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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/12/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 1039/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1039 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto, vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Mugnano di Napoli (Na) alla Via dei Fiori n. 22, presso lo studio dell'avv. Umberto
CO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Aversa (Ce) alla Via Corcioni n. 51, presso lo studio dell'avv. Giulia D' Errico, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da verbali e atti di causa.
Il P.M., in data 07.11.2025, apponeva il visto esprimendo parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis.49 e 51 c.p.c. depositato in data 11.03.2025,
[...]
e , premettevano di avere contratto matrimonio concordatario Parte_1 Parte_2 in Pozzuoli (NA) in data 09.06.2005, evidenziando che dalla loro unione erano nati due figli, (il 24.09.2004), e (il 05.01.2010). Per_1 Persona_2
Ciò posto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e nell'allegato piano genitoriale e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
I ricorrenti, comparendo in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. all'udienza fissata dal Giudice delegato, ribadivano – mediante il deposito di note scritte
– la volontà di separarsi;
quindi, il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, trasmettendo gli atti al P.M. per il parere.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo contenente il piano genitoriale, che si trascrivono in corsivo di seguito:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando
i reciproci obblighi di legge;
2) La dimora coniugale ubicata in Marano (NA) via Unione Sovietica n° 45 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze sarà di esclusivo possesso di , mentre Parte_2
provvederà a trovare un' altra dimora presso la quale vivrà con la Parte_1 figlia minore , mentre il figlio ormai maggiorenne, , Persona_2 Persona_3 vivrà con il padre.
3) Il piano genitoriale concordato tra i coniugi per è il seguente: Persona_2
pag. 2/5 Madre: , nata il [...] a [...] (cd , Parte_1 C.F._1 residente in [...], difesa e rapp.ta dall'Avv.
Umberto CO (cod. fisc. ). Titolo di studio: licenza media C.F._3
Professione: disoccupata Autovettura in uso al nucleo familiare: nessuna
Motocicli/Motoveicoli: nessuno.
RE : , nato a [...] il [...] e residente a [...]
Unione Sovietica n° 45 (cod. fsc. ) Titolo di studio: licenza C.F._2 media. Professione: Addetto Impresa Pulizie. Orario di lavoro: otto ore giornaliere spalmate in turni per tutta la settimana, festivi inclusi (non fa le notti, al massimo finisce di lavorare alle 22.00). Nonni e/o parenti che collaborano per la gestione dei figli: Nessuno Baby sitter: nessuna Figli Scuola frequentata: : Istituto Persona_2
LB TR in Pozzuoli (Monteruscello) frequenta il secondo anno (scuola pubblica) dalle 8.15 alle 14.15, tre volte a settimana, 8.15-15.15, due volte a settimana, resta a casa di sabato, non frequenta doposcuola, né riceve lezioni private. Disturbi di apprendiment : nessuno.
Sport praticati: nessuno. L' ultima vacanza di è stata l'estate scorsa Parte_1 in Sicilia, e con lei ha trascorso la vacanza la figlia , mentre Persona_2 Parte_2
non va in vacanza da tre anni.
[...]
Per la gestione della figlia successivamente alla cessazione degli effetti Persona_2 civili del matrimonio si prevede quanto segue: “La casa resta nella disponibilità di
, mentre vivrà con la madre. Vista la maturità e l'età Parte_2 Persona_2 della ragazza le si lascia piena autonomia nel gestire i rapporti con il padre, compatibilmente con le esigenze di studio. Nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola fino all'inizio dell'anno scolastico successivo) il padre potrà trascorrere con
un periodo di quindici giorni da concordare tra la ragazza e il padre, e Persona_2 comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno. Per ogni festività (Natale,
Pasqua, Epifania, ec.) si lascia libera scelta alla ragazza.”
4) Entrambe i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera congiunta su , eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che Persona_2 saranno prese singolarmente dal genitore con cui la minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata pag. 3/5 crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5) verserà entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese l'assegno di Parte_2 mantenimento per la figlia , pari ad € 400,00 (quattrocento/00) mensili. Persona_2
6) Le spese straordinarie nell'interesse di sono poste a carico di ciascun Persona_2 genitore nella misura del 50% secondo il protocollo dell'intestato Tribunale, tranne per quanto riguarda le spese mediche che ricadranno a carico del padre al 100%.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1 il 15.01.1978, e , nato a [...] il [...], alle condizioni riportate Parte_2 in parte motiva, a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli (Na), (atto n. 124, parte
II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2005) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) spese al definitivo;
pag. 4/5 d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 10.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 1039/2025
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1039 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale con contestuale richiesta di divorzio congiunto, vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Mugnano di Napoli (Na) alla Via dei Fiori n. 22, presso lo studio dell'avv. Umberto
CO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Aversa (Ce) alla Via Corcioni n. 51, presso lo studio dell'avv. Giulia D' Errico, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da verbali e atti di causa.
