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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 09/01/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 151/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6337/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240024635124000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 1 08/01/2026
Richieste delle parti
Ricorrente: conclude per l'estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere e CHIEDE
la liquidazione dei compensi e delle spese di giudizio, ivi il contributo unificato tributario, da distrarsi a favore dello scrivente difensore e da determinarsi in base al principio della chiara soccombenza “virtuale” dell'Agenzia, a causa dell'inequivocabile vizio originario dell'atto impugnato e di quello prodromico. Il tutto dettato dalla evidente ragione del fatto che l'Imposta di Registro oggetto del ricorso era ed è a totale carico del Tribunale di Roma, risultato soccombente nella causa civile documentata con Sentenza n. 13398/2018.
Ufficio Agenzia delle Entrate DP I di Roma Per i motivi esposti, l'Ufficio
CHIEDE
a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto;
2) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ritualmente Ricorrente_1 proponeva impugnazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate DP I di Roma chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento 100 2024 00246351 24 000 e dell'atto prodromico di cui all' dell'avviso di liquidazione n. 2018/003/SC/00013398/0 esponendo che in data 13/06/2024 si notificava al richiedente la cartella di pagamento n. 100 2024 00246351 24 000, relativa al presunto omesso pagamento dell'avviso di liquidazione n. 2018/003/SC/00013398/0 emesso a seguito 2 di registrazione atto giudiziario emesso dal Tribunale Civile di Roma per sentenza civile 13398/2018.
La parte ricorrente eccepiva l'illegittimità del comportamento dell'Ufficio e chiedeva l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato relativo alla partita che contiene il recupero di ritenute fiscali non versate.
Si costituiva la Agenzia delle Entrate DP I di Roma che chiedeva a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto; il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'odierna udienza, sentite le parti presenti, dopo il deposito di memoria della parte ricorrente, si decideva la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023.
A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Con ricorso notificato in data 12/09/2024 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Salerno ed all'Agenzia delle Entrate di Roma e depositato telematicamente a Codesta Corte di Giustizia Tributaria, contro la cartella di pagamento 100 2024 00246351 24 000 ed il relativo atto prodromico di cui all'avviso di liquidazione n. 2018/003/SC/00013398/0;
3 Con memoria difensiva la parte ricorrente esponeva che in data 02/12/2025 la detta Agenzia delle Entrate – Riscossione di Salerno ha provveduto ad emettere ed inviare allo scrivente difensore il Provvedimento di Sgravio Totale della cartella oggetto del ricorso.
Tanto premesso, la parte istante chiedeva l'estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere e la liquidazione dei compensi e delle spese di giudizio, ivi il contributo unificato tributario, da distrarsi a favore dello scrivente difensore e da determinarsi in base al principio della chiara soccombenza “virtuale” dell'Agenzia, a causa dell'inequivocabile vizio originario dell'atto impugnato e di quello prodromico. Il tutto dettato dalla evidente ragione del fatto che l'Imposta di Registro oggetto del ricorso era ed è a totale carico del Tribunale di Roma, risultato soccombente nella causa civile documentata con Sentenza n. 13398/2018.
Pertanto, questo GM ritiene che debba dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Il sopravvenuto annullamento dell'atto impugnato integra un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
In altri termini, nel caso di specie è intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito.
La Suprema Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 26.5.1999, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
In ordine al regime delle spese gli esiti della lite inducono questo GM a disporre l'integrale compensazione tra le parti costituite, tenendo anche conto del comportamento delle stesse e dell'esito del giudizio.
4
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa integralmente le spese processuali tra le parti costituite.
Così deciso in Salerno, li 15 dicembre 2025.
Il Giudice Monocratico dott. Maurizio Stanziola
5
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6337/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240024635124000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 1 08/01/2026
Richieste delle parti
Ricorrente: conclude per l'estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere e CHIEDE
la liquidazione dei compensi e delle spese di giudizio, ivi il contributo unificato tributario, da distrarsi a favore dello scrivente difensore e da determinarsi in base al principio della chiara soccombenza “virtuale” dell'Agenzia, a causa dell'inequivocabile vizio originario dell'atto impugnato e di quello prodromico. Il tutto dettato dalla evidente ragione del fatto che l'Imposta di Registro oggetto del ricorso era ed è a totale carico del Tribunale di Roma, risultato soccombente nella causa civile documentata con Sentenza n. 13398/2018.
Ufficio Agenzia delle Entrate DP I di Roma Per i motivi esposti, l'Ufficio
CHIEDE
a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto;
2) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato ritualmente Ricorrente_1 proponeva impugnazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate DP I di Roma chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento 100 2024 00246351 24 000 e dell'atto prodromico di cui all' dell'avviso di liquidazione n. 2018/003/SC/00013398/0 esponendo che in data 13/06/2024 si notificava al richiedente la cartella di pagamento n. 100 2024 00246351 24 000, relativa al presunto omesso pagamento dell'avviso di liquidazione n. 2018/003/SC/00013398/0 emesso a seguito 2 di registrazione atto giudiziario emesso dal Tribunale Civile di Roma per sentenza civile 13398/2018.
La parte ricorrente eccepiva l'illegittimità del comportamento dell'Ufficio e chiedeva l'accoglimento del ricorso con annullamento dell'atto impugnato relativo alla partita che contiene il recupero di ritenute fiscali non versate.
Si costituiva la Agenzia delle Entrate DP I di Roma che chiedeva a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto; il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'odierna udienza, sentite le parti presenti, dopo il deposito di memoria della parte ricorrente, si decideva la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023.
A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
Con ricorso notificato in data 12/09/2024 all'Agenzia delle Entrate – Riscossione di Salerno ed all'Agenzia delle Entrate di Roma e depositato telematicamente a Codesta Corte di Giustizia Tributaria, contro la cartella di pagamento 100 2024 00246351 24 000 ed il relativo atto prodromico di cui all'avviso di liquidazione n. 2018/003/SC/00013398/0;
3 Con memoria difensiva la parte ricorrente esponeva che in data 02/12/2025 la detta Agenzia delle Entrate – Riscossione di Salerno ha provveduto ad emettere ed inviare allo scrivente difensore il Provvedimento di Sgravio Totale della cartella oggetto del ricorso.
Tanto premesso, la parte istante chiedeva l'estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere e la liquidazione dei compensi e delle spese di giudizio, ivi il contributo unificato tributario, da distrarsi a favore dello scrivente difensore e da determinarsi in base al principio della chiara soccombenza “virtuale” dell'Agenzia, a causa dell'inequivocabile vizio originario dell'atto impugnato e di quello prodromico. Il tutto dettato dalla evidente ragione del fatto che l'Imposta di Registro oggetto del ricorso era ed è a totale carico del Tribunale di Roma, risultato soccombente nella causa civile documentata con Sentenza n. 13398/2018.
Pertanto, questo GM ritiene che debba dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
Il sopravvenuto annullamento dell'atto impugnato integra un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
In altri termini, nel caso di specie è intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito.
La Suprema Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 26.5.1999, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
In ordine al regime delle spese gli esiti della lite inducono questo GM a disporre l'integrale compensazione tra le parti costituite, tenendo anche conto del comportamento delle stesse e dell'esito del giudizio.
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P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa integralmente le spese processuali tra le parti costituite.
Così deciso in Salerno, li 15 dicembre 2025.
Il Giudice Monocratico dott. Maurizio Stanziola
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