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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/01/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Giudice rel.
Dott. Pietro Carè Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.01.2025, letti gli atti,
esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;
all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5240 R.G.A.C.dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Nadia Pirrottina
Ricorrente
E
(c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Donella Sacco
Resistente
con l'intervento necessario del PM in sede;
OSSERVA E RILEVA Con ricorso depositato il 24.10.2024 ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni stabilite con la sentenza n. 753/2020 con la quale il Tribunale di Catanzaro, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il 26.03.2002, confermava le condizioni di divorzio indicate Controparte_1 dalle parti, disponendo a carico del un contributo pari ad € 400,00 mensili per il Pt_1 mantenimento dell'ex coniuge e del figlio minore affidato ad entrambi i Per_1 genitori e collocato presso la madre.
Deducendo che il proprio figlio, ormai divenuto maggiorenne anche se non ancora autonomo economicamente, risiedeva stabilmente presso di sé e che la sig.ra era CP_1 già da tempo esercente un'attività di toelettatura per cani e gatti con conseguente miglioramento delle proprie condizioni economiche, chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge e di poter provvedere in forma diretta al mantenimento del figlio.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso sul rilievo Controparte_1 che le ragioni addotte dalla controparte non erano idonee ad integrare, come normativamente previsto, la sussistenza dei giustificati motivi sopravvenuti ed imprevedibili tali da rendere necessaria la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella citata sentenza del Tribunale di Catanzaro.
In particolare, eccepiva che il figlio continuava a risiedere presso la sua Per_1 abitazione, pur trascorrendo alcuni giorni con il padre.
Sotto il profilo economico deduceva che l'attività imprenditoriale intrapresa dal mese di agosto del 2023 era improduttiva di reddito ai fini IRPEF. Essendo, inoltre, aumentate le esigenze del figlio in considerazione del trascorrere degli anni, chiedeva in via riconvenzionale che il contributo al suo mantenimento da parte del padre venisse rideterminato nella misura di € 400,00 mensili o comunque in una somma superiore a quella di € 200,00 stabilita in sentenza.
Espletata l'audizione delle parti e del figlio la causa veniva riservata per la Per_1 decisione all'udienza del 22.01.2025.
Ciò posto, si osserva che in giudizio è stata raggiunta idonea prova del verificarsi, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza divorzile n. 753/2020 del Tribunale di Catanzaro, di sopraggiunti motivi atti a giustificare la modifica delle condizioni economiche stabilite, ai sensi dell'art. 9 lg. n. 898/1970. Ebbene, in sede di audizione giudiziale la sig.ra ha dichiarato di aver intrapreso CP_1 da circa un anno e mezzo in Lamezia Terme un'attività di toelettatura per cani e gatti, testualmente riferendo: “una tolettatura per cane costa 30 euro e per il gatto 10 euro;
io in media realizzo 4 cani al giorno e 2 gatti al giorno;
il mio negozio è aperto anche il sabato per mezza giornata”.
Da tale dichiarazione, avente valore pienamente confessorio e, pertanto, prevalente rispetto ai dati riferiti ai fini IRPEF, si evince chiaramente il notevole miglioramento della situazione reddituale della sig.ra procedendo al semplice calcolo CP_1 aritmetico sulla base di dati che ella stessa ha fornito al Collegio si determina, infatti, un ricavo di impresa di circa € 2.800,00 al mese.
Nella prospettiva sopra delineata, pertanto, appare equo revocare l'assegno di mantenimento gravante sul ricorrente in favore dell'ex coniuge.
Quanto al mantenimento del figlio ormai divenuto maggiorenne anche se non Per_1 ancora autonomo economicamente, deve necessariamente tenersi conto del fatto che egli, collocato presso la madre per statuizione giudiziale, trascorre, a sua volontà e senza l'opposizione dei genitori, lunghi periodi con il padre e lunghi periodi con la madre. Ha, infatti, testualmente dichiarato: “Ho 19 anni e per quanto riguarda la mia collocazione preferirei stare un poco con mia madre e un poco con mio padre;
nello scorso anno ho vissuto con mia madre dal mese di ottobre al mese di maggio, poi sono andato a vivere da mio padre fino al mese di settembre;
sono tornato per un mese da mia madre per prendere la patente, per poi tornare da mio padre dove vivo tuttora. Preferirei continuare in questo modo visto che ancora non lavoro e ho molta libertà...”.
Considerata, pertanto, l'impossibilità e l'inopportunità di stabilire i tempi di permanenza del figlio presso i rispettivi genitori e avuto riguardo al fatto che Per_1 si tratta in ogni caso di ampi lassi temporali, ritiene equo il Collegio stabilire che a decorrere dalla presente decisione ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio per il periodo di permanenza presso di sé.
Considerata la natura delle decisioni, le spese di lite sono opportunamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza n. 753/2020 del
Tribunale di Catanzaro che per il resto conferma, revoca l'assegno di mantenimento a carico di in favore di e Parte_1 Controparte_1 Parte_2
dispone che a decorrere dalla presente decisione ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio per il periodo di permanenza presso di sé;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 22.01.2025 della Prima
Sezione Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Dott.ssa Francesca Garofalo
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Giudice rel.
Dott. Pietro Carè Giudice
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.01.2025, letti gli atti,
esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;
all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 5240 R.G.A.C.dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Nadia Pirrottina
Ricorrente
E
(c.f. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Donella Sacco
Resistente
con l'intervento necessario del PM in sede;
OSSERVA E RILEVA Con ricorso depositato il 24.10.2024 ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni stabilite con la sentenza n. 753/2020 con la quale il Tribunale di Catanzaro, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il 26.03.2002, confermava le condizioni di divorzio indicate Controparte_1 dalle parti, disponendo a carico del un contributo pari ad € 400,00 mensili per il Pt_1 mantenimento dell'ex coniuge e del figlio minore affidato ad entrambi i Per_1 genitori e collocato presso la madre.
Deducendo che il proprio figlio, ormai divenuto maggiorenne anche se non ancora autonomo economicamente, risiedeva stabilmente presso di sé e che la sig.ra era CP_1 già da tempo esercente un'attività di toelettatura per cani e gatti con conseguente miglioramento delle proprie condizioni economiche, chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge e di poter provvedere in forma diretta al mantenimento del figlio.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso sul rilievo Controparte_1 che le ragioni addotte dalla controparte non erano idonee ad integrare, come normativamente previsto, la sussistenza dei giustificati motivi sopravvenuti ed imprevedibili tali da rendere necessaria la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella citata sentenza del Tribunale di Catanzaro.
In particolare, eccepiva che il figlio continuava a risiedere presso la sua Per_1 abitazione, pur trascorrendo alcuni giorni con il padre.
Sotto il profilo economico deduceva che l'attività imprenditoriale intrapresa dal mese di agosto del 2023 era improduttiva di reddito ai fini IRPEF. Essendo, inoltre, aumentate le esigenze del figlio in considerazione del trascorrere degli anni, chiedeva in via riconvenzionale che il contributo al suo mantenimento da parte del padre venisse rideterminato nella misura di € 400,00 mensili o comunque in una somma superiore a quella di € 200,00 stabilita in sentenza.
Espletata l'audizione delle parti e del figlio la causa veniva riservata per la Per_1 decisione all'udienza del 22.01.2025.
Ciò posto, si osserva che in giudizio è stata raggiunta idonea prova del verificarsi, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza divorzile n. 753/2020 del Tribunale di Catanzaro, di sopraggiunti motivi atti a giustificare la modifica delle condizioni economiche stabilite, ai sensi dell'art. 9 lg. n. 898/1970. Ebbene, in sede di audizione giudiziale la sig.ra ha dichiarato di aver intrapreso CP_1 da circa un anno e mezzo in Lamezia Terme un'attività di toelettatura per cani e gatti, testualmente riferendo: “una tolettatura per cane costa 30 euro e per il gatto 10 euro;
io in media realizzo 4 cani al giorno e 2 gatti al giorno;
il mio negozio è aperto anche il sabato per mezza giornata”.
Da tale dichiarazione, avente valore pienamente confessorio e, pertanto, prevalente rispetto ai dati riferiti ai fini IRPEF, si evince chiaramente il notevole miglioramento della situazione reddituale della sig.ra procedendo al semplice calcolo CP_1 aritmetico sulla base di dati che ella stessa ha fornito al Collegio si determina, infatti, un ricavo di impresa di circa € 2.800,00 al mese.
Nella prospettiva sopra delineata, pertanto, appare equo revocare l'assegno di mantenimento gravante sul ricorrente in favore dell'ex coniuge.
Quanto al mantenimento del figlio ormai divenuto maggiorenne anche se non Per_1 ancora autonomo economicamente, deve necessariamente tenersi conto del fatto che egli, collocato presso la madre per statuizione giudiziale, trascorre, a sua volontà e senza l'opposizione dei genitori, lunghi periodi con il padre e lunghi periodi con la madre. Ha, infatti, testualmente dichiarato: “Ho 19 anni e per quanto riguarda la mia collocazione preferirei stare un poco con mia madre e un poco con mio padre;
nello scorso anno ho vissuto con mia madre dal mese di ottobre al mese di maggio, poi sono andato a vivere da mio padre fino al mese di settembre;
sono tornato per un mese da mia madre per prendere la patente, per poi tornare da mio padre dove vivo tuttora. Preferirei continuare in questo modo visto che ancora non lavoro e ho molta libertà...”.
Considerata, pertanto, l'impossibilità e l'inopportunità di stabilire i tempi di permanenza del figlio presso i rispettivi genitori e avuto riguardo al fatto che Per_1 si tratta in ogni caso di ampi lassi temporali, ritiene equo il Collegio stabilire che a decorrere dalla presente decisione ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio per il periodo di permanenza presso di sé.
Considerata la natura delle decisioni, le spese di lite sono opportunamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza n. 753/2020 del
Tribunale di Catanzaro che per il resto conferma, revoca l'assegno di mantenimento a carico di in favore di e Parte_1 Controparte_1 Parte_2
dispone che a decorrere dalla presente decisione ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio per il periodo di permanenza presso di sé;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 22.01.2025 della Prima
Sezione Civile.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Dott.ssa Francesca Garofalo