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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 16/07/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 580/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 580/2022 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
Pa
, rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 Parte_4 dagli avv.ti e DOMENICO PULELLA;
Parte_2
-ricorrente- nei confronti di
; Controparte_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.04.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- , ed hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 Parte_4 giudizio l' , chiedendone la condanna al pagamento Controparte_2 di euro 23.726,21 ovvero alla maggiore o minore somma determinata in corso di causa, a titolo di differenze retributive e di indennità sostitutiva per ferie non godute, in qualità di eredi di , Persona_1 assunto quale dirigente in data 04.06.2001 alle dipendenze dell'amministrazione convenuta e deceduto in data 07.10.2019.
Hanno, in particolare, evidenziato che il de cuius aveva maturato in data 04.06.2016 un'esperienza professionale di 15 anni, avendo, pagina1 di 6
pertanto, maturato il diritto, secondo il CCNL di riferimento, ad un adeguamento stipendiale ed all'indennità di esclusività per la fascia superiore, mai attribuitagli dall'amministrazione resistente, oltre ad aver accumulato dall'anno 2018 fino alla data del decesso 57 giorni di ferie non godute.
Hanno, pertanto, chiesto il pagamento della predetta somma, calcolata sulla scorta di un prospetto allegato al ricorso introduttivo.
1.1.- Pur correttamente evocata in giudizio, l' Controparte_2 non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
2.- La domanda è fondata.
3.- Dalla documentazione prodotta dai ricorrenti risulta comprovato che il dott. a decorrere dal 04.06.2001, ha prestato Persona_1 servizio sino al 28.02.2013, in qualità di dirigente medico in regime di attività libero professionale intramuraria, presso gli Enti confluiti nell' , per poi prendere servizio l'01.03.2013 Controparte_3 presso l'UO di Ostetricia e Ginecologia del PO di Polistena (a seguito degli atti deliberativi nn. 9 dell'08.01.2013 dell' CP_2
e 159 del 06.12.2013 dell'
[...] Controparte_4 di Gallarate, con i quali veniva formalizzato il nulla osta alla mobilità per compensazione ai sensi dell'art. 7 DPCM n. 325 del
05.08.1988), ove ha esercitato la professione in qualità di “Dirigente
Medico area chirurgica e delle specialità Chirurgiche – disciplina di
Ostetricia e Ginecologia sino al 07.10.2019 (All. 1, 3 e 5 al ricorso introduttivo).
E', altresì, dimostrato che, a seguito dell'attivazione di procedimento di valutazione in data 10.10.2016, incardinato al fine di fruire della indennità di esclusività per il passaggio alla fascia superiore, avendo maturato al 04.06.2016, un'esperienza professionale di 15 anni a tempo indeterminato, il Nucleo di Valutazione giudicava con il massimo punteggio l'operato del dirigente (All. 6 al ricorso introduttivo).
3.1.- Si ritiene, pertanto, che il dott. avesse maturato in data Per_2
04.06.2016 il diritto al passaggio alla fascia stipendiale superiore, attesa l'anzianità maturata, con conseguente condanna dell' CP_1
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convenuta al pagamento delle relative differenze retributive in relazione alle voci indicate nel ricorso introduttivo (retribuzione pos. Variabile, rateo 13°, aumento contrattuale, indennità specifica, retribuzione posizione minima unificata, posizione variabile).
3.2.- Per quanto attiene al riconoscimento dell'indennità di esclusività per la fascia superiore al termine del quindicesimo anno di servizio (04.06.2016) sino al momento del decesso del proprio congiunto, avvenuto in data 07.10.2019, dalla documentazione acquisita agli atti ed allegata al ricorso introduttivo, emerge che nell'anno
2016 il dott. aveva optato per il regime di attività libero Per_2 professionale intramuraria, ma che a decorrere dal 01.01.2017 e sino al 31.12.2018 aveva chiesto ed ottenuto il passaggio al regime extramoenia, per poi optare nuovamente dall'01.01.2019 per il regime intramoenia.
Si osserva che “L'indennità di esclusività è emolumento che la contrattazione collettiva, in attuazione del disposto di cui al d. lgs.
502 del 1992, art. 15 quater, comma 5, riconosce ai dirigenti medici in ragione del fatto di non poter lavorare all'esterno e a compenso del concentrarsi dell'impegno professionale sul solo ente di appartenenza” (C. 10990/2023), prevedendo la disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari a tempo indeterminato, dettata da detto provvedimento normativo, che “i medici debbano esercitare un'opzione tra il regime di attività libero professionale intramuraria
(con conseguente rapporto esclusivo con l' compensato Controparte_1 da un'indennità di esclusività), e l'esercizio di attività libero professionale extramuraria (che consente lo svolgimento di attività libero-professionale, con integrale introito dei compensi dalla stessa derivanti, a fronte di penalizzazioni retributive e di carriera).”
(C.App. Torino, 31.10.2022, n. 470)
Pertanto, il diritto al beneficio sorge in conseguenza della scelta del medico di esercitare l'attività in via esclusiva per l'ente di appartenenza.
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Inoltre, l'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia superiore, al termine del quinto anno od in vista del compimento del quindicesimo anno, è condizionato alla valutazione positiva affidata al Collegio tecnico, previsto dall'art. 33, comma 2, lett. b) CCNL
08.06.2000 – normativo 1998 del 2001, così come sostituito dall'art. 28 CCNL del 03.11.2005).
Nell'ipotesi di specie, come già evidenziato, i ricorrenti hanno dato prova sia della circostanza dell'esercizio della professione in via esclusiva per l'ente di appartenenza per gli anni 2016 e 2019, (All.
12 al ricorso introduttivo), sia della valutazione positiva del
Collegio Tecnico alla scadenza del quindicesimo anno di servizio in data 04.06.2016 (All. 6), dovendo, pertanto, ritenersi che in capo al dott. fosse sorto il diritto al pagamento della corrispondente Pt_2 indennità di esclusività per entrambi gli anni suindicati ed, in particolare, per l'anno 2016 a decorre del 4 giugno e per l'anno 2019 sino al 7 ottobre, data del decesso.
4.- In ordine al diritto degli eredi del dott. al pagamento Per_2 dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute da quest'ultimo, si osserva che detto diritto sussiste ogni qualvolta la mancata fruizione delle ferie sia riconducibile ad impossibilità del datore di lavoro, il quale, al fine di evitare il pagamento, deve dare prova di aver offerto un adeguato lasso di tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito, incorrendo così nella mora credendi (si veda, fra le altre, C. 7976/2020).
Nel caso di specie, alcuna prova è stata offerta in tal senso dal datore di lavoro, mentre i ricorrenti hanno dimostrato l'esistenza di
57 giorni di ferie maturate negli anni 2018 e 2019 e non godute dal proprio congiunto (All. 11 al ricorso introduttivo), con conseguente diritto al pagamento della relativa indennità.
5.- Al fine di calcolare le differenze retributive e l'indennità sostitutiva delle ferie non godute, è stata disposta CTU, all'esito della quale l'Ausiliario ha riconosciuto in favore dei ricorrenti euro pagina4 di 6
15.859,78 a titolo di differenze retributive ed euro 14.354,88 a titolo di indennità sostitutiva, per il complessivo importo di euro 30.214,66.
5.1.- Si osserva che, seppur nell'atto introduttivo gli eredi del dott.
abbiano chiesto la condanna di parte resistente al pagamento di Per_2 una somma inferiore, pari ad euro 23.726,21, gli stessi hanno accompagnato detta indicazione alla clausola di salvaguardia “ovvero alla somma maggiore o minore che verra' determinata in corso di causa”, salvo, poi, specificare nuovamente l'importo preteso all'esito della
CTU, richiamando i risultati da quest'ultimo raggiunti.
Pertanto, l' deve essere condannata al pagamento Controparte_2 dell'importo risultante dalla relazione peritale (euro 30.214,66), posto che “in tema di interpretazione della domanda, la quantificazione in citazione dell'importo preteso, accompagnata dalla clausola di salvaguardia della "eventuale maggiore misura", si giustifica nella originaria ed oggettiva incertezza del "quantum", la quale viene meno se, all'esito dell'istruttoria, risultino accertati i fatti rilevanti ai fini della "aestimatio" del danno ed emergano specifiche indicazioni sulla quantificazione dello stesso” (C. 22330/2017; nello stesso senso, si veda C. 12724/2016; C. 6350/2010).
Al predetto importo dovrà essere aggiunta la maggior somma tra rivalutazione ed interessi al saggio legale, decorrenti da ogni singola scadenza fino all'effettiva soddisfazione.
6.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte resistente e sono liquidate come da dispositivo, alla luce del DM
55/2014, valori medi, tenuto conto del valore della causa e della complessità delle questioni trattate.
6.1.- Nei rapporti interni fra le parti, le spese di CTU sono poste in capo a parte resistente.
P Q M
CONDANNA l' al pagamento in favore dei ricorrenti Controparte_2 del complessivo importo di euro 30.214,66, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione;
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PONE in capo all' le spese del presente giudizio, Controparte_2 che si liquidano in complessivi euro 118,50 a titolo di spese documentate ed euro 5.388,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari;
PONE, nei rapporti interni fra le parti, le spese di CTU in capo a parte resistente.
Palmi, 16/07/2025
Il giudice
Luca Coppola
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