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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/11/2025, n. 4746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4746 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice, dott.ssa Marisa Gallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 20438/2022 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti FABIO ALESSANDRO SALERNO e Parte_1
FABRIZIO DALLA MUTTA che la rappresentano e difendono giusta delega in atti
ATTRICE
Contro
, con il patrocinio dell'avv. FEDERICO BERNARDI, che la rappresenta e CP_1 difende giusta delega in atti
CONVENUTA
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice
“In via principale e nel merito
- Accertare e dichiarare per i motivi tutti di cui al ricorso introduttivo, l'inadempimento rispetto alle proprie obbligazioni contrattuali del SI. e, per l'effetto, condannare CP_1 quest'ultimo al pagamento in favore della SI.ra , per tutte le motivazioni di Parte_1 cui in atto, della somma di € 40.617,49=, o quella diversa somma, anche veriore e da calcolarsi se del caso in via equitativa, ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora decorsi e decorrendi dal 12.04.2021 al saldo e, successivamente, ai sensi dell'art. 1284, 4 comma c.c.
pagina 1 di 7 In via istruttoria: omissis
- Il tutto con vittoria di spese, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA se dovuta e
CPA di legge”.
Per il convenuto
NEL MERITO
- respingere le domande tutte avanzate dalla signora in quanto Parte_1 destituite di fondamento in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte e dedotte in atto, mandando assolto il resistente da ogni pretesa avversaria;
CP_1
“In via istruttoria: omissis”
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 7/11/2022, ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio il sig. esponendo che: l'odierna attrice si era rivolta al sig. CP_1
, conoscente e consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per CP_1 CP_2 per investire i propri risparmi e quest'ultimo aveva acconsentito, dietro compenso pari al 20% dei previsti guadagni;
dietro indicazioni del sig. , la sig.ra aveva aperto un CP_1 Parte_1 conto presso versandovi complessivamente la somma di € 20.000,00; il convenuto CP_3 operava sul conto in totale autonomia, chiedendo di volta in volta i codici di accesso alla sig.
e investendo i risparmi depositati in prodotti finanziari di sua scelta;
tra il 2018 e il Parte_1
2019 il sig. riceveva, a titolo di compenso, la somma complessiva di € 4.503,10, CP_1 fatturati in parte direttamente e in parte dalla Sfera Consulenza Srl in liquidazione, società di cui lo stesso deteneva il 50%; dal dicembre 2019 il conto registrava perdite CP_1 progressivamente più consistenti, portando la sig.ra , nell'ottobre 2020, a prelevare Parte_1
l'ammontare residuo, pari a € 1.668,62.
A giudizio della sig.ra , il rapporto intercorso tra le parti era da inquadrarsi Parte_1 nell'ambito di un contratto di mandato o di prestazione d'opera intellettuale finalizzata alla gestione e investimento dei risparmi di quest'ultima da parte del sig. ; costui, secondo CP_1 la signora , si sarebbe reso responsabile di numerose violazioni della disciplina Parte_1 prevista dal Tuf e dal Regolamento intermediari Consob, violando, tra gli altri, il vincolo di esclusività che lo legava a il divieto di percepire compensi direttamente dal CP_2 cliente, il divieto di ricorrere ai codici di accesso ai rapporti del cliente, gli obblighi informativi previsti circa la rischiosità dell'investimento e, più in generale, il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, rendendosi inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte. pagina 2 di 7 Concludeva chiedendo il risarcimento dei danni subiti, pari a € 4.503,10 di compensi erogati al sig. , € 18.331,38 di capitale investito e perduto ed € 17.783,01 di mancati CP_1 guadagni, per un ammontare complessivo di € 40.617,49.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 17/04/2023 il sig. si costituiva in CP_1 giudizio, rilevando che: tra il sig. e la sig.ra era in essere una CP_1 Parte_1 frequentazione di natura amicale, in ragione della quale quest'ultima aveva autonomamente manifestato interesse nel replicare gli investimenti in prodotti finanziari cd. derivati che il sig.
stava ponendo in essere;
sempre in autonomia aveva pertanto aperto un conto con CP_1
sottoscrivendo documentazione contrattuale indicante la rischiosità di tali CP_3 investimenti - della quale era da ritenersi, pertanto, consapevole. Una volta avviato l'investimento, aveva chiesto al sig. , in virtù del rapporto di amicizia che li legava, di CP_1 aiutarla nello svolgimento di tali operazioni, riconoscendogli una gratificazione economica.
Dopo gli iniziali guadagni, la pandemia aveva comportato imprevedibili e drastiche perdite.
Il sig. non era tuttavia da ritenersi responsabile di tali perdite, avendo egli agito quale CP_1 amico e non come consulente finanziario;
in tale veste non era pertanto tenuto al rispetto della normativa disciplinante gli obblighi del consulente, da applicarsi solo nell'ambito di rapporti professionali. La sig.ra era inoltre consapevole della rischiosità Parte_1 dell'investimento in derivati, al punto da decidere di investirvi soltanto una parte della liquidità
a sua disposizione.
Il sig. , inoltre, lamentava la mancata formulazione, da parte dell'attrice, della richiesta CP_1 di risarcimento degli asseriti danni in sede di invito alla negoziazione assistita, con conseguente asimmetria tra il contenuto di questi e quello dell'atto introduttivo, tale da determinare l'improcedibilità della domanda.
Infine, in subordine, contestava la richiesta di risarcimento dei mancati guadagni, quantificati dall'attrice in € 17.833,01, trattandosi di somma a capitale potenziale e non effettiva.
Chiedeva, pertanto respingersi la richiesta dell'attrice.
Con ordinanza del 26/4/2023 è stata disposta la conversione del rito da sommario ad ordinario;
con ordinanza del 21/5/2024, da intendersi qui integralmente richiamata, il giudice rigettava le istanze istruttorie delle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni;
all'esito di quest'ultima, tratteneva infine la causa in decisione, assegnando ulteriori termini per la produzione di comparse conclusionali e memorie di replica. pagina 3 di 7 3. Le domande attoree vanno parzialmente accolte nei limiti che seguono.
Preliminarmente, occorre respingere l'eccezione sollevata da parte convenuta circa la mancata formulazione, da parte dell'attrice, della richiesta di risarcimento dei danni in sede di invito alla negoziazione assistita.
Dalla documentazione prodotta dalle parti risulta, infatti, che l'invito alla negoziazione assistita
(cfr. doc. 20 parte attrice) contenesse una precisa enucleazione dei fatti costitutivi della pretesa di parte attrice, tale da non ritenersi ravvisabile una mancata corrispondenza tra l'oggetto di tale istanza e quello del giudizio di merito.
Venendo al merito delle pretese attoree, occorre ritenere provata la sussistenza tra le parti di un rapporto avente natura negoziale, in virtù del quale la sig.ra ha affidato al sig. Parte_1
, consulente finanziario al tempo iscritto al relativo albo (cfr. doc. 1 fascicolo attrice) la CP_1 somma di € 20.000,00 affinché quest'ultimo procedesse ad investirla in operazioni su derivati, trattenendo a titolo di corrispettivo il 20% dei guadagni trimestrali (cfr. doc. 4, fasc. attrice).
Tale fattispecie, la quale presenta elementi riconducibili sia alla disciplina del mandato che a quella del contratto d'opera intellettuale ex art. 2229 c.c. e seguenti, si ritiene maggiormente riconducibile a quest'ultima ipotesi stante la centralità della spendita delle competenze tecniche del prestatore d'opera (e dallo stesso rivendicate, cfr. doc. 4 fasc. attrice, pag. 1) rispetto alla, pur sussistente, dimensione del compimento di atti in nome e per conto del mandante.
La sussistenza di rapporti amicali tra le parti, preesistenti alla stipulazione del contratto – circostanza non negata dalla stessa parte attrice – non configura in alcun modo un ostacolo al riconoscimento della natura professionale dell'incarico conferito al convenuto, il quale, peraltro, ha ammesso espressamente la duplice veste di amica e cliente dell'odierna attrice
(doc. 26, fasc. attrice: “(…) sarò molto contento di risentirti, come amica e come cliente”).
Il conto presso è stato aperto dall'odierna attrice su precisa indicazione del CP_3 convenuto (doc. 4 attrice, pag. 3, “non sono i conti della banca per la quale opero, per cui sono i primi che faccio aprire”); il ricorso ripetuto e prolungato nel tempo, da parte di quest'ultimo, all'accesso diretto al conto della sig. tramite i codici di accesso dalla Parte_1 stessa fornitigli – modus operandi che risulta provato dalla corrispondenza whatsapp intercorsa tra le parti (cfr. doc. fasc. attrice, pag. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24,
28) – e la movimentazione diretta delle somme depositate sul conto rafforzano ulteriormente tale asserzione, non risultando tale condotta logicamente compatibile con quella di chi si limiti a fornire meri consigli in virtù di un rapporto di amicizia. pagina 4 di 7 Altrettanto provata può ritenersi la natura onerosa di tale rapporto, sulla base delle fatture prodotte da parte attrice (doc. 13-16 fasc. attrice) e a fronte del fatto che il convenuto, pur contestando la natura professionale del rapporto e la sua giuridicità, non contesta specificamente l'avvenuto versamento dei corrispettivi (circostanza che, al contrario, ammette, cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 2: “(…) aveva chiesto al signor
, in amicizia, pur riconoscendo a quest'ultimo una gratificazione economica, di CP_1 aiutarla nelle operazioni di investimento (…)”.
Quanto alla condotta del convenuto, l'attrice ha allegato l'inadempimento del sig. con CP_1 riferimento alla mancata osservanza degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle proprie prestazioni.
In veste di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, il convenuto avrebbe infatti violato plurime disposizioni del T.U.F. e del Regolamento Consob, non operando per l'intermediario per il quale era promotore, percependo compensi direttamente dal cliente, utilizzando direttamente i codici di accesso del cliente, non fornendo informazioni adeguate circa i previsti investimenti ed il loro livello di rischio.
A fronte dell'allegazione dell'inadempimento il convenuto non ha tuttavia provato, come sarebbe stato suo onere fare, di aver adempiuto con la richiesta diligenza, né ha allegato l'esistenza di circostanze estintive della pretesa attorea, limitandosi a negare, infondatamente, l'esistenza di un rapporto contrattuale con la sig.ra e a Parte_1 evidenziare come eventuali obblighi informativi circa la rischiosità degli investimenti fossero a carico di con la quale la sig.ra aveva concluso il contratto. CP_3 Parte_1
Tale difesa è tuttavia irrilevante nella presente sede, ove ciò che viene in esame è unicamente il rapporto di consulenza finanziaria prestato dal convenuto.
A questo proposito il sig. , pur agendo in qualità di professionista e ricevendo il CP_1 relativo compenso, non ha provato di aver seguito e accompagnato l'attrice in operazioni di investimento adeguate - tenuto anche conto della propensione al rischio della cliente e del generale quadro di condizioni economiche ed aspettative della stessa - né di aver agito con perizia e diligenza al fine di evitare ulteriori perdite economiche.
Non può dunque ritenersi che il convenuto abbia assolto ai propri obblighi informativi e di consulenza rappresentando genericamente alla sig.ra la rischiosità Parte_1 dell'investimento, dal momento che avrebbe dovuto assicurarsi di aver offerto alla cliente un prodotto adeguato alle sue esigenze, per lo più ove si consideri che la sig.ra non Parte_1
pagina 5 di 7 disponeva di conoscenze tecniche in materia che le permettessero di prevedere l'andamento degli investimenti (come emerge dai messaggi e mail scambiati tra le parti).
Neppure il mero richiamo alle conseguenze economiche provocate dalla pandemia da COVID
è sufficiente a spiegare il fallimento dell'investimento effettuato, non avendo il convenuto chiarito concretamente il rapporto causa effetto e limitandosi a richiedere sul punto una generica quanto inammissibile consulenza tecnica.
In conclusione, le circostanze di cui sopra evidenziano un inadempimento di non scarsa importanza alle obbligazioni assunte dal convenuto, tale da fondare la pretesa risarcitoria dell'attrice.
4.1. Quanto ai danni lamentati da parte attrice, devono ritenersi provati quelli enucleati a titolo di danno emergente: da un lato, il capitale affidato all'odierno convenuto, ridottosi da €
20.000,00 a € 1.668,62 (cfr. doc.
6-12 fasc. attrice) con una perdita pari, pertanto, a €
18.331,38; dall'altro lato, i compensi erogati al convenuto, per un ammontare complessivo pari a € 4.503,10; per quanto concerne quest'ultima voce si evidenzia come, nonostante l'attribuzione formale alla società Sfera Consulenza Srl delle fatture n. 13 del 25/6/2019 e n.
26 del 23/10/2019 per complessivi € 2.757,20, l'odierno convenuto non abbia mosso alcuna specifica contestazione all'asserzione attorea circa l'effettiva imputabilità a sé delle somme a tale titolo versate.
In totale, dunque, il danno emergente può essere quantificato in € 22.834,48.
4.2. L'attrice ha altresì chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno da lucro cessante: sostiene, infatti, che il sig. si sia obbligato a conseguire, mediante i propri CP_1 investimenti, un rendimento netto del 3% mensile che, applicato alle somme depositate e alla durata del rapporto, ha quantificato complessivamente in € 17.783,01.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Non si ritiene infatti sufficiente a fondare la pretesa attorea il richiamo al contenuto della mail del 17.10.2017 (doc. 4, fasc. attrice), nella quale il convenuto affermava “riesco a far rendere netto circa il 3% al mese, fai conto da un 35% ad un 45% netti annui”.
Occorre infatti ricordare come l'obbligazione assunta dal convenuto venga generalmente ricondotta nell'alveo delle cosiddette obbligazioni “di mezzi” e non in quelle “di risultato”
(vedasi, tra le pronunce più recenti, Cass., ordinanza 39028/2021: “le prestazioni rese dal professionista, indipendentemente dalle espressioni utilizzate dalle parti (…), costituiscono obbligazioni di mezzo, che richiedono un dovere di diligenza qualificato, ma non certamente la garanzia del “risultato sperato” dal committente”). pagina 6 di 7 Tale affermazione va inoltre considerata nel contesto di uno scambio in cui lo stesso convenuto, seppur in misura largamente insufficiente - specie se parametrata agli obblighi informativi di cui alla normativa professionale di riferimento - faceva presente la sussistenza di rischi nell'investimento, invitando l'odierna attrice a non investire più di € 20.000,00 (cfr. doc. 4 fasc. attrice).
La domanda attorea, limitatamente a questo profilo, deve pertanto essere rigettata.
4.3. Alla luce di quanto esposto, il sig. deve essere condannato a corrispondere alla CP_1 sig.ra la somma complessiva di € 22.834,48 oltre interessi ex art. 1284, comma 1 Parte_1
c.c. dalla data della messa in mora (12.4.2021) alla data della domanda giudiziale (3.11.2022)
e interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.; esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n.
147/2022 per le controversie di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 (tenuto conto dell'importo attribuito all'attrice), ridotta ai minimi la fase istruttoria, in considerazione dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, condanna a corrispondere a la somma di € 22.834,48, oltre CP_1 Parte_1 interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 12.4.2021 al 3.11.2022 e interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 4.11.2022 al saldo;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che liquida in € CP_1 Parte_1
4.237,00 per compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato e marca, 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge.
