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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/05/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 170/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Prima Sezione Civile
In composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, a seguito dello scambio di memorie scritte, alla udienza cartolare del 06.05.2025, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 170/2021
R.Gen.Aff.Cont., vertente:
TRA
(C.F.: .IVA: ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
p.t.,, rappresentata e difesa, in virtù di Determina Comunale del 4.4.2016 n.99 Registro del Settore
I, iscritta in data 5.4.2016 al n. 355 del Registro Generale delle Determine del Comune di
, dall'Avv. Achille Pascià, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in San Parte_1
Giuseppe Vesuviano alla Via Scudieri n. 185;
- ATTORE -
E
P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_3
e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Vincenzo
Montanino, unitamente al quale elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere alla via F.
Lugnano n. 7;
- CONVENUTA -
NONCHE'
Controparte_2
, (P.IVA )
[...] P.IVA_4
- CONVENUTO CONTUMACE –
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Oggetto: pagamento corrispettivo contrattuale;
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 06.05.2025
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il , premettendo di essere parte Parte_1
della Convenzione per la gestione dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica intercorsa con il e di aver trasferito periodicamente la proprietà dei rifiuti raccolti di carta e Controparte_2
cartone - in base alla previsione di cui agli artt.
6.1 e 9.1 del suddetto accordo - alla
[...]
(già , ha convenuto in giudizio quest'ultime affermando di essere Parte_2 Parte_3
creditore della somma di euro 27.281,18 nei confronti della società dovuta a titolo Controparte_1
di corrispettivo per le prestazioni eseguite.
In particolare, parte attrice ha posto a sostegno della domanda copia delle fatture nn. 10/2014,
11/2014, 82/2014, 83/2014, 84/2014 e 85/2014 emesse dal Comune nei confronti dalla citata e dei FIR relativi alle suddette prestazioni, recanti l'accettazione della Parte_2
citata società.
Ha chiesto, quindi, la condanna sia del che di al pagamento della CP_2 Controparte_1
somma di euro 27.281,18, oltre interessi e rivalutazione monetaria, vinte le spese di lite da liquidarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
2. Si è costituito in giudizio la quale ha eccepito preliminarmente la clausola Controparte_1 compromissoria di cui all'art. 19 della Convenzione;
nel merito, l'infondatezza della spiegata domanda per difetto di prova in ordine all'esistenza di un vincolo contrattuale, non essendo parte della Convenzione, non sottoscritta né accettata dalla stessa società; ha eccepito, altresì,
l'intervenuta prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale ai sensi dell'art. 2948
c.c. Ha, così, chiesto dichiararsi l'improcedibilità della domanda ovvero il rigetto nel merito, vinte le spese di lite.
3. Non si è costituito in giudizio, invece, Controparte_2
(di seguito, per brevità ) e all'udienza del
[...] Controparte_2
30.09.2021, il giudice istruttore allora titolare del presente procedimento, verificata la regolare instaurazione del contradditorio ne ha dichiarato la contumacia.
4. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., il precedente giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha disposto rinvio per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.4.2025.
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Indi, nel subentro dello scrivente magistrato a seguito di provvedimento del Presidente Casaburi del
10 luglio 2024 di ricostituzione del ruolo (a seguito di un periodo di assenza da lavoro per congedo per maternità), disposto un breve rinvio all'odierna udienza, la causa giunge alla decisione del
Tribunale ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Motivi della decisione.
1. In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di . Controparte_2
1.1. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di merito e di legittimità il principio secondo il quale, a differenza delle eccezioni di difetto di titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico controverso, rimesse al potere dispositivo delle parti e non rilevabili d'ufficio dal giudice, il difetto di legittimazione a resistere in giudizio è rilevabile ex officio in ogni stato e grado del giudizio.
Sul punto, occorre rammentare la fondamele distinzione tra legittimazione ad agire o resistere in giudizio (c.d. legitimatio ad causam) e titolarità del rapporto controverso.
Mentre, infatti, l'eccezione di difetto di titolarità passiva non attiene alla carenza di legittimazione passiva, ma al merito della controversia e, quindi, alla prova della fondatezza della domanda che ciascuna delle parti è onerata di assolvere, la sussistenza o meno della legitimatio ad causam, deve essere, invece, verificata dal giudice soltanto sulla base di quanto esposto nella formulazione della domanda, indipendentemente dalla prova della titolarità attiva o passiva del rapporto dedotto in giudizio (cfr., ex multis, Cass. Civ. Sez. Unite, Sent. 16.02.2016, n. 2951).
