisa all'udienza del 12/6/2025.
*
5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
6. L'appellante domanda il pagamento delle seguenti somme:
➢ € 20.655,34 per residuo retribuzione di posizione (pacifico lo svolgimento dell'attività e l'orario indicato dall'appellante); domanda fondata dalla sui seguenti accordi ed atti di Parte_1 recepimento/ratifica (titoli giustificativi l'obbligazione):
✓ 15/04/20091 (accordo con il quale è stata definita l'entità dei fondi per gli anni 2008, 2009 e 2010),
✓ 5/8/20092 (accordo sulle modalità e criteri di ripartizione dei fondi dal quale si evince come alla pettasse, in relazione Parte_1 al progetto svolto, la somma annuale pari ad € 10.327,67 – l'appellante domanda infatti la liquidazione delle somme spettanti per le annualità 2009 e 2010, essendole invece stata erogata la sola annualità 2008),
✓ 27/5/20103 (accordo confermativo del precedente),
6 ✓ 1/6/20104 (delibera del direttore generale di ratifica dei precedenti accordi);
➢ € 27.000,00 quale saldo della retribuzione di risultato;
domanda al cui fondamento la pone un accordo del 17/5/2012 – Parte_1 ratificato da il 18/5/2012 – precisando (e la circostanza è CP_1 incontestata) di avere svolto le attività per le quali la suddetta somma spetterebbe avendo conseguito positiva valutazione del proprio operato;
➢ € 133.500,00 a titolo di perdita di chances sull'attribuzione della retribuzione di risultato erogata dal 2011 al 31.5.2018 ed € 158.531,25 a titolo di maggiore retribuzione di posizione per gli anni 2011 al 2018 per mancato utilizzo dei residui del fondo contrattuale del personale medico;
pretese, queste due ultime, da perdita di chances, basate dalla sulla considerazione che i fondi per la dirigenza medica Parte_1 erano stati sottodimensionati (come da relazione Alessi, di cui si è già sopra detto – doc. 24 opp.te) e che, pertanto, avrebbero potuto essere più capienti e, quindi, che sarebbero spettate alle omme Parte_1 maggiori ovvero avrebbero potuto essere assegnati alla Parte_1 ulteriori progetti ed obiettivi da remunerare con le risorse provenienti dai fondi rimpinguati.
6.1. Il Tribunale d Venezia ha, in estrema sintesi, rigettato le domande tutte proposte dalla sulla base del rilievo che i titoli sui quali le Parte_1 domande (tutte) dell'odierna appellante si fondano sono stati superati da altri accordi e delibere - la cui efficacia sostitutiva a ben vedere CP_1
l'appellante qui non contesta - che li hanno soppiantati in quanto nulli o, comunque, in quanto presentavano le criticità indicate da nei propri CP_1 atti introduttivi del giudizio5 (in primo grado e qui, in grado di appello). Dovendosi qui in ogni caso rimarcare come, se da un lato la Parte_1 pare richiedere – come da conclusioni –, l'affermazione della nullità degli accordi sostitutivi, sotto altro ed assai rilevante profilo, l'appellante non sviluppa alcun motivo di appello con il quale, innanzitutto, segnala omissione di pronuncia da parte del giudice di primo grado e, poi, chiarisce per quale
7 ragione gli accordi sostitutivi dovrebbero essere invalidati, di modo che è certamente possibile affermare che la in definitiva, non Parte_1 contesta validità ed efficacia dei suddetti accordi sostitutivi e la capacità degli stessi di regolamentare le situazioni soggettive rispetto alle quali parte appellante propone domanda.
7. Ora, come peraltro non manca di evidenziare nell'adottare le CP_1 proprie difese in memoria di costituzione, rileva il Collegio come l'appello ben poco dialoghi con la sentenza di primo grado attribuendo a questa un significato, un percorso argomentativo, che il giudice di prime cure non ha, ad avviso della Corte, in alcun modo sviluppato.
La sentenza di primo grado, lo si ribadisce, afferma, con riferimento a tutte le domanda avanzate dalla che il titolo in base al quale la Parte_1 vanza le proprie domande (tutte le domande) è venuto meno Parte_1 in quanto annullato e soppiantato da altri accordi. Accordi che, lo si ribadisce, la parte appellante non contesta compiutamente.
Tale porzione (che invero è centrale, anzi è l'unica ragione) della motivazione della sentenza appellata, non è in alcun modo aggredita, limitandosi parte appellante ad affermare che le risorse monetarie in realtà vi erano e che la ben poteva essere remunerata, senza tuttavia contestare Parte_1
l'annullamento degli atti/accordi/delibere degli anni 2009 e 2012 che hanno rideterminato quanto di spettanza, e senza dar prova che, alla luce delle regole introdotte con la nuova contrattazione e le nuove delibere, alla sarebbe spettato quanto richiesto ovvero altra Parte_1 minore/maggiore somma comunque da determinare alla luce della nuova contrattazione e delle nuove delibere di cui non si motivano, in appello, le ragioni della loro eventuale nullità né si afferma che, in applicazione dei detti accordi sostitutivi, sarebbero spettate alla differenti ed Parte_1 ulteriori somme a titolo di retribuzione.
7.1. L'atto di appello si compone infatti di una porzione iniziale, invero generica, descrittiva delle domande proposte in primo grado e dei fatti anche di carattere processuale (fino a pag. 14). Viene poi sviluppato (pagg. 14-17) il motivo di appello in cui, in buona sostanza, si afferma che la sentenza è errata perché affermerebbe che i fondi sono insufficienti. L'appellante, quindi, alla luce di ciò ripropone le tesi ed argomentazioni esposte in primo grado: < Di
8 qui dunque la necessità di rivalutare le diverse pretese azionate dalla ricorrente, che riproponiamo in estrema sintesi>> (da pag. 17 in poi dell'atto di appello).
L'appello, in buona sintesi, non mette in discussione il fatto essenziale – affermato dal Tribunale di Venezia e da questo posto a fondamento della decisione - che è venuto meno il titolo sul quale si fonda la domanda e nulla argomenta al fine di confutare la correttezza di una simile affermazione che, pertanto, è di per sé logicamente idonea a determinare il rigetto della domanda d'appello.
7.2. Ed infatti non reputa il Collegio che l'invalidazione degli inziali accordi – che la pare peraltro dare per assodato – che avrebbero
Parte_1 determinato il diritto dell'appellante come dalla stessa azionato sia circostanza irrilevante atteso che era proprio con gli accordi in oggetto che veniva determinata la consistenza del fondo e, conseguentemente, le spettanze di ciascun dirigente;
essendo in ogni caso indiscusso – certamente non contestato dalla – che i nuovi accordi che hanno soppiantato
Parte_1 quelli sui quali la ha basato le proprie domande abbiano
Parte_1 rideterminato le spettanze, tra gli altri, anche dell'appellante. Ed infatti, una cosa è sostenere che i fondi potevano essere più capienti mentre altra cosa, che non viene affermata, è che, alla luce dei nuovi accordi idonei a regolamentare il rapporto, alla pettassero somme maggiori.
Parte_1
8. L'appello deve quindi essere rigettato.
9. Quanto alle spese di lite, tenuto conto della complessità della vertenza, stante l'assenza di precedenti su questioni similari e, in ogni caso, vista la compensazione in primo grado non fatta oggetto di appello incidentale, reputa il Collegio potersi pervenire, anche nel presente grado di giudizio, alla integrale compensazione dei costi di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: rigetta l'appello; compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis
9 dello stesso art. 13.
Venezia, 12 giugno 2025.
Il giudice rel. dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così la sentenza di primo grado : <accordo 15/04/2009 con cui la Direzione e le Organizzazioni CP_1 sindacali hanno rideterminato in via transattiva e forfettaria in € 6.000.000,00 l'ammontare delle risorse residue presenti nei Fondi contrattuali del personale medico, sanitario e tecnico (considerati unitariamente) e previsto l' erogazione dei fondi residui in misura pari ad euro 2.000.000,00 in ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 mediante partecipazione ad un “specifico ed annuale progetto obiettivo da espletarsi in orario aggiuntivo rispetto a quello contrattuale” ( doc. 15 ric.)>>. Accordi che, come quello di cui alla nota che segue, non tenevano conto della riduzione dei dirigenti medici che, con il passare del tempo erano passati da 6 ad uno solo, la Parte_1 2 Così la sentenza di primo grado : <accordo 5.8.2009 di precisazione di modalità e criteri di ripartizione delle risorse di cui all' accordo 15.4.2009 (doc. 16 ric)>>. 3 Così la sentenza di primo grado: <ulteriore accordo 27/5/2009 con cui e le hanno ricalcolato i CP_1 Pt_3 fondi per il periodo 01/01/2002–31/12/2008, riprendendo la DDG n. , ch ava al fine della determinazione dei fondi nr. 6 dirigenti medici (doc. 17 ric)>>. 4 Così la sentenza di primo grado: <recepimento di tali accordi da parte del direttore generale dell con DDG CP_1 n. 259/2010 (doc. 18 ric)>>. 5 <
9. I citati accordi, così come le delibere di recepimento degli stessi, risultavano di dubbia legittimità in quanto: - definivano in via forfettaria l'ammontare delle risorse stanziate nei Fondi;
- consideravano unitariamente i fondi contrattuali dell'area medica con quelli dell'area SPTA (oggetto di un distinto CCNL.); - determinavano l'ammontare dei fondi sulla scorta del dato teorico della dotazione organica assegnata all'Ente, anziché del personale effettivamente in servizio nei vari anni presi in considerazione;
- omettevano di applicare le riduzioni imposte dall'art. 1, comma 194, della l. n. 266/2005 (cd. legge
“finanziaria per il 2006”), dall'art. 71 del DL. n. 112/2008, dall'art. 9 della legge n. 122/2010, nonché dalla legge n. 111/2011, dal d.P.R. n. 122/2013 e dalla legge n. 147/2013>>.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE LAVORO Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Barbara Bortot Presidente dott. Paolo Talamo Giudice Relatore dott.ssa Silvia Burelli Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa promossa in grado di appello con ricorso depositato in data 28/06/2021 da
c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Scagliotti, del Foro di Padova e dall'Avv. Roberta Colaiocco, del Foro di Venezia, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Dorsoduro 3488/U, Fondamenta Rio Novo – 30123 Venezia, Parte appellante contro Controparte_1
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[...] rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Zampieri del Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Schio (VI), Piazza A. Conte n. 7/A Parte appellata
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Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Venezia n. 367/2020 resa nel procedimento 3393/2019, pubblicata il 29/12/2020 e mai notificata
In punto: retribuzione.
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CONCLUSIONI
Per parte appellante:
a) Accertarsi il diritto della ricorrente alla corresponsione della retribuzione di risultato:
- per gli anni 2009 e 201 0, nella misura stabilita nell'accordo del 05.08.2009 per le ore riconosciute nella valutazione svolta dall'Amministrazione , per un importo quindi di euro 20.655,34
- per gli anni 2012, 2013, 2014, in misura pari al 50% di quanto previsto dall'accordo del 17.05.2 012 (6 mila euro per la ricorrente) ricorrente), per l'incarico conferito a ciascun dirigente ricorrente (v. deliberaz ione DG n. 187 del 29.06.2012 ), nella percentuale riconosciuta dalla valutazione svolta
1 dall'Amministrazione , per un importo complessivo di eu ro 9 mila, come meglio specificato in ricorso o quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
- per gli anni dal 2011 sino alla cessazione del rapporto previa eventuale dichiarazione di nullità o annullamento degli accordi raggiunti con le OO.SS. di cui si è detto l'ulteriore somma di euro 18 mila annui, a titolo di perdita della chance sull'attribuzione della retribuzione di risultato, pari dunque ad euro 133.500, sulla base di quanto meglio specifica to in ricorso o quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
b) Accertarsi il diritto della ricorrente a ricevere a titolo di retribuzione di posizione, in aggiunta a quanto già corrisposto, a partir e dall'anno 2011, la somma di euro 21.375 annui, pari a complessivi euro 158.531,25 secondo quanto meglio specificato in ricorso o quella diversa somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia e, per l'effetto: b) Con dannare l'Amministrazione resistente alla corresponsione degli importi dovuti (così come supra individuati), e pertanto euro 321.686 ,59, oltre ad interessi e/o rivalutazione monetaria dal fatto al saldo. In ogni caso: Competenze, spese e contributo unifica to integralmente rifusi.
