Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/02/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 7235/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Rosella Nocera Presidente
- Tiziana Di Gioia Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 7235/2024 R.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio e pendente tra
( ), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
Avv. Domenico Pace,
-parte attrice-
e
Controparte_1
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio civile celebrato in data 13.03.2017. Ha precisato che dalla loro unione sono nati figli (16.04.2017) et Persona_1
(21.12.2021). Per_2
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Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedimento giudiziale di separazione personale ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha eccepito che il marito è dipendente da alcol e sostanze stupefacenti.
Ha dedotto di essere disoccupata, mentre il marito lavora presso un'azienda per cui percepisce un reddito mensile pari ad € 1.700,00 netti.
Ha precisato di aver sacrificato le proprie aspirazioni professionali per dedicarsi alla cura del nucleo domestico.
Ha concluso domandando: lo scioglimento del matrimonio;
un contributo al proprio mantenimento pari ad € 200,00; un contributo paterno al mantenimento dei figli pari ad € 500,00
(€ 250,00 per ciascuno) oltre al 50% di spese straordinarie.
Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il
01.07.2024).
I.2.- Il Presidente ha designato il giudice delegato e disposto la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giudizio.
I.3.- La parte convenuta non si è costituita Controparte_1 in giudizio nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi.
I.4.- In occasione dell'udienza di comparizione del
17.01.2025 il giudice delegato ha ordinato i provvedimenti temporanei ed urgenti1 e, non comparendo alcuno per la parte convenuta, ha invitato la parte attrice a precisare le conclusioni ritenendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova.
La parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel proprio atto introduttivo.
Il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I.5.- Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio con parere del 16.07.2024. 1 Breviter, il Presidente ha stabilito in favore della madre la percezione dell'AUU al 100% e confermato per il resto le condizioni regolanti lo stato separativo.
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II.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte convenuta che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi.
III.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
III.1.- Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) pronuncia della separazione personale giusta sentenza del
Tribunale di Bari n. 4222/2023 del 25.10.2023, passata in giudicato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente, avvenuta all'udienza del
17.02.2023;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta.
III.2.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
III.3.- Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
IV.- Quanto agli aspetti personali ed economici riguardanti la vicenda matrimoniale, comprensivi di quelli riguardanti i figli e , in difetto di circostanze Persona_1 Per_2 ulteriori e diverse rispetto a quelle delibate all'udienza di comparizione delle parti, vanno confermati i provvedimenti adottati con ordinanza del 17.01.2025.
IV.1.- In primo luogo, deve essere confermato l'affidamento esclusivo dei figli in favore della madre con collocamento
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prevalente presso la medesima atteso che non sono intervenute modificazioni sostanziali tali da determinare un regime differente.
IV.
2. Deve essere inoltre confermato il calendario di incontri padre-figli già predisposto con ordinanza del
17.01.2024. In particolare, il padre potrà e dovrà incontrare a) il lunedì, mercoledì ed il venerdì di ogni Persona_1 settimana dalle ore 16:00 alle ore 19:00 ed a settimane alterne dalle ore 10:00 del sabato alle ore alle 18:00 della domenica;
b) nel periodo natalizio un anno, a cominciare da quello in corso, dalle ore 10:00 del 23 dicembre alle ore
20:00 del 27 dicembre e l'anno successivo dalle ore 10:00 del
30 dicembre alle ore 20:00 del 2 gennaio e così di seguito;
c) nel periodo pasquale dalle ore 10:00 alle ore 20:00 del giorno di Pasqua di tutti gli anni pari e dalle ore 10:00 alle ore
20:00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
d) nel periodo estivo per 15 giorni o in luglio o in agosto ad anni alterni previo accordo da concludersi tra i genitori entro il
30 giugno di ogni anno;
e) tutti gli anni in occasione della festività del papà; f) i giorni di compleanno dei figli saranno trascorsi unitamente ad entrambi i genitori;
Per_2 invece (fino al compimento di tre anni): a) il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana dalle ore 16.00 alle ore 19,00 ed a settimane alterne dalle ore 10:00 alle ore alle
13,00 del sabato o della domenica;
b) nel periodo natalizio dalle ore 10:00 alle ore 20,00 dei giorni 24, 25 e 26 dicembre e l'anno successivo dalle ore 10:00 alle ore 20.00 del 31 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio;
c) nel periodo pasquale dalle ore 10:00 alle ore 20,00 del giorno di Pasqua di tutti gli anni pari e dalle ore 10:00 alle ore 20,00 del lunedì dell'Angelo di tutti gli anni dispari;
d) nel periodo estivo per 10 giorni consecutivi o in luglio o in agosto senza pernottamento previo accordo da concludersi tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno;
e) tutti gli anni in occasione della festività della mamma;
f) i giorni di compleanno dei figli saranno trascorsi unitamente ad entrambi i genitori;
dal compimento di quattro anni gli incontri avverranno secondo le medesime modalità previste per Per_1
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Maria. Il presente calendario è in ogni caso suscettibile di modifiche concordate in ragione delle esigenze di studio dei figli e di quelle lavorative dei genitori che dovranno favorire al meglio la realizzazione concreta dell'interesse alla bigenitorialità.
IV.3.- Quanto agli aspetti economici, in particolare la corresponsione dell'assegno divorzile in favore della moglie e il contributo paterno al mantenimento ordinario dei figli, occorre rilevare che rispetto all'epoca della separazione sia la situazione economico-patrimoniale della sia la Pt_1 capacità reddituale del sono rimaste immutate. Più CP_1 precisamente, è emerso che la si occupa pressoché in Pt_1 via esclusiva dei figli piccoli (rispettivamente di 7 e 3 anni) e dalla documentazione fiscale versata in atti ella risulta essere sostanzialmente priva di redditi. Infatti, le uniche entrate dichiarate sono rappresentate dagli assegni versati in suo favore dall'ex marito. Per contro il marito continua a prestare la propria attività lavorativa presso la società “Edison Next Goverment s.r.l.” e gode di un appannaggio mensile pari ad € 1.700,00 netti.
Dunque, rispetto a quanto già previsto in sede di separazione e all'udienza di comparizione delle parti, le misure provvisoriamente disposte risultano essere congrue e di giustizia.
V.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte convenuta che è tenuta alla rifusione.
La liquidazione è effettuata come in dispositivo sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 7235/2024
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introdotto con ricorso del 01.07.2024 da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del P.M., così Controparte_1 provvede:
1) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in
Toritto (BA) in data 13.03.2017 tra (Grumo Parte_1
Appula (BA), 11.05.1998) e (Grumo Appula Controparte_1
(BA), 20.02.1985) e iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Toritto al n. 2, parte
I, anno 2017;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE a carico di l'obbligo di Controparte_1 continuare pagare a titolo di assegno divorzile in favore di la somma mensile di € 200,00 (oltre ad Parte_1 aggiornamenti annuali sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI);
5) DISPONE che i figli restino affidati in via esclusiva alla madre con collocamento prevalente presso la stessa;
6) DISPONE che gli incontri tra padre e figli restino regolati nei modi e termini meglio indicati in motivazione;
7) DISPONE a carico di l'obbligo di Controparte_1 continuare versare in favore di la somma Parte_1 mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 250,00 per ciascuno) oltre aggiornamenti annuali sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-
FOI;
8) DISPONE a carico di entrambi i genitori, nella misura del
50% ciascuno, l'obbligo di provvedere al pagamento delle spese straordinarie per i figli nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Bari in data 16.11.2017 e ss.mm.;
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9) DISPONE che l'assegno unico universale per ciascun figlio sia percepito al 100% e in via esclusiva dalla madre
; Pt_1
10) CONDANNA alla rifusione, in favore di Controparte_1
di spese e compensi di giudizio che si Parte_1 liquidano in € 2.857,75 (di cui € 98,00 per esborsi) oltre
R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 04 febbraio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Rosella Nocera
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