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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/12/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 98/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro
nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 98/2025 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti da sé stessa Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappr. e dif. come in atti dall'avv. Giovanni Battista Pamio
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.3.2025, ha proposto opposizione avverso Parte_1
la cartella di pagamento n. 11420240005040080000, notificata a mezzo PEC il 28.1.2025, per l'importo di euro 36.677,12.
Ella ha dedotto: “che calcolo degli interessi risulta inserito nel ruolo pur in assenza della data di decorrenza del riferimento normativo che ne giustifica l'applicazione per cui ciò appare in patente violazione del disposto di cui all'art 7 della L. 212/2000, comma 1 ter”; che “La cartella di pagamento notificata è pertanto totalmente priva di motivazione in violazione dell'art. 3 L. 241/90 per quanto concerne l'applicazione di sanzione ed interessi per cui si chiede l'annullamento del ruolo nel quale difetta persino un richiamo al precedente accertamento contributivo nel quale gli interessi sono computati in misura diversa”.
Pertanto, ha concluso come di seguito:
“1) accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento n.
11420240005040080000, per violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 ed art. 3 L. 241/1990 per totale carenza di motivazione e conseguentemente accertata la debenza degli importi dovuti a titolo di contributi per le annualità dal 2015 al 2020 consentire il versamento mediante un piano rateale in applicazione dell'art. 96 del Regolamento unico della previdenza forense.
Nulla per le spese in caso di opposizione”.
Si è costituita in giudizio la che ha resistito al ricorso e ne ha chiesto il CP_1
rigetto.
Il GL titolare del ruolo in precedenza disponeva la provvisoria sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.
2 Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Nel caso in esame, parte ricorrente censura l'avviso impugnato deducendo esclusivamente il vizio di motivazione dello stesso.
A ben vedere, tale doglianza rappresenta la deduzione di un vizio formale della procedura di riscossione, il quale doveva essere fatto valere nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di notifica dell'avviso di addebito. Quest'ultimo, tuttavia, è stato notificato in data
28.1.2025, mentre il ricorso è stato depositato in data 11.3.2025 e, poi, successivamente notificato.
Sul punto va, infatti, ribadito che in materia di opposizione a cartella di pagamento, ove l'atto sia ritenuto viziato da vizi di tipo formale, l'opposizione deve essere proposta, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel "termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione..la cui inosservanza comporta l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, a prescindere dalla tardiva costituzione del convenuto, inammissibilità che preclude ogni questione sulla irritualità della notifica della cartella di pagamento" (Cass. civ., Sez. lavoro, 12/11/2008, n. 2701, cassa e decide nel merito, Trib. Milano, 17 giugno
2005 e, conforme, cfr. la stessa sentenza Cass. n. 2214 del 01/02/2007; cit. Cass. Ordinanza
n. 9553 del 30/04/2014). Ciò in quanto quando i motivi di opposizione attengono, non al merito della pretesa, ma alla legittimità dell'azione esecutiva e/o del titolo esecutivo, l'azione giudiziaria deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi. Occorre infatti rammentare che avverso la cartella di pagamento (rectius: l'iscrizione a ruolo) può proporsi:
- a) sia l'opposizione per motivi di merito come previsto dall'art. 24, comma 5 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, b) sia l'opposizione agli atti esecutivi e, in materia di riscossione di crediti contributivi, secondo la disciplina di cui agli artt. 618-bis e 617 (cfr. Cass.
18.11.2004, n. 21863; Id. 8.7.2008, n. 18691), c) sia anche l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti
3 estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito o l'intervenuto pagamento della somma precettata) (v. Cassazione civile, sez. lav., 22/05/2013, n. 12583; per la giurisprudenza di merito v. Trib. Roma, Sez. lavoro,
16/03/2010; Trib. Ivrea, 23/06/2011). In definitiva, se si applicano le disposizioni processuali ordinarie, ciò comporta che le contestazioni concernenti la regolarità formale degli atti di esecuzione, in primis della cartella di pagamento/avviso di addebito, che non è che l'atto di precetto, queste devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa (il termine, originariamente fissato in cinque giorni, è divenuto di venti a decorrere dal 1 marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in L. 14 maggio
2005, n. 80). Ciò detto, non v'è dubbio che nell'ipotesi, come quella oggi in esame, in cui la parte lamenti, con l'unico motivo di opposizione, il vizio della motivazione della cartella la domanda integri un'opposizione agli atti esecutivi.
Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e, pertanto, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
.
Il Giudice di Trieste, Dott. Giannicola Paladino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione:
a) Dichiara inammissibile il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della delle spese di lite CP_1
che si liquidano in euro 1.865,00, oltre accessori come per legge se dovuti.
