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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza verbale di udienza del 28/1/2025
Alle ore 10:48 è presente l'avv. Moretti per parte ricorrente che si riporta al ricorso chiedendone l'integrale accoglimento alla luce della relazione integrativa del C.T.U..
Dichiara di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza del procuratore.
Il GdL preso atto di quanto sopra, verificata la regolare comunicazione a tutte le parti costituite del provvedimento del giorno 8/10/2024 con cui veniva fissata la odierna udienza di discussione (vedasi le comunicazioni di cancelleria dell'8/10/2024 nel fascicolo telematico), si ritira in camera di consiglio e all'esito, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del 28.1.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 657/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
TRA
c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. MORETTI RAFFAELE, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. SERENO GIOVANNA, NICOLA DI RONZA E
GIANLUCA TELLONE ed elettivamente domiciliato in Avellino al viale Roma 17, presso la sede provinciale dell'Ente (indirizzo pec indicato:
t); Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9.3.2023 la ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, ed esponeva quanto segue: 1) che in data
17.2.2021 aveva inoltrato istanza alla competente Commissione Medica per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/84; 2) che la predetta
2 Commissione non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione dell'indennità; 3) che essa parte ricorrente con ricorso iscritto al n. RG 3476/2021, aveva proposto, a norma dell'art. 445 bis c.p.c., istanza per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata;
4) che nel detto procedimento il
Ctu nominato aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità e il Giudice del Lavoro, con decreto, aveva assegnato il termine di rito per la formulazione delle contestazioni alle conclusioni del Ctu;
5) che essa parte ricorrente, con atto scritto depositato in Cancelleria, aveva ritualmente dichiarato che intendeva contestare le conclusioni del Ctu.
Tanto premesso, la parte ricorrente provvedeva ad introdurre, nel termine di rito, il relativo giudizio e chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare il diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità; 2) Condannare l' al pagamento degli CP_1 importi dovuti, oltre rivalutazione e interessi;
3) Condannare l' al pagamento delle CP_1 spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava ex art. 415 c.p.c. l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
2. Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato
(cfr. relata, agli atti), si costituiva il resistente il quale impugnava l'avversa CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito (acquisizione dei documenti allegati e chiarimenti C.T.U.), all'odierna udienza le parti hanno discusso la causa: indi, il
Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
3. La domanda è fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione.
Infatti, quanto al requisito sanitario, nella perizia a chiarimenti depositata agli atti, il
Ctu dott. M. , ha accertato che le patologie riscontrate sulla persona della parte Per_1 ricorrente, a seguito dell'aggravamento progressivo, sono tali da determinare una riduzione a meno di 1/3 delle capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, con decorrenza dal 28.2.2023.
Tali conclusioni sono state rassegnate dal C.T.U. sulla scorta della documentazione sanitaria acquisita ex art. 149 d.a. c.p.c. (referto di visita pneumologica cui la ricorrente si è sottoposta il 28.01.2023) e, in particolare, dell'esame spirometrico, che mostra un deficit ventilatorio importante e un peggioramento delle condizioni cliniche della ricorrente, idoneo ad incidere sulla valutazione originariamente espressa dal C.T.U..
Le conclusioni del Ctu possono essere condivise e poste a base della presente decisione,
3 dal momento che risultano logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, essendo frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche della parte ricorrente e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità risulta determinata dal
Ctu attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Pertanto, deve concludersi riconoscendo la sussistenza del solo requisito sanitario per la concessione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dal
28.2.2023; invece, non può essere adottata alcuna statuizione circa la sussistenza del diritto alla erogazione della predetta provvidenza, in quanto non è stato allegato e provato il possesso dei requisiti socio-economici richiesti dalla legge per la concessione dell'assegno ordinario e/o in quanto, in ogni caso, il presente giudizio è finalizzato alla verifica dei soli requisiti sanitari del beneficio richiesto.
4. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, le stesse vanno interamente compensate fra le parti, giacché ricorrono le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, comma II, c.p.c., individuabili nello spostamento della decorrenza, differita rispetto alla data della domanda amministrativa (17.2.2021); viceversa le spese di C.T.U. della precedente fase, già liquidate dal giudice della fase sommaria con separato decreto, vanno poste a carico definitivo del resistente Non vi è luogo a CP_1 provvedere sulle spese di C.T.U. della presente fase in difetto di istanza di liquidazione in tal senso da parte del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' con Parte_1 CP_1 ricorso depositato in data 09.3.2023 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto:
2) Dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/84 in favore di , con Parte_1 decorrenza dal 28.2.2023;
3) Dichiara interamente compensate le spese di lite fra le parti;
4) Pone le spese di CTU della precedente fase, già liquidate come da separato decreto dal giudice della fase sommaria, a carico definitivo del resistente CP_1
5) Dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di C.T.U. della presente fase.
4 Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Avellino, 28.1.2025
5
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
Settore lavoro e previdenza verbale di udienza del 28/1/2025
Alle ore 10:48 è presente l'avv. Moretti per parte ricorrente che si riporta al ricorso chiedendone l'integrale accoglimento alla luce della relazione integrativa del C.T.U..
Dichiara di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza del procuratore.
Il GdL preso atto di quanto sopra, verificata la regolare comunicazione a tutte le parti costituite del provvedimento del giorno 8/10/2024 con cui veniva fissata la odierna udienza di discussione (vedasi le comunicazioni di cancelleria dell'8/10/2024 nel fascicolo telematico), si ritira in camera di consiglio e all'esito, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del 28.1.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 657/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
TRA
c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. MORETTI RAFFAELE, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: , in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. SERENO GIOVANNA, NICOLA DI RONZA E
GIANLUCA TELLONE ed elettivamente domiciliato in Avellino al viale Roma 17, presso la sede provinciale dell'Ente (indirizzo pec indicato:
t); Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9.3.2023 la ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino, Sezione Lavoro, ed esponeva quanto segue: 1) che in data
17.2.2021 aveva inoltrato istanza alla competente Commissione Medica per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/84; 2) che la predetta
2 Commissione non aveva ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione dell'indennità; 3) che essa parte ricorrente con ricorso iscritto al n. RG 3476/2021, aveva proposto, a norma dell'art. 445 bis c.p.c., istanza per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa azionata;
4) che nel detto procedimento il
Ctu nominato aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità e il Giudice del Lavoro, con decreto, aveva assegnato il termine di rito per la formulazione delle contestazioni alle conclusioni del Ctu;
5) che essa parte ricorrente, con atto scritto depositato in Cancelleria, aveva ritualmente dichiarato che intendeva contestare le conclusioni del Ctu.
Tanto premesso, la parte ricorrente provvedeva ad introdurre, nel termine di rito, il relativo giudizio e chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare il diritto a percepire l'assegno ordinario di invalidità; 2) Condannare l' al pagamento degli CP_1 importi dovuti, oltre rivalutazione e interessi;
3) Condannare l' al pagamento delle CP_1 spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava ex art. 415 c.p.c. l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
2. Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato
(cfr. relata, agli atti), si costituiva il resistente il quale impugnava l'avversa CP_1 domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito (acquisizione dei documenti allegati e chiarimenti C.T.U.), all'odierna udienza le parti hanno discusso la causa: indi, il
Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
3. La domanda è fondata e, pertanto, va accolta per quanto di ragione.
Infatti, quanto al requisito sanitario, nella perizia a chiarimenti depositata agli atti, il
Ctu dott. M. , ha accertato che le patologie riscontrate sulla persona della parte Per_1 ricorrente, a seguito dell'aggravamento progressivo, sono tali da determinare una riduzione a meno di 1/3 delle capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, con decorrenza dal 28.2.2023.
Tali conclusioni sono state rassegnate dal C.T.U. sulla scorta della documentazione sanitaria acquisita ex art. 149 d.a. c.p.c. (referto di visita pneumologica cui la ricorrente si è sottoposta il 28.01.2023) e, in particolare, dell'esame spirometrico, che mostra un deficit ventilatorio importante e un peggioramento delle condizioni cliniche della ricorrente, idoneo ad incidere sulla valutazione originariamente espressa dal C.T.U..
Le conclusioni del Ctu possono essere condivise e poste a base della presente decisione,
3 dal momento che risultano logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, essendo frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche della parte ricorrente e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità risulta determinata dal
Ctu attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Pertanto, deve concludersi riconoscendo la sussistenza del solo requisito sanitario per la concessione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza dal
28.2.2023; invece, non può essere adottata alcuna statuizione circa la sussistenza del diritto alla erogazione della predetta provvidenza, in quanto non è stato allegato e provato il possesso dei requisiti socio-economici richiesti dalla legge per la concessione dell'assegno ordinario e/o in quanto, in ogni caso, il presente giudizio è finalizzato alla verifica dei soli requisiti sanitari del beneficio richiesto.
4. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, le stesse vanno interamente compensate fra le parti, giacché ricorrono le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, comma II, c.p.c., individuabili nello spostamento della decorrenza, differita rispetto alla data della domanda amministrativa (17.2.2021); viceversa le spese di C.T.U. della precedente fase, già liquidate dal giudice della fase sommaria con separato decreto, vanno poste a carico definitivo del resistente Non vi è luogo a CP_1 provvedere sulle spese di C.T.U. della presente fase in difetto di istanza di liquidazione in tal senso da parte del consulente.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' con Parte_1 CP_1 ricorso depositato in data 09.3.2023 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e/o assorbita, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto:
2) Dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità ex lege n. 222/84 in favore di , con Parte_1 decorrenza dal 28.2.2023;
3) Dichiara interamente compensate le spese di lite fra le parti;
4) Pone le spese di CTU della precedente fase, già liquidate come da separato decreto dal giudice della fase sommaria, a carico definitivo del resistente CP_1
5) Dichiara il non luogo a provvedere sulle spese di C.T.U. della presente fase.
4 Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Avellino, 28.1.2025
5
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro