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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/02/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Caterina Rizzotto, nel procedimento iscritto al n. R.G. 7884/2023, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile proposta da
(C.F.: ), in persona del Curatore dott. Parte_1 P.IVA_1 Per_1 [...]
autorizzato con decreto del Giudice Delegato del 9.10.2023, rappresentato e difeso dagli Parte_2
avv. Jacopo Rapisarda (C.F.: ) e Serena Borroni (C.F.: ); C.F._1 C.F._2
parte attrice contro
C.F.: , con sede in 35124 Padova (PD), viale Felice Cavallotti n. 30, CP_1 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, sig. (C.F.: Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Rizzo (C.F.: C.F._3
); C.F._4
parte convenuta
OGGETTO: Revocatoria fallimentare pagamenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da nota del 8 novembre 2024):
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza così giudicare:
-previe tutte le declaratorie e gli accertamenti del caso, accertare e dichiarare revocato ex articolo
67, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ciascuno dei Pagamenti Contestati;
- per l'effetto condannare alla restituzione in favore del della CP_1 Parte_1
somma di Euro 26.005,45, o quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa;
ciò oltre agli interessi dovuti per legge e alla rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino alla restituzione effettiva;
1 - in ogni caso, condannare parte convenuta alla rifusione in favore del delle Parte_1
spese e compensi professionali di causa oltre accessori di legge.”
Per parte convenuta (come da nota del 8 novembre 2024)
“nel merito:
1) accertare e dichiarare l'irrevocabilità ex art. 67, co. 3 del RD 16.03.1942 n. 267 dei pagamenti delle fatture nn. 31/FE del 05.04.2019 e 41/FE del 06.05.2019 per complessivi € 20.333,33 eseguiti da in data 02.05.2019 e 31.05.2019 e, per l'effetto, rigettare per il medesimo importo le T_
domande formulate dal in quanto infondate in fatto e in diritto, Parte_1
2) accertare e dichiarare l'irrevocabilità ex art. 67, co. 3 del RD 16.03.1942 n. 267 del pagamento di € 5.672,12 eseguito in data 31.05.2019 da in conformità dell'accordo transattivo del T_
26.03.2019 e, per l'effetto, rigettare per il medesimo importo le domande formulate dal Parte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto,
[...]
nel merito, in subordine:
3) nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice rilevi l'inapplicabilità ai pagamenti oggetto di causa dell'esenzione ex art. 67, co. 3 del RD 16.03.1942 n. 267, accertare e dichiarare
l'insussistenza del requisito soggettivo della scientia decoctionis e, per l'effetto, rigettare le domande formulate dal in quanto infondate in fatto e in diritto. Parte_1
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso delle spese generali e cap e iva come per legge.
In via istruttoria:
A- PROVA ORALE PER TESTI SULLE SEGUENTI CIRCOSTANZE:
1- Vero che Ella svolge mansioni contabili e amministrative per CP_1
2- Vero che dalla sottoscrizione del contratto di locazione del 2010 alcun ulteriore episodio di inadempimento si avverava rispetto a quello del 2018 per cui è causa?
3- Vero che nel periodo ricompreso tra i mesi di novembre 2018 e marzo 2019 ha intrattenuto
Parte molteplici contatti telefonici con nelle persone dei soci e Parte_3 [...]
quest'ultima anche Amministratrice unica? Parte_4
Parte 4- Vero che nel corso dei suddetti contatti telefonici giustificava l'inadempimento rappresentando una mera situazione di difficoltà economica transitoria dovuta ad un processo riorganizzativo aziendale?
Parte 5- Vero che dichiarava di aver eseguito già nel 2017 numerosi e rilevanti investimenti per riorganizzare il proprio business, passando da storico rivenditore monomarca EA d'Ax a rivenditore in proprio di arredamento completo residenziale a suo marchio?
2
6- Vero che nel 2017 Ella ha potuto verificare personalmente quanto sopra facendo visita al punto
Parte vendita di Padova di e rilevando il cambio di marchio e di prodotto venduto?
7- Vero che le direttive di erano quelle di evitare il giudizio, concedendo al debitore una CP_1
rateizzazione e uno sconto temporaneo sul canone?
Si indica quale testimone: il sig. residente a [...]
n. 49.
B- ORDINE DI ESIBIZIONE EX ART. 210 C.P.C.
Nell'eventualità in cui dovesse disconoscere la correttezza ovvero eccepire la Controparte_3
validità probatoria a qualunque titolo dei documenti prodotti sub docc. 3 e 4 da questa difesa, si chiede ordinarsi ai sensi dell'art. 210 c.p.c. a (C.F. Parte_1 P.IVA_3
l'esibizione in giudizio della scheda contabile riferita al rapporto dare/avere tra e T_ CP_1
dal 01.01.2010 al 31.12.2017”
[...]
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 30 ottobre 2023 il ha convenuto in giudizio Parte_1
ed ha chiesto pronunciarsi ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall. la revoca dei pagamenti CP_1
di complessivi € 26.005,45 effettuati da in bonis in favore della convenuta in data 2 maggio Parte_1
2019 (€ 10.166,67) e in data 31 maggio 2019 (€ 15.838,78) (doc. 4), con conseguente condanna alla restituzione di tale importo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Il fallimento ha allegato che i pagamenti contestati sono, più nello specifico, i seguenti:
• il primo disposto a mezzo bonifico bancario dal conto corrente il 2/05/2019 Parte_5
con causale "s.do vs fattura nr. 31/FE del 05/04/2019" di € 10.166,67, relativo al canone di locazione del mese di aprile 2019 (docc. 6-7), ridotto a seguito delle difficoltà economiche di
Parte_1
• il secondo sempre a mezzo bonifico dal conto corrente Banca Monte dei Paschi di Siena il
31/05/2019 con causale: "s.do vs fattura nr. 41/FE del 06/05/2019 e rata PDR maggio" di €
15.838,78 (docc. 8-9), relativo al canone di maggio 2019, sempre in misura ridotta, e alla prima rata del piano di rientro (€ 5.672,12) concesso rispetto all'esposizione pregressa.
I pagamenti contestati sono avvenuti in esecuzione di una transazione non novativa, i cui termini sono riportati nella scrittura privata sottoscritta in data 26 marzo 2019 (doc. 10), nel semestre antecedente alla pubblicazione della domanda prenotativa di concordato preventivo presentata da (cfr. Parte_1
docc. 1-2-3).
Si è costituita la società contestando le avversarie deduzioni e rilevando l'applicabilità CP_1 dell'esenzione da revocatoria prevista dall'art. 67 comma 3 lett. a) 1 l.f.. In via subordinata ha chiesto accertarsi l'inesistenza della scientia decotionis.
3 Il processo è stato istruito mediante deposito di documenti (cfr. ordinanza riservata del 5.7.2024) e sulla base delle circostanze di fatto pacifiche tra le parti.
Le istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 171 ter c.p.c. sono state disattese. Tale ordinanza deve essere qui confermata in ragione della irrilevanza dei fatti, dedotti quali oggetto dei capitoli di prova, ai fini della dimostrazione della carenza di consapevolezza dello stato di insolvenza, e della superfluità dell'ordine di esibizione alla luce del contegno processuale del . Parte_1
All'udienza del 9/1/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
La presente sentenza viene depositata in data 11 febbraio 2025.
1. Le circostanze di fatto documentalmente provate ed i fatti pacifici.
Va premessa una sintetica ricostruzione dei fatti emergenti dai documenti depositati dalle parti e di quelli pacifici.
In data 1 ottobre 2010 la società in bonis, operante nel settore dell'arredamento e con Parte_1
svariate sedi operative nel Nord Italia (cfr. visura camerale storica doc. 3), stipulò con CP_1
un contratto di locazione dell'immobile sito in Padova, Via Venezia 126 (cfr. doc. 3, coincidenza con
Parte una delle sedi operative di e si obbligò a corrispondere un canone annuo di € 157.656,00 oltre
Iva, con rate mensili anticipate di € 13.138 mensili oltre Iva (doc. 2 conv.).
In data 22 marzo 2017 le parti concordarono una stabile riduzione del canone ad € 130.000 annui oltre iva (€ 10.833,34 oltre Iva mensili) (cfr. premesse doc. 10).
Secondo quanto allegato e documentato da parte convenuta (cfr. 3 e 4), anche in ragione della mancanza di contestazione del prospetto da parte del , non vi furono inadempimenti sino Parte_1
al 2018. I pagamenti avvennero sempre con qualche giorno, occasionalmente mese, di ritardo, rispetto alla data di emissione delle fatture - non agli atti - per prassi invalsa e in assenza di un termine specifico nel contratto che in ogni caso prevedeva l'“accreditamento mensile”.
Nel corso del 2018 omise il pagamento di sei mensilità, da maggio ad ottobre, oltre a non T_
corrispondere la rivalutazione per le precedenti annualità.
Perciò il 22 ottobre 2018 il difensore incaricato da ne richiese il pagamento con formale CP_1
atto di costituzione in mora comunicato a mezzo pec (doc. 11).
Nel frattempo, come si evince dal doc. 21, onorò la fattura n. 36 del 3.5.2018 ma non pagò T_
quella del mese di novembre, come risulta indirettamente dal tenore dell'accordo poi concluso, doc.
10. Pertanto, a fine novembre 2018, propose in via transattiva, a fronte del pagamento CP_1
immediato del canone di dicembre, una riduzione temporanea del canone, per la sola annualità 2019, ad € 8.333,34 più iva mensili, ossia € 10.166,67, ed una dilazione di pagamento di dodici mesi per le fatture ancora non saldate, con rinuncia agli interessi di mora e la previsione di una condizione risolutiva espressa per l'ipotesi di mancato pagamento anche di una sola rata di canone ovvero di
4 rientro dello scaduto (doc. 21, proposta di transazione non novativa sottoscritta il 27.11.2018 da
[...]
. CP_1
Il fallimento ha prodotto una pec proveniente da del 11 gennaio 2019 nella quale la CP_1
società convenuta dichiarò di aver stipulato un contratto in forma verbale, con il legale rappresentante di in data 14.11.2018 e che la proposta scritta, datata 27.11.2018 trasmessa firmata da T_ CP_1
, non venne restituita sottoscritta da Nella pec dando atto dei numerosi
[...] T_ CP_1
solleciti, concesse dunque un ultimo termine per la formalizzazione sino al 15.1.2019, pena l'avvio di iniziative giudiziarie.
Quanto a tale missiva, parte convenuta ha contestato solamente l'avvenuta conclusione dell'accordo in forma verbale in data 14.11.2018, ed il non ha formulato istanze istruttorie al riguardo. Parte_1
È in ogni caso incontrovertibile che a quegli scambi non seguirono adempimenti, né l'instaurazione di procedimenti giudiziari per la condanna all'adempimento e che le parti proseguirono nelle trattative.
Nel mese di marzo 2019 le parti raggiunsero un accordo, denominato contratto di transazione, espressamente non novativo e registrato, nel quale:
• si è dato atto degli inadempimenti dal mese di giugno 2018 al mese di marzo 2019, oltre all'arretrato per mancato adeguamento del canone pagato in anni precedenti, per un totale di
€ 136.130,93, dovuti alle “difficoltà economiche” della conduttrice;
• ha acconsentito alla riduzione temporanea del canone da pagarsi nel mese di CP_1 aprile 2019 (€ 10.166,67 compresa iva, anziché € 10.833,34 più iva) “regolarmente e immediatamente”, come da fattura che la locatrice “emetterà nei primi giorni del mese”, e per i dodici mesi successivi;
• ha rinunciato agli interessi maturati e accettato il rientro rateale dello scaduto CP_1 mediante ventiquattro rate mensili da € 5.672,12 da pagarsi “ogni mese contestualmente al canone mensile pattuito per il 2019, ma con distinto bonifico”;
• “in caso di mancato puntuale pagamento.. anche di uno solo dei canoni .. e/o di una sola delle rate concordate.. non costituendo il presente accordo novazione, sarà libera CP_1 di procedere giudizialmente nei confronti di a tutela di ogni suo diritto”. T_
Seguirono i pagamenti delle fatture n. 31/FE di € 10.166,67 del 5 aprile 2019, relativo appunto al canone di aprile 2019 (termine di scadenza 5 aprile 2019, data pagamento 29.4.2019, esecuzione
2.5.2019 – docc. 1 conv. e 6 att.), e n. 41/FE di € 10.166,66 del 6 maggio 2019, relativo al canone di maggio 2019 (termine di scadenza 6 maggio 2019, data pagamento 31 maggio 2019 – doc. 1 conv. e
8 att.). Contestualmente al pagamento relativo al canone di maggio 2019, onorò anche la Parte_1 prima rata del piano di rientro, di € 5.672,12.
5 In data 4 luglio 2019 concesse in affitto la propria azienda a T_ Controparte_4
In data 16 luglio 2019 depositò domanda prenotativa ex art. 161 comma VI l.f., pubblicata T_
il 18.7.2019.
Nel ricorso la società allegò che la presenza di uno stato di insolvenza irreversibile era divenuta percepibile sin dai primi mesi del 2019 (cfr. pag. 12-13 ““Nei primi mesi del 2019, nonostante la vendita di alcuni immobili, la Società ha infine dovuto constatare l'impossibilità di recuperare la situazione di tensione finanziaria derivante dalla non equilibrata struttura delle fonti;
”). In particolare dal ricorso si evince che:
• “Sino al 2017, la Società commercializzava la quasi totalità dei propri prodotti con il marchio EA d'Ax, che rappresentava all'incirca il 70% del fatturato complessivo di Parte
”
• “Nel corso dell'ultimo decennio e più precisamente a far data dal 2010, EA d'Ax decise, nel tentativo di far fronte e contrastare la crisi economica del settore, di ampliare la propria gamma di prodotti (prima quasi esclusivamente divani ed imbottiti), inserendo la realizzazione e commercializzazione di arredamento componibile sia zona notte che giorno.”
