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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/08/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 928/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 928 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
con sede legale in Venezia-Mestre alla via Terraglio n. 63 (c.f. Parte_1
; P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Paletta e Alessandro Paletta per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
, con sede in alla via Nizza n. 146 (c.f. Controparte_1 CP_1
); P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Guido Verderosa per procura generale alle liti allegata alla comparsa di risposta;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 655/2024, pubblicata il 05/02/2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “- accertare e dichiarare che le domande presentate da
[...]
nel Grado non sono ammantate da inammissibilità per asserito Pt_1 frazionamento del credito sancito dal decreto ingiuntivo n. 2376/2020
(RG.8071/2020) perché il pronunciato impugnato è privo di adeguata motivazione
1 in argomento;
e, per l'effetto, vada rigettata la opposizione e dichiarato definitivo e esecutivo il titolo monitorio stesso con conferma del credito vantato col decreto ingiuntivo n. 2376/2020 (RG. 8071/2020) ed oggetto di domanda di accertamento presentata dalla creditrice anche nella opposizione, credito che si Parte_1 chiede sia confermato in ogni parte della ingiunzione che non va revocata, per i motivi in (A) del presente gravame;
- ancora in riforma della impugnata Sentenza
655/2024 (motivo §B del presente atto), condannare l'azienda Controparte_1
all'integrale pagamento delle spese di lite del primo grado per essere
[...] esclusiva la soccombenza della debitrice opponente sulla domanda del grado;
in pari effetto e comunque, nel rispetto dell'art. 92 cod. proc. civ. disporre la riforma della Sentenza anche sul capo specifico, con pronuncia di condanna di
[...]
delle spese di lite del grado. Chiede il rigetto delle Controparte_1 domande della debitrice appellata, rigetto sostenuto dai motivi in A”.
Per l'appellata: “rigettare l'atto di appello proposto da e Parte_1 confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese ed onorario di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
L'ingiunzione e la sentenza di primo grado
Con decreto n. 2376/2020 del 5.11.2020 il Tribunale di Salerno ingiungeva all il pagamento della somma di € 778.026,42 Controparte_1 oltre interessi ex D.L.vo n. 231/2002 in favore di cessionaria pro Parte_1 soluto con contratto di factoring dei crediti commerciali di NE EN s.p.a. relativi alle fatture ivi elencate, emesse da gennaio 2010 a settembre 2017.
Accogliendo l'opposizione proposta dall'ingiunta, la sentenza in oggetto revocava il decreto ingiuntivo e dichiarava inammissibile la domanda attorea, Part ritenendo fondata l'eccezione di frazionamento del credito proposta dall' nelle note di udienza depositate il 16.10.2023.
Esponeva che all' erano stati notificati, prima del decreto ingiuntivo CP_2 opposto (n. 2376/2020), altri decreti ingiuntivi in favore di per il Parte_1 pagamento di fatture relative a prestazioni di beni e servizi rese da società che le avevano ceduto i crediti (d.i. n. 1179/2017 per la somma di € 786.466,94; d.i. n.
1135/2017 di € 375.661,44; d.i. n. 133/2017 di € 338.289,07); che il credito per cui
è causa era già venuto a maturazione all'epoca della notifica dei precedenti decreti ingiuntivi e ne era divenuta cessionaria tra la fine del 2015 ed il Parte_1
2017, in epoca coeva agli atti di cessione degli altri crediti;
che, pertanto, CP_3
[...
[...] [
avrebbe potuto (e dovuto) presentare un solo ricorso per decreto ingiuntivo
[...] per il pagamento di tutti i crediti di cui era divenuta cessionaria, riferiti a fatture per prestazioni rese dalle ditte cedenti nello stesso arco temporale;
che, invece, ha deciso di frazionare il credito con la presentazione di plurimi ricorsi;
che l'eccezione di frazionamento del credito sollevata dall'opponente nelle note telematiche depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni non soggiace a preclusioni, in quanto, attenendo alla proponibilità della domanda, è rilevabile anche di ufficio dal giudice;
che l'opposta ha preso posizione sulla eccezione proposta da controparte nella memoria di replica ex art 190 c.p.c., senza precisare quale fosse l'interesse e la motivazione che l'ha indotta ad introdurre diversi giudizi per recuperare i vari crediti di cui era divenuta cessionaria.
L'appello propone appello avverso la sentenza e, con un primo motivo di Parte_1 impugnazione, censura l'errore di diritto consistente nella sussunzione entro il perimetro dell'abusivo frazionamento del credito di azioni monitorie esperite in base a distinti contratti di cessione e aventi ad oggetto crediti per forniture ceduti da diversi creditori.
Sostiene l'appellante che non vi può essere alcun frazionamento nel caso in esame, nel quale i crediti ceduti da NE EN s.p.a. (con sei distinte cessioni, per
240 fatture) sono oggetto solo del decreto ingiuntivo n. 2376/2020, mentre gli altri decreti ingiuntivi hanno ad oggetto crediti di altri fornitori, ceduti all'appellante con altri contratti di factoring;
che, se avesse promosso una sola azione per Parte_1 tutte le fatture dei quattro titoli monitori presi in esame dal Tribunale, avrebbe dedotto in giudizio decine di atti di cessione e qualche migliaio di fatture insolute e tale massiccia produzione avrebbe messo in difficoltà la difesa della debitrice, mentre i quattro giudizi sono stati presentati nell'arco temporale di 4 anni (2017-
2020).
Con il secondo motivo, che impugna la compensazione delle spese processuali motivata con l'incertezza del quadro giurisprudenziale sulla figura del frazionamento, l'appellante chiede che, con la riforma della sentenza ed il Part riconoscimento del debito, la Corte disponga la condanna dell' al pagamento delle spese di lite del doppio grado.
La risposta dell'appellata
L , costituitasi, risponde che la Suprema Corte Controparte_1
(n. 14143/21) si è spinta oltre il dictum delle Sezioni Unite del 2017, arrivando a
3 configurare il divieto di frazionamento anche nel caso in cui, al momento della proposizione della prima domanda giudiziale, siano già maturati i crediti inerenti ai diversi rapporti negoziali oggetto delle successive domande giudiziali.
Ripropone l'eccezione di nullità del contratto per mancanza di forma scritta ad substantiam, non esaminata dal primo giudice perché assorbita dall'eccezione di frazionamento, asserendo che tra l' e l'originaria creditrice NE EN CP_2
s.p.a. non è stato concluso alcun contratto e che l'onere della prova non può dirsi assolto da parte dell'appellante con la sola produzione dei contratti di cessione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le Sezioni Unite della Suprema Corte sono più volte intervenute in tema di frazionamento del credito, in particolare con due pronunce del 2007 (15.11.2007, n.
2372) e del 2017 (16.2.2017, n. 4090) e, da ultimo, con la sentenza 19.3.2025, n.
7299.
La problematica dell'abusivo frazionamento del credito si pone, in particolare, allorquando vengano proposte contemporaneamente, o in successione, due o più azioni per far valere pretese che si iscrivono in un rapporto unitario e di durata. In questi casi si afferma, in linea generale, che non è consentito al creditore frazionare in una molteplicità di giudizi pretese riconducibili al “medesimo rapporto di durata” (inteso in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di “relazione di fatto” realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia) o al “medesimo fatto costitutivo”
(intendendosi l'aggettivo “medesimo” come sinonimo di “analogo” e non di
“identico” e, comunque, non come fatto costitutivo delle singole pretese ai sensi dell'art. 1173 c.c., ma come fatto storico che, seppur diverso, abbia però la medesima natura di quello che sia già stato già dedotto in giudizio). Non sono frazionabili le pretese creditorie che, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale.
Si è evidenziato che la trattazione dinanzi a giudici diversi di una medesima vicenda “esistenziale”, sia pure connotata da aspetti in parte dissimili, incide negativamente sia sulla “giustizia” sostanziale della decisione (che può essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili
4 ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata), sia sulla durata ragionevole dei processi
(in relazione alla possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale), sia sulla stabilità dei rapporti. Anche in tali ipotesi, però, è consentito il frazionamento se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass., sez. unite, 4090/2017). Perciò, la contemporanea sussistenza di crediti giuridicamente eguali, che siano riconducibili nell'ambito di un “rapporto” che, nel corso del tempo, si sia venuto a determinare (pur se in via di mero fatto) tra le stesse parti, impone che i crediti (ove esigibili) siano dedotti nello stesso giudizio (salvo che l'attore non abbia un oggettivo interesse alla loro tutela frazionata.
