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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/12/2025, n. 9613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9613 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33842/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa AO ND ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SAVERIO TUCCI, elettivamente domiciliato in via delle Forze Armate 66, Milano, presso il difensore avv. SAVERIO TUCCI;
- opponente-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. WALTER Controparte_2 P.IVA_2
IO GO, elettivamente domiciliato in via Italia, 50, Monza, presso il difensore avv. WALTER IO GO;
-convenuta opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 21.10.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.9.2023 a Controparte_2 Controparte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11421/2023, pubblicato il
[...]
4 luglio 2023 con il quale è stato ingiunto all'opponente, convenuta sostanziale, di pagare in favore dell'opposta, attrice sostanziale, l'importo di euro € 15.756,30, oltre interessi e spese, di cui euro
2440,00 come da fattura n. 75 del 15 marzo 2023 ed euro 13.316,30 portato dalla fattura n. 76 del
15 marzo 2023, quale corrispettivo per opere svolte presso i cantieri di Cernusco Sul AV e di
EL. L'opponente ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria azionata ex adverso e ha chiesto al
Tribunale adito la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, ha chiesto di accertare e dichiarare i danni subiti dall'opponente in conseguenza dell'inesatto adempimento dell'opposta, e, per l'effetto, la condanna della predetta al risarcimento in favore dell'opponente della somma pari ad € 22.920,00.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.11.2023 si è costituita l'opposta, contestando puntualmente le avverse eccezioni e difese e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da
CP_1
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, la causa, istruita a mezzo prove orali e CTU, oltre che mediante l'acquisizione delle produzioni documentali, è stata rinviata per la decisione all'esito della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3 c.p.c..
***
Quanto alla fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria deve osservarsi quanto segue.
I lavori per il cui corrispettivo agisce l'opposta hanno ad oggetto: 1) il rifacimento della zona di marciapiede del Centro Tessile a Cernusco sul AV, per quanto attiene alla fattura n.75 del
15/03/2022; 2) lo scavo e trasporto della terra e del materiale di risulta alle discariche nel cortile della proprietà del sig. per ciò che concerne la fattura n. 76 del 15/03/2022. Controparte_3
Tali fatture sono state prodotte sulla base dei Buoni di consegna stilati e firmati giornalmente dagli interessati tranne il Buono di consegna del 21 dicembre 2022 che non risulta né firmato e né autorizzato.
È incontestato tra le parti che abbia commissionato alla CP_1 Controparte_2
l'esecuzione delle opere suindicate e che l'appaltatrice abbia eseguito tali lavori, mentre è invece oggetto di contestazione il quantum pattuito tra le parti per i lavori, con le seguenti distinzioni:
1) con riferimento ai lavori di cui alla fattura n. 75, eseguiti nel mese di settembre 2022 presso il
Centro Tessile, l'opponente ha allegato che le parti avevano concordato verbalmente un importo pari ad € 1.000,00 oltre iva, già versati (doc. 5) e non già l'importo indicato dall'opposta in fattura;
2) con riguardo, invece, alla fattura n. 76, per i lavori eseguiti in via Perù, l'esponente rappresenta che il prezzo concordato verbalmente era pari ad € 3.000,00 oltre iva e che i lavori in oggetto sono comunque stati oggetto di contestazione, in relazione ai vizi degli stessi e ai danni che
2 dagli stessi sarebbero derivati all'opponente presso il cantiere;
danni che l'opponente quantifica in euro 22.920,00.
L'istruttoria processuale ha consentito di appurare la fondatezza della pretesa creditoria dedotta dall'opponente, nei limiti di quanto di seguito indicato.
L'opposta ha fornito la prova, mediante le numerose e concordi dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 13.5.2024, oltre che dell'esecuzione dei lavori presso i cantieri di Cernusco Sul
AV e EL – come detto esecuzione non contestata – e della natura e consistenza delle opere svolte con le proprie maestranze e i propri mezzi.
L'istruttoria della causa si è svolta, oltre che mediante le prove testimoniali, a mezzo CTU, nominando quale consulente l'arch. alla quale è stato conferito l'incarico di “stimi Persona_1 il c.t.u., ove possibile sulla scorta della documentazione in atti, delle dichiarazioni rese dai testi escussi e da un esame dei luoghi oggetto di causa, la congruità dei prezzi applicati dall'opposta nei preventivi e, in ogni caso, nelle fatture azionate in sede monitoria, in relazione alle opere che la stessa afferma di aver eseguito in favore di e, in caso di ritenuta non congruità dei prezzi applicati, indichi il c.t.u. il costo di tali opere Controparte_1 avuto riguardo al listino prezzi CCIAA vigente, all'epoca e nel luogo di esecuzione delle opere”.
Ciò posto, alla luce della documentazione versata in atti e dagli accertamenti peritali esperiti,,
l'elaborato peritale – dalle cui conclusioni non si ha motivo di dissentire, in quanto lo stesso ha vagliato, con i dovuti approfondimenti, con ampia motivazione e rimettendo al giudice le decisioni di diritto, ogni profilo tecnico della controversia, tenendo in considerazione tutte le osservazioni delle parti, ad esse replicando con puntuale attenzione, ha verificato che:
- quanto al cantiere relativo al Centro Tessile a Cernusco sul AV “i lavori di rifacimento della pavimentazione del marciapiede sono stati eseguiti nei giorni 19 e 27.09.2022 come risulta anche dalla bolla di consegna e dal sopralluogo effettuato. Tali lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed i prezzi applicati risultano congrui. Fattura n.76 del 15.03.2023 19/09/2022: Tagliasfalto con disco n. 1 = 150 €uro
Miniescavatore con martello ore 5 x 70,00= €uro 350,00 trasporto A/R miniescavatore + tagliasfalto €uro
150,00 Autocarro 2 assi ore 4 x 70,00= Euro 280,00 27/09/2022: Miniescavatore con martello ore 4 x 70,00
= 280,00 Euro Miniescavatore con benna ore 5 x 60,00 = 300,00 trasporto A/R miniescavatore €uro 150,00
Autocarro 2 assi ore 9 x 70,00= 630,00 Operaio ore 9,00 x 35,00 = 315,00 Importo totale: € 2.605,00 oltre iva
Importo scontato fatturato: € 2.000,00 oltre iva”;
- quanto al cantiere avente ad oggetto i lavori di scavo a EL via Perù n. 39: “I lavori che la ditta del sig. ha eseguito nella proprietà del sig. consistevano nell'esecuzione di uno CP_2 Controparte_4 scavo del terreno per la creazione di una piscina. La superficie interessata dallo scavo è di m. 3 x 7= mq 21 con altezza, lato abitazione, di m 1.40 e lato recinzione m.
0.65. m. Mq. 21 x 0.65 = mc 13,65 Dallo studio dei
3 documenti agli atti, dai buoni di consegna, dal sopralluogo effettuato e dalle riunioni in contraddittorio, si è riscontrato che i lavori di scavo sono stati eseguiti come da bolle di consegna datate 15-16-e17 novembre 2022 firmate e autorizzate. La sottoscritta ha eseguito la verifica del lavoro svolto eseguendo il conteggio dei mc di terreno scavato per la costruzione della piscina. Il terreno è risultato pari a mc 13,65 ed il numero di viaggi eseguiti alla discarica autorizzata per lo scarico delle macerie (terreno) considerando la capacità dell'autocarro utilizzato di tonnellate 20 e considerando il numero dei viaggi n. 9, inseriti nelle bolle di consegna del 15-16 e
17 novembre 2022 è risultato che essi risultano più che sufficienti per lo smaltimento del terreno di scavo quindi la bolla di consegna del 21/12/2022 non firmata e non autorizzata non viene considerata. Verificato ciò, l'importo che il sig. deve corrispondere alla ditta per il lavoro svolto risulta essere CP_1 CP_2 pari ad € 7.945,00 oltre Iva considerando soltanto le bolle del 15-16 e 17 novembre 2022 escludendo la bolla del 21/12/2022 che risulta inoltre non firmata e non autorizzata. Il costo unitario dei lavori pattuito tra le parti in causa e come richiesto dal sig. , parte convenuta opposta, è risultato CP_2 congruo.”.
La CTU ha concluso affermando che “Dallo studio dei documenti agli atti che dall'analisi delle testimonianze dei testi la sottoscritta ha verificato che i lavori di rifacimento della pavimentazione del marciapiede del a Cernusco sul naviglio sono stati eseguiti nei giorni 19 e 27.09.2022 come CP_5 risulta anche dalla bolla di consegna e dal sopralluogo effettuato. Tali lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed i prezzi applicati risultano congrui. Fattura n.76 del 15.03.2023. Importo da riconoscere è pari ad €
2.000,00 oltre iva. Dallo studio dei documenti agli atti, dai buoni di consegna, dal sopralluogo effettuato a
EL – Via Perù 29 e dalle riunioni in contraddittorio si è riscontrato che, i lavori di scavo nella zona interessata dalla costruzione della piscina, corrispondono alla quantità di macerie inserite nelle bolle di consegna datate 15-16 e17 novembre 2022 regolarmente firmate e autorizzate. I lavori che la sottoscritta ritiene debbano essere pagati dalla al sig. sono: - EL - Via Perù n. 39 Controparte_6 CP_2 come da bolle di consegna del 15- 16-17 novembre 2022 corrispondenti all'importo totale pari ad € 7.945,00 oltre Iva;
- Cernusco sul AV - Centro Tessile di pari ad € 2.000,00 oltre Iva. L'importo Totale che la deve corrispondere al sig. è pari ad Euro 9.945,00 oltre Iva = € Controparte_6 CP_2
7.945,00+ € 2.000,00”.
Il Tribunale – aderendo alle conclusioni del CTU che ha tenuto conto dei rilievi dei CTP, replicandovi- “esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non
è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (cfr.
Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n.
10222/2009).
4 Proprio in forza delle superiori considerazioni e conclusioni, deve ritenersi l'infondatezza delle allegazioni di parte opponente in merito al diverso prezzo delle opere eseguite presso i due cantieri, in merito alle quali deve, peraltro, osservarsi che l'opponente non ha fornito prova alcuna.
Basti rilevare che risulta non corrispondente a quanto dedotto da il doc. 5 allegato CP_1 all'atto di citazione, che indica un prezzo a misura (60/euro l'ora più 150,00 di trasporto, oltre alla successiva comunicazione della necessità di “circolare”, “martello” e “benna piccola”) e non già un importo a corpo di euro 1.000,00 oltre iva, come pretende l'opponente.
Del pari indimostrata è l'allegazione circa la pattuizione di un prezzo di euro 3.000,00 oltre iva per i lavori presso il cantiere di via Perù a EL.
Infine, quanto alla domanda riconvenzionale svolta dall'opponente e volta ad ottenere la condanna di parte opposta al risarcimento degli asseriti danni cagionati dall'appaltatrice in sede di esecuzione delle opere, la stessa va rigettata, in quanto fondata su allegazioni generiche e del tutto sfornite di prova, non solo quanto all'effettiva sussistenza dei vizi e danni lamentati e all'entità degli stessi, anche sotto il profilo degli allegati e non quantificati ritardi, ma anche con riferimento alla loro riconducibilità all'erroneo operato della Controparte_2
Sul punto, privi di idoneo valore probatorio sono, del resto, i preventivi del costo di riparazione degli impianti e del pavimento in porfido, come pure quelli relativi alle nuove linee acqua e gas, che nulla dimostrano sotto il profilo della fondatezza dell'an del diritto al risarcimento allegato da
CP_1
In conclusione, dalle superiori considerazioni discende la revoca del decreto ingiuntivo opposto n.
11421/2023, pubblicato il 4 luglio 2023, in ragione dell'accertato minor valore del credito dell'opposta, al cui pagamento deve dunque essere condannata parte opponente;
discende altresì il rigetto della domanda riconvenzionale svolta dall'opponente.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14 e 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al
“decisum” e non al “disputatum” (cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014), e dell'attività processuale effettivamente svolta.
