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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/03/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 25/3/2025 nella causa iscritta al n. 99/2025 r.g. tra
in qualità di erede della signora con il patrocinio Parte_1 Persona_1 dell'Avv. Nadia Candeloro e l'Avv. Giandomenico d'Ambra
ricorrente
e
CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 9.1.2024, la parte ricorrente, in qualità di erede della signora
[...]
(doc. 3a certificato di morte da cui risulta lo stato di coniugio con l'odierno ricorrente) deceduta Per_1 in data 20.2.2023, ha chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei relativi all'indennità di CP_1 accompagnamento a far data dal 5.9.2022 fino al decesso, dovuti in virtù di decreto di omologa r.g.n.
118/2023 emesso il 30.8.2023 dal Tribunale di Tivoli.
L'Ente resistente è rimasto contumace.
Con note autorizzate la parte ricorrente ha precisato la domanda chiedendo il pagamento dei ratei non corrisposti limitatamente alla quota ereditaria pari al 1/3 essendo presenti nell'asse ereditario i tre figli ( , , . CP_2 CP_3 CP_4
All'udienza odierna il ricorrente ha allegato e documentato di aver ricevuto il pagamento, con provvedimento di liquidazione successivo alla data di deposito del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di riconoscimento del beneficio sarebbe successivo alla notifica ricorso. La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse.
La spettanza del beneficio è riconosciuta dallo stesso ente resistente con il richiamato provvedimento di liquidazione, intervenuto tuttavia oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445bis co 5 c.p.c.
Il ricorso è stato depositato in data 9.1.2024 e notificato in data 8.2.2024.
Soltanto in data 8.3.2024 – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – è stato liquidato il beneficio richiesto.
Dagli atti depositati in giudizio si evince che parte ricorrente ha notificato il decreto di omologa il
7.9.2023 alla sede provinciale, correttamente ai sensi dell'art. 10, co. 6 del d.l. 203/2005. Il modello
AP70 è stato trasmesso alla sede zonale dell'Ente in data 8.9.2023, a mezzo pec, modalità che – in mancanza di diverse risultanze addotte dall'ente – deve ritenersi valida e legittima in ossequio al disposto dell'art. 445 bis co. 5, c.p.c. che prescrive esclusivamente che l'Ente verifichi la sussistenza degli altri requisiti;
la trasmissione all'ente dei dati rilevanti avviene quindi attraverso i procedimenti dallo stesso autonomamente disciplinati attraverso l'emanazione di normativa secondaria (in quanto tale esulante dal principio iura novit curia), ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90 ed all'art. 16, co. 6 della l.
412/91.
La domanda, al momento della proposizione, era virtualmente fondata nel merito ed il ritardo nel pagamento, pur contenuto rispetto alla scadenza del termine, è imputabile all'ente.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, con esclusione della fase istruttoria in ragione del mancato svolgimento di attività defensionale delle parti in tale fase e con applicazione dell'art. 4, co. 4, in considerazione dell'assenza di fase istruttoria e considerata l'assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 99/2024 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere e quanto alle spese, accertata la fondatezza della pretesa e la soccombenza virtuale dell' condanna l'Ente resistente al pagamento CP_1 delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Tivoli, 25.3.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 25/3/2025 nella causa iscritta al n. 99/2025 r.g. tra
in qualità di erede della signora con il patrocinio Parte_1 Persona_1 dell'Avv. Nadia Candeloro e l'Avv. Giandomenico d'Ambra
ricorrente
e
CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 9.1.2024, la parte ricorrente, in qualità di erede della signora
[...]
(doc. 3a certificato di morte da cui risulta lo stato di coniugio con l'odierno ricorrente) deceduta Per_1 in data 20.2.2023, ha chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei relativi all'indennità di CP_1 accompagnamento a far data dal 5.9.2022 fino al decesso, dovuti in virtù di decreto di omologa r.g.n.
118/2023 emesso il 30.8.2023 dal Tribunale di Tivoli.
L'Ente resistente è rimasto contumace.
Con note autorizzate la parte ricorrente ha precisato la domanda chiedendo il pagamento dei ratei non corrisposti limitatamente alla quota ereditaria pari al 1/3 essendo presenti nell'asse ereditario i tre figli ( , , . CP_2 CP_3 CP_4
All'udienza odierna il ricorrente ha allegato e documentato di aver ricevuto il pagamento, con provvedimento di liquidazione successivo alla data di deposito del ricorso, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna di controparte alle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in virtù del fatto che il provvedimento di riconoscimento del beneficio sarebbe successivo alla notifica ricorso. La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere accolta.
Deve inoltre procedersi, ai fini delle spese legali, alla valutazione della fondatezza della pretesa e all'accertamento della soccombenza virtuale, come richiesto da parte ricorrente, avendone interesse.
La spettanza del beneficio è riconosciuta dallo stesso ente resistente con il richiamato provvedimento di liquidazione, intervenuto tuttavia oltre il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445bis co 5 c.p.c.
Il ricorso è stato depositato in data 9.1.2024 e notificato in data 8.2.2024.
Soltanto in data 8.3.2024 – successivamente quindi alla proposizione dell'azione in giudizio – è stato liquidato il beneficio richiesto.
Dagli atti depositati in giudizio si evince che parte ricorrente ha notificato il decreto di omologa il
7.9.2023 alla sede provinciale, correttamente ai sensi dell'art. 10, co. 6 del d.l. 203/2005. Il modello
AP70 è stato trasmesso alla sede zonale dell'Ente in data 8.9.2023, a mezzo pec, modalità che – in mancanza di diverse risultanze addotte dall'ente – deve ritenersi valida e legittima in ossequio al disposto dell'art. 445 bis co. 5, c.p.c. che prescrive esclusivamente che l'Ente verifichi la sussistenza degli altri requisiti;
la trasmissione all'ente dei dati rilevanti avviene quindi attraverso i procedimenti dallo stesso autonomamente disciplinati attraverso l'emanazione di normativa secondaria (in quanto tale esulante dal principio iura novit curia), ai sensi dell'art. 4 della l. 241/90 ed all'art. 16, co. 6 della l.
412/91.
La domanda, al momento della proposizione, era virtualmente fondata nel merito ed il ritardo nel pagamento, pur contenuto rispetto alla scadenza del termine, è imputabile all'ente.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, con esclusione della fase istruttoria in ragione del mancato svolgimento di attività defensionale delle parti in tale fase e con applicazione dell'art. 4, co. 4, in considerazione dell'assenza di fase istruttoria e considerata l'assenza di questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 99/2024 r.g.:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere e quanto alle spese, accertata la fondatezza della pretesa e la soccombenza virtuale dell' condanna l'Ente resistente al pagamento CP_1 delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 1.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, in favore dei difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Tivoli, 25.3.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni