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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 04/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente
Dott. Marina Vitulli - Consigliere
Avv. Andrea Doardo - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 36 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 26.03.2024
da
Parte_1
n persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso in appello, dagli Avv.ti
Roberto Pessi e Francesco Giammaria e con domicilio eletto presso l'Avv. Valentina
Magrin di Ronchi dei Legionari
- appellante -
contro
, rappresentato e difeso, giusta mandato alle liti posto in calce CP_1
alla memoria di costituzione in appello, dagli Avv.ti Stefano Tacchino ed Elena
ES di Trieste
- appellato -
Oggetto della causa: contributo di solidarietà Regolamento (riforma CP_2
sentenza Tribunale di Udine n. 174/2023 depositata in data 26.09.2023).
* * *
Causa chiamata all'udienza di discussione del giorno 12 settembre 2024 e decisa all'esito della Camera di Consiglio, come da dispositivo letto in udienza pubblica di pari data.
Conclusioni
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste adita, disattesa ogni contraria istanza,
ragione ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso in appello: nel merito
riformare la sentenza del Tribunale di Trieste n. 174/2023, pubblicata in data
26.09.2023 all'esito del giudizio n. Rg. 403/2023, non notificata e, per l'effetto, per
i motivi di cui in narrativa, rigettare integralmente il ricorso introduttivo del giudizio
di primo grado, perché infondato, in fatto ed in diritto, nonché in quanto carente di
prova; con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellato:
Nel merito respingere l'appello proposto dalla
[...]
in quanto manifestamente infondato, Parte_2
e confermare la sentenza impugnata;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi
anche di questo secondo grado del giudizio da distrarsi in favore degli avv.ti Elena
ES e Stefano Tacchino, dichiaratisi antistatari.
* * *
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Trieste, il dott. CP_1
titolare di pensione di vecchiaia erogata dalla
[...]
con decorrenza Parte_3
Pag.2 dall'aprile 2004, ha adito il giudice del lavoro lamentando la decurtazione dell'importo pensionistico mensilmente erogatogli in ragione dell'applicazione del cosiddetto "contributo di solidarietà". Tale prelievo, originariamente introdotto dall'art. 22 del Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale della CP_2
(approvato con D.M. 14/07/2004), era stato inizialmente previsto per un quinquennio
(2004-2009) e poi costantemente reiterato allo scadere di ogni successivo quinquennio, tanto da essere stato applicato per vent'anni consecutivi attraverso le delibere n. 04/2008 (quinquennio 2009-2013), n. 03/2013 (quinquennio 2014-2018)
e, da ultimo, n. 10/2017 (quinquennio 2019-2023). Va rilevato che, con riferimento ai pregressi periodi 2009-2013 e 2014-2018, il ricorrente aveva già ottenuto da questa stessa Corte d'Appello un provvedimento favorevole con la sentenza n. 217/2019,
successivamente anche confermata dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
4347/20231.
Nel presente giudizio, il dott. ES ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità
delle trattenute operate sulla sua pensione in attuazione della Delibera n. 10/2017 per il quinquennio 2019-2023 e la conseguente condanna della alla CP_2
restituzione della somma di € 16.491,43, corrispondente alle trattenute operate sulle mensilità pensionistiche da gennaio 2019 a giugno 2023, oltre alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto dopo il 1° luglio 2023.
La si è costituita in giudizio contestando la fondatezza del ricorso. L'ente CP_2
ha sostenuto la legittimità del contributo di solidarietà richiamando l'autonomia normativa riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati, la necessità di garantire 1 Cfr. Cass. 4347/2023 “La Corte non intende mettere in discussione il consolidato orientamento, confermato anche da recentissime decisioni (fra tante, Cass. nn. 29523, 31527, 31641, 31642 del
2022; n. 6897 del 2022; n. 28054 del 2020; nn. 603 e 982 del 2019), in base al quale si è chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la
[...]
non possono adottare, sia pure in funzione dell'obbiettivo di Controparte_3 assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art.
23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così, da ult., Cass. nn.
27340, 28055, 28054 del 2020);”.
Pag.3 l'equilibrio finanziario di lungo periodo e l'interpretazione autentica fornita dall'art. 1
comma 488 L. 147/2013.
Il Tribunale di Trieste, con sentenza n. 174/2023 depositata il 26/09/2023, ha accolto il ricorso dichiarando illegittime le trattenute operate e condannando la CP_2
alla restituzione di € 16.491,43 oltre interessi legali per le trattenute operate da gennaio 2019 a giugno 2023, nonché al pagamento delle spese processuali. La
decisione si è fondata sul consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che impongano una trattenuta su un trattamento pensionistico già
determinato, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
Avverso tale sentenza la ha proposto appello;
si è costituito anche CP_2
in appello il dott. ES chiedendo la conferma della decisione di primo grado.
I motivi di appello proposti dalla sono stati già ripetutamente esaminati Pt_1
e respinti dalla Corte d'Appello di Trieste in precedenti pronunce2. In particolare, con la sentenza n. 217/2019, la Corte ha chiarito che l'art. 3, comma 12, della Legge n.