Così deciso in Torino, in data 4.11.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario AUPP
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice, dott.ssa Marisa Gallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 20438/2022 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti FABIO ALESSANDRO SALERNO e Parte_1
FABRIZIO DALLA MUTTA che la rappresentano e difendono giusta delega in atti
ATTRICE
Contro
, con il patrocinio dell'avv. FEDERICO BERNARDI, che la rappresenta e CP_1 difende giusta delega in atti
CONVENUTA
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice
“In via principale e nel merito
- Accertare e dichiarare per i motivi tutti di cui al ricorso introduttivo, l'inadempimento rispetto alle proprie obbligazioni contrattuali del SI. e, per l'effetto, condannare CP_1 quest'ultimo al pagamento in favore della SI.ra , per tutte le motivazioni di Parte_1 cui in atto, della somma di € 40.617,49=, o quella diversa somma, anche veriore e da calcolarsi se del caso in via equitativa, ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora decorsi e decorrendi dal 12.04.2021 al saldo e, successivamente, ai sensi dell'art. 1284, 4 comma c.c.
pagina 1 di 7 In via istruttoria: omissis
- Il tutto con vittoria di spese, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA se dovuta e
CPA di legge”.
Per il convenuto
NEL MERITO
- respingere le domande tutte avanzate dalla signora in quanto Parte_1 destituite di fondamento in fatto ed in diritto per le ragioni tutte esposte e dedotte in atto, mandando assolto il resistente da ogni pretesa avversaria;
CP_1
“In via istruttoria: omissis”
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 7/11/2022, ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio il sig. esponendo che: l'odierna attrice si era rivolta al sig. CP_1
, conoscente e consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede per CP_1 CP_2 per investire i propri risparmi e quest'ultimo aveva acconsentito, dietro compenso pari al 20% dei previsti guadagni;
dietro indicazioni del sig. , la sig.ra aveva aperto un CP_1 Parte_1 conto presso versandovi complessivamente la somma di € 20.000,00; il convenuto CP_3 operava sul conto in totale autonomia, chiedendo di volta in volta i codici di accesso alla sig.
e investendo i risparmi depositati in prodotti finanziari di sua scelta;
tra il 2018 e il Parte_1
2019 il sig. riceveva, a titolo di compenso, la somma complessiva di € 4.503,10, CP_1 fatturati in parte direttamente e in parte dalla Sfera Consulenza Srl in liquidazione, società di cui lo stesso deteneva il 50%; dal dicembre 2019 il conto registrava perdite CP_1 progressivamente più consistenti, portando la sig.ra , nell'ottobre 2020, a prelevare Parte_1
l'ammontare residuo, pari a € 1.668,62.
A giudizio della sig.ra , il rapporto intercorso tra le parti era da inquadrarsi Parte_1 nell'ambito di un contratto di mandato o di prestazione d'opera intellettuale finalizzata alla gestione e investimento dei risparmi di quest'ultima da parte del sig. ; costui, secondo CP_1 la signora , si sarebbe reso responsabile di numerose violazioni della disciplina Parte_1 prevista dal Tuf e dal Regolamento intermediari Consob, violando, tra gli altri, il vincolo di esclusività che lo legava a il divieto di percepire compensi direttamente dal CP_2 cliente, il divieto di ricorrere ai codici di accesso ai rapporti del cliente, gli obblighi informativi previsti circa la rischiosità dell'investimento e, più in generale, il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, rendendosi inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte. pagina 2 di 7 Concludeva chiedendo il risarcimento dei danni subiti, pari a € 4.503,10 di compensi erogati al sig. , € 18.331,38 di capitale investito e perduto ed € 17.783,01 di mancati CP_1 guadagni, per un ammontare complessivo di € 40.617,49.
2. Con comparsa di costituzione e risposta del 17/04/2023 il sig. si costituiva in CP_1 giudizio, rilevando che: tra il sig. e la sig.ra era in essere una CP_1 Parte_1 frequentazione di natura amicale, in ragione della quale quest'ultima aveva autonomamente manifestato interesse nel replicare gli investimenti in prodotti finanziari cd. derivati che il sig.
stava ponendo in essere;
sempre in autonomia aveva pertanto aperto un conto con CP_1
sottoscrivendo documentazione contrattuale indicante la rischiosità di tali CP_3 investimenti - della quale era da ritenersi, pertanto, consapevole. Una volta avviato l'investimento, aveva chiesto al sig. , in virtù del rapporto di amicizia che li legava, di CP_1 aiutarla nello svolgimento di tali operazioni, riconoscendogli una gratificazione economica.
Dopo gli iniziali guadagni, la pandemia aveva comportato imprevedibili e drastiche perdite.
Il sig. non era tuttavia da ritenersi responsabile di tali perdite, avendo egli agito quale CP_1 amico e non come consulente finanziario;
in tale veste non era pertanto tenuto al rispetto della normativa disciplinante gli obblighi del consulente, da applicarsi solo nell'ambito di rapporti professionali. La sig.ra era inoltre consapevole della rischiosità Parte_1 dell'investimento in derivati, al punto da decidere di investirvi soltanto una parte della liquidità
a sua disposizione.
Il sig. , inoltre, lamentava la mancata formulazione, da parte dell'attrice, della richiesta CP_1 di risarcimento degli asseriti danni in sede di invito alla negoziazione assistita, con conseguente asimmetria tra il contenuto di questi e quello dell'atto introduttivo, tale da determinare l'improcedibilità della domanda.
Infine, in subordine, contestava la richiesta di risarcimento dei mancati guadagni, quantificati dall'attrice in € 17.833,01, trattandosi di somma a capitale potenziale e non effettiva.
Chiedeva, pertanto respingersi la richiesta dell'attrice.
Con ordinanza del 26/4/2023 è stata disposta la conversione del rito da sommario ad ordinario;
con ordinanza del 21/5/2024, da intendersi qui integralmente richiamata, il giudice rigettava le istanze istruttorie delle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni;
all'esito di quest'ultima, tratteneva infine la causa in decisione, assegnando ulteriori termini per la produzione di comparse conclusionali e memorie di replica. pagina 3 di 7 3. Le domande attoree vanno parzialmente accolte nei limiti che seguono.
Preliminarmente, occorre respingere l'eccezione sollevata da parte convenuta circa la mancata formulazione, da parte dell'attrice, della richiesta di risarcimento dei danni in sede di invito alla negoziazione assistita.
Dalla documentazione prodotta dalle parti risulta, infatti, che l'invito alla negoziazione assistita
(cfr. doc. 20 parte attrice) contenesse una precisa enucleazione dei fatti costitutivi della pretesa di parte attrice, tale da non ritenersi ravvisabile una mancata corrispondenza tra l'oggetto di tale istanza e quello del giudizio di merito.
Venendo al merito delle pretese attoree, occorre ritenere provata la sussistenza tra le parti di un rapporto avente natura negoziale, in virtù del quale la sig.ra ha affidato al sig. Parte_1
, consulente finanziario al tempo iscritto al relativo albo (cfr. doc. 1 fascicolo attrice) la CP_1 somma di € 20.000,00 affinché quest'ultimo procedesse ad investirla in operazioni su derivati, trattenendo a titolo di corrispettivo il 20% dei guadagni trimestrali (cfr. doc. 4, fasc. attrice).
Tale fattispecie, la quale presenta elementi riconducibili sia alla disciplina del mandato che a quella del contratto d'opera intellettuale ex art. 2229 c.c. e seguenti, si ritiene maggiormente riconducibile a quest'ultima ipotesi stante la centralità della spendita delle competenze tecniche del prestatore d'opera (e dallo stesso rivendicate, cfr. doc. 4 fasc. attrice, pag. 1) rispetto alla, pur sussistente, dimensione del compimento di atti in nome e per conto del mandante.
La sussistenza di rapporti amicali tra le parti, preesistenti alla stipulazione del contratto – circostanza non negata dalla stessa parte attrice – non configura in alcun modo un ostacolo al riconoscimento della natura professionale dell'incarico conferito al convenuto, il quale, peraltro, ha ammesso espressamente la duplice veste di amica e cliente dell'odierna attrice
(doc. 26, fasc. attrice: “(…) sarò molto contento di risentirti, come amica e come cliente”).
Il conto presso è stato aperto dall'odierna attrice su precisa indicazione del CP_3 convenuto (doc. 4 attrice, pag. 3, “non sono i conti della banca per la quale opero, per cui sono i primi che faccio aprire”); il ricorso ripetuto e prolungato nel tempo, da parte di quest'ultimo, all'accesso diretto al conto della sig. tramite i codici di accesso dalla Parte_1 stessa fornitigli – modus operandi che risulta provato dalla corrispondenza whatsapp intercorsa tra le parti (cfr. doc. fasc. attrice, pag. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24,
28) – e la movimentazione diretta delle somme depositate sul conto rafforzano ulteriormente tale asserzione, non risultando tale condotta logicamente compatibile con quella di chi si limiti a fornire meri consigli in virtù di un rapporto di amicizia. pagina 4 di 7 Altrettanto provata può ritenersi la natura onerosa di tale rapporto, sulla base delle fatture prodotte da parte attrice (doc. 13-16 fasc. attrice) e a fronte del fatto che il convenuto, pur contestando la natura professionale del rapporto e la sua giuridicità, non contesta specificamente l'avvenuto versamento dei corrispettivi (circostanza che, al contrario, ammette, cfr. comparsa di costituzione e risposta, pag. 2: “(…) aveva chiesto al signor
, in amicizia, pur riconoscendo a quest'ultimo una gratificazione economica, di CP_1 aiutarla nelle operazioni di investimento (…)”.
Quanto alla condotta del convenuto, l'attrice ha allegato l'inadempimento del sig. con CP_1 riferimento alla mancata osservanza degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle proprie prestazioni.
In veste di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, il convenuto avrebbe infatti violato plurime disposizioni del T.U.F. e del Regolamento Consob, non operando per l'intermediario per il quale era promotore, percependo compensi direttamente dal cliente, utilizzando direttamente i codici di accesso del cliente, non fornendo informazioni adeguate circa i previsti investimenti ed il loro livello di rischio.
A fronte dell'allegazione dell'inadempimento il convenuto non ha tuttavia provato, come sarebbe stato suo onere fare, di aver adempiuto con la richiesta diligenza, né ha allegato l'esistenza di circostanze estintive della pretesa attorea, limitandosi a negare, infondatamente, l'esistenza di un rapporto contrattuale con la sig.ra e a Parte_1 evidenziare come eventuali obblighi informativi circa la rischiosità degli investimenti fossero a carico di con la quale la sig.ra aveva concluso il contratto. CP_3 Parte_1
Tale difesa è tuttavia irrilevante nella presente sede, ove ciò che viene in esame è unicamente il rapporto di consulenza finanziaria prestato dal convenuto.
A questo proposito il sig. , pur agendo in qualità di professionista e ricevendo il CP_1 relativo compenso, non ha provato di aver seguito e accompagnato l'attrice in operazioni di investimento adeguate - tenuto anche conto della propensione al rischio della cliente e del generale quadro di condizioni economiche ed aspettative della stessa - né di aver agito con perizia e diligenza al fine di evitare ulteriori perdite economiche.
Non può dunque ritenersi che il convenuto abbia assolto ai propri obblighi informativi e di consulenza rappresentando genericamente alla sig.ra la rischiosità Parte_1 dell'investimento, dal momento che avrebbe dovuto assicurarsi di aver offerto alla cliente un prodotto adeguato alle sue esigenze, per lo più ove si consideri che la sig.ra non Parte_1
pagina 5 di 7 disponeva di conoscenze tecniche in materia che le permettessero di prevedere l'andamento degli investimenti (come emerge dai messaggi e mail scambiati tra le parti).
Neppure il mero richiamo alle conseguenze economiche provocate dalla pandemia da COVID
è sufficiente a spiegare il fallimento dell'investimento effettuato, non avendo il convenuto chiarito concretamente il rapporto causa effetto e limitandosi a richiedere sul punto una generica quanto inammissibile consulenza tecnica.
In conclusione, le circostanze di cui sopra evidenziano un inadempimento di non scarsa importanza alle obbligazioni assunte dal convenuto, tale da fondare la pretesa risarcitoria dell'attrice.
4.1. Quanto ai danni lamentati da parte attrice, devono ritenersi provati quelli enucleati a titolo di danno emergente: da un lato, il capitale affidato all'odierno convenuto, ridottosi da €
20.000,00 a € 1.668,62 (cfr. doc.
6-12 fasc. attrice) con una perdita pari, pertanto, a €
18.331,38; dall'altro lato, i compensi erogati al convenuto, per un ammontare complessivo pari a € 4.503,10; per quanto concerne quest'ultima voce si evidenzia come, nonostante l'attribuzione formale alla società Sfera Consulenza Srl delle fatture n. 13 del 25/6/2019 e n.
26 del 23/10/2019 per complessivi € 2.757,20, l'odierno convenuto non abbia mosso alcuna specifica contestazione all'asserzione attorea circa l'effettiva imputabilità a sé delle somme a tale titolo versate.
In totale, dunque, il danno emergente può essere quantificato in € 22.834,48.
4.2. L'attrice ha altresì chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno da lucro cessante: sostiene, infatti, che il sig. si sia obbligato a conseguire, mediante i propri CP_1 investimenti, un rendimento netto del 3% mensile che, applicato alle somme depositate e alla durata del rapporto, ha quantificato complessivamente in € 17.783,01.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Non si ritiene infatti sufficiente a fondare la pretesa attorea il richiamo al contenuto della mail del 17.10.2017 (doc. 4, fasc. attrice), nella quale il convenuto affermava “riesco a far rendere netto circa il 3% al mese, fai conto da un 35% ad un 45% netti annui”.
Occorre infatti ricordare come l'obbligazione assunta dal convenuto venga generalmente ricondotta nell'alveo delle cosiddette obbligazioni “di mezzi” e non in quelle “di risultato”
(vedasi, tra le pronunce più recenti, Cass., ordinanza 39028/2021: “le prestazioni rese dal professionista, indipendentemente dalle espressioni utilizzate dalle parti (…), costituiscono obbligazioni di mezzo, che richiedono un dovere di diligenza qualificato, ma non certamente la garanzia del “risultato sperato” dal committente”). pagina 6 di 7 Tale affermazione va inoltre considerata nel contesto di uno scambio in cui lo stesso convenuto, seppur in misura largamente insufficiente - specie se parametrata agli obblighi informativi di cui alla normativa professionale di riferimento - faceva presente la sussistenza di rischi nell'investimento, invitando l'odierna attrice a non investire più di € 20.000,00 (cfr. doc. 4 fasc. attrice).
La domanda attorea, limitatamente a questo profilo, deve pertanto essere rigettata.
4.3. Alla luce di quanto esposto, il sig. deve essere condannato a corrispondere alla CP_1 sig.ra la somma complessiva di € 22.834,48 oltre interessi ex art. 1284, comma 1 Parte_1
c.c. dalla data della messa in mora (12.4.2021) alla data della domanda giudiziale (3.11.2022)
e interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.; esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n.
147/2022 per le controversie di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 (tenuto conto dell'importo attribuito all'attrice), ridotta ai minimi la fase istruttoria, in considerazione dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, condanna a corrispondere a la somma di € 22.834,48, oltre CP_1 Parte_1 interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 12.4.2021 al 3.11.2022 e interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 4.11.2022 al saldo;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che liquida in € CP_1 Parte_1
4.237,00 per compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato e marca, 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge.
Così deciso in Torino, in data 4.11.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
Minuta redatta con la collaborazione del funzionario AUPP
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