Nel caso di specie, non ricorrono le condizioni che consentono di ravvisare un frazionamento abusivo del credito, dato che le domande proposte con gli altri ricorsi monitori si riferiscono a crediti di altra natura (forniture di prodotti farmaceutici e sanitari) acquistati da da altri soggetti giuridici (dalla società Parte_1 farmaceutica dalla società Hospira Italia s.r.l. e dalla Controparte_4 CP_5
. Di qui la fondatezza dell'appello, stante l'errore di diritto insito nella
[...] pronuncia di inammissibilità della domanda, non sussistendo i presupposti per la proposizione di un'azione unitaria di adempimento di crediti del tutto diversi per soggetti passivi, titolo e oggetto.
Spetta, perciò, alla Corte l'esame nel merito della domanda proposta con il ricorso monitorio. E, infatti, nell'ipotesi in cui la causa venga definita in rito, ma per un vizio diverso da quelli che comportano la rimessione al primo giudice di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., la parte soccombente non è onerata di riproporre ex art. 346
c.p.c. nel proprio atto di appello le ragioni di merito della domanda di primo grado, non esaminata perché assorbita dalla pronuncia in rito, poiché l'impugnativa di tale questione costituisce implicita manifestazione della volontà di proseguire il giudizio anche in ordine al merito, sul quale il secondo giudice deve pertanto pronunciarsi qualora accolga l'impugnazione (Cass., 30.10.2024, n. 28078).
La parte appellata ha, invece, l'onere di riproporre, ex art. 346 c.p.c., le eccezioni sollevate in primo grado ed assorbite dalla pronuncia di rito. La mancata riproposizione ex art. 346 c.p.c. implica la presunzione assoluta ex lege di rinuncia, di talché queste non potranno essere scrutinate in appello (Cass., 23.9.2021, n. Part 25840; Cass., 28.11.2016, n. 24124). In primo grado l' a eccepito, nei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, la nullità dei contratti per mancanza di forma
5 scritta, la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. e l'adempimento di una parte delle fatture per un importo complessivo di € 180.867,84. In appello, però, ha riproposto, nella comparsa di risposta, solo l'eccezione di nullità dei contratti per mancanza di forma scritta, ma non l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. Cosicché le questioni di merito devolute in appello attengono solo alle eccezioni di nullità e di pagamento parziale, essendo quest'ultima un'eccezione in senso lato (Cass., 7.2.2025, n. 3155). Non può essere esaminata, per rinuncia implicita, l'eccezione di prescrizione, che integra un'eccezione in senso stretto.
La domanda di adempimento proposta dalla cessionaria dei crediti ha ad oggetto il corrispettivo delle forniture di energia elettrica erogate da gennaio 2010 a settembre 2017. Anche per le forniture di energia vale la regola dell'essenzialità del contratto scritto, che risponde al principio, costantemente ribadito dalla Suprema
Corte, secondo cui il contratto stipulato da un'amministrazione pubblica deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16
e 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi. La forma scritta ad substantiam, infatti, è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione posti dall'art. 97 Cost.
L'eccezione di nullità è, però, infondata, dato che ha prodotto in Parte_1 primo grado, con il deposito della comparsa di risposta, i contratti stipulati dall' Pt_3
con l'NE per la fornitura di energia elettrica alle varie sedi operative, sia i
[...] contratti riferiti ad una sola sede operativa (come presidi ospedalieri e distretti sanitari), sia i contratti “multisito”, nonché le fatture relative al consumo di energia elettrica nelle varie sedi. Part L' non ha, poi, contestato gli effettivi consumi riportati nelle fatture, né per malfunzionamento dei misuratori, né per consumi non autorizzati imputabili a terzi, né per non corrispondenza tra i dati forniti dai contatori e quelli trascritti nella fattura (allegando i consumi effettivi registrato dai misuratori e gli errori di trasposizione nelle fatture). In mancanza di contestazioni, deve ritenersi che i consumi registrati nelle bollette corrispondano al prelievo effettivo di energia registrato dai contatori, quali strumenti deputato alla misurazione dei consumi,
6 Part accettati consensualmente dall' come meccanismo di contabilizzazione (Cass.,
21.5.2019, n. 13605; Cass., ord., 9.1.2020, n. 297).
