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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/07/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1481/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate solo nell'interesse di parte attrice in data 19.6.2025; vista la fissazione dell'udienza figurata fissata per il 19.6.2025 per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1481/2022 R.G.A.C. vertente
TRA nata il [...] a [...] Parte_1
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Marina di C.F._1
Gioiosa Ionica, alla via Mistia II, n. 7 presso lo Studio dell'avv. MASSIMO MAZZAFERRO che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio;
-ATTRICE-
E
, IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE P.T., (P.IVA ) elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Reggio Calabria, alla via Provinciale vecchia, n. 167 presso lo studio dell'avv. ELISABETTA RITA GUALTIERI che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTA-
NONCHE'
residente in [...]; Controparte_2
-CONVENUTO CONTUMACE-
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale - lesioni
Conclusioni delle parti: alla udienza del 19.6.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni del procuratore costituito nell'interesse di parte attrice da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
Fatto e diritto
I.- Con atto di citazione ritualmente notificato ha esposto Parte_1 che il giorno 14.11.2020, alle ore 12.00 circa, mentre era intenta ad annaffiare alcune piantine presenti sul marciapiede antistante la propria abitazione veniva urtata dall'autovettura BMW 315, tg. EX806RG, di proprietà e condotta da il quale in esecuzione della Controparte_2 retromarcia non si avvedeva della sua presenza;
che, in conseguenza dell'urto, cadeva rovinosamente a terra, riportando “trauma contusivo ginocchio sx con frattura della rotula” come da documentazione medica allegata in atti;
che veniva successivamente ricoverata in data 21.11.2020 veniva ricoverata presso il Reparto di Ortopedia dell'Ospedale 'Pugliese-
Ciaccio' di Catanzaro con la diagnosi “frattura scomposta rotula sinistra e paralisi dello sciatico a sinistra” e sottoposta ad intervento chirurgico con dimissioni in data 26.11.2020.
2 Ha dedotto in ordine alla esclusiva responsabilità dell' nella CP_2 causazione del sinistro e concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:
I.
2- Si è costituita in giudizio la Compagnia indicata in epigrafe eccependo la nullità della citazione per genericità della domanda nonché contestando nel merito la ricostruzione dell'evento per come prospettata dalla difesa della Commisso insistendo per il rigetto della domanda per assenza di prova e, in subordine, per il riconoscimento del concorso di colpa per le ragioni meglio evidenziate nella comparsa di costituzione depositata il 07.3.2023 alla quale si fa rinvio.
I.
3- Nonostante la ritualità della notifica nessuno si è costituito in giudizio nell'interesse di di cui va dichiarata la contumacia. Controparte_2
I.
4- Istruita la causa mediante produzione documentale ed escussione testimoniale nonché espletamento di CTU medico-legale, la causa è stata rinviata alla udienza del 19.06.2025 – svoltasi con modalità cartolari - per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
II.- La domanda va accolta per quanto di ragione.
In primo luogo si osserva che il fatto come descritto ricade sotto l'ambito di applicazione dell'art. 2054 cc. sul presupposto – condiviso dalla giurisprudenza - che la disposizione normativa sopra citata copra sia il danno da circolazione che da non circolazione nel senso che “Il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che ai fini dell'operatività della garanzia r.c. auto è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico, ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché
3 esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo” (Sez. Un. civ., 29 aprile 2015, n. 8620).
Invero, qualora si investa un pedone, trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2054, comma 1, del c.c., in base al quale il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ne deriva che la responsabilità del conducente si presume, almeno che questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare il predetto evento, o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell'incidente. Del resto, stante le ordinarie regole in tema di responsabilità extracontrattuale, il danneggiato ha l'onere di provare la sussistenza di un danno ingiusto, nonché il nesso di causalità, ovvero la sussistenza di un comportamento del conducente contrario alle norme, generiche e specifiche, che regolano la circolazione stradale, causativo del danno ingiusto posto a fondamento della domanda di risarcimento dei danni. Altresì, si evidenzia come la presunzione posta a carico del conducente non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. E infatti, allorché il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione in parola, ciò non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del danneggiato. In atri termini, la presunzione di colpa del conducente del veicolo investitore prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, la circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con quella presunta del conducente.
4 Sul punto la Suprema Corte ha affermato che l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone - nell'atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali - abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ed abbia iniziato l'attraversamento distrattamente, sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo (Cass., 5 marzo 2013, n. 5399, nella specie i giudici di legittimità hanno confermato la pronuncia di merito che, nel decidere sulla domanda risarcitoria proposta da un pedone investito da un'autovettura, aveva ascritto, con motivazione coerente e logica, l'incidente nella misura del settanta per cento a responsabilità del primo, che aveva attraversato con andamento incerto una strada a largo scorrimento in condizioni di quasi totale oscurità al di fuori delle strisce pedonali, e del rimanente trenta per cento a responsabilità del conducente del veicolo, il quale aveva sorpassato un gruppo di autovetture che a loro volta avevano rallentato la marcia proprio per consentire l'attraversamento dei pedoni nei pressi di una fermata dell'autobus).
Del resto tale orientamento è coerente col principio che non può attribuirsi al colpevole una responsabilità maggiore di quella derivante dalla obbiettiva efficienza causale del suo comportamento allorché questo concorra con quello egualmente eziologicamente efficiente del danneggiato.
In atri termini, la presunzione di colpa del conducente del veicolo investitore prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, la circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., del pedone investito, con la conseguenza che,
5 allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con quella presunta del conducente. Pertanto, in caso di investimento di un pedone, può essere affermata la colpa esclusiva dello stesso, quando ricorrono le seguenti circostanze:
- il conducente, per motivi estranei ad ogni diligenza sia venuto a trovarsi nella condizione obiettiva di non poter avvistare il pedone ed osservarne con tempestività i movimenti;
- i movimenti siano stati così rapidi ed inaspettati da convergere all'improvviso in direzione della traiettoria percorsa dal veicolo, in modo che il pedone venga a trovarsi a distanza così breve dal veicolo, da rendere inevitabile l'urto;
- nessuna infrazione, benché minima, sia addebitabile al conducente, avendosi, in caso contrario, soltanto una colpa concorrente del pedone.
Sotto altro aspetto, la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza.
I.
2- Fatte tali opportune si passa ad esaminare le risultanze istruttorie.
Invero, secondo la prospettazione della difesa attorea, la sarebbe Pt_1 stata urtata dal veicolo condotto dall' intento ad eseguire una CP_2
manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio. Ciò posto, se è ben vero che – per giurisprudenza pacifica – non può andare esente da responsabilità il conducente che effettui una manovra di retromarcia senza la sicurezza che nella parte retrostante del veicolo non vi siano persone e/o altri automezzi
(v., Cass., 12 gennaio 2011, n. 524, a mente della quale al conducente di un autoveicolo incombe l'obbligo di sorvegliare la strada nonché quello di moderare la velocità ed eventualmente fermarsi, non soltanto quando i
6 pedoni sul suo percorso tardino a scansarsi, ma anche quando essi, fermi o in movimento sulla strada o ai margini della stessa, si trovino in procinto di attraversarla o facciano fondatamente prevedere che l'attraverseranno, mettendosi in una situazione di pericolo) non può prescindersi dalla verifica della posizione della Commisso. Ebbene, sicuramente deve qualificarsi come gravemente imprudente la condotta della odierna attrice intenta ad annaffiare le piante collocate a ridosso della strada che, per espressa asserzione della teste , era particolarmente trafficata (“la Testimone_1 zona è pericolosa per il passaggio continuo di macchine a grande velocità che prendono lo svincolo per la superstrada e dai gesti che faceva sembrava che si stesse guardando dal sopraggiungere di auto” - cfr. verbale di udienza del 20.6.2024).
In particolare, per come si evince dalle riproduzioni fotografiche relative allo stato dei luoghi (cfr. all. 13 alla comparsa di costituzione della
Compagnia) il marciapiede sul quale insistevano i vasi era molto stretto e parrebbe anche non particolarmente sopraelevato rispetto alla sede stradale con la conseguenza che la Commisso, in disparte la pericolosità dell'attività svolta in assenza di sicurezza (perché esposta al sopraggiungere di auto anche a velocità sostenuta, per come riferito) avrebbe dovuto avvedersi della macchina parcheggiata in prossimità del marciapiede e che questa fosse in moto e, conseguentemente spostarsi ovvero rinviare l'attività intrapresa ad altro momento. E' ben possibile che essendo l'attrice chinata per annaffiare/sistemare le piante non fosse agevolmente visibile dal conducente dell'auto mentre di contro, la Commisso avrebbe potuto accorgersi dell'accensione del mezzo in conseguenza del rumore e delle luci di posizione.
Solo per completezza si evidenzia che è ben vero che i testi escussi non hanno consentito di chiarire l'esatta posizione della odierna attrice al momento in cui è stata attinta dal veicolo condotto dall – ossia se CP_2 fosse sul marciapiede ovvero anche in parte sulla strada – tuttavia tale circostanza appare poco dirimente in considerazione dello stato dei luoghi atteso che il marciapiede era particolarmente stretto e basso, per come già osservato, con la conseguenza se l'auto fosse salita sul marciapiede sarebbe
7 stata quasi impercettibile. Di contro, i testi escussi hanno riferito che l'auto
BMW di proprietà dell' ha urtato con la parte posteriore sinistra la CP_2 gamba destra della Commisso il che evidentemente induce a ritenere che quest'ultima fosse di spalle rispetto alla strada e, pertanto non potesse avvedersi del sopraggiungere delle auto o di movimenti in caso di veicoli parcheggiati. Incidentalmente, quanto al dichiarato dei testi, non vi sono motivi per dubitare della loro attendibilità nella misura in cui hanno riferito di essere indifferenti rispetto alle parti in causa e descritto in modo dettagliato anche in relazione ai punti d'urto e alle conseguenze immediate;
aggiungasi che hanno riferito che la presenza dell'auto dell' non CP_2
impediva loro la visuale pur essendo fermi sul lato opposto della strada.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, in considerazione dello stato dei luoghi e della grave imprudenza della Commisso, deve ritenersi che sussistono i presupposti per ravvisare una concorrente responsabilità in capo alla odierna attrice atteso che per un verso quest'ultima ha tenuto una condotta gravemente imprudente ponendosi autonomamente in una situazione di pericolo mentre per altro verso l' ha omesso di CP_2 osservare la dovuta diligenza nella esecuzione della manovra e, pur non essendo stata allegata una condotta di guida repentina ed improvvisa, non è stata del tutto provata la circostanza che l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarla e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (Cass. civ., n. 4551/2017); il concorso di responsabilità si ravvisa nella misura del 65% in capo alla odierna attrice in considerazione della dedotta pericolosità della attività cui era dedita al momento del sinistro, della posizione tenuta (evidentemente di spalle alla strada) e del restante 35% in capo all' in considerazione di quanto CP_2
sopra evidenziato.
II.
3- Riconosciuta la sussistenza del nesso di causalità tra lesioni subite e sinistro, si può passare alla determinazione ed alla conseguente quantificazione dei danni, patrimoniali e non subiti.
Relativamente al danno biologico, id est danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. si osserva quanto appresso.
8 Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre. Si è già precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.
Dovendo procedere alla quantificazione dei danni è appena il caso di rilevare che l'odierno giudicante non può che riportarsi alla relazione del consulente tecnico d'ufficio, dott. quanto alla stima Persona_1 dei postumi invalidanti (“ Esiti di frattura scomposta rotula sinistra trattata chirurgicamente con riduzione dell'articolarità ai gradi estremi del ginocchio sinistro. Lievi esiti, sensitivi e motori, di contusione (Stupor) del nervo Sciatico Popliteo Esterno (SPE)”) e della inabilità evidenziando tuttavia che l'ausiliario ha ritenuto che fosse poco plausibile la dinamica del sinistro per come riferita. Tali dubbi tuttavia – ad avviso di chi scrive - appaiono ingenerati dalla circostanza che il referto del pronto soccorso non indichi la presenza di edemi o abrasioni nelle zone interessate dall'impatto con l'auto in movimento ovvero con la sede stradale.
Ebbene, tali perplessità non inficiano la ricostruzione in punto di an debeatur come sopra riportata. A tal proposito, è appena il caso di rilevare che dal tenore della relazione emerge che le lesioni sono compatibili con un trauma come per l'appunto quello descritto con l'atto introduttivo del presente giudizio (“Quale che sia stata la vera causa che ha determinato la caduta a terra della ricorrente, caduta a seguito di incidente stradale o altro, si può tranquillamente affermare la sussistenza del nesso causale tra
l'evento lesivo, valido trauma contusivo ginocchio sinistro, e le lesioni
9 riportate. Infatti, risulta pienamente soddisfatta la ricerca dei comuni criteri causali: cronologico, idoneità dell'azione lesiva, topografico e continuità fenomenica” – cfr. pag. 8 della relazione); detto in altri termini,
l'ausiliario ravvisa la compatibilità della lesione lamentata con il sinistro e con un trauma da caduta pur rappresentando dei dubbi sulle modalità di verificazione dell'evento e sulla dinamica riferita che sono – come detto – superati dalla istruttoria orale e dalle risultanze documentali acquisite (tra cui, oltre la produzione di documentazione medica anche dal CID che riporta la ricostruzione della dinamica). Le perplessità del CTU quanto alla mancata refertazione di abrasioni ed ematomi – seppur meritevole di nota – non consentono di addivenire ad una diversa ricostruzione degli eventi, a fronte, come detto, degli esiti della istruttoria e, segnatamente, delle dichiarazioni dei testi escussi rispetto ai quali non sono state nemmeno sollevate questioni di inattendibilità o di non genuinità del narrato, dalla stessa ammissione di responsabilità dell' Ad ogni buon conto, in CP_2 disparte la circostanza che non vi è stato un trascinamento che possa aver determinato delle abrasioni (e nemmeno i testi hanno riferito in ordine alla presenza di sangue), tuttavia, la circostanza che non siano stati riportati in sede di refertazione ematomi ed abrasioni non esclude che fossero presenti ma non meritevoli di essere segnalati a fronte della presenza di una frattura scomposta da curarsi chirurgicamente presso altro presidio ospedaliero (per come si evince dalla documentazione medica in atti).
Relativamente alla liquidazione dei danni, invece, si confermano le conclusioni dell'ausiliario che ha accertato che così individuati, l'intestato
Tribunale rinvia alla Tabella di cui all'art. 139 Cod. Ass.ni relativa ai cd.
“danni micropermanenti” aggiornata al DM 16.7.2024; deve, pertanto, riconoscersi all'appellante, in considerazione dell'età al momento in cui è stato dichiarato guarito con stabilizzazione dei postumi (83 anni) e della percentuale di postumi riconosciuta (6%) una somma pari a € 6.135,66 per come accertato dal CTU.
Va poi riconosciuta la somma di € 441,92 a titolo di inabilità assoluta per giorni 8, € 1.657,20 a titolo di inabilità temporanea parziale al 75% (per giorni 40), € 552,40 a titolo di inabilità temporanea parziale al 50 % per
10 giorni 20 nonché € 303,82 a titolo di inabilità temporanea parziale al 25 % per gg. 22 per un totale di € 2.955,34.
Ciò posto, pur dovendosi escludere la possibilità di risarcire distinte voci di danno non patrimoniale trattandosi di categoria unica e non suscettibile di essere divisa, alle luce dell'orientamento inaugurato dalle note pronunce a
Sezioni unite dell'11.11.2008 – rispetto al quale questo Tribunale non intende discostarsi – è possibile appesantire il punto di risarcimento biologico in relazione alla sofferenza morale patita, si ritiene che detto appesantimento possa essere effettuato anche al di sopra dei limiti posti dagli articoli 138 e 139 Cod. Ass. (id est 20% per le micropermanenti e
30% per le macro), dovendo gli stessi essere unicamente riferiti alla personalizzazione inerente all'aspetto dinamico-relazionale del danno biologico, ma non anche al danno non patrimoniale inteso omnicomprensivamente.
Ebbene, in considerazione delle allegazioni di parte attrice si ritiene che vi siano i presupposti per una maggiore personalizzazione del danno in considerazione della circostanza che la Commisso è stata costretta ad un periodo di immobilizzazione in conseguenza dell'intervento chirurgico che si stima congruo, in considerazione dell'età della danneggiata e delle allegazioni per il vero scarse sul punto della difesa – nella misura del 15% da calcolarsi sull'intero danno non patrimoniale .
Pertanto, spetta a titolo di danno non patrimoniale la complessiva somma di euro 10.454,65 (euro 6.135,66 + € 2.955,34 = 9.019,00 aumentata del 15%) che, per effetto del rilevato concorso di colpa stimato nella misura del 65% in capo alla Commisso, va ridotta nella misura di euro 3.659,12.
II.
3- Alle somme innanzi indicate da liquidarsi a titolo di danno non patrimoniale, andranno aggiunte le spese mediche sostenute e quantificate sulla base della documentazione in atti e, ridotte, per il concorso di colpa, in
€ 7,70, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
II.
3- Sulle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale e lesioni non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché, come detto, la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali. In favore dell'appellante non possono essere riconosciuti gli interessi "compensativi" in quanto
11 questi non ha allegato e provato un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento. Sicché deve ritenersi che la somma rivalutata (cioè liquidata in moneta attuale) ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (cfr. in proposito Cass. sez. 3 sent. 24 ottobre 2007 n. 22347, 25 agosto 2003 n. 12452, 28 luglio 2005 n.15823, 12 febbraio 2008 n. 3268, 12 febbraio 2010 n. 3355).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, dovrebbero essere corrisposti i soli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.c.
(Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648).
III.- Stante l'accoglimento solo parziale della domanda e, comunque, in misura di gran lunga inferiore a quanto richiesto con la iniziale domanda, le spese del presente giudizio sono compensate nella misura di ½ mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei medi tariffari di cui al DM n. 147/22 fatta eccezione che per la fase decisionale liquidata in misura inferiore (in considerazione della decisione con modalità semplificate) e avuto riguardo - ai fini dello scaglione di valore - al decisum. Quanto agli esborsi si da' atto che al momento della decisione non risulta versato il contributo unificato e pertanto si può procedere al rimborso solo delle spese di notifica.
Atteso l'esito del giudizio le spese di ctu – liquidate come da separato decreto emesso in pari data - vanno poste in via definitiva a carico di tutte le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe iscritta al n. 148/2022 r.g., ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per Parte_1
l'effetto, accertato il concorso di colpa della attrice nella misura del 65%, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro
3.659,12, a titolo di danni non patrimoniali e di euro 7,70 per spese mediche
12 per le causali di cui in narrativa, oltre interessi al saggio legale con la misura e decorrenza di cui in parte motiva;
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite nella misura di 1/2 che si liquidano in complessivi euro 1.067,16 (euro 3,66 per esborsi ed euro 1.063,50 per compensi professionali) oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di lite per la restante parte di ½;
- pone, in via definitiva, le spese di CTU come liquidate con separato decreto emesso in pari data a carico di tutte le parti in solido tra loro.
Locri, 11.7.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
13
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate solo nell'interesse di parte attrice in data 19.6.2025; vista la fissazione dell'udienza figurata fissata per il 19.6.2025 per discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., preso atto che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente in occasione dell'udienza figurata odierna, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di udienza figurata (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti)
PRONUNCIA la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1481/2022 R.G.A.C. vertente
TRA nata il [...] a [...] Parte_1
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Marina di C.F._1
Gioiosa Ionica, alla via Mistia II, n. 7 presso lo Studio dell'avv. MASSIMO MAZZAFERRO che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio;
-ATTRICE-
E
, IN PERSONA DEL LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE P.T., (P.IVA ) elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Reggio Calabria, alla via Provinciale vecchia, n. 167 presso lo studio dell'avv. ELISABETTA RITA GUALTIERI che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTA-
NONCHE'
residente in [...]; Controparte_2
-CONVENUTO CONTUMACE-
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale - lesioni
Conclusioni delle parti: alla udienza del 19.6.2025 la causa è stata riservata in decisione sulle conclusioni del procuratore costituito nell'interesse di parte attrice da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
Fatto e diritto
I.- Con atto di citazione ritualmente notificato ha esposto Parte_1 che il giorno 14.11.2020, alle ore 12.00 circa, mentre era intenta ad annaffiare alcune piantine presenti sul marciapiede antistante la propria abitazione veniva urtata dall'autovettura BMW 315, tg. EX806RG, di proprietà e condotta da il quale in esecuzione della Controparte_2 retromarcia non si avvedeva della sua presenza;
che, in conseguenza dell'urto, cadeva rovinosamente a terra, riportando “trauma contusivo ginocchio sx con frattura della rotula” come da documentazione medica allegata in atti;
che veniva successivamente ricoverata in data 21.11.2020 veniva ricoverata presso il Reparto di Ortopedia dell'Ospedale 'Pugliese-
Ciaccio' di Catanzaro con la diagnosi “frattura scomposta rotula sinistra e paralisi dello sciatico a sinistra” e sottoposta ad intervento chirurgico con dimissioni in data 26.11.2020.
2 Ha dedotto in ordine alla esclusiva responsabilità dell' nella CP_2 causazione del sinistro e concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:
I.
2- Si è costituita in giudizio la Compagnia indicata in epigrafe eccependo la nullità della citazione per genericità della domanda nonché contestando nel merito la ricostruzione dell'evento per come prospettata dalla difesa della Commisso insistendo per il rigetto della domanda per assenza di prova e, in subordine, per il riconoscimento del concorso di colpa per le ragioni meglio evidenziate nella comparsa di costituzione depositata il 07.3.2023 alla quale si fa rinvio.
I.
3- Nonostante la ritualità della notifica nessuno si è costituito in giudizio nell'interesse di di cui va dichiarata la contumacia. Controparte_2
I.
4- Istruita la causa mediante produzione documentale ed escussione testimoniale nonché espletamento di CTU medico-legale, la causa è stata rinviata alla udienza del 19.06.2025 – svoltasi con modalità cartolari - per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
II.- La domanda va accolta per quanto di ragione.
In primo luogo si osserva che il fatto come descritto ricade sotto l'ambito di applicazione dell'art. 2054 cc. sul presupposto – condiviso dalla giurisprudenza - che la disposizione normativa sopra citata copra sia il danno da circolazione che da non circolazione nel senso che “Il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c. include anche la posizione di arresto del veicolo in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, sia, ancora, rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade. Ne consegue che ai fini dell'operatività della garanzia r.c. auto è necessario che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali e, quindi, in relazione alle sue funzionalità non solo sotto il profilo logico, ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché
3 esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo” (Sez. Un. civ., 29 aprile 2015, n. 8620).
Invero, qualora si investa un pedone, trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2054, comma 1, del c.c., in base al quale il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ne deriva che la responsabilità del conducente si presume, almeno che questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare il predetto evento, o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell'incidente. Del resto, stante le ordinarie regole in tema di responsabilità extracontrattuale, il danneggiato ha l'onere di provare la sussistenza di un danno ingiusto, nonché il nesso di causalità, ovvero la sussistenza di un comportamento del conducente contrario alle norme, generiche e specifiche, che regolano la circolazione stradale, causativo del danno ingiusto posto a fondamento della domanda di risarcimento dei danni. Altresì, si evidenzia come la presunzione posta a carico del conducente non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. E infatti, allorché il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione in parola, ciò non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del danneggiato. In atri termini, la presunzione di colpa del conducente del veicolo investitore prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, la circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., del pedone investito, con la conseguenza che, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con quella presunta del conducente.
4 Sul punto la Suprema Corte ha affermato che l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone - nell'atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali - abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ed abbia iniziato l'attraversamento distrattamente, sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo (Cass., 5 marzo 2013, n. 5399, nella specie i giudici di legittimità hanno confermato la pronuncia di merito che, nel decidere sulla domanda risarcitoria proposta da un pedone investito da un'autovettura, aveva ascritto, con motivazione coerente e logica, l'incidente nella misura del settanta per cento a responsabilità del primo, che aveva attraversato con andamento incerto una strada a largo scorrimento in condizioni di quasi totale oscurità al di fuori delle strisce pedonali, e del rimanente trenta per cento a responsabilità del conducente del veicolo, il quale aveva sorpassato un gruppo di autovetture che a loro volta avevano rallentato la marcia proprio per consentire l'attraversamento dei pedoni nei pressi di una fermata dell'autobus).
Del resto tale orientamento è coerente col principio che non può attribuirsi al colpevole una responsabilità maggiore di quella derivante dalla obbiettiva efficienza causale del suo comportamento allorché questo concorra con quello egualmente eziologicamente efficiente del danneggiato.
In atri termini, la presunzione di colpa del conducente del veicolo investitore prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, la circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., del pedone investito, con la conseguenza che,
5 allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., con quella presunta del conducente. Pertanto, in caso di investimento di un pedone, può essere affermata la colpa esclusiva dello stesso, quando ricorrono le seguenti circostanze:
- il conducente, per motivi estranei ad ogni diligenza sia venuto a trovarsi nella condizione obiettiva di non poter avvistare il pedone ed osservarne con tempestività i movimenti;
- i movimenti siano stati così rapidi ed inaspettati da convergere all'improvviso in direzione della traiettoria percorsa dal veicolo, in modo che il pedone venga a trovarsi a distanza così breve dal veicolo, da rendere inevitabile l'urto;
- nessuna infrazione, benché minima, sia addebitabile al conducente, avendosi, in caso contrario, soltanto una colpa concorrente del pedone.
Sotto altro aspetto, la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza.
I.
2- Fatte tali opportune si passa ad esaminare le risultanze istruttorie.
Invero, secondo la prospettazione della difesa attorea, la sarebbe Pt_1 stata urtata dal veicolo condotto dall' intento ad eseguire una CP_2
manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio. Ciò posto, se è ben vero che – per giurisprudenza pacifica – non può andare esente da responsabilità il conducente che effettui una manovra di retromarcia senza la sicurezza che nella parte retrostante del veicolo non vi siano persone e/o altri automezzi
(v., Cass., 12 gennaio 2011, n. 524, a mente della quale al conducente di un autoveicolo incombe l'obbligo di sorvegliare la strada nonché quello di moderare la velocità ed eventualmente fermarsi, non soltanto quando i
6 pedoni sul suo percorso tardino a scansarsi, ma anche quando essi, fermi o in movimento sulla strada o ai margini della stessa, si trovino in procinto di attraversarla o facciano fondatamente prevedere che l'attraverseranno, mettendosi in una situazione di pericolo) non può prescindersi dalla verifica della posizione della Commisso. Ebbene, sicuramente deve qualificarsi come gravemente imprudente la condotta della odierna attrice intenta ad annaffiare le piante collocate a ridosso della strada che, per espressa asserzione della teste , era particolarmente trafficata (“la Testimone_1 zona è pericolosa per il passaggio continuo di macchine a grande velocità che prendono lo svincolo per la superstrada e dai gesti che faceva sembrava che si stesse guardando dal sopraggiungere di auto” - cfr. verbale di udienza del 20.6.2024).
In particolare, per come si evince dalle riproduzioni fotografiche relative allo stato dei luoghi (cfr. all. 13 alla comparsa di costituzione della
Compagnia) il marciapiede sul quale insistevano i vasi era molto stretto e parrebbe anche non particolarmente sopraelevato rispetto alla sede stradale con la conseguenza che la Commisso, in disparte la pericolosità dell'attività svolta in assenza di sicurezza (perché esposta al sopraggiungere di auto anche a velocità sostenuta, per come riferito) avrebbe dovuto avvedersi della macchina parcheggiata in prossimità del marciapiede e che questa fosse in moto e, conseguentemente spostarsi ovvero rinviare l'attività intrapresa ad altro momento. E' ben possibile che essendo l'attrice chinata per annaffiare/sistemare le piante non fosse agevolmente visibile dal conducente dell'auto mentre di contro, la Commisso avrebbe potuto accorgersi dell'accensione del mezzo in conseguenza del rumore e delle luci di posizione.
Solo per completezza si evidenzia che è ben vero che i testi escussi non hanno consentito di chiarire l'esatta posizione della odierna attrice al momento in cui è stata attinta dal veicolo condotto dall – ossia se CP_2 fosse sul marciapiede ovvero anche in parte sulla strada – tuttavia tale circostanza appare poco dirimente in considerazione dello stato dei luoghi atteso che il marciapiede era particolarmente stretto e basso, per come già osservato, con la conseguenza se l'auto fosse salita sul marciapiede sarebbe
7 stata quasi impercettibile. Di contro, i testi escussi hanno riferito che l'auto
BMW di proprietà dell' ha urtato con la parte posteriore sinistra la CP_2 gamba destra della Commisso il che evidentemente induce a ritenere che quest'ultima fosse di spalle rispetto alla strada e, pertanto non potesse avvedersi del sopraggiungere delle auto o di movimenti in caso di veicoli parcheggiati. Incidentalmente, quanto al dichiarato dei testi, non vi sono motivi per dubitare della loro attendibilità nella misura in cui hanno riferito di essere indifferenti rispetto alle parti in causa e descritto in modo dettagliato anche in relazione ai punti d'urto e alle conseguenze immediate;
aggiungasi che hanno riferito che la presenza dell'auto dell' non CP_2
impediva loro la visuale pur essendo fermi sul lato opposto della strada.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, in considerazione dello stato dei luoghi e della grave imprudenza della Commisso, deve ritenersi che sussistono i presupposti per ravvisare una concorrente responsabilità in capo alla odierna attrice atteso che per un verso quest'ultima ha tenuto una condotta gravemente imprudente ponendosi autonomamente in una situazione di pericolo mentre per altro verso l' ha omesso di CP_2 osservare la dovuta diligenza nella esecuzione della manovra e, pur non essendo stata allegata una condotta di guida repentina ed improvvisa, non è stata del tutto provata la circostanza che l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarla e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (Cass. civ., n. 4551/2017); il concorso di responsabilità si ravvisa nella misura del 65% in capo alla odierna attrice in considerazione della dedotta pericolosità della attività cui era dedita al momento del sinistro, della posizione tenuta (evidentemente di spalle alla strada) e del restante 35% in capo all' in considerazione di quanto CP_2
sopra evidenziato.
II.
3- Riconosciuta la sussistenza del nesso di causalità tra lesioni subite e sinistro, si può passare alla determinazione ed alla conseguente quantificazione dei danni, patrimoniali e non subiti.
Relativamente al danno biologico, id est danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. si osserva quanto appresso.
8 Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre. Si è già precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.
Dovendo procedere alla quantificazione dei danni è appena il caso di rilevare che l'odierno giudicante non può che riportarsi alla relazione del consulente tecnico d'ufficio, dott. quanto alla stima Persona_1 dei postumi invalidanti (“ Esiti di frattura scomposta rotula sinistra trattata chirurgicamente con riduzione dell'articolarità ai gradi estremi del ginocchio sinistro. Lievi esiti, sensitivi e motori, di contusione (Stupor) del nervo Sciatico Popliteo Esterno (SPE)”) e della inabilità evidenziando tuttavia che l'ausiliario ha ritenuto che fosse poco plausibile la dinamica del sinistro per come riferita. Tali dubbi tuttavia – ad avviso di chi scrive - appaiono ingenerati dalla circostanza che il referto del pronto soccorso non indichi la presenza di edemi o abrasioni nelle zone interessate dall'impatto con l'auto in movimento ovvero con la sede stradale.
Ebbene, tali perplessità non inficiano la ricostruzione in punto di an debeatur come sopra riportata. A tal proposito, è appena il caso di rilevare che dal tenore della relazione emerge che le lesioni sono compatibili con un trauma come per l'appunto quello descritto con l'atto introduttivo del presente giudizio (“Quale che sia stata la vera causa che ha determinato la caduta a terra della ricorrente, caduta a seguito di incidente stradale o altro, si può tranquillamente affermare la sussistenza del nesso causale tra
l'evento lesivo, valido trauma contusivo ginocchio sinistro, e le lesioni
9 riportate. Infatti, risulta pienamente soddisfatta la ricerca dei comuni criteri causali: cronologico, idoneità dell'azione lesiva, topografico e continuità fenomenica” – cfr. pag. 8 della relazione); detto in altri termini,
l'ausiliario ravvisa la compatibilità della lesione lamentata con il sinistro e con un trauma da caduta pur rappresentando dei dubbi sulle modalità di verificazione dell'evento e sulla dinamica riferita che sono – come detto – superati dalla istruttoria orale e dalle risultanze documentali acquisite (tra cui, oltre la produzione di documentazione medica anche dal CID che riporta la ricostruzione della dinamica). Le perplessità del CTU quanto alla mancata refertazione di abrasioni ed ematomi – seppur meritevole di nota – non consentono di addivenire ad una diversa ricostruzione degli eventi, a fronte, come detto, degli esiti della istruttoria e, segnatamente, delle dichiarazioni dei testi escussi rispetto ai quali non sono state nemmeno sollevate questioni di inattendibilità o di non genuinità del narrato, dalla stessa ammissione di responsabilità dell' Ad ogni buon conto, in CP_2 disparte la circostanza che non vi è stato un trascinamento che possa aver determinato delle abrasioni (e nemmeno i testi hanno riferito in ordine alla presenza di sangue), tuttavia, la circostanza che non siano stati riportati in sede di refertazione ematomi ed abrasioni non esclude che fossero presenti ma non meritevoli di essere segnalati a fronte della presenza di una frattura scomposta da curarsi chirurgicamente presso altro presidio ospedaliero (per come si evince dalla documentazione medica in atti).
