Ordinanza collegiale 18 dicembre 2025
Sentenza breve 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza breve 13/02/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00121/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00249/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 249 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da NJ Singh, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmela Mazzitelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Frosinone, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del silenzio rigetto formatosi per il rilascio del permesso di soggiorno lavoro subordinato e/o altro permesso equiparato o attesa occupazione;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GH JI il 18\11\2025:
del provvedimento di revoca del nulla osta per lavoro subordinato;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Frosinone e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa AT LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso in epigrafe, notificato e depositato il 31 marzo 2025, il ricorrente, cittadino extracomunitario, premesso di avere ottenuto il nulla osta all’ assunzione, con contratto di soggiorno per lavoro subordinato, a seguito di istanza presentata dalla Universal Srl in suo favore n. prot. P_Fr/L/Q/2024/100747, ha impugnato il silenzio rigetto formatosi quanto al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ovvero per attesa occupazione.
Ha dedotto, al riguardo, violazione e falsa applicazione degli art. 22, d.lgs. 286/1998 e dell’art. 31, d.P.R. 394/99 e difetto di istruttoria, chiedendo l’accertamento dell’obbligo del Ministero dell’Interno di adottare un provvedimento espresso e rilasciare il permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi de per gli effetti dell’Art. 22 T. U. immigrazione, ovvero un permesso di soggiorno in attesa occupazione, dovendo il lavoratore dimostrare solo il possesso dei requisiti generali stabiliti per il rilascio del permesso di soggiorno, mentre la verifica e l’attestazione circa la disponibilità di una «quota» di ingresso è adempimento che deve essere assicurato d’ufficio dall’Amministrazione procedente.
In data 22 aprile 2025 si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato che ha depositato relazione dell’Ufficio competente e documenti, tra cui il provvedimento di revoca del nulla osta in data 10 ottobre 2024.
Alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2025 è stato dato avviso a verbale della possibilità di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio ex art. 73 comma 3 c.p.a., relativa ad un profilo di inammissibilità del ricorso avverso il silenzio e l’esame del ricorso è stato rinviato, avendo il difensore di parte ricorrente chiesto termine a difesa.
Alla camera di consiglio del 19 novembre 2025, cui l’esame del ricorso era stato rinviato per assicurare i termini a difesa, è stato disposto ulteriore rinvio tenuto conto del deposito in data 18 novembre 2025 di atto per motivi aggiunti recante anche istanza cautelare.
Quindi alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025, fissata per l’esame dell’istanza cautelare veicolata con i motivi aggiunti di cui sopra, sulla richiesta di passaggio in decisione del difensore del ricorrente, è stato dato atto a verbale del mutamento del rito da silenzio in rito ordinario in quanto, con i motivi aggiunti è stato impugnato un provvedimento espresso ed è stato dato avviso, quanto all’esame dell’istanza cautelare con lo stesso veicolata, della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, in conformità alle previsioni di cui all'art. 60 c.p.a..
Con ordinanza collegiale n. 1114 del 17 dicembre 2025, emessa ai sensi dell’art. 73, 3° comma, del c.p.a., è stato fatto presente che, dopo il passaggio in decisione della causa ai fini della adozione di una sentenza in forma semplificata ex art. 60 del c.p.a., sono stati rilevati profili di inammissibilità oltre che del ricorso, in relazione a cui era stato dato apposito avviso alla camera di consiglio dell’8 ottobre 2025, anche dei motivi aggiunti depositati il 18 novembre 2025, con cui è impugnato il provvedimento recante la revoca del nulla osta n.P-Fr/Q/2024/100747, per irricevibilità degli stessi ai sensi dell’art. 35, c.p.a..
E’ stato, pertanto, assegnato alle parti il termine di 30 giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza, per presentare memorie vertenti su quest'unica questione.
Alla camera di consiglio riconvocata dell’11 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta a sentenza.
Il Collegio deve dare atto che, nel termine indicato nell’ordinanza n. 1114 del 17 dicembre 2025, e comunque entro la data di discussione del ricorso in apposita camera di consiglio riconvocata, nulla è stato depositato.
Tanto precisato, ritiene il Collegio che il ricorso introduttivo con cui è contestato il silenzio rifiuto formatosi in merito ad istanza di rilascio del permesso di soggiorno è inammissibile.
Come sopra rilevato, tra i documenti versati in atti dalla resistente Amministrazione spicca, oltre al preavviso di revoca, anche il provvedimento in data 10 ottobre 2024 con cui il nulla osta all’ingresso rilasciato al ricorrente il 22 maggio 2024 è stato revocato per carenza della documentazione ivi indicata necessaria ai fini della presentazione della domanda.
Il provvedimento di revoca è stato adottato in data di gran lunga anteriore a quella in cui è stato interposto il ricorso, notificato e depositato nel marzo del 2025.
Pure procedendo ad una valutazione non meramente formale ma sostanziale dell’atto ricorsuale, lo stesso si appalesa comunque inammissibile per carenza di interesse ad agire, in quanto, per la consolidata giurisprudenza “ nel processo amministrativo, presupposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., della condanna dell'Amministrazione per il silenzio dalla stessa illegittimamente serbato sull'istanza dell'interessato, è che al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia dell'Amministrazione inadempiente e che dunque non sia venuto meno il relativo interesse ad agire ” (cfr. ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, 27.11.2024, n. 9543).
Osserva il Collegio che a mente dell’art. 31, comma 2, del c.p.a., l’azione avverso il silenzio “… può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento” e che, ai sensi dell’art. 117, comma 5, “Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito. ”.
Ne consegue che l’adozione di qualsivoglia atto da parte dell’amministrazione, in quanto espressione di funzione pubblica in risposta alla istanza dell’interessato, determina l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso proposto ex art. 117 cit., a seconda che intervenga prima o dopo la proposizione del ricorso medesimo.
Pertanto, nel caso in controversia, non è configurabile alcun comportamento inerte dell’Amministrazione, che solo giustificherebbe l’accertamento in sede giurisdizionale dell’obbligo di provvedere, avendo la stessa Amministrazione adottato un provvedimento esplicito sull’istanza del ricorrente, senza che, pertanto, permangano obblighi di adozione di ulteriori provvedimenti come richiesti dal ricorrente medesimo.
Per concludere sul punto, essendo il ricorrente carente sin dal momento dell’introduzione del giudizio ex art. 117 c.p.a. dell’interesse ad agire, non potendo ottenere una pronuncia di illegittimità della inerzia dell’Amministrazione che invece si era già pronunciata espressamente sull’istanza dal medesimo presentata, il ricorso è palesemente inammissibile.
Non conduce a miglior sorte l’esame dei motivi aggiunti con cui il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento espresso intervenuto anteriormente alla instaurazione del contenzioso in esame, recante, appunto, la revoca del nulla osta, e rinnova la richiesta di declaratoria dell’obbligo da parte dell’Amministrazione di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ovvero per attesa occupazione.
Come sopra evidenziato, la resistente Amministrazione ha depositato in atti la revoca del nulla osta in data 22 aprile 2025 ma i motivi aggiunti avverso tale provvedimento sono stati notificati solo il 18 novembre 2025, ben oltre il termine decadenziale di sessanta giorni di cui all’art. 29 del c.p.a., decorrente dalla avvenuta conoscenza del provvedimento, che in questo caso – a prescindere dalla sua notificazione o meno al momento della adozione - risale certamente al momento in cui il provvedimento è stato versato in atti dalla resistente Amministrazione.
Tale rilievo comporta, pertanto, la tardività dei motivi aggiunti di cui va dichiarata, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) del c.p.a., l’irricevibilità.
Pertanto, alla stregua delle considerazioni sopra espresse, consegue declaratoria di inammissibilità del ricorso e di irricevibilità dei motivi aggiunti, mentre le spese del giudizio possono essere compensate in ragione della costituzione meramente formale dell’Avvocatura Generale dello Stato che si è limitata a depositare documenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti: dichiara il ricorso inammissibile; dichiara irricevibili i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nelle camere di consiglio dei giorni 17 dicembre 2025, 11 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
AT LA, Presidente, Estensore
Francesca Romano, Consigliere
Valerio Torano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AT LA |
IL SEGRETARIO