Il P.M., in data 07.11.2025, apponeva il visto esprimendo parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473bis.49 e 51 c.p.c. depositato in data 11.03.2025,
[...]
e , premettevano di avere contratto matrimonio concordatario Parte_1 Parte_2 in Pozzuoli (NA) in data 09.06.2005, evidenziando che dalla loro unione erano nati due figli, (il 24.09.2004), e (il 05.01.2010). Per_1 Persona_2
Ciò posto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso e nell'allegato piano genitoriale e, decorso il termine ex art. 3 l. 898/1970, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate.
I ricorrenti, comparendo in modalità figurata ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. all'udienza fissata dal Giudice delegato, ribadivano – mediante il deposito di note scritte
– la volontà di separarsi;
quindi, il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione, trasmettendo gli atti al P.M. per il parere.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo contenente il piano genitoriale, che si trascrivono in corsivo di seguito:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando
i reciproci obblighi di legge;
2) La dimora coniugale ubicata in Marano (NA) via Unione Sovietica n° 45 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze sarà di esclusivo possesso di , mentre Parte_2
provvederà a trovare un' altra dimora presso la quale vivrà con la Parte_1 figlia minore , mentre il figlio ormai maggiorenne, , Persona_2 Persona_3 vivrà con il padre.
3) Il piano genitoriale concordato tra i coniugi per è il seguente: Persona_2
pag. 2/5 Madre: , nata il [...] a [...] (cd , Parte_1 C.F._1 residente in [...], difesa e rapp.ta dall'Avv.
Umberto CO (cod. fisc. ). Titolo di studio: licenza media C.F._3
Professione: disoccupata Autovettura in uso al nucleo familiare: nessuna
Motocicli/Motoveicoli: nessuno.
RE : , nato a [...] il [...] e residente a [...]
Unione Sovietica n° 45 (cod. fsc. ) Titolo di studio: licenza C.F._2 media. Professione: Addetto Impresa Pulizie. Orario di lavoro: otto ore giornaliere spalmate in turni per tutta la settimana, festivi inclusi (non fa le notti, al massimo finisce di lavorare alle 22.00). Nonni e/o parenti che collaborano per la gestione dei figli: Nessuno Baby sitter: nessuna Figli Scuola frequentata: : Istituto Persona_2
LB TR in Pozzuoli (Monteruscello) frequenta il secondo anno (scuola pubblica) dalle 8.15 alle 14.15, tre volte a settimana, 8.15-15.15, due volte a settimana, resta a casa di sabato, non frequenta doposcuola, né riceve lezioni private. Disturbi di apprendiment : nessuno.
Sport praticati: nessuno. L' ultima vacanza di è stata l'estate scorsa Parte_1 in Sicilia, e con lei ha trascorso la vacanza la figlia , mentre Persona_2 Parte_2
non va in vacanza da tre anni.
[...]
Per la gestione della figlia successivamente alla cessazione degli effetti Persona_2 civili del matrimonio si prevede quanto segue: “La casa resta nella disponibilità di
, mentre vivrà con la madre. Vista la maturità e l'età Parte_2 Persona_2 della ragazza le si lascia piena autonomia nel gestire i rapporti con il padre, compatibilmente con le esigenze di studio. Nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola fino all'inizio dell'anno scolastico successivo) il padre potrà trascorrere con
un periodo di quindici giorni da concordare tra la ragazza e il padre, e Persona_2 comunicare alla madre entro il 31 maggio di ogni anno. Per ogni festività (Natale,
Pasqua, Epifania, ec.) si lascia libera scelta alla ragazza.”
4) Entrambe i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera congiunta su , eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che Persona_2 saranno prese singolarmente dal genitore con cui la minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata pag. 3/5 crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
5) verserà entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese l'assegno di Parte_2 mantenimento per la figlia , pari ad € 400,00 (quattrocento/00) mensili. Persona_2
6) Le spese straordinarie nell'interesse di sono poste a carico di ciascun Persona_2 genitore nella misura del 50% secondo il protocollo dell'intestato Tribunale, tranne per quanto riguarda le spese mediche che ricadranno a carico del padre al 100%.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Considerato che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede il combinato disposto degli artt. 473bis.49 e 51 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1 il 15.01.1978, e , nato a [...] il [...], alle condizioni riportate Parte_2 in parte motiva, a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli (Na), (atto n. 124, parte
II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2005) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) spese al definitivo;
pag. 4/5 d) dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 10.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
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