Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 28 febbraio 2017 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 28 febbraio 2017 |
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- 1. Circolare del Giornohttps://www.fiscoetasse.com/
Giurisprudenza • 317
- 1. Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/11/2024, n. 891Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da: 1) dott. CI MO Presidente relatore 2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere Consigliere rel. 3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 863 R. G. anno 2022 promossa in grado di appello DA Parte_1 , rappresentato e difeso dall'avv. Aniello Campagnuolo, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, via Isidoro Carini n. 43. Appellante CONTRO Controparte_1 [...] , in persona del suo legale rappresentante …Leggi di più...
- interessi legali·
- interpretazione art. 43 L.R. 9/2013·
- reinserimento lavorativo·
- esclusione da bacino emergenza·
- patrocinio a spese dello Stato·
- regolarizzazione contributiva·
- retroattività normativa·
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. La Repubblica riconosce il giorno 1° febbraio di ciascun anno quale «Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo», al fine di conservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre e di tutti i conflitti nel mondo, nonche' di promuovere, secondo i principi dell' articolo 11 della Costituzione , la cultura della pace e del ripudio della guerra.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Art. 2. 1. Per celebrare la Giornata di cui all'articolo 1, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 , o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, gli organi competenti promuovono e organizzano cerimonie, eventi, incontri e testimonianze sulle esperienze vissute dalla popolazione civile nel corso delle guerre mondiali e sull'impatto dei conflitti successivi sulle popolazioni civili di tutto il mondo.
Note all' art. 2:
La legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2014. - Art. 3. 1. La Giornata di cui all'articolo 1 della presente legge non e' considerata solennita' civile ai sensi dell' articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 .
Note all' art. 3:
La legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949.