Analogamente, le spese della c.t.u. vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 11421/2023, pubblicato il 4 luglio 2023;
5 2) condanna a pagare in favore di Controparte_1 Controparte_2 la somma di euro 9.945,00 oltre Iva, oltre interessi ex lege dal dovuto al soddisfo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
4) pone a carico di parte opponente le spese della CTU;
5) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre Controparte_2 rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 11.12.2025
La Giudice
(AO ND)
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa AO ND ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SAVERIO TUCCI, elettivamente domiciliato in via delle Forze Armate 66, Milano, presso il difensore avv. SAVERIO TUCCI;
- opponente-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. WALTER Controparte_2 P.IVA_2
IO GO, elettivamente domiciliato in via Italia, 50, Monza, presso il difensore avv. WALTER IO GO;
-convenuta opposta-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 21.10.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.9.2023 a Controparte_2 Controparte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11421/2023, pubblicato il
[...]
4 luglio 2023 con il quale è stato ingiunto all'opponente, convenuta sostanziale, di pagare in favore dell'opposta, attrice sostanziale, l'importo di euro € 15.756,30, oltre interessi e spese, di cui euro
2440,00 come da fattura n. 75 del 15 marzo 2023 ed euro 13.316,30 portato dalla fattura n. 76 del
15 marzo 2023, quale corrispettivo per opere svolte presso i cantieri di Cernusco Sul AV e di
EL. L'opponente ha contestato la fondatezza della pretesa creditoria azionata ex adverso e ha chiesto al
Tribunale adito la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, ha chiesto di accertare e dichiarare i danni subiti dall'opponente in conseguenza dell'inesatto adempimento dell'opposta, e, per l'effetto, la condanna della predetta al risarcimento in favore dell'opponente della somma pari ad € 22.920,00.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.11.2023 si è costituita l'opposta, contestando puntualmente le avverse eccezioni e difese e chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale proposta da
CP_1
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, la causa, istruita a mezzo prove orali e CTU, oltre che mediante l'acquisizione delle produzioni documentali, è stata rinviata per la decisione all'esito della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3 c.p.c..
***
Quanto alla fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria deve osservarsi quanto segue.
I lavori per il cui corrispettivo agisce l'opposta hanno ad oggetto: 1) il rifacimento della zona di marciapiede del Centro Tessile a Cernusco sul AV, per quanto attiene alla fattura n.75 del
15/03/2022; 2) lo scavo e trasporto della terra e del materiale di risulta alle discariche nel cortile della proprietà del sig. per ciò che concerne la fattura n. 76 del 15/03/2022. Controparte_3
Tali fatture sono state prodotte sulla base dei Buoni di consegna stilati e firmati giornalmente dagli interessati tranne il Buono di consegna del 21 dicembre 2022 che non risulta né firmato e né autorizzato.
È incontestato tra le parti che abbia commissionato alla CP_1 Controparte_2
l'esecuzione delle opere suindicate e che l'appaltatrice abbia eseguito tali lavori, mentre è invece oggetto di contestazione il quantum pattuito tra le parti per i lavori, con le seguenti distinzioni:
1) con riferimento ai lavori di cui alla fattura n. 75, eseguiti nel mese di settembre 2022 presso il
Centro Tessile, l'opponente ha allegato che le parti avevano concordato verbalmente un importo pari ad € 1.000,00 oltre iva, già versati (doc. 5) e non già l'importo indicato dall'opposta in fattura;
2) con riguardo, invece, alla fattura n. 76, per i lavori eseguiti in via Perù, l'esponente rappresenta che il prezzo concordato verbalmente era pari ad € 3.000,00 oltre iva e che i lavori in oggetto sono comunque stati oggetto di contestazione, in relazione ai vizi degli stessi e ai danni che
2 dagli stessi sarebbero derivati all'opponente presso il cantiere;
danni che l'opponente quantifica in euro 22.920,00.
L'istruttoria processuale ha consentito di appurare la fondatezza della pretesa creditoria dedotta dall'opponente, nei limiti di quanto di seguito indicato.
L'opposta ha fornito la prova, mediante le numerose e concordi dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 13.5.2024, oltre che dell'esecuzione dei lavori presso i cantieri di Cernusco Sul
AV e EL – come detto esecuzione non contestata – e della natura e consistenza delle opere svolte con le proprie maestranze e i propri mezzi.
