TAR Catania, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 415
TAR
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Incompetenza del Dirigente comunale

    Il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività, poiché gli atti impugnati erano stati pubblicati sull'albo pretorio comunale in data anteriore ai termini di legge per la proposizione del ricorso.

  • Inammissibile
    Modifica strutturazione del servizio

    Il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività, poiché gli atti impugnati erano stati pubblicati sull'albo pretorio comunale in data anteriore ai termini di legge per la proposizione del ricorso.

  • Inammissibile
    Rigetto istanza di annullamento in autotutela

    La nota del Segretario Generale non è qualificabile come provvedimento di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela, ma come mero riscontro volto a ribadire le ragioni delle precedenti determinazioni dirigenziali. Inoltre, anche volendo considerarla un atto di conferma in senso proprio, non emergono elementi di novità rispetto alle precedenti determinazioni, configurandosi come atto meramente confermativo e non impugnabile.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha esaminato il ricorso proposto da tre Consiglieri comunali del Comune di Ragusa avverso la determinazione dirigenziale n. 807/2024, che approvava la relazione illustrativa per l'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani mediante appalto pubblico, e la determinazione n. 655/2025, che approvava il progetto del servizio di igiene pubblica per la durata di 8 anni e per un importo di oltre 105 milioni di euro, unitamente al relativo bando di gara, disciplinare e capitolato. I ricorrenti impugnavano altresì la nota del Segretario Generale del Comune del 30 ottobre 2025, recante il rigetto della loro istanza di annullamento in autotutela degli atti impugnati. Le censure sollevate riguardavano, in primo luogo, l'incompetenza del Dirigente comunale nella scelta della modalità di gestione del servizio, asseritamente riservata al Consiglio comunale, in violazione degli artt. 3 e 97 Cost., 42, co. 2, lett. e), e 107 del d.lgs. n. 267/2000, e art. 14 del d.lgs. n. 201/2022, configurando difetto dei presupposti, carenza di potere ed eccesso di potere per sviamento. In secondo luogo, veniva lamentata una nuova e diversa strutturazione del servizio con la determinazione n. 655/2025, modificando durata, costo ed esecuzione rispetto a precedenti gare, sotto profili analoghi di violazione normativa e vizi di eccesso di potere. Infine, si contestava l'illegittimità della nota del Segretario Generale, qualificata come provvedimento autonomamente lesivo e fondato su nuova istruttoria, in violazione degli artt. 3 e 97 Cost., 21 octies e 21 nonies della l. n. 241/1990, e delle norme richiamate in precedenza, per illogicità manifesta ed eccesso di potere. Il Comune di Ragusa e la Società SRR ATO 7 Ragusa hanno eccepito l'irricevibilità del ricorso per intempestività rispetto alle determine dirigenziali, l'inammissibilità dell'impugnazione della nota del Segretario Generale, qualificandola come mera nota esplicativa e non provvedimento autonomamente lesivo, e l'improcedibilità per mancata impugnazione del bando di gara medio tempore adottato dalla SRR.

Il Tribunale ha preliminarmente aderito alla tesi dei ricorrenti circa l'applicabilità del rito ordinario, escludendo il rito appalti in quanto gli atti impugnati erano prodromici all'avvio della procedura selettiva. Tuttavia, ha dichiarato il ricorso in parte irricevibile e in parte inammissibile. Quanto alle determine dirigenziali nn. 807/2024 e 655/2025, il ricorso è stato ritenuto irricevibile per tardività, poiché la pubblicazione sull'albo pretorio ai sensi dell'art. 32, co. 1, della l. n. 69/2009 faceva decorrere il termine decadenziale di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, e l'impugnazione del 7 novembre 2025 risultava successiva. Per quanto concerne la nota del Segretario Generale del 30 ottobre 2025, pur essendo tempestiva, è stata dichiarata inammissibile. Il Collegio ha ritenuto che tale nota non costituisse un provvedimento di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela autonomamente impugnabile, ma un mero riscontro volto a ribadire le ragioni delle precedenti determinazioni dirigenziali, senza una nuova istruttoria o ponderazione degli interessi, configurandosi come atto meramente confermativo, non impugnabile secondo la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 8007/2025 e Sez. III, sent. n. 8853/2025). Pertanto, il ricorso è stato dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese legali in favore delle amministrazioni resistenti.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 415
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 415
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo