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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 705 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
Parte_1
(P.I. ,
[...] P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso cui è ope legis domiciliata
appellante
e
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
, in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale della C.F._2 minore entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Bellini, giusta mandato in Persona_1 atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Lecce, via Calabria, 3
appellati
1 *******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 21.01.2025.
**********
MOTIVAZIONE
1. Con Ordinanza n. 6581/2023, pubblicata in data 12.07.2023, il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda proposta da e , in proprio e nella loro qualità di esercenti la CP_1 CP_2 responsabilità genitoriale della minore convivente e, conseguentemente, annullava Persona_1
l'ordinanza di intimazione avente ad oggetto: “ . Confisca in danno di – Decreto n. 10/17 CP_3 Parte_2 del Tribunale di Lecce – procedimento n. 18/2016 SIPPI – prima richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione”, emessa in data 8.8.2022 dall' dei beni Parte_1 sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) e notificata ai ricorrenti in data 10.08.2022.
Ed invero.
Con ricorso in opposizione del 21.10.2022, e proponevano, innanzi al CP_1 CP_2
Tribunale di Lecce, opposizione nei confronti dell'ordinanza di intimazione al pagamento denominata
“prima richiesta di pagamento” con la quale Parte_1 dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ( ANBSC) aveva richiesto il pagamento della somma di € 13.423,08 a titolo di indennità di abusiva occupazione della quota del 50% di un appartamento sito in Surbo, alla Via Ofanto, 112, per il periodo compreso dal 05.03.2019 (data della definitività della confisca) all' 01.08.2022, confiscata a . Parte_2
I ricorrenti esponevano di essere comproprietari per la quota di ½ dell'appartamento sito in Surbo alla via Ofanto ( n.112 censito al NCEU al F. 19, part. 661 sub 1, cat. A/2 ) e che la restante metà era intestata all'Erario, a seguito di confisca in danno di disposta con decreto n. 10/17, emesso Parte_2 dal Tribunale di Lecce Sez. I Penale il 31.10.2017, depositato l'08.11.2017, nell'ambito del procedimento n.18/16 SIPPI, confermato con sentenze della Corte d'Appello di Lecce e della Corte di Cassazione e pertanto divenuto definitivo. Parte ricorrente deduceva, altresì, che con provvedimento del
10/12.07.2017 il Giudice Delegato alla procedura di sequestro finalizzato alla confisca nell'ambito del procedimento recante n. 18/16 SIPPI a carico di aveva disposto che “l'appartamento Parte_2 intestato alla IG.ra rimanga, ex art. 47 L.F., in uso alla stessa come sua residenza principale, CP_4 prescrivendo che ella provveda, a sua cura, alle spese ed agli oneri inerenti la suddetta unità immobiliare”. Da ultimo, i ricorrenti esponevano di aver ricevuto in data 10.08.2022, senza alcuna precedente richiesta, la notifica
2 dell'impugnata l'ordinanza di intimazione di pagamento di indennità per asserita “abusiva occupazione”
e che l'istanza di revisione, da loro inviata all'ANBSC in data 31.08.2022 - con la quale era stata chiesta la revoca in autotutela dell'ordinanza oggetto di opposizione- non aveva sortito alcun effetto. I ricorrenti chiedevano, dunque, previo accertamento negativo del debito, l'annullamento e/o la revoca e/o la dichiarazione dell'inefficacia e/o della nullità dell'ordinanza di intimazione denominata “prima richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione” emessa da per l'amministrazione e la Parte_1 destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – Sede Secondaria di Reggio
Calabria”; in subordine, chiedevano che la somma intimata venisse dichiarata illegittima in quanto sproporzionata.
Con Ordinanza del 20.10.2022, il giudice di prime cure disponeva, ai sensi dell'art. 5, c. 2, D. lgs. 150/11, la sospensione del provvedimento opposto.
Si costituiva in giudizio dei beni sequestrati e Parte_1 confiscati alla criminalità organizzata ( ANBSC) la quale eccepiva, in via preliminare, la erroneità del rito sommario prescelto dai ricorrenti, chiedendo il mutamento in quello ordinario, nonché la irritualità e la inammissibilità del provvedimento di sospensione adottato dal giudice di prime cure, chiedendone la revoca. Nel merito, ANBSC chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto e spiegava domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna dei ricorrenti al pagamento della somma di € 13.423,08, oltre interessi dalla domanda al soddisfo a titolo di occupazione sine titulo della quota parte confiscata e di proprietà statale dell'immobile sopra meglio specificato.
La causa veniva istruita solo a mezzo di prova documentale.
All'esito, il giudice di prime cure riteneva fondata la domanda, rilevando che la resistente amministrazione aveva basato la propria richiesta sull'errato presupposto che il bene fosse stato interamente confiscato, senza considerare che la confisca aveva interessato solo una quota dell'immobile sottoposto al regime di comunione legale, indiviso ed indivisibile, così come evidenziato dal giudice dell'esecuzione. Pertanto, il
Tribunale rilevava che parte ricorrente non aveva mai potuto commettere il reato di occupazione abusiva paventato dall'Agenzia essendo stata l'abitazione già occupata nella sua interezza sin dalla data dell'acquisto e non dopo la confisca. Quanto alla lamentata impossibilità di utilizzare il bene oggetto di causa e la conseguente richiesta di indennizzo formulata dalla resistente, il Tribunale evidenziava l'infondatezza di tale richiesta, perché, anche nel caso in cui i ricorrenti non avessero occupato l'immobile,
l' avrebbe dovuto accordarsi con gli stessi, nella qualità di comproprietari, al fine di decidere Pt_1 congiuntamente sulla gestione del bene. Da ultimo, il giudice di prime cure evidenziava che il Tribunale penale aveva concesso l'autorizzazione, richiesta da parte ricorrente, ad abitare l'intero immobile sine die nell'ambito della procedura di sequestro finalizzato alla confisca, tale da escludere una abusiva occupazione. Alla luce di tanto, il Tribunale riteneva illegittima l'ordinanza opposta e, per tali ragioni,
l'annullava. Nulla veniva statuito in merito alle spese di lite.
3 2. Con atto di citazione notificato il 12.09.2023,
[...] ha proposto appello Parte_3 avverso la ordinanza suindicata, affidando le censure a cinque motivi di gravame, e segnatamente:
a) Violazione dell'art. 702 bis e 702 ter c.p.c. errata qualificazione del provvedimento decisorio: l'appellante deduce l'erroneità della forma del provvedimento decisorio adottata dal giudice di prime cure, in quanto, essendo stati concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. ed essendo, dunque, stato applicato l'art. 702 ter, c. 3, c.p.c. la causa doveva essere decisa con sentenza e non con ordinanza, perché il rito era stato mutato da sommario ad ordinario;
b) Errata qualificazione del provvedimento inerente la “prima richiesta di pagamento indennità di abusiva occupazione”: l'appellante deduce l'erroneità della ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di prime ha qualificato il provvedimento opposto dagli appellati come
“ordinanza” senza considerare che tale provvedimento si identifica ex lege come una “Richiesta di pagamento di somme dovute e non corrisposte”, in quanto ha ad oggetto somme dovute allo
Stato per l'utilizzo sine titulo di immobili di proprietà statale. Difatti, l'art. 1, c. 274, l. 30.12.2004,
n. 311 prevede espressamente che l'Ente gestore, successivamente alla prima richiesta di pagamento, possa notificare una seconda richiesta di pagamento e, decorsi novanta giorni dalla stessa, possa iscrivere a ruolo le somme. Nella specie l'atto era solo la prima richiesta;
ed infatti evidenzia la appellante difesa, che la richiesta oggetto di causa è denominata appunto “Prima richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione” ed è specificato a pag. 3 della medesima che essa era da intendersi quale costituzione in mora del debitore ed interruzione dei termini di prescrizione, sicché nulla può giustificare la sua indicazione come ordinanza;
c) Errata valutazione in relazione all'occupazione abusiva dei cespiti: l'appellante sostiene che un'occupazione sine titulo può avvenire anche in assenza di un'arbitraria introduzione nel cespite.
Nel caso di specie, la permanenza nel bene ha comportato l'occupazione anche della quota parte degli immobili di proprietà dello Stato;
cessata – con la definitività della confisca – la competenza del Tribunale, tale occupazione non sarebbe stata successivamente autorizzata dall'Agenzia, alla quale parte appellata non ha mai rivolto alcuna richiesta. L'appellante deduce altresì che a prescindere dalla configurazione di fattispecie penalmente rilevanti, deve essere comunque riconosciuto all'Erario dello Stato un congruo indennizzo per il mancato utilizzo del bene successivamente alla confisca definitiva;
d) Errata valutazione in relazione all'impossibilità di utilizzo dei cespiti e del danno conseguente: l'odierno appellante deduce che l'indisponibilità delle quote spettanti all'Erario dello Stato ha reso impossibile l'utilizzo del bene oggetto di causa, da parte della Agenzia così come la vendita del medesimo, tanto ha procurato un danno, che rende la richiesta di indennità necessaria al fine di tutelare il patrimonio statale;
al contrario, l'utilizzo per intero dell'immobile
4 da parte degli appellati ha comportato un evidente vantaggio per i medesimi, sicché il danno risarcibile si sostanzia proprio nell'impossibilità di esercitare il diritto di godere del bene de quo senza necessità di prove ulteriori in conformità dei principi di cui alla sentenza SSUU del
15.11.2022 n. 33645;
e) Errata valutazione in relazione all'autorizzazione concessa dal Tribunale penale: il deducente eccepisce l'erroneità della ordinanza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che gli odierni appellati siano stati autorizzati all'uso abitativo dell'intero immobile sine die nell'ambito della procedura di sequestro finalizzato alla confisca. A dire dell'appellante, il provvedimento autorizzativo rilasciato dal giudice delegato in data 10.07.2017, definitivo il
12.07.2017, riguarderebbe solo il periodo di competenza gestoria del Tribunale, precedente al subentro dell nella gestione dei cespiti e della relativa procedura, in seguito alla Pt_1 definitività della confisca, avvenuta il 05.03.2019. Con il medesimo motivo, l'appellante rinnova la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado, sulla quale il giudice di prime cure non si è pronunciato, stante l'accoglimento dell'opposizione e il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Ritualmente costituiti, e eccepiscono l'infondatezza in fatto e in diritto CP_1 CP_2 dell'appello e ne chiedono il rigetto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio.
3. Alla udienza del 07.03.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis cpc, fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 21.01.2024 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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4. L'appello è infondato e va pertanto disatteso.
4.1. Va preliminarmente segnalato che la documentazione prodotta dall'appellante ANBSC in allegato alle note del 21.11.2024 è inammissibile perché documentazione nuova, tardivamente prodotta in questa sede di appello in violazione dell'art. 345 cpc. Pacificamente si tratta di documenti nuovi: per giurisprudenza costante, sono considerati “nuovi” quei mezzi di prova mai proposti in ordine a nessun fatto dedotto in giudizio, nonché quelli diretti a dimostrare un fatto, che già in primo grado è stato oggetto di accertamento, ma mediante un mezzo istruttorio diverso. l'unico caso in cui la produzione documentale (nuova) è tuttora ammissibile in appello, è costituito da una causa non imputabile alla parte, ossia dal caso fortuito o dalla forza maggiore. In difetto di ogni precisazione in tale senso la documentazione è inammissibile e non se ne terrà conto.