L'istruttoria della causa si è svolta, oltre che mediante le prove testimoniali, a mezzo CTU, nominando quale consulente l'arch. alla quale è stato conferito l'incarico di “stimi Persona_1 il c.t.u., ove possibile sulla scorta della documentazione in atti, delle dichiarazioni rese dai testi escussi e da un esame dei luoghi oggetto di causa, la congruità dei prezzi applicati dall'opposta nei preventivi e, in ogni caso, nelle fatture azionate in sede monitoria, in relazione alle opere che la stessa afferma di aver eseguito in favore di e, in caso di ritenuta non congruità dei prezzi applicati, indichi il c.t.u. il costo di tali opere Controparte_1 avuto riguardo al listino prezzi CCIAA vigente, all'epoca e nel luogo di esecuzione delle opere”.
Ciò posto, alla luce della documentazione versata in atti e dagli accertamenti peritali esperiti,,
l'elaborato peritale – dalle cui conclusioni non si ha motivo di dissentire, in quanto lo stesso ha vagliato, con i dovuti approfondimenti, con ampia motivazione e rimettendo al giudice le decisioni di diritto, ogni profilo tecnico della controversia, tenendo in considerazione tutte le osservazioni delle parti, ad esse replicando con puntuale attenzione, ha verificato che:
- quanto al cantiere relativo al Centro Tessile a Cernusco sul AV “i lavori di rifacimento della pavimentazione del marciapiede sono stati eseguiti nei giorni 19 e 27.09.2022 come risulta anche dalla bolla di consegna e dal sopralluogo effettuato. Tali lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed i prezzi applicati risultano congrui. Fattura n.76 del 15.03.2023 19/09/2022: Tagliasfalto con disco n. 1 = 150 €uro
Miniescavatore con martello ore 5 x 70,00= €uro 350,00 trasporto A/R miniescavatore + tagliasfalto €uro
150,00 Autocarro 2 assi ore 4 x 70,00= Euro 280,00 27/09/2022: Miniescavatore con martello ore 4 x 70,00
= 280,00 Euro Miniescavatore con benna ore 5 x 60,00 = 300,00 trasporto A/R miniescavatore €uro 150,00
Autocarro 2 assi ore 9 x 70,00= 630,00 Operaio ore 9,00 x 35,00 = 315,00 Importo totale: € 2.605,00 oltre iva
Importo scontato fatturato: € 2.000,00 oltre iva”;
- quanto al cantiere avente ad oggetto i lavori di scavo a EL via Perù n. 39: “I lavori che la ditta del sig. ha eseguito nella proprietà del sig. consistevano nell'esecuzione di uno CP_2 Controparte_4 scavo del terreno per la creazione di una piscina. La superficie interessata dallo scavo è di m. 3 x 7= mq 21 con altezza, lato abitazione, di m 1.40 e lato recinzione m.
0.65. m. Mq. 21 x 0.65 = mc 13,65 Dallo studio dei
3 documenti agli atti, dai buoni di consegna, dal sopralluogo effettuato e dalle riunioni in contraddittorio, si è riscontrato che i lavori di scavo sono stati eseguiti come da bolle di consegna datate 15-16-e17 novembre 2022 firmate e autorizzate. La sottoscritta ha eseguito la verifica del lavoro svolto eseguendo il conteggio dei mc di terreno scavato per la costruzione della piscina. Il terreno è risultato pari a mc 13,65 ed il numero di viaggi eseguiti alla discarica autorizzata per lo scarico delle macerie (terreno) considerando la capacità dell'autocarro utilizzato di tonnellate 20 e considerando il numero dei viaggi n. 9, inseriti nelle bolle di consegna del 15-16 e
17 novembre 2022 è risultato che essi risultano più che sufficienti per lo smaltimento del terreno di scavo quindi la bolla di consegna del 21/12/2022 non firmata e non autorizzata non viene considerata. Verificato ciò, l'importo che il sig. deve corrispondere alla ditta per il lavoro svolto risulta essere CP_1 CP_2 pari ad € 7.945,00 oltre Iva considerando soltanto le bolle del 15-16 e 17 novembre 2022 escludendo la bolla del 21/12/2022 che risulta inoltre non firmata e non autorizzata. Il costo unitario dei lavori pattuito tra le parti in causa e come richiesto dal sig. , parte convenuta opposta, è risultato CP_2 congruo.”.
