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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 07/10/2022, n. 1554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1554 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/10/2022
N. 01685/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso r.g. n. 1685 del 2019, proposto dalla:
- PGH Barone di Mare S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Domenico Mastrolia, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Melendugno, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto De Giuseppe e Matteo Sanapo, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
per la revoca
- del Decreto Presidenziale n. 145 del 28 ottobre 2019, con il quale questo T.a.r. ingiungeva “ alla società PGH Barone di Mare S.r.l. il pagamento in favore del Comune di Melendugno delle somme indicate in epigrafe nel termine di quaranta giorni dalla notifica del presente decreto, con l’avvertenza che nel medesimo termine potrà essere proposta opposizione e che in difetto si procederà ad esecuzione forzata ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Melendugno.
Visti gli artt. 65 ss. c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza del 5 ottobre 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
1.- Richiamato il decreto ingiuntivo n. 145 del 2019 di questa Sezione.
2.- Considerato che con il presente ricorso la società PGH Barone di Mare S.r.l. proponeva opposizione al predetto decreto ingiuntivo.
3.- Considerato, ancora, che:
- con ordinanza n. 657 del 26 giugno 2020 questa Sezione disponeva un adempimento istruttorio, nominando quale verificatore il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Otranto.
- il Verificatore depositava la propria relazione in data 2 agosto 2021.
- con ordinanza n. 1550/2021 questa Sezione esponeva inoltre quanto segue: «(…) la Relazione tecnica appena richiamata richiede alcuni ulteriori chiarimenti da parte del Verificatore - rispetto ai quali si ordina al Comune, ove necessario per il loro svolgimento, di mettere a disposizione dell’Ing. Maggiulli i documenti necessari -, in specie relativamente:
a) al profilo della duplicazione degli oneri concessori [nella Relazione si scrive che i “ due progetti sono stati strutturati per comparti (A, B, C, D, E). Il progetto in variante prevede interventi sull’intera area (Comparti A, B, C, D, E). Il progetto in deroga prevede interventi nei Comparti A, B, C ed E (anche se erroneamente nella relazione istruttoria del Responsabile dell’Ufficio Tecnico si fa riferimento ad interventi nel Comparto D). Alla luce di quanto su esposto, si evidenzia che l’eventuale duplicazione degli oneri concessori è da ricercare negli interventi previsti nel Comparto E (unico comparto comune ai due progetti) e nell’unica voce comune agli allegati n. 4 e n. 13 e, cioè, la Voce Verde attrezzato e sistemazioni esterne ”, laddove invece, proprio per quanto riferito dal Verificatore, la coincidenza parrebbe riguardare tutti i Comparti a esclusione di quello. … Ancora, sempre nella Relazione, si scrive che “ Al fine del calcolo degli oneri, si può dichiarare quanto segue. Il calcolo, per come riportato negli allegati, fa riferimento ad una tabella di calcolo delle superfici residenziali e non residenziali (necessaria per il calcolo degli oneri di U.P. e U.S. ma che non è stata riscontrata dalla documentazione trasmessa al sottoscritto e visionata nei fascicoli depositati presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Melendugno) e da un quadro economico di progetto e programma delle spese da ammettere a finanziamento (questo presente agli atti), ma da cui si evince che le opere previste nel blocco “E” non sono state computate e, quindi, per le quali non è stato calcolato il C.C. Per quanto riguarda, invece, il calcolo degli oneri per U.P. e U.S. si fa riferimento ad una superficie di mq. 10.125,68 per la quale non è stato possibile dedurne l’esattezza neanche dagli elaborati progettuali. Tuttavia, per quanto concerne l’esattezza dei calcoli effettuati da Responsabile dell’Ufficio Tecnico, si può dichiarare che sono stati effettuati in maniera corretta (tranne che per una piccolissima differenza di € 10,88 in negativo nel calcolo degli oneri relativi alle U.S.) ”: e tuttavia non è chiaro come il Verificatore abbia potuto accertare la correttezza degli oneri stimati senza aver la disponibilità della “ tabella di calcolo delle superfici residenziali e non residenziali ” e senza poter valutare, neanche dagli elaborati progettuali, l’esattezza del riferimento alla superficie considerata come pari a mq 10.125,68].
b) al profilo delle sanzioni derivanti dall’inottemperanza alla successiva nota prot. 6354 del 13/03/2017 dell’Ufficio Tecnico Comunale, rispetto al quale il Verificatore scrive che “ nulla si può dichiarare in quanto, dalla visione della documentazione agli atti dell’UTC, né tantomeno di quella trasmessa al sottoscritto, non è riscontrabile documentazione che ne attesti l’esistenza ”, dovendo lo stesso Verificatore acquisire dal Comune intimato, obbligato a rilasciarla, siffatta documentazione.
c) al profilo della “ richiesta compensazione, totale e/o parziale, del contributo di costruzione con la realizzazione di altre opere da parte della società barone di mare ”, rispetto al quale il Verificatore scrive che “ non si può dichiarare che il procedimento sia ancora aperto in quanto, sia dagli atti visionati che da quelli prodotti ed acquisiti, non esiste alcuna documentazione che ne attesti il corretto avanzamento procedurale ”, così delineando, e di ciò si chiede espressa conferma, una condotta inerte del Comune intimato a fronte dell’istanza formulata in tal senso dal Mazzotta il 27 febbraio 2019, acclarata al protocollo comunale al n. 5457 del 1° marzo 2019.
… Ritenuto inoltre che, pure in ragione delle posizioni espresse in udienza dai difensori, risulta opportuno sollecitare le parti a una verifica in contraddittorio sulle rispettive richieste e contestazioni, con particolare riguardo a quei profili - quali la valenza della intervenuta convenzione, il contenuto delle sanzioni e l’ipotesi dell’eventuale compensazione tra ‘contributo’ e ‘opere’ - allo stato non compiutamente definibili - già il tema da ultimo segnalato, a esempio, pare incidere direttamente sui contenuti dell’obbligazione a carico della società, dovendo l’A.c. preliminarmente esprimersi sulla possibilità/utilità di uno scomputo totale o parziale delle somme dovute a fronte della eventuale realizzazione di opere di urbanizzazione » (TAR Puglia Lecce, I, ordinanza n. 1550 del 28 ottobre 2021).
4.- Ritenuto che il Verificatore non ha adempiuto all’ulteriore incombente istruttorio: e tuttavia, avendo egli già svolto la più parte degli approfondimenti necessari ai fini della decisione, appare opportuno non sostituirlo e, invece, concedere allo stesso, per il completamento delle verifiche previste dalle richiamate statuizioni n. 657/2020 e n. 1550/2021, un termine di altri 90 giorni dalla comunicazione/notificazione di quest’ordinanza.
5.- Ritenuto, ancora, come esposto dai difensori dell’A.c. nella memoria del 2 settembre 2022 « in merito alla verifica in contraddittorio tra le parti sulle rispettive richieste e contestazioni, … che l’Amministrazione comunale si è attivata per lo svolgimento dei suddetti incontri presso gli Uffici comunali, anche nello spirito di più ampia collaborazione e al fine di constatare la sussistenza di una possibile conciliazione con la società opponente, come si desume dai Verbali del 27.1.2022, del 3.2.2022 e dell’8.3.2022 (…). In particolare, nel Verbale dell’8.3.2022, la società PGH Barone di Mare si era impegnata a produrre un progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere entro il 24 marzo 2022. Da ultimo, è necessario evidenziare che entro la predetta data del 24.23.2022, la società opponente non ha fatto pervenire al Comune il suddetto progetto; inoltre, come si desume dal Verbale del 24.3.2022, alcun rappresentate della società opponente è comparso alla riunione già fissata per il 24.3.2022 presso gli Uffici comunali »: in ragione delle posizioni odiernamente ribadite in udienza dai difensori, e pure tenuto conto dell’attuale situazione della società ( che gli stessi difensori dichiarano sottoposta ad amministrazione o controllo giudiziaria/o, e dunque attualmente ‘guidata’ da pubblici ufficiali ), risulta dunque tuttora opportuno sollecitare le parti a una verifica in contraddittorio sulle rispettive richieste e contestazioni, nella prospettiva di un’eventuale soluzione concordata della vicenda.
6.- Ritenuto, infine, che:
- della verifica suddetta le parti dovranno compiere una puntuale verbalizzazione, da produrre poi in questo giudizio insieme a ogni ulteriore atto/documento eventualmente richiamato o utile alla decisione della causa.
- per l’adempimento istruttorio e il deposito presso la Segreteria di questo Tribunale del predetto verbale si indica il termine di 90 giorni dalla comunicazione/notificazione di quest’ordinanza.
- debbono inoltre assegnarsi 90 giorni al Verificatore per il deposito degli ulteriori chiarimenti richiesti, come precisati in motivazione.
- la causa va rinviata all’udienza pubblica del 7 giugno 2023.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, dispone gli adempimenti istruttori indicati in motivazione, con i termini ivi fissati.
Rinvia, per il prosieguo, all’udienza pubblica del 7 giugno 2023.
Ordina alla Segreteria di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza - anche al Verificatore Ing. Emanuele Maria Maggiulli e agli organi di amministrazione o controllo giudiziaria/o della società .
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5 ottobre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO