Art. 9.
Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1982, n. 283 , e' sostituito dal seguente:
"I contravventori sono puniti con le pene previste dal precedente articolo 6".
Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1982, n. 283 , e' sostituito dal seguente:
"I contravventori sono puniti con le pene previste dal precedente articolo 6".