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6 marzo 1985
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10 luglio 1986
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4 aprile 2001
4 aprile 2001
Art. 7. (( 1. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti alle piccole e medie imprese ed in modo da non determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le direttive per l'istruttoria dei programmi di investimento e l'ammissibilita' delle relative spese, per la concessione e il rimborso dei finanziamenti, provvedendo a individuare i limiti e i tassi di interesse applicabili agli stessi e le modalita' di acquisizione delle relative garanzie )) 2. Il Foncooper e' amministrato, con separata contabilita', dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione.
3. Alla fine di ogni anno la Sezione trasmettera' al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposita relazione illustrativa sullo stato di utilizzazione del fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.
4. Compete alla Sezione, a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'esecuzione ed all'amministrazione dei mutui, un compenso che viene determinato con decreto del Ministro del tesoro.
5. Con lo stesso decreto viene fissata la misura dell'interesse annuo che la sezione e' tenuta a corrispondere sulle somme affluite al Foncooper e non utilizzate. (1)
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 1 luglio 1986, n. 165, (in G.U. 1a s.s. 09/07/1986 n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui la disciplina in esso prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige".
3. Alla fine di ogni anno la Sezione trasmettera' al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposita relazione illustrativa sullo stato di utilizzazione del fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.
4. Compete alla Sezione, a titolo di rimborso degli oneri connessi all'istruttoria, all'esecuzione ed all'amministrazione dei mutui, un compenso che viene determinato con decreto del Ministro del tesoro.
5. Con lo stesso decreto viene fissata la misura dell'interesse annuo che la sezione e' tenuta a corrispondere sulle somme affluite al Foncooper e non utilizzate. (1)
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 1 luglio 1986, n. 165, (in G.U. 1a s.s. 09/07/1986 n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui la disciplina in esso prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige".
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Catania, sez. I, sentenza 22/09/2022, n. 2519Provvedimento: Pubblicato il 22/09/2022 N. 02519/2022 REG.PROV.COLL. N. 01186/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1186 del 2011, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Grazia Rita Giuffrida, con domicilio eletto presso il suo studio in TA, via Pola, 15, e dal 28/0-OMISSIS-/2021 rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Pizzarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio; …Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- violazione art. 7 l. n. 47/85·
- sostituzione di provvedimento·
- art. 20 l.r. n. 2001·
- concessione edilizia·
- art. 65 c.p.a.·
- acquisizione coattiva·
- pertinenze edilizie·
- giudizio amministrativo·
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