Nel formulare l'eccezione di pagamento parziale (per un importo complessivo di
€ 180.867,84), che non richiede un'espressa riproposizione in appello ex art. 346 Part c.p.c., essendo rilevabile d'ufficio dal giudice, l' non ha specificato, nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, quali sono, tra quelle elencate nel ricorso monitorio e prodotte in giudizio, le fatture pagate. Ha solo allegato una serie di ricevute di pagamento della banca, ma il numero e la data delle fatture indicate nella causale delle ricevute non corrispondono a quelle elencate e prodotte dalla cessionaria.
Di qui l'accoglimento dell'appello e della domanda proposta con il ricorso monitorio, con la condanna dell al pagamento in Controparte_1 favore della della somma di € 778.026,42 oltre interessi moratori Pt_1 Parte_1 ex D.L.vo n. 231/2002 dalla domanda al soddisfo, dovendosi considerare il decreto ingiuntivo già revocato dal giudice di prime cure. Ciò per il principio, affermato dalla Suprema Corte, secondo cui il decreto ingiuntivo viene definitivamente travolto dalla sentenza di primo grado che, accogliendo l'opposizione, ne determini la revoca, così sostituendosi alla pronuncia monitoria, e proprio perché l'effetto sostitutivo è definitivo, l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello non determina alcuna “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato (Cass., ord., 6.9.2017, n. 20868).
Stante l'accoglimento dell'appello proposto dalla parte soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Il regolamento segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di parte appellata al rimborso delle spese di secondo grado e degli onorari di difesa di entrambi i gradi di giudizio in favore di parte appellante, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022,
n. 147 (valore € 778.026,42).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 928/2024, così provvede:
7 1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie la domanda proposta con il ricorso monitorio e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento in favore della della Controparte_1 Parte_1 somma di € 778.026,42 oltre interessi moratori ex D.L.vo n. 231/2002 dalla domanda al soddisfo;
2. condanna l al rimborso delle spese processuali Controparte_1 di entrambi i gradi di giudizio in favore di che liquida in € Parte_1
2.556,00 per spese vive di secondo grado ed € 25.000,00 per onorari di difesa (€
15.000,00 per il primo grado ed € 10.000,00 per il secondo grado), oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
Salerno lì 18/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria BALLETTI Presidente dott.ssa Giuliana GIULIANO Consigliere dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 928 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
con sede legale in Venezia-Mestre alla via Terraglio n. 63 (c.f. Parte_1
; P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Paletta e Alessandro Paletta per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
, con sede in alla via Nizza n. 146 (c.f. Controparte_1 CP_1
); P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Guido Verderosa per procura generale alle liti allegata alla comparsa di risposta;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 655/2024, pubblicata il 05/02/2024.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “- accertare e dichiarare che le domande presentate da
[...]
nel Grado non sono ammantate da inammissibilità per asserito Pt_1 frazionamento del credito sancito dal decreto ingiuntivo n. 2376/2020
(RG.8071/2020) perché il pronunciato impugnato è privo di adeguata motivazione
1 in argomento;
e, per l'effetto, vada rigettata la opposizione e dichiarato definitivo e esecutivo il titolo monitorio stesso con conferma del credito vantato col decreto ingiuntivo n. 2376/2020 (RG. 8071/2020) ed oggetto di domanda di accertamento presentata dalla creditrice anche nella opposizione, credito che si Parte_1 chiede sia confermato in ogni parte della ingiunzione che non va revocata, per i motivi in (A) del presente gravame;
- ancora in riforma della impugnata Sentenza
655/2024 (motivo §B del presente atto), condannare l'azienda Controparte_1
all'integrale pagamento delle spese di lite del primo grado per essere
[...] esclusiva la soccombenza della debitrice opponente sulla domanda del grado;
in pari effetto e comunque, nel rispetto dell'art. 92 cod. proc. civ. disporre la riforma della Sentenza anche sul capo specifico, con pronuncia di condanna di
[...]
delle spese di lite del grado. Chiede il rigetto delle Controparte_1 domande della debitrice appellata, rigetto sostenuto dai motivi in A”.
Per l'appellata: “rigettare l'atto di appello proposto da e Parte_1 confermare la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese ed onorario di giudizio”.
FATTI DI CAUSA
L'ingiunzione e la sentenza di primo grado
Con decreto n. 2376/2020 del 5.11.2020 il Tribunale di Salerno ingiungeva all il pagamento della somma di € 778.026,42 Controparte_1 oltre interessi ex D.L.vo n. 231/2002 in favore di cessionaria pro Parte_1 soluto con contratto di factoring dei crediti commerciali di NE EN s.p.a. relativi alle fatture ivi elencate, emesse da gennaio 2010 a settembre 2017.
