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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle causa civile iscritta al numero 800 R.G.A. 2022 promossa in grado di appello,
D A
Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
[...]
Palermo
- appellante -
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avvocato Salvatore Seminara Controparte_1
- appellato –
All'udienza del 9 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso depositato il 28.9.2019 deduceva di Controparte_1 essere stato illegittimamente dichiarato decaduto dal bacino “Emergenza Palermo”
e di essere stato reinserito con DDS 5512/2017 del 28.7.2017; chiedeva la condanna di controparte alla corresponsione del beneficio assistenziale dalla data di esclusione e fino all'effettivo reinserimento.
Il Tribunale di Palermo G.L., nella contumacia della e Controparte_2 dell' , in Parte_1 accoglimento del ricorso, con sentenza n.2076/2022, emessa il 16 giugno 2022, condannava le amministrazioni convenute a corrispondere a Controparte_1 il correlato assegno assistenziale con decorrenza dalla data di esclusione e sino all'effettivo reinserimento nel bacino, oltre accessori e spese di lite. L'adito magistrato – richiamato il disposto dell'art.15 della L.R. n.24/2000
(“Al fine di consentire il reinserimento lavorativo ed il recupero sociale di soggetti
a rischio, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
Pag. 1 professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario
2001 un contributo straordinario di lire 10.000 milioni al comune di Palermo per
l'utilizzazione in misure di politica attiva del lavoro degli ex carcerati, dei soggetti dimessi da comunità o centri di cura e recupero di tossicodipendenti e soggetti
d'alcoolismo, inclusi nella graduatoria dei cantieri di lavoro del progetto
"Emergenza Palermo", nonché del personale di supporto dei relativi cantieri.”) in forza del quale il ricorrente era stato inserito negli elenchi del c.d. “Progetto
Emergenza Palermo” – riteneva che la permanenza in tali elenchi, per i soggetti ivi iscritti in forza della legge regionale 24/2000, richiede sse la conservazione dei requisiti originariamente stabiliti, come confermato dalle disposizioni normative, nazionali e regionali, posteriori alla citata legge (D.lgs. n.276/2003, L.R. n. 4/2006,
L.R. n. 52/2010), le quali avevano espressamente disposto la “prosecuzione” dell'intervento (cfr. l'art. 52 della L.R. n. 11/2010).
Osservava altresì che l'art.43 comma 2 della L.R. n. 9/2013 precludeva l'erogazione dell'assegno di sostegno del reddito - previsto per i soggetti già inseriti nel bacino dal primo comma della medesima norma di legge – nelle ipotesi in cui i medesimi soggetti si fossero resi “responsabili di azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone”.
Tanto premesso, riscontrato il reinserimento del ricorrente nell'elenco (come da allegato DDS 5512/2017 del 28.7.2017), affermava il diritto del al CP_1 conseguimento dell'assegno di sostengo al reddito sospeso dalla data di esclusione dall'elenco suddetto sino al reinserimento.
Avverso tale decisione ha interposto gravame, con ricorso depositato il
18.07.2022, la Parte_2
, lamentando la violazione del principio del ne bis in
[...] idem, in quanto con pregressa sentenza n.1108/2017 (n.637/2015 R.G.), passata in giudicato ex art.324 c.p.c., il Tribunale di Palermo G.L. si era già pronunciato su identico thema decidendum e tra le stesse parti, rigettando il ricorso del affermando la legittimità della sua esclusione dall'Elenco in parola CP_1
e così motivando:
- “va rilevato che la normativa succedutasi nel tempo e relativa alla creazione del Bacino Emergenza Palermo, l'appartenenza al quale, è tra i requisiti dell'iscrizione all'elenco in oggetto, prevedeva tra le condizioni per l'accesso, quella di avere subito condanne penali, rivestendo la qualità di ex detenuto, ma d'altra parte, l'art.43, comma 2°, L.r. Sicilia 15/05/2013 n°9, stabilisce che l'assegno di sostegno del reddito, previsto per i soggetti già inseriti nel bacino, dal primo comma della medesima norma di legge non è erogato “nelle ipotesi in cui i soggetti di cui al comma 1 si rendano responsabili di azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone”;
Pag. 2 - “deve, quindi, ritenersi, alla luce di tale espressa disposizione, che il predetto assegno non può essere erogato a coloro che abbiano commesso reati contro l'ordine pubblico, il patrimonio o le persone, dopo l'inserimento all'interno del bacino in oggetto, avvenuto nell'anno 2001, con l'avvio del progetto ”.
