Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/03/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori
Magistrati:
- Dott. Nicolò Crascì Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
- Dott. Sergio Florio Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1523/2023 R.G. promossa da
- nato ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Giuseppe Cassarino,
elettivamente domiciliato nel suo studio, in Catania, via Dalmazia n. 5
APPELLANTE
CONTRO
- (P.I. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. sig.ra (C.F. , Controparte_2 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avvocato Carmelo Fazio,
elettivamente domiciliato nel suo studio, in Augusta, corso Sicilia n. 178
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
definitivamente pronunciando, accoglieva l'opposizione avanzata da Parte_1
e revocava il decreto ingiuntivo n. 1638/2017 emesso dal medesimo Tribunale il
31.7.2017, rigettava la domanda riconvenzionale di avente ad oggetto Parte_1
risarcimento del danno derivante da condotta di acque reflue condominiale e compensava integralmente le spese di lite.
Ha proposto appello con atto di citazione notificato il 20.11.2023. Parte_1
Si è costituito Tutto ed ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità Controparte_1
della domanda risarcitoria, comunque il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite del grado. All'udienza del 17.2.2025 la causa è stata posta in decisione, termine per note conclusionali già concesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza del primo giudice laddove offre una motivazione contraddittoria e non valuta i fatti emersi.
Sostiene l'appellante che, contrariamente a quanto si legge in sentenza, nel corso del giudizio sono emersi e sono comprovati tutti gli elementi per affermare l'esistenza del fatto generatore del danno e il nesso di causalità rispetto al danno subito, nonché
la sua evidente imputabilità al . CP_1
Inoltre, il primo giudice ha dato atto che bisognava nominare un c.t.u. che valutasse i danni subiti dalla parte opponente in conseguenza delle infiltrazioni condominiali nel proprio immobile, nonché il lucro cessante in considerazione del fatto che il condomino non ha potuto locare l'immobile per il tempo indicato.
2 Per altro verso l'appellante afferma, sempre contrariamente a quanto sostenuto dal decidente, che certamente il e, per esso, l'amministratore è il soggetto CP_1
passivamente legittimato a resistere alla proposta domanda risarcitoria.
La sussistenza del nesso di causalità non solo sono stati riconosciuti dal CP_1
ma sono emersi nella fase istruttoria, con la quale è stata accertata la cattiva conservazione e manutenzione della condotta fognaria condominiale aggettante sul cavedio di uso esclusivo dell'opponente, che ha causato la fuoriuscita e lo sversamento dei liquami sulla pavimentazione dello stesso con l'innescarsi di un fenomeno di persistente cattivo odore all'interno del “basso” commerciale.
Al riguardo i due testi e , hanno confermato e Testimone_1 Testimone_2
precisato che dall'ottobre 2014, allorquando la conduttrice è stata Parte_2
costretta a rilasciare l'immobile l'opponente non è riuscito più a locarlo.
Solo a seguito della perizia di parte del luglio 2015 (all. 4) il con CP_1
notevole ritardo, ha convocato un'assemblea condominiale con all'ordine del giorno
Parte
“problematiche reflui fognari immobile decisioni da assumere” e poi adottato, il
14/3/2016, una delibera con la quale conferiva incarico al Geom. , Testimone_1
che ha confermato la circostanza in giudizio, di adoperarsi per la realizzazione ex novo di n. 2 pozzetti, uno nel cavedio condominiale e l'altro in quello esclusivo del
Parte
nonché una rete a bocca per impedire l'accesso a colombi (all. 5).
Cont all'esito dei reiterati solleciti il , nel gennaio 2017, dava inizio ai CP_1
lavori di ripristino della condotta fognaria, affidava l'incarico alla e Parte_3
l'appellante metteva a disposizione le chiavi dell'immobile (vedi deposizione del
Parte teste ). Con lettera del 30.3.2017 il diffidava il a completare i Tes_1 CP_1
3 lavori lamentando la persistente inutilizzabilità per motivi igienico-sanitari. Solo il
19.10.2017 il completava i lavori e restituiva le chiavi dell'immobile CP_1
(all. 8, verbale di consegna chiavi).
Né l'opponente ha contribuito ad aggravare il danno avendo tardato a consegnare le chiavi dell'immobile, in quanto il tecnico incaricato dell'esecuzioni dei lavori,
Parte Geom. , ha riferito l'esatto contrario: “…Preciso che il sig. diede Testimone_1
le chiavi a tutti per fare iniziare subito i lavori”.