335/1995, sia nel testo originario che in quello modificato dall'art. 1, comma 763,
della Legge n. 296/2006, consente agli Enti previdenziali privatizzati di variare gli elementi costitutivi del rapporto obbligatorio che li lega agli assicurati, ma non di sottrarsi in parte all'adempimento riducendo l'ammontare delle prestazioni attraverso l'imposizione di contributi di solidarietà. La stessa Corte d'Appello di Trieste, con la sentenza n. 8/2021, ha inoltre respinto l'argomento secondo cui la legittimità del contributo di solidarietà deriverebbe dall'art. 1, comma 488, della Legge n. 147/2013.
Tale disposizione, infatti, non può incidere sulla questione in esame, poiché pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre il contributo di solidarietà, per sua
Pag.4 stessa natura, ha carattere provvisorio e limitato nel tempo.
Ciò premesso, dall'esame del ricorso in appello proposto dalla emergono CP_2
due principali motivi di impugnazione della sentenza n. 174/2023 del Tribunale di
Trieste.
Con il primo motivo, l'ente previdenziale contesta la decisione di primo grado sostenendo che il Tribunale non avrebbe compreso come il "nuovo testo" dell'art. 3,
comma 12, Legge 335/1995, come modificato dall'art. 1, comma 763, Legge
296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007), letto secondo un'ottica "costituzionalmente orientata" in combinato disposto con l'art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011 (c.d.
"Decreto Salva Italia"), avrebbe ampliato il potere normativo delle Casse,
consentendo loro di ridurre le pensioni anche attraverso l'imposizione di prestazioni patrimoniali come il contributo di solidarietà. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il giudice di prime cure non abbia applicato alla Delibera n. 10/2017 la
"clausola di salvezza" degli atti e dei provvedimenti adottati dagli Enti previdenziali privatizzati entro il 31 dicembre 2006, prevista dall'art. 1, comma 488, Legge n.
147/2013 (c.d. "Legge di Stabilità per il 2014"). Secondo la tale norma CP_2
avrebbe sanato la legittimità del contributo di solidarietà, in quanto introdotto per la prima volta nel 2004.
I due motivi di appello proposti dalla sono infondati e vanno CP_2
respinti alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia.
Con riferimento al primo motivo, relativo alla presunta legittimità del contributo di solidarietà in forza dell'autonomia normativa riconosciuta agli enti previdenziali privatizzati, la censura non può essere accolta. Come recentemente ribadito dalla
Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 31527 del 25/10/2022, "gli enti previdenziali
privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare
l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi
dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano
una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia
già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti
Pag.5 siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un
prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui
imposizione è riservata al legislatore". Tale principio è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. nn. 27340, 28055, 28054 del
2020) e fatto proprio anche da questa Corte d'Appello che, con la sentenza n.
217/2019 - pronunciata tra le stesse parti e confermata dalla Cassazione con ordinanza n. 4347/2023 - ha chiarito come l'art. 3, comma 12, della Legge n.
335/1995, tanto nel testo originario quanto in quello modificato dall'art. 1, comma
763, della Legge n. 296/2006, consenta agli Enti previdenziali privatizzati di "variare
gli elementi costitutivi del rapporto obbligatorio che li lega agli assicurati", ma non
"di sottrarsi in parte all'adempimento, riducendo l'ammontare delle prestazioni
attraverso l'imposizione di contributi di solidarietà".
Quanto al secondo motivo, con cui si lamenta la mancata applicazione della "clausola di salvezza" prevista dall'art. 1, comma 488, L. n. 147/2013, anche tale censura è
infondata. Come chiarito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. nn. 6702/2016 e
7568/2017, richiamate da Cass. n. 603/2019), tale disposizione non incide sulla questione in esame, "dal momento che la norma pone come condizione di legittimità
degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo
termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del
contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e
limitato nel tempo". Tale interpretazione è stata recentemente confermata anche dalla
Corte d'Appello di Trieste con la sentenza n. 38/2023 del 12/10/2023, che ha ribadito come il contributo di solidarietà, per sua natura temporaneo e straordinario, non possa essere considerato uno strumento finalizzato all'equilibrio finanziario di lungo termine e quindi non possa beneficiare della sanatoria prevista dalla legge di stabilità
2014. Va inoltre evidenziato che la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n.
173/2016, ha precisato che eventuali prelievi sui trattamenti pensionistici non possono essere ripetitivi né tradursi in un meccanismo di alimentazione del sistema previdenziale. Nel caso di specie, il contributo di solidarietà è stato invece reiterato
Pag.6 per ben quattro quinquenni consecutivi, dal 2004 al 2023, in palese contrasto con i principi enunciati dal Giudice delle leggi.
In conclusione, entrambi i motivi di appello vanno respinti, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, Collegio Lavoro, definitivamente pronunciando, così
decide:
respinge l'appello proposto da a favore Parte_2
dei dottori Commercialisti contro la sentenza del Tribunale di Trieste n. 174/2023
pubblicata in data 26.09.2023, che per l'effetto integralmente conferma;
condanna l'appellante e rifondere all'appellato anche le spese di questo grado CP_1
del giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre spese forfettarie nella misura massima di tariffa, IVA e Cpa di legge;
da atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002.
Trieste, 12.09.2024
Il Giudice ausiliario estensore
Il Presidente
(avv. Andrea Doardo) (dott. Lucio Benvegnù)
Pag.7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. fra le altre sentenze 223/2021 e 08/2021.