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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/03/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7895/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7895/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in Via Casalis n. 68, Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. BAGLIONI CHIARA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata in Via Federico Paolini n. 20, Controparte_1
Torino presso lo studio dell'avv. LAMASTRA ANGELA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da conclusioni congiunte depositate dalle parti il
10/01/2025 e il 13/01/2025.
Per il P.M.: “Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario in TORINO il 31/01/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 15 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 28/07/2000, il 19/05/2006, Persona_1 Persona_2 [...] il 17/01/2008, il 23/05/2013 e il 10/03/2015. Per_3 Persona_4 Per_5
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
26/02/2021. Con ricorso depositato il 03/05/2024 il sig. chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. Chiedeva, inoltre, l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza presso la madre, un calendario per il regime di visita padre-figli, l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra un contributo al mantenimento dei figli in capo CP_1 al padre pari a € 2400,00 con rivalutazione, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritualmente fissata udienza di comparizione delle parti, perveniva visto del P.M.
In data 10/01/2025 la sig.ra si costituiva in giudizio con Controparte_1 comparsa contenente, altresì, conclusioni congiunte. In data 13/01/2025, anche parte ricorrente depositava foglio di precisazione di conclusioni congiunte. Le parti, infatti, nelle more avevano raggiunto un'intesa pervenendo a conclusioni conformi e dichiarando di voler sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
Pertanto, il Giudice rinviava a nuova udienza per la precisazione delle conclusioni disponendo che la stessa si svolgesse mediante trattazione scritta.
Le parti, con note scritte, insistevano nelle conclusioni congiunte già depositate. Il Giudice, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato e la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che tale accordo appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto. Per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c., non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale nonché del regime di visita con l'altro genitore.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione Parte_1 Controparte_1 nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e pertanto: AFFIDA i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con stabile collocazione e residenza presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per ciò che attiene all'ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori, fatto salvo ogni diverso accordo con la genitrice collocataria, quantomeno secondo il seguente regime, conforme a quanto statuito in sede separativa:
- a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola;
- tutte le settimane, il lunedì ed il mercoledì, dall'uscita da scuola con pernottamento e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva;
- durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando annualmente i periodi 23 – 30 dicembre e 31 dicembre – 6 gennaio (Vigilia di Natale sempre la madre e pranzo del 25 sempre il padre);
- durante le vacanze scolastiche estive per due settimane, anche non consecutive, in epoca da concordare con la genitrice collocataria entro il 30 aprile di ogni anno, oltre ad un'ulteriore settimana durante l'anno, sempre previo accordo con la madre;
- durante le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni;
- durante le vacanze scolastiche di Carnevale ad anni alterni;
- il fine settimana successivo ad un periodo di vacanza spetterà al genitore con cui non è stata trascorsa la predetta vacanza (o l'ultimo periodo, se si tratta di più settimane alternate);
- durante le festività infrasettimanali, comprensive di eventuali ponti, in alternanza con la genitrice collocataria;
se le predette ricorrenze ricadranno nelle giornate di sabato o domenica, non verranno conteggiate e non altereranno l'usuale cadenza dei tempi di rispettiva competenza.
DISPONE che la casa coniugale resti assegnata alla Signora in quanto genitrice collocataria. CP_1
DISPONE che il Sig. concorra al mantenimento dei figli versando mensilmente alla Parte_1 genitrice collocataria entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di euro 2.400,00 (euro
600,00 ciascuno), con rivalutazione Istat maturata e maturanda, quindi 2.616,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo. Il contributo a favore di ciascun figlio verrà meno in automatico al raggiungimento della sua autonomia economica.
PRENDE ATTO che, a definizione dei rapporti patrimoniali tra le Parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, c. 8, Legge 898/1970, il Sig. ha corrisposto a favore della Signora la Parte_1 CP_1 somma una tantum di euro 80.000,00 (ottantamila/00) versata contestualmente alla sottoscrizione delle intese di cui alle conclusioni congiunte rassegnate dalle Parti.
NULLA sulle spese di lite
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14.03.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7895/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato in Via Casalis n. 68, Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. BAGLIONI CHIARA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliata in Via Federico Paolini n. 20, Controparte_1
Torino presso lo studio dell'avv. LAMASTRA ANGELA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da conclusioni congiunte depositate dalle parti il
10/01/2025 e il 13/01/2025.
Per il P.M.: “Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito concordatario in TORINO il 31/01/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 15 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 28/07/2000, il 19/05/2006, Persona_1 Persona_2 [...] il 17/01/2008, il 23/05/2013 e il 10/03/2015. Per_3 Persona_4 Per_5
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
26/02/2021. Con ricorso depositato il 03/05/2024 il sig. chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. Chiedeva, inoltre, l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza presso la madre, un calendario per il regime di visita padre-figli, l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra un contributo al mantenimento dei figli in capo CP_1 al padre pari a € 2400,00 con rivalutazione, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Ritualmente fissata udienza di comparizione delle parti, perveniva visto del P.M.
In data 10/01/2025 la sig.ra si costituiva in giudizio con Controparte_1 comparsa contenente, altresì, conclusioni congiunte. In data 13/01/2025, anche parte ricorrente depositava foglio di precisazione di conclusioni congiunte. Le parti, infatti, nelle more avevano raggiunto un'intesa pervenendo a conclusioni conformi e dichiarando di voler sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
Pertanto, il Giudice rinviava a nuova udienza per la precisazione delle conclusioni disponendo che la stessa si svolgesse mediante trattazione scritta.
Le parti, con note scritte, insistevano nelle conclusioni congiunte già depositate. Il Giudice, quindi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato e la domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che tale accordo appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto. Per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c., non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale nonché del regime di visita con l'altro genitore.
Si compensano le spese tra le parti in considerazione del raggiunto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 473-bis. e ss c.p.c
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione Parte_1 Controparte_1 nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e pertanto: AFFIDA i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori, con stabile collocazione e residenza presso la madre ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per ciò che attiene all'ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori, fatto salvo ogni diverso accordo con la genitrice collocataria, quantomeno secondo il seguente regime, conforme a quanto statuito in sede separativa:
- a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola;
- tutte le settimane, il lunedì ed il mercoledì, dall'uscita da scuola con pernottamento e riaccompagnamento a scuola la mattina successiva;
- durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando annualmente i periodi 23 – 30 dicembre e 31 dicembre – 6 gennaio (Vigilia di Natale sempre la madre e pranzo del 25 sempre il padre);
- durante le vacanze scolastiche estive per due settimane, anche non consecutive, in epoca da concordare con la genitrice collocataria entro il 30 aprile di ogni anno, oltre ad un'ulteriore settimana durante l'anno, sempre previo accordo con la madre;
- durante le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni;
- durante le vacanze scolastiche di Carnevale ad anni alterni;
- il fine settimana successivo ad un periodo di vacanza spetterà al genitore con cui non è stata trascorsa la predetta vacanza (o l'ultimo periodo, se si tratta di più settimane alternate);
- durante le festività infrasettimanali, comprensive di eventuali ponti, in alternanza con la genitrice collocataria;
se le predette ricorrenze ricadranno nelle giornate di sabato o domenica, non verranno conteggiate e non altereranno l'usuale cadenza dei tempi di rispettiva competenza.
DISPONE che la casa coniugale resti assegnata alla Signora in quanto genitrice collocataria. CP_1
DISPONE che il Sig. concorra al mantenimento dei figli versando mensilmente alla Parte_1 genitrice collocataria entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di euro 2.400,00 (euro
600,00 ciascuno), con rivalutazione Istat maturata e maturanda, quindi 2.616,00, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo Protocollo. Il contributo a favore di ciascun figlio verrà meno in automatico al raggiungimento della sua autonomia economica.
PRENDE ATTO che, a definizione dei rapporti patrimoniali tra le Parti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, c. 8, Legge 898/1970, il Sig. ha corrisposto a favore della Signora la Parte_1 CP_1 somma una tantum di euro 80.000,00 (ottantamila/00) versata contestualmente alla sottoscrizione delle intese di cui alle conclusioni congiunte rassegnate dalle Parti.
NULLA sulle spese di lite
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
14.03.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.