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4.2. Privo di pregio è il primo motivo di appello, con cui l'Amministrazione appellante, lamentando la errata qualificazione del provvedimento conclusivo del giudizio come ordinanza, ritenendola emessa all'esito di un procedimento ex art. 702 bis cpc nonostante il mutamento del rito, da sommario in ordinario, invoca una corretta qualificazione di detto provvedimento conclusivo come sentenza.
Effettivamente, il giudizio è stato introdotto con ricorso ex art. 702 bis cpc, ma risulta adottata dal tribunale una ordinanza, espressamente definita dall'art. 702 -ter cpc “ non impugnabile”, che con la fissazione della udienza ex art. 183 cpc ha di fatto disposto il mutamento del rito, da sommario ad ordinario, ancorchè la controversia, definita solo su base squisitamente documentale, non presentava complessità e non avrebbe richiesto alcuna attività istruttoria. Stante, quindi, il mutamento del rito sommario di cognizione in quello ordinario, il primo giudice ha poi erroneamente definito la causa emettendo, in luogo della sentenza, una ordinanza. Pertanto il "nomen juris" di ordinanza, attribuito al provvedimento conclusivo di merito, è obiettivamente errato, perché, anche se il giudizio di fatto si è interamente svolto secondo le regole del procedimento sommario di cognizione, tant'è che non è mai stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, risulta comunque disposta con la fissazione della udienza ex 183 cpc, – pur in difetto di una consapevole scelta del giudice di qualificare diversamente l'azione o di convertire il rito in ordinari - in ogni caso, una modifica del rito: nel procedimento sommario di cognizione, infatti la sua trasformazione in rito ordinario a mente dell'art. 702 ter co. 3 cpc avviene con la fissazione dell'udienza di trattazione di cui all' art. 183 c.p.c. Ne viene che, se pure il rilievo dedotto nello scrutinato motivo sia fondato, lo stesso non è sorretto da un interesse concreto che giustifichi l'impugnazione sul punto, perché l' errore nella forma del provvedimento che ha definito il giudizio – qualificato come ordinanza piuttosto che come sentenza - non ha comportato alcuna conseguenza per le parti: non ha violato il contraddittorio, né ha limitato il diritto di difesa.
L'erronea applicazione delle regole procedurali non può pregiudicare o aggravare in modo non proporzionato l'accertamento del diritto, sicché dall'adozione di un rito errato non deriva alcuna nullità, né la stessa può essere dedotta quale motivo di gravame, a meno che l'errore non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte, che la stessa ha tuttavia l'onere di allegare specificamente. Invero, poiché la pronuncia di merito è garanzia di effettività della tutela ex art. 24 Cost.,
e l'articolo 111 Cost. assegna rilievo costituzionale al principio di ragionevole durata del processo al pari di quello del diritto di difesa, il contemperamento dei due principi porta ad escludere la correttezza di interpretazioni che prevedano la regressione del processo per il mero rilievo della mancata realizzazione di determinate formalità, la cui omissione non abbia in concreto comportato limitazioni delle garanzie difensive.
6 Infatti, l'unica conseguenza della errata indicazione del “nome iuris” del provvedimento qui scrutinato avrebbe potuto essere connessa alla inapplicabilità alla ordinanza delle forme e del termine d'impugnazione della sentenza, perché l'appello resta comunque soggetto – per il principio di ultrattività del rito - al regime impugnatorio di cui all'art. 702-quater c.p.c., avendo assunto la forma della ordinanza.
Infatti, la elaborazione ermeneutica della Corte di legittimità, ( v. Cassazione civile sez. I, 08/01/2019,
n.210 Cass. Civ., n. 14478 del 2018,) e da ultimo anche Cassazione civile sez. II, 26/11/2019, n.30850 afferma che l'errato nomen Juris attribuito al provvedimento conclusivo di merito con cui viene accolta una domanda proposta ai sensi degli artt. 702 bis c.p.c. in difetto di una consapevole scelta del giudice di qualificare diversamente l'azione o di convertire il rito in ordinario, comporta che comunque l'appello resti soggetto al regime proprio dell'atto adottato e di cui all'art. 702 quater c.p.c..