Trieste, 8.12.2025
Il Giudice
4 Dott. Giannicola Paladino
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro
nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 98/2025 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti da sé stessa Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappr. e dif. come in atti dall'avv. Giovanni Battista Pamio
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.3.2025, ha proposto opposizione avverso Parte_1
la cartella di pagamento n. 11420240005040080000, notificata a mezzo PEC il 28.1.2025, per l'importo di euro 36.677,12.
Ella ha dedotto: “che calcolo degli interessi risulta inserito nel ruolo pur in assenza della data di decorrenza del riferimento normativo che ne giustifica l'applicazione per cui ciò appare in patente violazione del disposto di cui all'art 7 della L. 212/2000, comma 1 ter”; che “La cartella di pagamento notificata è pertanto totalmente priva di motivazione in violazione dell'art. 3 L. 241/90 per quanto concerne l'applicazione di sanzione ed interessi per cui si chiede l'annullamento del ruolo nel quale difetta persino un richiamo al precedente accertamento contributivo nel quale gli interessi sono computati in misura diversa”.
Pertanto, ha concluso come di seguito:
“1) accertare e dichiarare la nullità della cartella di pagamento n.
11420240005040080000, per violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 ed art. 3 L. 241/1990 per totale carenza di motivazione e conseguentemente accertata la debenza degli importi dovuti a titolo di contributi per le annualità dal 2015 al 2020 consentire il versamento mediante un piano rateale in applicazione dell'art. 96 del Regolamento unico della previdenza forense.
Nulla per le spese in caso di opposizione”.
Si è costituita in giudizio la che ha resistito al ricorso e ne ha chiesto il CP_1
rigetto.
Il GL titolare del ruolo in precedenza disponeva la provvisoria sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato.
2 Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Nel caso in esame, parte ricorrente censura l'avviso impugnato deducendo esclusivamente il vizio di motivazione dello stesso.
A ben vedere, tale doglianza rappresenta la deduzione di un vizio formale della procedura di riscossione, il quale doveva essere fatto valere nel termine perentorio di 20 giorni dalla data di notifica dell'avviso di addebito. Quest'ultimo, tuttavia, è stato notificato in data
28.1.2025, mentre il ricorso è stato depositato in data 11.3.2025 e, poi, successivamente notificato.
Sul punto va, infatti, ribadito che in materia di opposizione a cartella di pagamento, ove l'atto sia ritenuto viziato da vizi di tipo formale, l'opposizione deve essere proposta, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel "termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione..la cui inosservanza comporta l'inammissibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, a prescindere dalla tardiva costituzione del convenuto, inammissibilità che preclude ogni questione sulla irritualità della notifica della cartella di pagamento" (Cass. civ., Sez. lavoro, 12/11/2008, n. 2701, cassa e decide nel merito, Trib. Milano, 17 giugno
2005 e, conforme, cfr. la stessa sentenza Cass. n. 2214 del 01/02/2007; cit. Cass. Ordinanza
n. 9553 del 30/04/2014). Ciò in quanto quando i motivi di opposizione attengono, non al merito della pretesa, ma alla legittimità dell'azione esecutiva e/o del titolo esecutivo, l'azione giudiziaria deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi. Occorre infatti rammentare che avverso la cartella di pagamento (rectius: l'iscrizione a ruolo) può proporsi:
- a) sia l'opposizione per motivi di merito come previsto dall'art. 24, comma 5 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, b) sia l'opposizione agli atti esecutivi e, in materia di riscossione di crediti contributivi, secondo la disciplina di cui agli artt. 618-bis e 617 (cfr. Cass.
18.11.2004, n. 21863; Id. 8.7.2008, n. 18691), c) sia anche l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti
3 estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito o l'intervenuto pagamento della somma precettata) (v. Cassazione civile, sez. lav., 22/05/2013, n. 12583; per la giurisprudenza di merito v. Trib. Roma, Sez. lavoro,
16/03/2010; Trib. Ivrea, 23/06/2011). In definitiva, se si applicano le disposizioni processuali ordinarie, ciò comporta che le contestazioni concernenti la regolarità formale degli atti di esecuzione, in primis della cartella di pagamento/avviso di addebito, che non è che l'atto di precetto, queste devono essere proposte nel termine perentorio di venti giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa (il termine, originariamente fissato in cinque giorni, è divenuto di venti a decorrere dal 1 marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in L. 14 maggio
2005, n. 80). Ciò detto, non v'è dubbio che nell'ipotesi, come quella oggi in esame, in cui la parte lamenti, con l'unico motivo di opposizione, il vizio della motivazione della cartella la domanda integri un'opposizione agli atti esecutivi.
Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza e, pertanto, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
.
Il Giudice di Trieste, Dott. Giannicola Paladino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione:
a) Dichiara inammissibile il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della delle spese di lite CP_1
che si liquidano in euro 1.865,00, oltre accessori come per legge se dovuti.
Trieste, 8.12.2025
Il Giudice
4 Dott. Giannicola Paladino
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