1.2. Alla luce di quanto esposto, sulla scorta del tenore della domanda attorea sottoposta a cognizione e del rapporto in essa richiamato con il convenuto , nonché della fattispecie CP_2
dedotta quale causa petendi, il Tribunale dichiara il difetto di legittimazione passiva di
[...]
a base cellulosica. Controparte_2
2. In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt.
24 e 111 Cost. (Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014; Sez. U, Sentenza n. 26242 del
12/12/2014, in motivazione pag. 36 ss.) - deve esaminarsi anzitutto l'eccezione di difetto di prova dell'esistenza del rapporto obbligatorio con la società suscettibile di assicurare la Controparte_1
definizione del giudizio.
Infatti, il predetto principio consente l'esame delle censure verificandone l'impatto operativo, piuttosto che la coerenza logico-sistematica, sostituendo il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze costituzionalizzate di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002
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del 28/05/2014 e più di recente n. 25870 del 15/09/2020).
3. Ciò posto, l'azione di adempimento contrattuale tesa ad ottenere il pagamento del corrispettivo asseritamente dovuto in forza dell'avvenuto trasferimento della proprietà dei rifiuti di carta e cartone in favore della è infondata e deve essere respinta. Parte_2
Ed invero, dalla disamina della documentazione prodotta emerge, da un lato, l'estraneità della convenuta rispetto al titolo convenzionale intercorso con il e posto a Controparte_1 CP_2 sostegno della pretesa, dal momento che né l'art.
6.1. né l'art.
9.1 della citata Convenzione individuano quale sia la Piattaforma destinataria della consegna dei rifiuti, in particolare evidenziandosi che il citato art.
6.1. contiene un mero rinvio alle Piattaforme indicate nell'allegato
“Scheda Convenzione”, non versato in atti;
dall'altro lato, l'assenza di prova in ordine all'esistenza di un valido contratto stipulato con la stessa, laddove costituisce principio assolutamente pacifico quello secondo il quale nei rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione, è sempre necessario che i contratti vengano stipulati in forma scritta a pena di nullità (cfr. Cass. n. 26286/2006; n.
22501/2006 e nello stesso senso n. 15488/2001).
La forma scritta ad substantiam è invero fondamentale strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino costituendo remora ad arbitri, sia nell'interesse della stessa pubblica amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (cfr. Cass.
8244/2019; Cass. 27910/2018; Cass. 19410/2016; Cass. 17646/2002; Cass. 13039/1999; Cass.
21477/2013; Cass. 1606/2007; Cass. 22537/2007).
Tale principio esclude la possibilità di ritenere ammissibile il perfezionamento dell'accordo sulla base di una manifestazione di volontà implicita (cfr. Cass. n. 5192/2012; n. 12942/2000) o di comportamenti concludenti o meramente attuativi (cfr. Cass. 22994/2015; Cass., 12323/2005).
Il contratto mancante del succitato requisito è nullo e non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria, sotto nessun profilo, nemmeno successiva (cfr. Cass. n. 5234/2004, n. 15488/2001; SS.UU. n.
95/2001), sicché non è configurabile il rinnovo tacito del contratto, né rileva, per la formazione del contratto stesso, un mero comportamento concludente, anche se protrattosi per anni (Cass. n.
22994/2015).
3.1. Ne discende che, contrariamente a quanto paventato dal , la prova del Parte_1
rapporto contrattuale in tesi intercorrente con non potrebbe in alcun modo Controparte_1
ricavarsi dai FIR depositati da parte attrice e, men che meno, dalle allegate fatture.
3.2. Donde, stante il difetto di prova in ordine all'esistenza del rapporto contrattuale, la domanda
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spiegata dall'attore non merita accoglimento e deve essere, quindi, rigettata.
4. Ogni altra questione è da dichiararsi assorbita.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice (art. 91 c.p.c.), che va condannata alla rifusione in favore della di quelle sostenute per la difesa nel presente giudizio, Controparte_1
liquidate, in assenza del deposito della specifica notula da parte del patrono della convenuta vittoriosa, come da dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 come aggiornato con il successivo D.M. 147/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022 per le cause di valore compreso tra euro
26.000,00 ed euro 52.000,00 (così determinato in base alla domanda), applicati i parametri minimi, in ragione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, dell'attività in concreto svolta e dello schema semplificato di decisione adottato.
5.1. Nulla sulle spese nel rapporto con recupero e riciclo degli Controparte_2
imballaggi a base cellulosica, stante la contumacia di questi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
a base cellulosica;
[...]
2. rigetta la domanda formulata dal nei confronti di Parte_1 Controparte_3
3. Condanna il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in euro Controparte_1
3.809,00 (di cui euro 851 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva, euro 903 per la fase istruttoria e di trattazione, euro 1.453,00 per la fase decisionale) per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, come per legge;
4. Nulla per le spese nel rapporto tra il ed il contumace. Parte_1 CP_2
Così deciso in Nola, il 06.05.2025
Il Giudice
(dott.ssa Donatella Cennamo)
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