• “La decisione di EA d'Ax, [ ….], però, non ebbe l'esito sperato, non solo per il perdurare della crisi di settore ma anche in quanto la medesima EA d'Ax non fu in grado di supportare e sostenere i propri affiliati - tra cui el nuovo programma vendite T_
Parte dalla stessa a loro imposto. […] A ciò si aggiunga che fu costretta ad adeguare e riorganizzare la propria struttura aziendale, rendendola aderente con l'ampliamento di gamma dei prodotti commercializzati, con ciò sostenendo direttamente e senza l'ausilio della casa madre, tutti i costi a ciò connessi,” Parte
• “Il perdurare di tale situazione e l'inutile tentativo di di trovare un dialogo con
EA d'Ax che nel frattempo continuava a perdere quote di mercato con significative riduzioni di fatturato [in nota, n.d.r.: “EA d'Ax ha infatti presentato domanda di concordato preventivo con riserva a codesto ill.mo Tribunale - Rg. 20/2018”] ha fatto sì che il management della Società concordante decidesse di chiudere definitivamente ogni rapporto commerciale con la casa madre alla quale, però fu costretta a rimborsare all'incirca € 400.000,00, a seguito di accordo transattivo con la stessa, somma che ha contribuito a drenare la liquidità necessaria ai fabbisogni correnti.”
Parte
• “Nel frattempo, […] aveva indirizzato le proprie energie verso una clientela diversificata offrendo la realizzazione e commercializzazione, come esposto in premessa, di arredi moderni e contemporanei, che garantiscono qualità e attenzione ai dettagli, offerti ad un prezzo competitivo.[…] Il percorso di restyling mediante la creazione di un nuovo brand
6 “ o “VH”, per la cui promozione ci si è avvalsi di un'importante CP_4
campagna pubblicitaria […] finanziata principalmente mediante ricorso a linee di credito bancarie. I risultati del lancio del nuovo brand “VH”, per quanto positivi, e gli interventi di riduzione dei costi concretizzatisi nella chiusura di alcuni punti vendita non profittevoli, non sono però stati di per sé sufficienti a ristabilire l'equilibrio economico motivo per cui, già nel 2018 hanno ricapitalizzato la società per Euro 290.000,00 mediante apporto di un' unità immobiliare.”
• “Nei primi mesi del 2019, nonostante la vendita di alcuni immobili, la Società ha infine dovuto constatare l'impossibilità di recuperare la situazione di tensione finanziaria derivante dalla non equilibrata struttura delle fonti;
”
Parte
• “In data 4 luglio 2019, con atto a rogito del Notaio Dott. di Milano, ha Persona_2
quindi concesso in affitto a già con sede in Monza Controparte_4 Controparte_5
Parte Via Moncenisio, 4, la propria azienda [….] di cui la stessa detiene il pieno controllo, grazie al recente perfezionamento, di un'operazione di aumento di capitale sociale”.”
All'esito di modifica del piano depositato, il Tribunale dichiarò l'inammissibilità della domanda concordataria e, su istanza del P.M., il fallimento, con sentenza pubblicata in data 16.11.2020 (docc.
1, 2 e 3).
2. La fondatezza della domanda di 'infondatezza delle eccezioni avversarie. T_
Si rileva, in punto di diritto, che, ai sensi dell'art. 67 comma 2 l.f. i pagamenti, di debiti liquidi ed esigibili, possono essere revocati quando gli stessi siano stati effettuati nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, purchè il curatore provi la conoscenza dello stato di insolvenza nel solvens.
Qualora, tuttavia, la dichiarazione di fallimento sia intervenuta successivamente alla proposizione di una domanda di concordato preventivo, il termine semestrale decorre a partire dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, secondo quanto previsto dall'art. 69-bis l.fall.
Nel caso di specie la sussistenza degli elementi obiettivi della fattispecie non è stata oggetto di contestazione. I pagamenti risultano documentalmente provati e non contestati, così come la retrodatazione del periodo sospetto. Si tratta infatti di una declaratoria di fallimento pronunciata in consecuzione con la procedura di concordato preventivo e dunque senza soluzione di continuità ex art. 69 bis, secondo comma, L.F., trattandosi di due procedure connotate dall'assenza di qualunque iato temporale nonché espressione e manifestazione della medesima insolvenza e crisi di impresa. In ogni caso la società conduttrice ha ammesso la propria condizione di insolvenza nel ricorso ex art. 161 comma VI l.f. agli atti.
7 Diversamente, la sussistenza dell'elemento soggettivo e la ricorrenza della causa di esenzione da revocatoria eccepita dalla convenuta sono stati oggetto di articolate deduzioni e contestazioni.
Ebbene si ritiene, preliminarmente, che il abbia provato la conoscenza dello stato di Parte_1
insolvenza da parte della convenuta.
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare che “la conoscenza dello stato
d'insolvenza deve essere effettiva, e non meramente potenziale, potendosi tuttavia la relativa dimostrazione basare anche su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli articoli 2727 e 2729 cod. civ., i quali conducono a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza (..) non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore” (in tal senso, ex multis, Cass. Civ. 18196/2012); inoltre “la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo
(vertendosi in tema di prova indiziaria e non diretta) può legittimamente dirsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa (…), né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto (..), bensì quando la probabilità della "scientia decoctionis" trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (..)nelle quali si sia concretamente trovato ad operare
(..) il creditore del fallito” (Cass. Civ. 6686/2012).
Da ultimo vedasi anche Cass. sez. 1 - , Ordinanza n. 27070 del 14/09/2022 secondo la quale la probabilità della "scientia decoctionis" deve trovare il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare, nonché Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 13445 del 17/05/2023 (Rv.
667909 - 01) secondo la quale “In tema di revocatoria fallimentare, alla curatela fa capo l'onere della prova della cd. "scientia decoctionis" in capo all'"accipiens", suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore.”
Il giudice, pertanto, è tenuto innanzitutto a selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, e successivamente a sottoporli ad una valutazione complessiva, volta ad accertarne la concordanza, in modo tale da appurare se la loro combinazione risulti idonea ad integrare una valida prova presuntiva (in tal senso Cass. Civ. 29257/2019).
Ciò posto in linea teorica quanto alle coordinate interpretative della giurisprudenza di legittimità, va
8 osservato quanto segue in relazione alla fattispecie concreta.
Si reputa che alla data di esecuzione dei pagamenti, coincidenti con le prime due scadenze successive alla stipula della transazione del marzo 2019, fosse pienamente consapevole CP_1 dell'insolvenza irreversibile della controparte. Meritano, in tal senso, di essere valorizzati i seguenti elementi pacifici:
1. il particolare segnale di allarme che, in un quadro di una relazione commerciale, caratterizzata dall'adempimento “regolare” quasi ventennale al contratto di locazione e da una recente condivisa e stabile riduzione del canone nel 2017, gli inadempimenti verificatisi nel 2018, in ragione della loro qualità e quantità, destarono nella locatrice;
2. l'esplicito riferimento nel contratto di transazione alle difficoltà economiche della conduttrice;
3. l'entità dello scaduto alla data di esecuzione dei pagamenti, pari ad oltre € 136.130,93;
4. la natura continuativa degli inadempimenti, relativi a dieci mensilità di canone oltre alla rivalutazione non corrisposta negli anni precedenti di € 3.312,23 e ad altra fattura di importo pari ad € 652,00;
5. la circostanza che le parti abbiano raggiunto un accordo, dopo trattative prolungate, per una dilazione di pagamento ben più consistente di quella inizialmente prospettata nella proposta del novembre 2018 (24 mesi anziché 12 mesi);
6. la natura non novativa della transazione, con previsione di una stringente condizione risolutiva unilaterale che avrebbe consentito alla locatrice, a sua discrezione, di risolvere il contratto al verificarsi di un solo ritardo ovvero di un unico inadempimento.
In questo quadro di elementi, ha eccepito di non rivestire la qualità di locatore CP_1
qualificato, di non essere soggetto giuridico dotato di particolare competenza finanziaria e di non avere dunque la possibilità di accedere a quegli strumenti di conoscenza appannaggio degli istituti bancari. Inoltre ha allegato di aver ricevuto rassicurazioni dal legale rappresentante di in T_
ordine alla natura transitoria della crisi, di essersi limitata a solleciti verbali, pur a fronte del mancato raggiungimento di un primo accordo nel novembre-gennaio 2019, e di non aver mai intrapreso iniziative giurisdizionali per il recupero del credito, con ciò dimostrando fiducia nelle capacità
Parte restitutorie di
Si ritiene in proposito che tali elementi non infirmino la valutazione sopra effettuata.
Come rilevato dal , può al contrario ritenersi operatore qualificato nel settore locativo Parte_1 CP_1
commerciale. Ella ha, infatti, come oggetto sociale l'“acquisto, vendita, permuta ed in genere il commercio di beni immobili;
la locazione, l'affitto, il comodato e la gestione di beni immobili, propri
o di terzi, sia in attivo che passivo;
l'assunzione della disponibilità ovvero l'acquisto di immobili
9 mediante stipulazione di contratti di locazione finanziaria e la locazione o sublocazione a terzi di detti immobili” dal 1981 e ha intrattenuto rapporti commerciali con sin dal 2010. T_
Inoltre, come risulta dalle allegazioni svolte dalla stessa (cfr. capitoli di prova oggetto della CP_1
memoria n. 2), era al corrente del fatto che la conduttrice aveva eseguito, già nel 2017, CP_1
numerosi e rilevanti investimenti per riorganizzare il proprio business, passando da storico rivenditore monomarca EA d'Ax a rivenditore in proprio di arredamento completo residenziale a suo marchio. In tale contesto era dunque stata concordata una stabile rinegoziazione del canone nel 2017
(cfr. premesse alla transazione).
Posta dunque la consapevolezza degli investimenti sostenuti dalla conduttrice, nel marzo 2019 CP_1
aveva potuto verificare l'ingente e protratto inadempimento al canone, recentemente ridotto, ed aveva avuto la dimostrazione del fatto che la carenza di liquidità della conduttrice anziché rientrare si stava via via aggravando. Infatti dai docc. 20 e 21 emerge che le trattative prodromiche alla transazione sono sfociate in un accordo formale soltanto con il riconoscimento, da parte di del raddoppio CP_1
dei termini per il rientro del debito scaduto, rispetto a quanto inizialmente prospettato nel novembre
2018, e con l'ulteriore e precario sconto del canone. Oltre a ciò la locatrice ha preteso l'inserimento di una cautela fondamentale nel suo esclusivo interesse, funzionale a un rigido monitoraggio dell'adempimento della transazione, ossia una clausola risolutiva espressa unilaterale, che configura il complessivo accordo più come un ultimatum che come una fisiologica riscadenziazione dei debiti.
L'insieme di tali circostanze dimostrano che la riduzione del canone e il piano di rientro anziché segno della fiducia nella capacità di ripresa della conduttrice fossero al contrario sintomo di un tentativo esiziale di recupero di quanta più liquidità fosse possibile.
Si ritengono irrilevanti le rassicurazioni fornite dal legale rappresentante della conduttrice in merito alla natura temporanea della crisi. Infatti da un lato esse costituiscono mera rappresentazione del solvens, evidentemente finalizzata al raggiungimento dello stralcio concordato in sede transattiva.
Dall'altro lato non si ritiene credibile che un imprenditore di lungo corso, quale è a fronte CP_1
della situazione concreta sopra riassunta, avrebbe potuto confidare nella sola parola della controparte, gravemente inadempiente, senza alcun dato documentale verificabile che potesse alimentare la fiducia nel superamento di una cronica carenza di liquidità.
Irrilevante è altresì la circostanza che nella situazione data la locatrice non abbia proceduto all'avvio di azioni giudiziarie, al fine di munirsi di titolo esecutivo da ottobre 2018 sino a marzo 2019, a fronte dell'intimazione di pagamento in atti, delle molteplici richieste di riscontro sulla proposta del novembre 2018. Infatti la scelta di non procedere giudizialmente, nel quadro di una dichiarata crisi di liquidità, può essere dipesa non tanto dalla fiducia nella capacità di ripresa ma anche dalla consapevolezza dell'inutile aggravio di costi in caso di recupero forzoso del credito.
10 Deve a questo punto verificarsi la ricorrenza dell'esenzione da revocatoria, per essere i pagamenti stati eseguiti secondo i termini d'uso.
Parte convenuta sostiene che i pagamenti relativi ai canoni di aprile e maggio 2019 (complessivi €
20.333,33), siano stati eseguiti con mezzi normali, ossia bonifico bancario, e nei termini d'uso ossia con leggero ritardo rispetto all'emissione della fattura con scadenza immediata, com'era consuetudine tra le parti (cfr. doc. 3 e 4). Sostiene altresì parte convenuta che il solo fatto della riduzione del canone non possa tracimare dall'esenzione perchè l'accettazione di un pagamento, ridotto in conformità al nuovo assetto condiviso dalle parti nella transazione del marzo 2019 ovvero, se parametrato agli accordi rinegoziati nel 2017, parziale, non implicherebbe alcun pregiudizio per il debitore. In mancanza di riconoscimento dell'esenzione da revocatoria specialmente per i pagamenti relativi ai canoni di aprile e maggio 2019, secondo parte convenuta, si tradirebbe la ratio dell'esenzione stessa, giustificata dalla volontà del legislatore di favorire l'impresa in crisi mediante la giusta rassicurazione ai fornitori della continuità circa la stabilità dei pagamenti effettuati.
Anche il pagamento della prima rata del piano di rientro dovrebbe ritenersi esente da revocatoria perché i termini d'uso erano da individuarsi nelle nuove modalità individuate dalle parti nella transazione, da doversi considerare quale paradigma della normalità o meno dei pagamenti eseguiti.
Parte attrice ha contestato l'interpretazione di controparte rilevando che anche secondo la tesi di parte convenuta, che valorizza la natura non novativa della transazione, la difformità dai termini d'uso emergerebbe dal raffronto tra l'ammontare del canone convenuto e quello accettato in ottica transattiva per i dodici mesi successivi alla transazione (il cd. sconto) e dall'importante dilazione concessa sullo scaduto con rinuncia agli interessi.
Va premesso il richiamo alla pronuncia di legittimità, e alle altre ivi richiamate, citata da parte convenuta (Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 21/04/2021) 07/07/2021, n. 19373), dalla quale possono estrarsi le coordinate ermeneutiche applicabili anche al caso di specie.
“Il "mutamento dei termini" dev'essere inteso come "modifica delle modalità di pagamento invalse tra le parti", dal momento che l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a) della L. Fall. non attiene al contenuto del contratto, ma all'ambito "fattuale" dell'andamento del rapporto e dell'esecuzione del negozio, avuto riguardo alle concrete modalità di adempimento della prestazione, piuttosto che al contenuto delle clausole negoziali (cfr. Cass., Sez. I, 18/03/2019, n. 7580). In termini non diversi si è espressa una pronuncia più recente, la quale, affrontando di nuovo la questione riguardante l'individuazione del parametro di riferimento per la valutazione della conformità ai termini d'uso, ha affermato che non sono revocabili quei pagamenti che, pur essendo avvenuti oltre
i tempi contrattualmente prescritti, siano stati di fatto eseguiti ed accettati in termini diversi, nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche, evidenziatesi già in epoca anteriore
11 a quelli de quibus, tanto da non poter più, a quel punto, essere considerati pagamenti eseguiti "in ritardo", ossia inesatti pagamenti, essendo divenuti per prassi, proprio al contrario, esatti adempimenti (cfr. Cass., Sez. I, 7/12/2020, n. 27939).
La Suprema Corte nella suddetta pronuncia ha precisato che non è sufficiente l'accordo una tantum, deviante dalle stabili modalità attuative, anche difformi dal testo contrattuale, ad integrare il nuovo
“uso”. “La norma ha inteso tener conto del fatto che tra imprenditori può ben essere, di fatto, attuata una modalità di pagamento - non solo quanto al momento della scadenza, ma anche a varie altre modalità della prestazione di "dare" il corrispettivo dovuto: non potendo la parola "termini" reputarsi qui strettamente riferita solo al tempo dell'adempimento ex art. 1186 c.c. - diversa da quella inizialmente negoziata. In particolare, la previsione della lett. a) del comma 3 si pone in diretta correlazione con quella della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2). Se la regola è che sono revocati (con presunzione, oltretutto, della scientia decoctionis) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con mezzi normali di pagamento compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, ciò è proprio in quanto l'accettazione di un mezzo inusuale di pagamento lascia presumere iuris et de iure la violazione della par condicio. Pertanto, l'eccezione al riguardo posta è necessariamente nel senso che, pur quando le modalità di pagamento siano estranee alla previsione della relativa clausola contrattuale, il pagamento resta fermo ed efficace, tutte le volte che fra le parti si sia instaurata una prassi anteriore - adeguatamente consolidata e stabile, così da potersi definire tale - volta a derogare a quella clausola contrattuale ed introdurre, come nuova regola inter partes, il pagamento nei termini diversi e più lunghi.”
In conclusione, la corte precisa:“se in linea generale l'introduzione dell'esenzione risponde alla finalità di assicurare la soddisfazione di crediti derivanti da forniture di beni e servizi che
s'inseriscano nel ciclo produttivo dell'impresa, in modo tale da evitare che il timore della revocatoria possa comportare l'interruzione dell'attività e la conseguente disgregazione dell'azienda, il riferimento ai termini d'uso svolge la funzione di escludere dalla tutela tutti quei casi in cui il mancato rispetto della prassi commerciale precedentemente adottata risulta idonea ad evidenziare il venir meno della correttezza di rapporti ed il possibile approfittamento della situazione di difficoltà del debitore.”
Nel contesto dei rapporti negoziali tra le parti ricostruiti in apertura si ritiene che i pagamenti dei canoni di aprile 2019, maggio 2019 e della prima rata del piano di rientro abbiano costituito una modalità difforme dai termini d'uso, tanto se si considera come parametro la consueta prassi negoziale tra le parti avente durata quasi ventennale sino ad aprile 2018, che si ritiene di privilegiare in conformità a quanto ritenuto dalla giurisprudenza prevalente, la quale sembra richiedere una certa
12 stabilizzazione della nuova prassi difforme dal consueto, quanto se si dovesse considerare il nuovo, precario, assetto dei reciproci interessi contenuto nella transazione del marzo 2019.
Infatti risulta dall'allegazione non contestata di parte attrice che la prassi negoziale invalsa tra le parti prevedeva il pagamento dell'intero canone fatturato con un ritardo tollerato circoscritto nell'ambito della mensilità di riferimento.
Al contrario i pagamenti relativi ai canoni di aprile e maggio 2019 costituivano pagamenti parziali, dunque di ammontare difforme rispetto al consueto, posto che non risulta che al di fuori CP_1
della stabile e concordata rinegoziazione del canone nel corso del 2017 abbia mai accettato pagamenti parziali, intervenuto l'uno nella mensilità successiva rispetto a quella di emissione della fattura
(pagabile a vista) con venticinque giorni di ritardo e l'altro l'ultimo giorno del mese di emissione della fattura, sempre pagabile a vista, con ventisei giorni di ritardo.
Ove si volesse invece considerare la transazione stipulata a marzo 2019 come nuovo paradigma dei rapporti, limitatamente ai canoni a scadere per i successivi dodici mesi - anche in considerazione del fatto che la stessa ha fatto seguito ad un lungo periodo di inadempimento, dal mese di maggio 2018 al mese di marzo 2019, caratterizzato soltanto dallo sporadico e ritardato pagamento del canone di maggio 2018 avvenuto tra la fine di ottobre 2018 e la fine di novembre 2018 - tali pagamenti risultano significativamente tardivi.
L'accordo transattivo stipulato nel marzo 2019 prevedeva infatti questa volta espressamente e a pena di risoluzione del rapporto il pagamento immediato, a seguito della presentazione della fattura.
È infine certamente difforme dalle modalità d'uso il pagamento relativo alla prima rata del piano di rientro, perché integrante una dilazione di pagamento enormemente significativa (dodici mesi) rispetto alla storia dei rapporti tra le parti.
Né si ritiene che una tale interpretazione contrasti con lo spirito della fattispecie che integra l'esenzione da revocatoria, perché ciò che la disposizione mira a salvaguardare è la continuazione dell'attività dell'impresa in crisi, in tal modo favorendo la possibilità di superamento della crisi stessa ovvero l'adozione da parte dell'imprenditore di soluzioni alternative allo sbocco fallimentare, auspicabilmente caratterizzate dalla conservazione dell'azienda; correlativamente, la causa di esonero salvaguarda l'interesse del creditore, incentivandolo a continuare nelle forniture grazie al consolidamento dei pagamenti che gli viene assicurato anche nell'ipotesi in cui egli sia consapevole del dissesto quando, per l'appunto, detti pagamenti si riferiscano a beni ceduti e servizi prestati nel contesto della continuazione dell'attività di impresa e secondo i termini d'uso originariamente convenuti prima dell'ingresso nella crisi.
La giurisprudenza ha sottolineato come la causa di esenzione in parola postula dunque l'utilizzo di mezzi solutori ordinari ed il rispetto dei termini di pagamento originariamente convenuti tra le parti,
13 ovvero di quelli che, pur diversi da quanto inizialmente previsto dai contraenti, siano tuttavia riconducibili ad una convenzione tra di loro instauratasi successivamente, in modo tacito o esplicito, con una certa stabilità attuativa.
Nel caso di specie, per contro, il lungo inadempimento e la stipula della transazione determinano una cesura nell'ambito della fisiologica relazione commerciale tra le parti. Si versa dunque del tutto al di fuori del perimetro di applicazione della nozione di pagamento secondo i termini d'uso, perché è evidente che, diversamente opinando, la causa di esonero in discussione sarebbe applicabile a qualsiasi pagamento, difforme dalle previsioni pattuite, purché "coperto", ex post, da apposito accordo temporaneo, come nella fattispecie, tra il debitore inadempiente e il creditore. Si ritiene che diversamente ove le parti nella transazione avessero rinegoziato per il futuro il canone a scadere, quella porzione di pagamento probabilmente sarebbe stata irrevocabile poiché frutto di una stabile nuova volontà dispositiva, evidentemente correlata alla fiducia nella prosecuzione dei rapporti negoziali su nuove basi condivise e più sostenibili.
Alla luce di quanto esposto, sussistendo i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria fallimentare, devono essere revocati i pagamenti effettuati dalla in favore di Parte_1 CP_1
in data 2.5.2019 e 31.5.2019 e, per l'effetto, quest'ultima deve essere condannata alla restituzione di tale importo.
Devono altresì essere corrisposti al gli interessi al tasso legale decorrenti dalla data di Parte_1
notifica della citazione, mentre deve essere rigettata la domanda concernente la rivalutazione monetaria, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'obbligazione restitutoria dell'accipiens soccombente in revocatoria ha natura di debito di valuta ed
è dovuta rivalutazione soltanto in presenza di specifica allegazione e prova del maggior danno patito per il ritardo nella restituzione, nel caso di specie non fornita.
3. Le spese di lite.
In considerazione della soccombenza di parte convenuta, la stessa deve rifondere le spese di lite alla parte attrice, liquidate in dispositivo con applicazione dei valori medi per la fase di studio e introduttive e dei valori minimi per la fase istruttoria, svoltasi in via documentale, e decisionale, in ragione della semplicità degli elementi di fatto contestati da valutare, parametrati all'importo del credito per cui si agisce.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa e assorbita:
- in accoglimento della domanda proposta da parte attrice nei confronti della parte convenuta, revoca e, per l'effetto, dichiara inefficace ex art. 67 comma 2 l.f. nei confronti del i Parte_1
14 pagamenti del 2.5.2019 e del 31.5.2019 nei confronti di nella misura di € 26.005,45, con CP_1
conseguente condanna alla restituzione della somma, oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 comma
I c.c. dalla data della notifica della citazione al saldo effettivo;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si CP_1 Parte_1 liquidano in € 5.260,00, oltre 15% spese generali, Iva (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) e c.p.a., ed € 545 per esborsi.
Così deciso in Monza, l'11 febbraio 2025.
Il Giudice
Caterina Rizzotto
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