Accogliendo l'opposizione proposta dall'ingiunta, la sentenza in oggetto revocava il decreto ingiuntivo e dichiarava inammissibile la domanda attorea, Part ritenendo fondata l'eccezione di frazionamento del credito proposta dall' nelle note di udienza depositate il 16.10.2023.
Esponeva che all' erano stati notificati, prima del decreto ingiuntivo CP_2 opposto (n. 2376/2020), altri decreti ingiuntivi in favore di per il Parte_1 pagamento di fatture relative a prestazioni di beni e servizi rese da società che le avevano ceduto i crediti (d.i. n. 1179/2017 per la somma di € 786.466,94; d.i. n.
1135/2017 di € 375.661,44; d.i. n. 133/2017 di € 338.289,07); che il credito per cui
è causa era già venuto a maturazione all'epoca della notifica dei precedenti decreti ingiuntivi e ne era divenuta cessionaria tra la fine del 2015 ed il Parte_1
2017, in epoca coeva agli atti di cessione degli altri crediti;
che, pertanto, CP_3
[...
[...] [
avrebbe potuto (e dovuto) presentare un solo ricorso per decreto ingiuntivo
[...] per il pagamento di tutti i crediti di cui era divenuta cessionaria, riferiti a fatture per prestazioni rese dalle ditte cedenti nello stesso arco temporale;
che, invece, ha deciso di frazionare il credito con la presentazione di plurimi ricorsi;
che l'eccezione di frazionamento del credito sollevata dall'opponente nelle note telematiche depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni non soggiace a preclusioni, in quanto, attenendo alla proponibilità della domanda, è rilevabile anche di ufficio dal giudice;
che l'opposta ha preso posizione sulla eccezione proposta da controparte nella memoria di replica ex art 190 c.p.c., senza precisare quale fosse l'interesse e la motivazione che l'ha indotta ad introdurre diversi giudizi per recuperare i vari crediti di cui era divenuta cessionaria.
L'appello propone appello avverso la sentenza e, con un primo motivo di Parte_1 impugnazione, censura l'errore di diritto consistente nella sussunzione entro il perimetro dell'abusivo frazionamento del credito di azioni monitorie esperite in base a distinti contratti di cessione e aventi ad oggetto crediti per forniture ceduti da diversi creditori.
Sostiene l'appellante che non vi può essere alcun frazionamento nel caso in esame, nel quale i crediti ceduti da NE EN s.p.a. (con sei distinte cessioni, per
240 fatture) sono oggetto solo del decreto ingiuntivo n. 2376/2020, mentre gli altri decreti ingiuntivi hanno ad oggetto crediti di altri fornitori, ceduti all'appellante con altri contratti di factoring;
che, se avesse promosso una sola azione per Parte_1 tutte le fatture dei quattro titoli monitori presi in esame dal Tribunale, avrebbe dedotto in giudizio decine di atti di cessione e qualche migliaio di fatture insolute e tale massiccia produzione avrebbe messo in difficoltà la difesa della debitrice, mentre i quattro giudizi sono stati presentati nell'arco temporale di 4 anni (2017-
2020).
Con il secondo motivo, che impugna la compensazione delle spese processuali motivata con l'incertezza del quadro giurisprudenziale sulla figura del frazionamento, l'appellante chiede che, con la riforma della sentenza ed il Part riconoscimento del debito, la Corte disponga la condanna dell' al pagamento delle spese di lite del doppio grado.
La risposta dell'appellata
L , costituitasi, risponde che la Suprema Corte Controparte_1
(n. 14143/21) si è spinta oltre il dictum delle Sezioni Unite del 2017, arrivando a
3 configurare il divieto di frazionamento anche nel caso in cui, al momento della proposizione della prima domanda giudiziale, siano già maturati i crediti inerenti ai diversi rapporti negoziali oggetto delle successive domande giudiziali.
Ripropone l'eccezione di nullità del contratto per mancanza di forma scritta ad substantiam, non esaminata dal primo giudice perché assorbita dall'eccezione di frazionamento, asserendo che tra l' e l'originaria creditrice NE EN CP_2
s.p.a. non è stato concluso alcun contratto e che l'onere della prova non può dirsi assolto da parte dell'appellante con la sola produzione dei contratti di cessione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Le Sezioni Unite della Suprema Corte sono più volte intervenute in tema di frazionamento del credito, in particolare con due pronunce del 2007 (15.11.2007, n.
2372) e del 2017 (16.2.2017, n. 4090) e, da ultimo, con la sentenza 19.3.2025, n.
7299.
La problematica dell'abusivo frazionamento del credito si pone, in particolare, allorquando vengano proposte contemporaneamente, o in successione, due o più azioni per far valere pretese che si iscrivono in un rapporto unitario e di durata. In questi casi si afferma, in linea generale, che non è consentito al creditore frazionare in una molteplicità di giudizi pretese riconducibili al “medesimo rapporto di durata” (inteso in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di “relazione di fatto” realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia) o al “medesimo fatto costitutivo”
(intendendosi l'aggettivo “medesimo” come sinonimo di “analogo” e non di
“identico” e, comunque, non come fatto costitutivo delle singole pretese ai sensi dell'art. 1173 c.c., ma come fatto storico che, seppur diverso, abbia però la medesima natura di quello che sia già stato già dedotto in giudizio). Non sono frazionabili le pretese creditorie che, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale.
Si è evidenziato che la trattazione dinanzi a giudici diversi di una medesima vicenda “esistenziale”, sia pure connotata da aspetti in parte dissimili, incide negativamente sia sulla “giustizia” sostanziale della decisione (che può essere meglio assicurata veicolando nello stesso processo tutti i diversi aspetti e le possibili
4 ricadute della stessa vicenda, evitando di fornire al giudice la conoscenza parziale di una realtà artificiosamente frammentata), sia sulla durata ragionevole dei processi
(in relazione alla possibile duplicazione di attività istruttoria e decisionale), sia sulla stabilità dei rapporti. Anche in tali ipotesi, però, è consentito il frazionamento se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cass., sez. unite, 4090/2017). Perciò, la contemporanea sussistenza di crediti giuridicamente eguali, che siano riconducibili nell'ambito di un “rapporto” che, nel corso del tempo, si sia venuto a determinare (pur se in via di mero fatto) tra le stesse parti, impone che i crediti (ove esigibili) siano dedotti nello stesso giudizio (salvo che l'attore non abbia un oggettivo interesse alla loro tutela frazionata.
Nel caso di specie, non ricorrono le condizioni che consentono di ravvisare un frazionamento abusivo del credito, dato che le domande proposte con gli altri ricorsi monitori si riferiscono a crediti di altra natura (forniture di prodotti farmaceutici e sanitari) acquistati da da altri soggetti giuridici (dalla società Parte_1 farmaceutica dalla società Hospira Italia s.r.l. e dalla Controparte_4 CP_5
. Di qui la fondatezza dell'appello, stante l'errore di diritto insito nella
[...] pronuncia di inammissibilità della domanda, non sussistendo i presupposti per la proposizione di un'azione unitaria di adempimento di crediti del tutto diversi per soggetti passivi, titolo e oggetto.
Spetta, perciò, alla Corte l'esame nel merito della domanda proposta con il ricorso monitorio. E, infatti, nell'ipotesi in cui la causa venga definita in rito, ma per un vizio diverso da quelli che comportano la rimessione al primo giudice di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c., la parte soccombente non è onerata di riproporre ex art. 346
c.p.c. nel proprio atto di appello le ragioni di merito della domanda di primo grado, non esaminata perché assorbita dalla pronuncia in rito, poiché l'impugnativa di tale questione costituisce implicita manifestazione della volontà di proseguire il giudizio anche in ordine al merito, sul quale il secondo giudice deve pertanto pronunciarsi qualora accolga l'impugnazione (Cass., 30.10.2024, n. 28078).
La parte appellata ha, invece, l'onere di riproporre, ex art. 346 c.p.c., le eccezioni sollevate in primo grado ed assorbite dalla pronuncia di rito. La mancata riproposizione ex art. 346 c.p.c. implica la presunzione assoluta ex lege di rinuncia, di talché queste non potranno essere scrutinate in appello (Cass., 23.9.2021, n. Part 25840; Cass., 28.11.2016, n. 24124). In primo grado l' a eccepito, nei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, la nullità dei contratti per mancanza di forma
5 scritta, la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. e l'adempimento di una parte delle fatture per un importo complessivo di € 180.867,84. In appello, però, ha riproposto, nella comparsa di risposta, solo l'eccezione di nullità dei contratti per mancanza di forma scritta, ma non l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. Cosicché le questioni di merito devolute in appello attengono solo alle eccezioni di nullità e di pagamento parziale, essendo quest'ultima un'eccezione in senso lato (Cass., 7.2.2025, n. 3155). Non può essere esaminata, per rinuncia implicita, l'eccezione di prescrizione, che integra un'eccezione in senso stretto.
La domanda di adempimento proposta dalla cessionaria dei crediti ha ad oggetto il corrispettivo delle forniture di energia elettrica erogate da gennaio 2010 a settembre 2017. Anche per le forniture di energia vale la regola dell'essenzialità del contratto scritto, che risponde al principio, costantemente ribadito dalla Suprema
Corte, secondo cui il contratto stipulato da un'amministrazione pubblica deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16
e 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi. La forma scritta ad substantiam, infatti, è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione posti dall'art. 97 Cost.
L'eccezione di nullità è, però, infondata, dato che ha prodotto in Parte_1 primo grado, con il deposito della comparsa di risposta, i contratti stipulati dall' Pt_3
con l'NE per la fornitura di energia elettrica alle varie sedi operative, sia i
[...] contratti riferiti ad una sola sede operativa (come presidi ospedalieri e distretti sanitari), sia i contratti “multisito”, nonché le fatture relative al consumo di energia elettrica nelle varie sedi. Part L' non ha, poi, contestato gli effettivi consumi riportati nelle fatture, né per malfunzionamento dei misuratori, né per consumi non autorizzati imputabili a terzi, né per non corrispondenza tra i dati forniti dai contatori e quelli trascritti nella fattura (allegando i consumi effettivi registrato dai misuratori e gli errori di trasposizione nelle fatture). In mancanza di contestazioni, deve ritenersi che i consumi registrati nelle bollette corrispondano al prelievo effettivo di energia registrato dai contatori, quali strumenti deputato alla misurazione dei consumi,
6 Part accettati consensualmente dall' come meccanismo di contabilizzazione (Cass.,
21.5.2019, n. 13605; Cass., ord., 9.1.2020, n. 297).
Nel formulare l'eccezione di pagamento parziale (per un importo complessivo di
€ 180.867,84), che non richiede un'espressa riproposizione in appello ex art. 346 Part c.p.c., essendo rilevabile d'ufficio dal giudice, l' non ha specificato, nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, quali sono, tra quelle elencate nel ricorso monitorio e prodotte in giudizio, le fatture pagate. Ha solo allegato una serie di ricevute di pagamento della banca, ma il numero e la data delle fatture indicate nella causale delle ricevute non corrispondono a quelle elencate e prodotte dalla cessionaria.
Di qui l'accoglimento dell'appello e della domanda proposta con il ricorso monitorio, con la condanna dell al pagamento in Controparte_1 favore della della somma di € 778.026,42 oltre interessi moratori Pt_1 Parte_1 ex D.L.vo n. 231/2002 dalla domanda al soddisfo, dovendosi considerare il decreto ingiuntivo già revocato dal giudice di prime cure. Ciò per il principio, affermato dalla Suprema Corte, secondo cui il decreto ingiuntivo viene definitivamente travolto dalla sentenza di primo grado che, accogliendo l'opposizione, ne determini la revoca, così sostituendosi alla pronuncia monitoria, e proprio perché l'effetto sostitutivo è definitivo, l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello non determina alcuna “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato (Cass., ord., 6.9.2017, n. 20868).
Stante l'accoglimento dell'appello proposto dalla parte soccombente in primo grado e la conseguente riforma della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio al regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). Il regolamento segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di parte appellata al rimborso delle spese di secondo grado e degli onorari di difesa di entrambi i gradi di giudizio in favore di parte appellante, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022,
n. 147 (valore € 778.026,42).
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 928/2024, così provvede:
7 1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie la domanda proposta con il ricorso monitorio e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento in favore della della Controparte_1 Parte_1 somma di € 778.026,42 oltre interessi moratori ex D.L.vo n. 231/2002 dalla domanda al soddisfo;
2. condanna l al rimborso delle spese processuali Controparte_1 di entrambi i gradi di giudizio in favore di che liquida in € Parte_1
2.556,00 per spese vive di secondo grado ed € 25.000,00 per onorari di difesa (€
15.000,00 per il primo grado ed € 10.000,00 per il secondo grado), oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge.
Salerno lì 18/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Maria BALLETTI)
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