Il provvedimento in esame, reso il 12.7.2023 dal Tribunale, definendo un procedimento sommario di cognizione, introdotto col ricorso ex art. 702 bis c.p.c., è stato assunto nella forma della ordinanza e non di sentenza, pur essendo intervenuto il mutamento del rito, tuttavia l'Amministrazione appellante, anche in ossequio al principio dell'apparenza, ha comunque correttamente provveduto ad impugnare il provvedimento– come prevede l'art. 702 quater cpc - con citazione e nel termine di 30 gg dalla comunicazione o notificazione dello stesso – in quanto notificata il 12.9.2023, cioè entro 30 gg ( incluso il periodo feriale) dal 13.7.2023, data della comunicazione - e non già nel più lungo termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c. Alcuna conseguenza ha avuto in concreto l'errore del giudicante, sul diritto di difesa e/o sul contraddittorio fra le parti : l'appello quindi è stato comunque proposto nel termine stabilito dall'art. 702 quater c.p.c.
La censura quindi è inammissibile: l'errata qualificazione come ordinanza del provvedimento non può essere dedotta quale motivo di gravame, perché tale errore non ha inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa e non ha, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte. E tanto esclude anche solo un interesse alla mera correzione del provvedimento nel senso richiesto dalla appellante.
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4.3. Inconferente è poi il secondo motivo di gravame.
La precisazione – pur corretta– secondo cui il provvedimento di intimazione qui scrutinato non è una
“ordinanza” ma sia piuttosto da qualificare come un atto di messa in mora, costituendo la “prima richiesta di pagamento della indennità da occupazione abusiva” come previsto dalla L. 30.12.2004 n. 311 art. 1 co.
274 ( che impone l'invio di una prima richiesta con efficacia di costituzione in mora ed una seconda richiesta di pagamento che – ove rimanga invasa- comporta dopo 90 gg la iscrizione a ruolo delle somme ingiunte, per l'avvio della riscossione coattiva), è circostanza che non solo, come riferisce anche la difesa erariale, non incide sulla legittimità dell'atto, ma appare per lo più circostanza assolutamente priva di ogni specifica concludenza in seno al presente giudizio, posto che il diverso nomen iuris dell'atto notificato alla
7 parte non esclude in ogni caso il diritto del destinatario della prima richiesta di pagamento di adire l'autorità giudiziaria competente con un'azione – quale quella esperita da e CP_1 CP_2 in primo grado – di accertamento negativo della pretesa per inesistenza del credito di cui si invoca il pagamento a titolo di indennità da occupazione abusiva.
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4.3. Infondati sono anche il terzo ed il quinto motivo di appello, che meritano trattazione congiunta.
La occupazione dell'immobile da parte della famiglia di che ne è comproprietaria pro indiviso CP_1 al 50%, non può ritenersi abusiva, né in via genetica, né per fatti sopravvenuti e cioè in seguito del giudicato sulla confisca. Tanto esclude che gli appellati debbano corrispondere alcunché a titolo di occupazione abusiva, non ricorrendo, in disparte ogni profilo penale, neppure civilisticamente una occupazione che possa definirsi sine titulo.
In primo luogo, va considerato che è stata espressamente autorizzata a rimanere in detta CP_1 abitazione dal Tribunale;
il Giudice Delegato alla procedura di sequestro finalizzato alla confisca nell'ambito del procedimento recante n. 18/16 SIPPI a carico di , con provvedimento Parte_2 del 10.7.2017 aveva disposto che “l'appartamento intestato alla IG.ra rimanga, ex art. 47 L.F., CP_4 in uso alla stessa come sua residenza principale, prescrivendo che ella provveda, a sua cura, alle spese ed agli oneri inerenti la suddetta unità immobiliare”. Tale provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 47 LF, non può essere posto nel nulla per effetto della intervenuta definitività della confisca, a seguito dell'esito negativo del ricorso per cassazione in data 5.3.2019, come sostiene l'Amministrazione. Il passaggio in giudicato del provvedimento, che ha disposto la confisca di un bene, serve solo a consolidare il passaggio della titolarità del bene, in capo alla PA, sicché costituisce il momento esecutivo della misura di sicurezza, ma non incide sul diritto di comproprietà sul bene, che non è oggetto del provvedimento sanzionatorio, né comporta ex sé la caducazione dell'autorizzazione, concessa ai sensi dell'art. 47 LF, perché a mente della norma della legge fallimentare il provvedimento emesso sine die e dunque senza alcuna previsione di scadenza temporale resta valido ed efficace fino al momento in cui non si debba procedere alla materiale liquidazione del cespite, considerato che il giudice può differire l'esecuzione dello sgombero di un immobile sequestrato e/o confiscato qualora sia necessario ai fini abitativi finanche del soggetto sottoposto alla misura ablatoria e della sua famiglia.
Va aggiunto che i provvedimenti che, nel corso della procedura di prevenzione a carico di soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, il giudice delegato può adottare nei confronti del proposto e di componenti della sua famiglia in tema di alimenti e/o di abitazione nella casa di proprietà sono inoppugnabili, potendo essere contestati solo mediante opposizione al tribunale della prevenzione nella forma dell'incidente di esecuzione ( così Cassazione penale sez. I, 03/04/2000, n.2498).
Conseguentemente, anche il provvedimento del 10.7.2017 è – in difetto di opposizione – divenuto inoppugnabile e come tale è indifferente alle successive vicende inerenti la definitività della confisca ed il
8 passaggio della gestione del bene dal giudice delegato alla procedura di sequestro finalizzato alla confisca alla ANBSC.
Ove dunque l'interessato - come nella specie – abbia dimostrato al soggetto che aveva la gestione dell'immobile la "necessità" del bene in sequestro per soddisfare le esigenze abitative proprie e della propria famiglia, non altrimenti realizzabili, vanno adottati i provvedimenti ex art. 47 LF ed egli fruirà del suo diritto ad abitare, senza dover corrispondere alcun corrispettivo all'amministratore giudiziario;
deve reputarsi invece legittima l'imposizione di un'indennità di occupazione a carico del terzo, titolare del bene in sequestro, solo nel caso in cui non sia dato ravvisare i presupposti per applicare i provvedimenti di favore previsti dall'art. 47 l. fall. Pertanto, nel caso diverso, in cui venga dimostrato, in base ad elementi di cui il giudice delegato alla procedura dispone, che il proposto/terzo intestatario possa addivenire a soluzioni abitative alternative, anche attraverso l'impiego di proprie risorse economico-finanziarie, egli, se vorrà continuare ad abitare nell'immobile sottoposto a sequestro fino alla confisca, potrà legittimamente essere onerato del pagamento di un canone di locazione o di un'indennità di occupazione.
Così Cassazione penale sez. I, 19/11/2013, n.51458
In secondo luogo, va considerato che in ogni caso l'indennizzo in esame non è comunque dovuto, anche per altro profilo, posto che se pure il 50% del bene appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato, e tanto non esclude che si sia in presenza di una comunione pro indiviso, sicché trova applicazione la disciplina dell'art. 1102 cc, in tema di uso della cosa comune, e nell'ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera di un comproprietario pro quota, e di una sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, il diritto ad una indennità in favore dell'altro comproprietario sorge solo se questi sia stato escluso dal godimento dei frutti civili ritraibili dal bene. L'indennità di occupazione mira infatti a reintegrare il comproprietario del mancato godimento del bene a causa del comportamento impeditivo posto in essere dall'altro comproprietario;
tuttavia, il presupposto affinché il comproprietario escluso possa reclamare il risarcimento del danno correlato all'altrui uso esclusivo è la previa richiesta di utilizzo diretto del bene o di disporre una organizzazione turnaria, cui segua un rifiuto e/o l'opposizione da parte del gestore esclusivo. Viceversa, colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario, che rimanga inerte e/o tollerante dinanzi a tale utilizzo. In difetto, quindi, di alcuna istanza da parte della Amministrazione comproprietaria al 50% di utilizzazione del bene, prima della notifica dell'atto datato 10.8.2022, nulla è dovuto per l'utilizzo anteriore del bene da parte di fino alla intimazione di pagamento del 2022. CP_1
I motivi in scrutinio vanno pertanto disattesi: risulta confermato e non intaccato dall'appello il passaggio della sentenza appellata che ritiene illegittima la pretesa di ANBCS alla somma di € 13.423,00 di cui alla richiesta di pagamento del 10.8.2022 per difetto del presupposto di una occupazione illegittima da parte degli intimati, con conseguente assorbimento del quarto motivo di appello, con cui si censura la pronuncia
9 del tribunale con riferimento alla mancanza del presupposto di una evidente impossibilità di gestione e/o di utilizzo del bene, che fonda la pretesa di un indennizzo.