- “Ciò posto, dal certificato del casellario giudiziario prodotto in atti si evince che il ricorrente è stato condannato per gravi fatti di reato commessi in epoca posteriore alla sua ammissione al Bacino Emergenza Palermo, in particolare per rapina in concorso (art. 628 c.p.) e porto abusivo di armi in concorso (art. 4 L. n°
110/75) accertati il 20/11/2007 in Lucca e quindi posteriori al suo inserimento nel progetto avvenuto il 4 agosto 2001. Irrilevante, a tal fine, è l'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, che non fa venir meno gli effetti extrapenali della condanna. Pertanto, del tutto legittima deve ritenersi la sua esclusione”.
Con il secondo motivo si duole l'appellante del difetto di motivazione, non risultando percepibili, a suo dire, dall'impugnato pronunciamento le argomentazioni obiettivamente idonee a consentire di comprendere l'iter logico seguito dal giudice per la formazione del suo convincimento, al fine di un effettivo controllo sull'esattezza e pertinenza del ragionamento.
Stigmatizza altresì la sentenza laddove, “oltre ad offrire una risoluzione della controversia alquanto sbrigativa e poco dettagliata ”, non “valorizza adeguatamente una serie di peculiarità che caratterizzano in concreto tanto l'effettiva legittimità dell'esclusione dell'odierno appellato, quanto la legittimità del suo reinserimento ”, erroneamente escludendo l'operatività dell'art.43 co 2 L.R. 9/2013 per il periodo di tempo ricompreso dalla data di esclusione dall'elenco in questione (18.3.2014) alla data di reinserimento (28.7.2017).
Puntualizza in proposito che:
- la res controversa trova puntuale regolamentazione nella L.R. 26/11/2000
n.24, istitutiva del progetto “Emergenza Palermo”, gestito dal Comune di Palermo
e in particolare nell'art.15 (“al fine di consentire il reinserimento lavorativo ed il recupero sociale di soggetti a rischio, l'Assessore regionale per il lavoro, previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2001 un contributo straordinario di lire 10.000 milioni al comune di Palermo per l'utilizzazione in misure di politico attiva del lavoro degli ex carcerati, dei soggetti dimessi da comunità o centri di cura e recupero di tossicodipendenti e soggetti d'alcoolismo, inclusi nella graduatoria dei cantieri di lavoro del progetto "Emergenza Palermo", nonché del personale di supporto dei relativi cantieri”).
- il progetto “Emergenza Palermo” prevede la concessione di un contributo straordinario di matrice assistenziale in favore di soggetti “a rischio”, quasi tutti
Pag. 3 condannati per reati di varia natura, al fine di consentire il loro reinserimento sociale, ragion per cui non è consentito il mantenimento nell'elenco in parola di coloro i quali, successivamente alla espiazione della pena a decorrere dalla cit. L.R.
24/2000, hanno comunque reiterato condotte illecite ”;
- in conformità alla medesima ratio, la disciplina successiva dettata dalla
L.R. 12/05/2010 n.11 (“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013, Legge di stabilità regionale”) ex art. 52 (recante “disposizioni in favore dei soggetti coinvolti nei progetti Emergenza Palermo”), ha poi previsto che "La Pt_1 promuove iniziative sociali volte al sostegno dei redditi nonché misure per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge regionale 10 febbraio 2006. n. 4, impegnati in progetti promossi dal comune di Palermo (Emergenza Palermo) sin dal 31 dicembre 2001, in costanza di utilizzazione alla data del 31 dicembre 2009 ed inseriti in un elenco speciale ad esaurimento";
- disposizione quest'ultima sostituita dalla L.R. 15.5.2013 n.9 (“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013, Legge di stabilità regionale”) ed in particolare dall'art. 43 (“PIP - Emergenza Palermo”), secondo cui “nelle more che siano concordate con il Comune di Palermo misure idonee all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati (...) precedentemente impegnati in progetti promossi dal Comune di Palermo (Emergenza Palermo) in costanza di utilizzazione alla data del 31.12.2009 il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è autorizzato ad erogare fino al 31.12.2013, mediante stipula di apposita convenzione con l'INPS, un assegno di sostegno al reddito pari al sussidio economico in godimento al 31.12.2009, compresi gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, ai suddetti soggetti svantaggiati che presentino al Centro per l'impiego competente dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale”;
- Successivamente, l'art.34, comma 1, della L.R. 28/01/2014, n.5 ha disposto che “Al fine di favorire l'occupazione stabile dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 appartenenti al bacino dei
P.I.P. - Emergenza Palermo, è istituito presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, l'elenco alfabetico, ad esaurimento, dei lavoratori che dalle verifiche effettuate dal predetto
Dipartimento regionale siano risultati in possesso dei requisiti previsti dal comma
1 dell'articolo 43 della legge regionale n. 9/2013, già fruitori di indennità ASPI alla data del 31 dicembre 2013 nonché inseriti nell'apposito elenco anagrafico riferito alla data del 31 dicembre 2013 e che comunque non siano stati destinatari di un provvedimento formale di esclusione (…); stabiliva il comma 3-quater. che “Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano per coloro i quali
Pag. 4 incorrono nelle condizioni di cui all'articolo 43, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 ”.