Parte Prosegue nel senso che è certa la legittimazione passiva del Condominio e quindi del suo amministratore pro tempore e richiama giurisprudenza sul punto e che il c.t.u. ha determinato il valore locativo, pari a quello dell'ultimo contratto di locazione: l'ammontare è di euro 18.047,36 per il periodo ottobre 2014/ottobre 2017.
Trattandosi di debito di valore tale somma deve essere maggiorata della rivalutazione secondo gli indici ISTAT, pari ad euri 3.405,11 ed insiste al riguardo.
L'appello è infondato.
Quanto alla questione della legittimazione passiva del e quindi CP_1
dell'amministratore, sollevata dall'appellato, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che l'amministratore può essere convenuto in giudizio solo per questioni riguardanti le parti comuni dell'edificio, con esclusione delle azioni che incidono sulla condizione giuridica dei beni stessi o sull'estensione del diritto di condominio,
che è di competenza esclusiva dei condomini. Pertanto, le domande che riguardano i diritti individuali dei condomini devono essere rivolte direttamente a essi e non all'amministratore, che non ha il potere di disporre di tali diritti (Cass., II, 9/5/2024,
n. 12707; 29.1.2021, n. 2127; SS.UU.,10/5/2016, n. 9449).
4 Nel caso a mani viene in contestazione il risarcimento del danno derivante dall'omessa/tardiva manutenzione di condotte fognarie e quindi la CP_4
legittimazione passiva del è certa. CP_1
Quanto all'esame del merito, la Corte osserva che l'appellante non ha dato la prova in ordine alla circostanza che l'omessa/tardiva manutenzione della condotta fognaria condominiale abbia determinato l'impossibilità di utilizzo del “basso commerciale”
di sua proprietà: in particolare che la predetta circostanza abbia reso irrespirabile
Parte l'aria dell'immobile del sino al punto da ridurla in condizioni di sostanziale inagibilità idonea a giustificare un risarcimento pari al valore locativo.
Invero, alcune testimonianze sono relative a valutazioni, non ammissibili, circa le conseguenze dello stato della condotta fognaria condominiale sulla “vivibilità”
dell'immobile, quella del geom. ha ad oggetto i lavori eseguiti ma non può Tes_1
Parte certo provare l'inutilizzabilità o meno dell'immobile del
Ancora, la testimonianza della locataria non può certo assurgere a prova della Pt_2
detta inutilizzabilità derivante dalle conseguenze in concreto sulla vivibilità/salubrità
dell'alloggio ma solo del fatto che la stessa ha fatto disdetta della locazione per questa causa secondo le sue personali valutazioni mentre altro teste ha dichiarato solo che il locale è stato fatto vedere, ai fini locativi, a diverse persone.
Inoltre, osserva la Corte che nel caso a mani non è stata effettuata né una relazione di
ATP né, tanto meno, una CTU relativa all'inutilizzabilità dell'immobile dall'appellante. Neppure sono significativi i lavori che il si è infine CP_1
Parte determinato a realizzare dopo le insistenze di che non sono suffragati da un sopralluogo congiunto idoneo a mettere in condizioni il di rendersi CP_1
5 conto, prima dell'effettuazione dei lavori, circa le conseguenze dello stato manutentivo della condotta fognaria “de qua” sulla salubrità CP_5
Parte dell'immobile di proprietà di tali da renderlo inutilizzabile.
Osserva ancora la Corte che la giurisprudenza afferma, proprio in materia, che ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti,
determinano lo sviluppo di un evento (Cass., III, 9/5/2024, n.12760).
E, tanto, in termini rigorosamente oggettivi (Cass., III, 13/3/2024 n. 6756 e
20/7/2023, n.21675).
Nel caso a mani siffatto onere non è stato assolto.
Per questi motivi
l'appello deve essere rigettato
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Quanto alle spese di giudizio ritiene la Corte che esse, in applicazione dei principi di reciproca soccombenza e di globalità vadano integralmente compensate anche per questo grado di lite tenuto conto che una domanda è stata accolta ed una rigettata.
6 La Corte dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13, commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1523/2023 R.G.,
rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Siracusa n. 1788/2023 pubblicata l'11.10.2023.
Spese processuali di questo grado integralmente compensate.
Sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'art. 13,
commi 1 bis e quater, del D.P.R. n. 115/2002, relativo al pagamento di un ulteriore importo di contributo unificato.
Così deciso in Catania, il 6 marzo 2025, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello tenutasi a mezzo di applicativo Teams.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Florio Dott. Nicolò Crascì
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