Relativamente alla liquidazione dei danni, invece, si confermano le conclusioni dell'ausiliario che ha accertato che così individuati, l'intestato
Tribunale rinvia alla Tabella di cui all'art. 139 Cod. Ass.ni relativa ai cd.
“danni micropermanenti” aggiornata al DM 16.7.2024; deve, pertanto, riconoscersi all'appellante, in considerazione dell'età al momento in cui è stato dichiarato guarito con stabilizzazione dei postumi (83 anni) e della percentuale di postumi riconosciuta (6%) una somma pari a € 6.135,66 per come accertato dal CTU.
Va poi riconosciuta la somma di € 441,92 a titolo di inabilità assoluta per giorni 8, € 1.657,20 a titolo di inabilità temporanea parziale al 75% (per giorni 40), € 552,40 a titolo di inabilità temporanea parziale al 50 % per
10 giorni 20 nonché € 303,82 a titolo di inabilità temporanea parziale al 25 % per gg. 22 per un totale di € 2.955,34.
Ciò posto, pur dovendosi escludere la possibilità di risarcire distinte voci di danno non patrimoniale trattandosi di categoria unica e non suscettibile di essere divisa, alle luce dell'orientamento inaugurato dalle note pronunce a
Sezioni unite dell'11.11.2008 – rispetto al quale questo Tribunale non intende discostarsi – è possibile appesantire il punto di risarcimento biologico in relazione alla sofferenza morale patita, si ritiene che detto appesantimento possa essere effettuato anche al di sopra dei limiti posti dagli articoli 138 e 139 Cod. Ass. (id est 20% per le micropermanenti e
30% per le macro), dovendo gli stessi essere unicamente riferiti alla personalizzazione inerente all'aspetto dinamico-relazionale del danno biologico, ma non anche al danno non patrimoniale inteso omnicomprensivamente.
Ebbene, in considerazione delle allegazioni di parte attrice si ritiene che vi siano i presupposti per una maggiore personalizzazione del danno in considerazione della circostanza che la Commisso è stata costretta ad un periodo di immobilizzazione in conseguenza dell'intervento chirurgico che si stima congruo, in considerazione dell'età della danneggiata e delle allegazioni per il vero scarse sul punto della difesa – nella misura del 15% da calcolarsi sull'intero danno non patrimoniale .
Pertanto, spetta a titolo di danno non patrimoniale la complessiva somma di euro 10.454,65 (euro 6.135,66 + € 2.955,34 = 9.019,00 aumentata del 15%) che, per effetto del rilevato concorso di colpa stimato nella misura del 65% in capo alla Commisso, va ridotta nella misura di euro 3.659,12.
II.
3- Alle somme innanzi indicate da liquidarsi a titolo di danno non patrimoniale, andranno aggiunte le spese mediche sostenute e quantificate sulla base della documentazione in atti e, ridotte, per il concorso di colpa, in
€ 7,70, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
II.
3- Sulle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale e lesioni non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché, come detto, la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali. In favore dell'appellante non possono essere riconosciuti gli interessi "compensativi" in quanto
11 questi non ha allegato e provato un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento. Sicché deve ritenersi che la somma rivalutata (cioè liquidata in moneta attuale) ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (cfr. in proposito Cass. sez. 3 sent. 24 ottobre 2007 n. 22347, 25 agosto 2003 n. 12452, 28 luglio 2005 n.15823, 12 febbraio 2008 n. 3268, 12 febbraio 2010 n. 3355).
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, dovrebbero essere corrisposti i soli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 c.c.
(Cassazione civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648).
III.- Stante l'accoglimento solo parziale della domanda e, comunque, in misura di gran lunga inferiore a quanto richiesto con la iniziale domanda, le spese del presente giudizio sono compensate nella misura di ½ mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei medi tariffari di cui al DM n. 147/22 fatta eccezione che per la fase decisionale liquidata in misura inferiore (in considerazione della decisione con modalità semplificate) e avuto riguardo - ai fini dello scaglione di valore - al decisum. Quanto agli esborsi si da' atto che al momento della decisione non risulta versato il contributo unificato e pertanto si può procedere al rimborso solo delle spese di notifica.
Atteso l'esito del giudizio le spese di ctu – liquidate come da separato decreto emesso in pari data - vanno poste in via definitiva a carico di tutte le parti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe iscritta al n. 148/2022 r.g., ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per Parte_1
l'effetto, accertato il concorso di colpa della attrice nella misura del 65%, condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro
3.659,12, a titolo di danni non patrimoniali e di euro 7,70 per spese mediche
12 per le causali di cui in narrativa, oltre interessi al saggio legale con la misura e decorrenza di cui in parte motiva;
- condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite nella misura di 1/2 che si liquidano in complessivi euro 1.067,16 (euro 3,66 per esborsi ed euro 1.063,50 per compensi professionali) oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di lite per la restante parte di ½;
- pone, in via definitiva, le spese di CTU come liquidate con separato decreto emesso in pari data a carico di tutte le parti in solido tra loro.
Locri, 11.7.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
13