- le norme da ultimo citate sono state abrogate dall'art. 68, L.R. 7 maggio
2015, n. 9, il quale disciplinando interamente la materia, ha condiziona l'erogazione del beneficio allo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale e ribadiva
(comma 6, lett. C) che “…La perdita dei benefici di cui al presente articolo, si verifica, automaticamente, nelle seguenti ipotesi: … c) nelle ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi 1 e 2 si rendano responsabili di azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone”;
- da ultimo, è intervenuto l'art.23 della L.R. 09.05.2017, n.8, disponendo che
“Alla lettera c) del comma 6 dell'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015,
n. 9, alla fine del periodo sono aggiunte le parole "commesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2013”.
Al prosegue l'appellante - inserito dal 4.08.2001 negli elenchi CP_1 del detto progetto “Emergenza Palermo” ex art.15 L.R. n.24/2000, per i suoi trascorsi giudiziari - non era stato più erogato l'assegno di sostegno al reddito per effetto dell'art.43, comma 2, L.R. 9/2013, per aver commesso fatti di reato
(accertati in Lucca il 20.11.2007) posteriori alla sua ammissione nel Bacino
Emergenza Palermo
Ritiene, pertanto l'istante, “Alla stregua della richiamata ricostruzione normativa”, che il non era in possesso del requisito di cui all'art, 43, CP_1 comma 1, L.R. 9/2013, necessario per poter accedere al beneficio ”, cosicché “la disposta esclusione ex art. 34, comma 1, L.R. 5/2014 appare assolutamente legittima e perfettamente coerente con la ratio rieducativa che informa l'attribuzione del beneficio de quo”, in quanto “solo in seguito all'entrata in vigore della L.R. n.8 del 9/05/2017, il sig. poteva essere (ed è stato) CP_1 legittimamente reinserito nel bacino Emergenza Palermo ex PIP ”, per effetto del
D.D.G. n.5406/2017.
Con il terzo motivo si duole della sofferta condanna delle spese processuali.
si è tempestivamente costituito in giudizio, resistendo Controparte_1 al gravame e chiedendone il rigetto.
In assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 9.01.2025, all'esito di discussione sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo in calce.
2) Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e, come tale, debba essere rigettato.
Con riguardo alla prima ragione di gravame si osserva che, con il ricorso in riassunzione del 27.01.2015, - già inserito negli elenchi del Controparte_1
c.d. “progetto Emergenza Palermo” (poi Piano per l'Occupabilità, ex art 13 d.lgs.
Pag. 5 n.276/2003) - aveva impugnato il DDG n.1173/2014 del 18.03.2014 con il quale era stato dichiarato decaduto dal bacino “Emergenza Palermo ex PIP” perché non più in possesso dei “requisiti di moralità e buona condotta necessari per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale presso Amministrazioni ed
Enti Pubblici”.
Domanda che era stata respinta dal Tribunale di Palermo G.L. con sentenza n.1108/2017 del 29.03.2017, poi passata in autorità di cosa giudicata, in conformità alla normativa di settore illo tempore vigente (l'art.43, comma 2°, L.r. Sicilia
n.9/2013) .