Per parte appellata:
1. Dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte ragioni sopra dedotte, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
2. Con vittoria di spese e compensi di causa.
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Motivi della decisione
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Venezia ha rigettato la pretesa dell'odierna appellante, già dirigente medico presso dall'1.1.1999 al CP_1
31.5.2018 (data delle dimissioni volontarie), a vedersi riconosciute, in quanto assegnataria di incarico professionale di alta specializzazione, differenze retributive per complessivi € 321.685,59 oltre accessori, per i seguenti titoli:
➢ € 20.655,34 per le ore aggiuntive svolte - essendo in effetti incontestato che le abbia svolte – nell'ambito del progetto denominato “Attività per il miglioramento delle prestazioni dirigenziali del dipartimento regionale laboratori”, avviato in applicazione di accordo 15/04/2009 tra OO.SS. e l' , di CP_1 determinazione forfettaria dell'ammontare delle risorse residue presenti nei Fondi - contrattuali considerati unitariamente - dell'area dirigenziale medico-veterinaria e dell'area dirigenziale SPTA (Sanitaria-Professionale- Tecnica-Amministrativa) in complessivi € 6.000.000,00 (quindi € 2milioni per ciascun anno dal 2008 al 2010);
➢ € 27.000,00 quale saldo – affermando la avere ricevuto Parte_1 solamente il 50% del dovuto - per la retribuzione di risultato originariamente prevista dall'Accordo del personale dirigente del 17/05/2012 per gli anni 2012, 2013 e 2014, (pari a euro 9.000,00 x 3 anni, a saldo dell'acconto del 50% già percepito);
2 ➢ € 133.500,00 a titolo di perdita di chances sull'attribuzione della retribuzione di risultato erogata dal 2011 al 31.5.2018 (data di cessazione dal rapporto di lavoro), da implementare a causa della nullità degli accordi stipulati dall' con le OO.SS. per la determinazione dei fondi delle Area CP_1 medica e SPTA;
➢ € 158.531,25 a titolo di maggiore retribuzione di posizione per gli anni 2011 al 2018 per mancato utilizzo dei residui del fondo contrattuale del personale medico.
1.1. Il Tribunale di Venezia, ritenuti pacifici i fatti posti a fondamento della domanda dell'odierna appellante (pagg.
2-4 sentenza), ha in particolare rilevato come gli accordi collettivi elaborati a livello locale ed in forza dei quali la avanzava le proprie domande fossero stati superati da Parte_1 successivi accordi e delibere interne di recepimento atteso che i primi non potevano in ogni caso dirsi produttivi di effetti e come la Parte_1 stessa non avesse poi provato di essere creditrice delle somme richieste alla luce dei nuovi accordi modificativi e delibere dell'Ente appellato.
Questo il nucleo centrale della decisione appellata:
<Non sono in discussione né la composizione della retribuzione del dirigente medico, né la sua correlazione, in linea con le previsioni del D.Lgs. n. 502 del 1992 e n. 165 del 2001, con la graduazione delle funzioni prevista dall'art. 51, comma 3 Ccnl e con l'incarico conferito ex art. 55 del CCNL.
Tali aspetti, approfonditi dalle parti negli scritti difensivi, non sono in sé sul piano teorico dirimenti ai fini di causa, né invero a monte in concreto oggetto di diversa impostazione difensiva delle parti.
Le domande svolte vanno piuttosto disattese in quanto gli accordi su cui si fondano, del 15/4/2009 e del 17/05/2012 sono stati modificati nel 2015 e nel 2016 in quanto erronei poiché determinavano l'importo dei fondi contrattuali del personale medico senza tenere conto delle decurtazioni imposte dalle leggi n. 122/2010, legge 111/2011, DPR 122/2013 e legge 147/2013 e delle circolari esplicative del Ministero dell'economia e finanza n. 12/2011, 68990/2011, 45825/2013, accumunando indistintamente fondi per la dirigenza medica e fondi dell'area , e comunque prendendo a riferimento i 6 dirigenti medici previsti nella dotazione Pt_2 organica, nonostante fosse rimasto in servizio un solo medico, la dott.ssa Parte_1
I fondi della Dirigenza Medica sono stati correttamente rideterminati, con riferimento al solo medico in servizio, in complessivi euro 39.186,1.
In particolare alla rilevazione dell'erroneità dei precedenti accordi hanno fatto seguito le delibere n. 310/2015, n. 340/2017 e n. 172/2018 con cui il direttore generale dell' ha CP_1 rideterminato il fondo dei dirigenti medici sulla scorta dell'unica dirigente medico rimasta in servizio (la ricorrente), tenendo conto della c.d. "relazione Alessi” e degli accordi successivamente
3 conclusi con le OO.SS., in termini tali per cui alla ricorrente gli importi come azionati in causa non spettano.
Nessuna prova è stata, infatti, dalla ricorrente stessa fornita circa la fondatezza delle azionate Per_ pretese di pagamento alla luce della rideterminazione del fondi come da parere 16.3.2015, secondo cui
• formulazione da parte di di apposito quesito all che la nota del CP_1 Per_1
16/3/2015 ha risposto che “il finanziamento della retribuzione di posizione e della specificità medica è stato disciplinato dall'art. 60 del CCNL 5.12.1996, il trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro dall'art. 62 del medesimo CCNL e il finanziamento della retribuzione di risultato dagli artt. 63 e segg. del ridetto CCNL. Per la dirigenza SPTA, invece, il finanziamento della retribuzione di posizione e della specificità del ruolo sanitario è stato disciplinato dall'art. 58 del CCNL 5.12.1996 … e il finanziamento della retribuzione di risultato dagli artt. 61 e segg. del ridetto CCNL.. Come è agevole notare anche i criteri per la costituzione dei suddetti fondi delle due aree dirigenziali sono in parte diversi, ragion per cui appare oltremodo difficile ipotizzare la costituzione di un fondo unico tra area dirigenza medico veterinaria e area SPTA. … Sembra pertanto opportuno verificare, in base agli originari criteri di costituzione, le quote da destinare alle diverse aree dirigenziali, tenendo altresì presenti le norme di legge che nel frattempo sono intervenute ed hanno regolatole riduzioni ai fondi stessi (legge n.122/2010, legge 111/2011, DPR 122/2013 e legge 147/2013) e le numerose circolari esplicative del Ministero dell'economia e finanza (n. 12/2011, 68990/2011, 45825/2013)”.
Come evidenziato dalla difesa fin dalla comparsa di costituzione le domanda attoree come CP_1 formulate sono infondate in via preliminare e assorbente dal fatto che gli accordi collettivi decentrati del 2009 e del 2012 cui le stesse si riferiscono si pongono in contrasto con la determinazione dei fondi definite dalla contrattazione nazionale e dal legislatore>>.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello , con Parte_1 atto depositato in data 28/6/2021.
2.1. Con un unico ed articolato motivo d'appello la ritiene Parte_1 che il rigetto della propria domanda sia stato motivato dal giudice di prime cure (pag. 16 atto di appello) in ragione della <insufficienza dei fondi, correttamente rideterminati, con riferimento al solo medico in servizio, in complessivi euro 39.186,1 (pag. 5, secondo capoverso)>>.
Reputa parte appellante l'erroneità di una simile affermazione, di insufficienza dei fondi previsti dalla contrattazione collettiva in favore della dirigenza medica (area dirigenziale medico-sanitaria), questi invero trovando ben più ampia capienza di quella indicata dal Tribunale di Venezia così come sarebbe emerso dalla relazione commissionata dalla stessa al dott. Alessi. CP_1
Da qui, secondo la ricostruzione della l'irrilevanza Parte_1 dell'annullamento degli accordi e delle delibere di recepimento.
4 Tale considerazione, secondo parte appellante, avrebbero dovuto condurre e dovrebbe oggi condurre ad accogliere le pretese azionate dalla Parte_1 con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, quindi, in atto di appello riproposte [pagg. 18 ss.].
3. Si è costituita ritualmente preliminarmente eccependo CP_1
l'inammissibilità dell'appello in quanto diretto a contrastare solo una delle ragioni, peraltro la meno rilevante, poste dal giudice di primo grado a fondamento della domanda quella afferente alla incapienza dei fondi ovvero afferente alla loro capienza nei limiti in cui è stata soddisfatta l'appellante.
Rileva in particolare parte appellata con non risulti in alcun modo oggetto di appello l'affermazione di cui alla pronuncia impugnata secondo cui gli atti in base ai quali si era proceduto all'allocazione delle risorse nei fondi e all'individuazione dei compensi da erogare alla fosse affetta Parte_1 da nullità.
3.1. Nel merito, parte appellata ha affermato la correttezza delle valutazioni del Tribunale di Venezia evidenziando, quanto alla pretesa di corresponsione della retribuzione di risultato con riferimento al progetto seguito nel corso degli anni 2008-2010, come l'accordo sul quale la fondava la Parte_1 propria pretesa fosse stato soppiantato da altri accordi volti a sostituire il precedente accordo nullo e a rideterminare il fondo dal quale attingere al fine di remunerare l'appellante.
Ricava la non spettanza di alcuna somma inoltre, in ragione della CP_1 sussistenza del principio di omnicomprensività della retribuzione posto che il progetto assegnato alla era necessariamente riconducibile Parte_1 nell'ambito delle mansioni ordinarie alla stessa assegnate.
Contesta in ogni caso parte appellata la capienza dei fondi.
3.2. Con riferimento alla retribuzione di risultato per gli anni 2012-2014 parte appellata sviluppa considerazioni simili a quelle sopra esposte inoltre rilevando, in linea con la pronuncia appellata, non avere l'appellante fornito prova del diritto affermato alla luce dei nuovi accordi e delibere sostitutivi di quella, revocata, dell'anno 2012 dalla osta a fondamento del Parte_1 proprio diritto.
3.3. Quanto richiesta di corresponsione di aggiuntiva retribuzione di posizione per gli anni 2011 e seguenti ed in merito alla richiesta risarcitoria per perdita
5 (di chance di conseguire) della retribuzione di risultato sempre per gli anni 2011 e seguenti, parte appellata ne ha affermato la totale insussistenza dei presupposti in assenza di provvedimenti e negoziazione sul punto atti a fondare la richiesta, ciò rendendo irrilevante una comunque contestata sovrabbondanza delle risorse contenute nei fondi
4. La controversia, la cui prima udienza fissata al 24/11/2022 è stata rinviata per ragioni organizzative al 13/7/2023, al 2/5/2024, al 2/6/2024 e al 19/12/2024, è stata in tale ultima udienza trattata con invito alle parti a pervenire a soluzione transattiva e quindi, in assenza di accordo, alla fine discussa e decisa all'udienza del 12/6/2025.
*
5. L'appello è infondato e, come tale, deve essere rigettato.
6. L'appellante domanda il pagamento delle seguenti somme:
➢ € 20.655,34 per residuo retribuzione di posizione (pacifico lo svolgimento dell'attività e l'orario indicato dall'appellante); domanda fondata dalla sui seguenti accordi ed atti di Parte_1 recepimento/ratifica (titoli giustificativi l'obbligazione):
✓ 15/04/20091 (accordo con il quale è stata definita l'entità dei fondi per gli anni 2008, 2009 e 2010),
✓ 5/8/20092 (accordo sulle modalità e criteri di ripartizione dei fondi dal quale si evince come alla pettasse, in relazione Parte_1 al progetto svolto, la somma annuale pari ad € 10.327,67 – l'appellante domanda infatti la liquidazione delle somme spettanti per le annualità 2009 e 2010, essendole invece stata erogata la sola annualità 2008),
✓ 27/5/20103 (accordo confermativo del precedente),
6 ✓ 1/6/20104 (delibera del direttore generale di ratifica dei precedenti accordi);
➢ € 27.000,00 quale saldo della retribuzione di risultato;
domanda al cui fondamento la pone un accordo del 17/5/2012 – Parte_1 ratificato da il 18/5/2012 – precisando (e la circostanza è CP_1 incontestata) di avere svolto le attività per le quali la suddetta somma spetterebbe avendo conseguito positiva valutazione del proprio operato;
➢ € 133.500,00 a titolo di perdita di chances sull'attribuzione della retribuzione di risultato erogata dal 2011 al 31.5.2018 ed € 158.531,25 a titolo di maggiore retribuzione di posizione per gli anni 2011 al 2018 per mancato utilizzo dei residui del fondo contrattuale del personale medico;
pretese, queste due ultime, da perdita di chances, basate dalla sulla considerazione che i fondi per la dirigenza medica Parte_1 erano stati sottodimensionati (come da relazione Alessi, di cui si è già sopra detto – doc. 24 opp.te) e che, pertanto, avrebbero potuto essere più capienti e, quindi, che sarebbero spettate alle omme Parte_1 maggiori ovvero avrebbero potuto essere assegnati alla Parte_1 ulteriori progetti ed obiettivi da remunerare con le risorse provenienti dai fondi rimpinguati.
6.1. Il Tribunale d Venezia ha, in estrema sintesi, rigettato le domande tutte proposte dalla sulla base del rilievo che i titoli sui quali le Parte_1 domande (tutte) dell'odierna appellante si fondano sono stati superati da altri accordi e delibere - la cui efficacia sostitutiva a ben vedere CP_1
l'appellante qui non contesta - che li hanno soppiantati in quanto nulli o, comunque, in quanto presentavano le criticità indicate da nei propri CP_1 atti introduttivi del giudizio5 (in primo grado e qui, in grado di appello). Dovendosi qui in ogni caso rimarcare come, se da un lato la Parte_1 pare richiedere – come da conclusioni –, l'affermazione della nullità degli accordi sostitutivi, sotto altro ed assai rilevante profilo, l'appellante non sviluppa alcun motivo di appello con il quale, innanzitutto, segnala omissione di pronuncia da parte del giudice di primo grado e, poi, chiarisce per quale
7 ragione gli accordi sostitutivi dovrebbero essere invalidati, di modo che è certamente possibile affermare che la in definitiva, non Parte_1 contesta validità ed efficacia dei suddetti accordi sostitutivi e la capacità degli stessi di regolamentare le situazioni soggettive rispetto alle quali parte appellante propone domanda.
7. Ora, come peraltro non manca di evidenziare nell'adottare le CP_1 proprie difese in memoria di costituzione, rileva il Collegio come l'appello ben poco dialoghi con la sentenza di primo grado attribuendo a questa un significato, un percorso argomentativo, che il giudice di prime cure non ha, ad avviso della Corte, in alcun modo sviluppato.
La sentenza di primo grado, lo si ribadisce, afferma, con riferimento a tutte le domanda avanzate dalla che il titolo in base al quale la Parte_1 vanza le proprie domande (tutte le domande) è venuto meno Parte_1 in quanto annullato e soppiantato da altri accordi. Accordi che, lo si ribadisce, la parte appellante non contesta compiutamente.
Tale porzione (che invero è centrale, anzi è l'unica ragione) della motivazione della sentenza appellata, non è in alcun modo aggredita, limitandosi parte appellante ad affermare che le risorse monetarie in realtà vi erano e che la ben poteva essere remunerata, senza tuttavia contestare Parte_1
l'annullamento degli atti/accordi/delibere degli anni 2009 e 2012 che hanno rideterminato quanto di spettanza, e senza dar prova che, alla luce delle regole introdotte con la nuova contrattazione e le nuove delibere, alla sarebbe spettato quanto richiesto ovvero altra Parte_1 minore/maggiore somma comunque da determinare alla luce della nuova contrattazione e delle nuove delibere di cui non si motivano, in appello, le ragioni della loro eventuale nullità né si afferma che, in applicazione dei detti accordi sostitutivi, sarebbero spettate alla differenti ed Parte_1 ulteriori somme a titolo di retribuzione.
7.1. L'atto di appello si compone infatti di una porzione iniziale, invero generica, descrittiva delle domande proposte in primo grado e dei fatti anche di carattere processuale (fino a pag. 14). Viene poi sviluppato (pagg. 14-17) il motivo di appello in cui, in buona sostanza, si afferma che la sentenza è errata perché affermerebbe che i fondi sono insufficienti. L'appellante, quindi, alla luce di ciò ripropone le tesi ed argomentazioni esposte in primo grado: < Di
8 qui dunque la necessità di rivalutare le diverse pretese azionate dalla ricorrente, che riproponiamo in estrema sintesi>> (da pag. 17 in poi dell'atto di appello).
L'appello, in buona sintesi, non mette in discussione il fatto essenziale – affermato dal Tribunale di Venezia e da questo posto a fondamento della decisione - che è venuto meno il titolo sul quale si fonda la domanda e nulla argomenta al fine di confutare la correttezza di una simile affermazione che, pertanto, è di per sé logicamente idonea a determinare il rigetto della domanda d'appello.
7.2. Ed infatti non reputa il Collegio che l'invalidazione degli inziali accordi – che la pare peraltro dare per assodato – che avrebbero
Parte_1 determinato il diritto dell'appellante come dalla stessa azionato sia circostanza irrilevante atteso che era proprio con gli accordi in oggetto che veniva determinata la consistenza del fondo e, conseguentemente, le spettanze di ciascun dirigente;
essendo in ogni caso indiscusso – certamente non contestato dalla – che i nuovi accordi che hanno soppiantato
Parte_1 quelli sui quali la ha basato le proprie domande abbiano
Parte_1 rideterminato le spettanze, tra gli altri, anche dell'appellante. Ed infatti, una cosa è sostenere che i fondi potevano essere più capienti mentre altra cosa, che non viene affermata, è che, alla luce dei nuovi accordi idonei a regolamentare il rapporto, alla pettassero somme maggiori.
Parte_1
8. L'appello deve quindi essere rigettato.
9. Quanto alle spese di lite, tenuto conto della complessità della vertenza, stante l'assenza di precedenti su questioni similari e, in ogni caso, vista la compensazione in primo grado non fatta oggetto di appello incidentale, reputa il Collegio potersi pervenire, anche nel presente grado di giudizio, alla integrale compensazione dei costi di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: rigetta l'appello; compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis
9 dello stesso art. 13.
Venezia, 12 giugno 2025.
Il giudice rel. dott. Paolo Talamo
La Presidente dott.ssa Barbara Bortot
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così la sentenza di primo grado : <accordo 15/04/2009 con cui la Direzione e le Organizzazioni CP_1 sindacali hanno rideterminato in via transattiva e forfettaria in € 6.000.000,00 l'ammontare delle risorse residue presenti nei Fondi contrattuali del personale medico, sanitario e tecnico (considerati unitariamente) e previsto l' erogazione dei fondi residui in misura pari ad euro 2.000.000,00 in ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 mediante partecipazione ad un “specifico ed annuale progetto obiettivo da espletarsi in orario aggiuntivo rispetto a quello contrattuale” ( doc. 15 ric.)>>. Accordi che, come quello di cui alla nota che segue, non tenevano conto della riduzione dei dirigenti medici che, con il passare del tempo erano passati da 6 ad uno solo, la Parte_1 2 Così la sentenza di primo grado : <accordo 5.8.2009 di precisazione di modalità e criteri di ripartizione delle risorse di cui all' accordo 15.4.2009 (doc. 16 ric)>>. 3 Così la sentenza di primo grado: <ulteriore accordo 27/5/2009 con cui e le hanno ricalcolato i CP_1 Pt_3 fondi per il periodo 01/01/2002–31/12/2008, riprendendo la DDG n. , ch ava al fine della determinazione dei fondi nr. 6 dirigenti medici (doc. 17 ric)>>. 4 Così la sentenza di primo grado: <recepimento di tali accordi da parte del direttore generale dell con DDG CP_1 n. 259/2010 (doc. 18 ric)>>. 5 <
9. I citati accordi, così come le delibere di recepimento degli stessi, risultavano di dubbia legittimità in quanto: - definivano in via forfettaria l'ammontare delle risorse stanziate nei Fondi;
- consideravano unitariamente i fondi contrattuali dell'area medica con quelli dell'area SPTA (oggetto di un distinto CCNL.); - determinavano l'ammontare dei fondi sulla scorta del dato teorico della dotazione organica assegnata all'Ente, anziché del personale effettivamente in servizio nei vari anni presi in considerazione;
- omettevano di applicare le riduzioni imposte dall'art. 1, comma 194, della l. n. 266/2005 (cd. legge
“finanziaria per il 2006”), dall'art. 71 del DL. n. 112/2008, dall'art. 9 della legge n. 122/2010, nonché dalla legge n. 111/2011, dal d.P.R. n. 122/2013 e dalla legge n. 147/2013>>.