La CTU ha concluso affermando che “Dallo studio dei documenti agli atti che dall'analisi delle testimonianze dei testi la sottoscritta ha verificato che i lavori di rifacimento della pavimentazione del marciapiede del a Cernusco sul naviglio sono stati eseguiti nei giorni 19 e 27.09.2022 come CP_5 risulta anche dalla bolla di consegna e dal sopralluogo effettuato. Tali lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed i prezzi applicati risultano congrui. Fattura n.76 del 15.03.2023. Importo da riconoscere è pari ad €
2.000,00 oltre iva. Dallo studio dei documenti agli atti, dai buoni di consegna, dal sopralluogo effettuato a
EL – Via Perù 29 e dalle riunioni in contraddittorio si è riscontrato che, i lavori di scavo nella zona interessata dalla costruzione della piscina, corrispondono alla quantità di macerie inserite nelle bolle di consegna datate 15-16 e17 novembre 2022 regolarmente firmate e autorizzate. I lavori che la sottoscritta ritiene debbano essere pagati dalla al sig. sono: - EL - Via Perù n. 39 Controparte_6 CP_2 come da bolle di consegna del 15- 16-17 novembre 2022 corrispondenti all'importo totale pari ad € 7.945,00 oltre Iva;
- Cernusco sul AV - Centro Tessile di pari ad € 2.000,00 oltre Iva. L'importo Totale che la deve corrispondere al sig. è pari ad Euro 9.945,00 oltre Iva = € Controparte_6 CP_2
7.945,00+ € 2.000,00”.
Il Tribunale – aderendo alle conclusioni del CTU che ha tenuto conto dei rilievi dei CTP, replicandovi- “esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non
è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte” (cfr.
Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n.
10222/2009).
4 Proprio in forza delle superiori considerazioni e conclusioni, deve ritenersi l'infondatezza delle allegazioni di parte opponente in merito al diverso prezzo delle opere eseguite presso i due cantieri, in merito alle quali deve, peraltro, osservarsi che l'opponente non ha fornito prova alcuna.
Basti rilevare che risulta non corrispondente a quanto dedotto da il doc. 5 allegato CP_1 all'atto di citazione, che indica un prezzo a misura (60/euro l'ora più 150,00 di trasporto, oltre alla successiva comunicazione della necessità di “circolare”, “martello” e “benna piccola”) e non già un importo a corpo di euro 1.000,00 oltre iva, come pretende l'opponente.
Del pari indimostrata è l'allegazione circa la pattuizione di un prezzo di euro 3.000,00 oltre iva per i lavori presso il cantiere di via Perù a EL.
Infine, quanto alla domanda riconvenzionale svolta dall'opponente e volta ad ottenere la condanna di parte opposta al risarcimento degli asseriti danni cagionati dall'appaltatrice in sede di esecuzione delle opere, la stessa va rigettata, in quanto fondata su allegazioni generiche e del tutto sfornite di prova, non solo quanto all'effettiva sussistenza dei vizi e danni lamentati e all'entità degli stessi, anche sotto il profilo degli allegati e non quantificati ritardi, ma anche con riferimento alla loro riconducibilità all'erroneo operato della Controparte_2
Sul punto, privi di idoneo valore probatorio sono, del resto, i preventivi del costo di riparazione degli impianti e del pavimento in porfido, come pure quelli relativi alle nuove linee acqua e gas, che nulla dimostrano sotto il profilo della fondatezza dell'an del diritto al risarcimento allegato da
CP_1
In conclusione, dalle superiori considerazioni discende la revoca del decreto ingiuntivo opposto n.
11421/2023, pubblicato il 4 luglio 2023, in ragione dell'accertato minor valore del credito dell'opposta, al cui pagamento deve dunque essere condannata parte opponente;
discende altresì il rigetto della domanda riconvenzionale svolta dall'opponente.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14 e 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al
“decisum” e non al “disputatum” (cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014), e dell'attività processuale effettivamente svolta.
Analogamente, le spese della c.t.u. vanno poste definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 11421/2023, pubblicato il 4 luglio 2023;
5 2) condanna a pagare in favore di Controparte_1 Controparte_2 la somma di euro 9.945,00 oltre Iva, oltre interessi ex lege dal dovuto al soddisfo;
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
4) pone a carico di parte opponente le spese della CTU;
5) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1
che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre Controparte_2 rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 11.12.2025
La Giudice
(AO ND)
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