L'adito magistrato, “alla luce di tale espressa disposizione” - ritenuto che l'assegno de quo non potesse essere erogato in favore di coloro che avevano commesso gravi reati dopo il loro 'inserimento all'interno del bacino in oggetto - aveva riscontrato dal Certificato del Casellario Giudiziale prodotto in atti la condanna del ricorrente per i reati di “rapina in concorso (art.628 c.p.)” e “porto abusivo di armi in concorso (art.4 L. n° 110/75)”, accertati il 20/11/2007, e, quindi posteriori alla sua ammissione al Bacino Emergenza Palermo avvenuto il 4 agosto
2001.
Successivamente a tale pronunciamento l'amministrazione regionale, con
DDG n.5406/2017 del 28.07.2017, aveva disposto il reinserimento di
[...] nel bacino “Emergenza Palermo ex PIP”, e con provvedimento DDS CP_1
n.5512/2017 del 28.07.2017 egli era stato assegnato al Dipartimento dei Beni
Culturali.
Con il ricorso che ha dato origine alla sentenza oggi appellata,
[...]
preso atto dell'anzidetto provvedimento di reinserimento e della CP_1 nuova previsione normativa (L.R. n.8 del 9/05/2017), ha chiesto la condanna della
[...
Parte_1 Parte_1 Parte_1
, al risarcimento del danno sofferto in misura pari all'indennità a lui Parte_1 spettante e non percepita nel periodo in cui è stato estromesso dal bacino.
Domanda distinta da quella introduttiva del giudizio definito nel 2017 - divergendo la causa petendi (rispettivamente l'illegittimità del DDG n.1173/2014 del 18.03.2014, l'operatività della L.R. n.8/2017) e il petitum (revoca del provvedimento di esclusione, corresponsione dell'indennità per effetto del reinserimento) - ragion per cui non potrà che essere dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di giudicato.
Deve essere del pari disatteso il secondo motivo di appello.
Al riguardo, evidenziando la sinteticità motivazionale dell'impugnata sentenza (comunque integrabile in appello), occorre rilevare che questa Corte ha già deciso (in senso sfavorevole all'Assessorato odierno appellante) analoghe
Pag. 6 controversie, inerenti l'esclusione di taluni soggetti dagli elenchi del c.d. Bacino
Emergenza Palermo.
Trattasi di percorso motivazionale, quello posto a fondamento di tali sentenze, che, anche nel caso che occupa, deve essere ribadito e confermato.
Risulta, invero, incontroverso tra le parti che l'appellato fu inserito, sin dal
2001, nel c.d. “bacino emergenza Palermo” ai sensi dell'art.15 della L.R. n.24/2000 al fine di espletare attività lavorativa nell'ambito di progetti appositamente elaborati dal Comune di Palermo e finanziati dalla . Controparte_2
È altrettanto pacifico che a tale categoria di persone venne riconosciuto “un assegno mensile per lo svolgimento di attività o esperienze lavorative” giusto il disposto di cui all'art.2, comma 6, della L.R. n.4/2006. E' parimenti certo che con l'art.52 della L.R. n.11/2010 venne posto a carico della Regione l'onere di promuovere “iniziative sociali volte al sostegno dei redditi nonché misure per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge regionale 1° febbraio
2006, n. 4, impegnati in progetti promossi dal comune di Palermo (Emergenza
Palermo) sin dal 31 dicembre 2001, in costanza di utilizzazione alla data del 31 dicembre 2009 ed inseriti in un elenco speciale ad esaurimento” Dopo l'avvio di vari progetti, nel 2013 venne emanata la legge regionale n.9/13 il cui art. 43 stabiliva quanto segue: “Nelle more che siano concordate con il Comune di Palermo misure idonee all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati già destinatari delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006 n.4, precedentemente impegnati in progetti promossi dal Comune di Palermo (Emergenza Palermo) in costanza di utilizzazione alla data del 31 dicembre 2009, il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è autorizzato ad erogare fino al 31 dicembre 2013, mediante stipula di apposita convenzione con l'INPS, un assegno di sostegno al reddito pari al sussidio economico in godimento al 31 dicembre 2009, compresi gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, ai suddetti soggetti svantaggiati che presentino al
Centro per l'impiego competente dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale.
2. L'assegno di sostegno al reddito non è erogato nelle ipotesi in cui i soggetti di cui al comma
1 si rendano responsabili di azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio
e/o alle persone.”
Successivamente entrò in vigore la legge regionale n.5/2014 il cui art. 34 stabiliva che “Al fine di favorire l'occupazione stabile dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 appartenenti al bacino dei P.I.P. - Emergenza Palermo, è istituito presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, l'elenco alfabetico, ad esaurimento, dei lavoratori che dalle verifiche
Pag. 7 effettuate dal predetto Dipartimento regionale siano risultati in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale n. 9/2013, già fruitori di indennità ASPI alla data del 31 dicembre 2013 nonché inseriti nell'apposito elenco anagrafico riferito alla data del 31 dicembre 2013 e che comunque non siano stati destinatari di un provvedimento formale di esclusione.
Resta ferma la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale
n. 9/2013. ….”
Orbene, nel caso di specie è avvenuto che con DDG del 18.03.2014 (cfr. all.2 fascicolo di parte ricorrente) l' Parte_1
, ha disposto l'esclusione dell'odierno appellato dal
[...] bacino dei destinatari di cui all'art.43 comma 1 della legge regionale n.9/13 in ragione di quanto disposto dal comma 2 della medesima norma all'uopo rilevando che il predetto “non possiede i requisiti di moralità e buona condotta necessari per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e socia l presso Amministrazioni ed
Enti pubblici”.
Tali comportamenti illeciti sembrerebbero doversi ricondurre alla condanna subita da per fatti di reato commessi nel 2007. Controparte_1
Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che, in ragione degli effetti sanzionatori alla stessa ricollegati, la noma di cui al citato comma 2 dell'art. 43 della L.R. 9/2013 debba essere interpretata nel senso che essa dispone soltanto per l'avvenire così da colpire con l'esclusione dal “bacino” quei soli soggetti che, successivamente alla sua entrata in vigore, si siano macchiati delle condotte di cui alla citata disposizione.
In tal senso, del resto, si è espresso (da ultimo) il legislatore regionale con la disposizione normativa approvata dalla Regione (art. 23 L.R. n. 8/2017). CP_2
Non deve tacersi, infatti, che con l'art.68 della Legge regionale 7.5.2015 n.9 l'art. 43 della L.R. n.9/2013, fin qui richiamato, è stato abrogato, mentre con la L.R.
9.5.2017 n.8 il legislatore siciliano è intervenuto stabilendo all'art. 23 che
“alla lettera C) del comma 6 dell'art.68 della legge regionale 7 maggio 2015 n.9, alla fine del periodo sono aggiunte le parole “commesse successivamente alla data di entrata in vigore della regionale n.9/2013”.
Conseguentemente il novellato articolo 68 comma 6 lett. C) della L.R.
n.9/2015 al momento dell'emanazione della presente sentenza dispone che “La perdita dei benefici di cui al presente articolo, si verifica, automaticamente, nelle seguenti ipotesi: … c) nelle ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi 1 e 2 si rendano responsabili di azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio
e/o alle persone commesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n.9/2013”.
Ad ogni evidenza, dunque, sulla materia (l'art. 68 disciplina, giust'appunto, le “misure per la fuoriuscita dei soggetti appartenenti al bacino PIP Emergenza
Pag. 8 Palermo”) è intervenuto un provvedimento normativo chiarificatore che, allo stato, induce a ritenere che le condotte contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone poste in essere da soggetti inseriti negli elenchi del c.d. bacino emergenza Palermo sono rilevanti, ai fini della decadenza automatica, solo se commesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n.9/2013 e, quindi, successivamente al maggio 2013.
Nel caso di specie, come si è detto, trattasi di fatti (quelli risultanti dal certificato del casellario giudiziale versato in atti) commessi anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 43 Della L.R. n. 9/2013, sicché deve escludersi la sussistenza dei presupposti per l'esclusione dal “bacino” e dai corrispondenti benefici.
Il rigetto dei primi due motivi di appello, assorbono l'esame dell'ultima ragione di gravame.
3) Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano Parte_1 come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.2076/2022 emessa il 16 giugno 2022 dal Tribunale di Palermo G.L..
Condanna l'appellante a rifondere a controparte le spese di lite che liquida in eu ro
962,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a e c.p.a., come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'avvocato Salvatore Seminara, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Palermo il 9 gennaio 2025. il Consigliere estensore
Claudio Antonelli
Il Presidente
Cinzia Alcamo
Pag. 9