4.4. Lo stesso, tuttavia ove ne fosse consentita la disamina è infondato.
L'ANBSC giustifica la pretesa al pagamento dell'importo ingiunto in termini di indennizzo da occupazione abusiva con l'impossibilità di gestione e/o di utilizzo del bene. Assume l'amministrazione che l'indisponibilità della quota appartenente all'Erario ha reso impossibile l'utilizzo del bene oggetto di causa da parte della così come la vendita del medesimo, procurando un danno, che la richiesta Pt_1 di indennità mira a tutelare considerando che l'utilizzo per intero dell'immobile da parte degli appellati ha comportato un evidente vantaggio per i medesimi, sicché il danno risarcibile si sostanzia proprio nell'impossibilità di esercitare il diritto di godere del bene de quo senza necessità di alcuna prova ulteriore.
Anche sotto tale profilo la pretesa è priva di pregio, sulla base del rilievo dirimente che era invece necessaria la prova di un danno per la PA in concreto derivato dall'impossibilità di utilizzo del cespite.
Ed infatti, non è dedotto quale avrebbe potuto essere la utilità cui il bene era destinato, tenuto conto che la PA è proprietaria solo della quota del 50% e che per la vendita, come in appello è riferito, sarebbe stata comunque impossibile almeno fino alla regolarizzazione del bene, per difformità catastali. La genericità della allegazione del danno non consente neppure di apprezzare se l'uso del bene da parte della comproprietaria fosse o meno incompatibile con un concorrente utilizzo della PA, sicché questa non ha assolto all'onere di provare l'utilità perduta per lo specifico godimento non consentito tale da giustificare la pretesa all'indennizzo ingiunto.
Come ricordato dall'appellante difesa erariale, a seguito della pronuncia delle SS UU 15.11.2022 n. 33645
– dirimente il contrasto giurisprudenziale in materia - la disciplina inerente il danno da occupazione sine titulo è stato oggetto di una approfondita rivisitazione, che ha definitivamente escluso la possibilità di provare il danno da occupazione sine titulo come danno in re ipsa connesso al mero fatto della mancata disponibilità di un cespite, pure sostenuto da un pregresso orientamento dei giudici di legittimità. Il principio affermato dalle Sezioni Unite è invece che << Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.>>
Le Sezioni Unite civili risolvendo la questione se il danno da occupazione sine titulo di immobile costituisca danno in re ipsa, hanno ritenuto che la locuzione “danno in re ipsa” vada sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione, basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato, rispetto alle quali, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto, allegando, quanto al danno emergente, la concreta e specifica possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo
10 specifico pregiudizio subito, di cui è chiamato a fornire la prova, anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
Nel solco tracciato dalle SSUU anche l'ultimo arresto della Suprema Corte (Cassazione civile sez. III,
26/01/2024, n.25009).
Nella specie, la ANBSC ha affermato che la menomazione della sua facoltà di godimento era legata al mancato utilizzo dell'immobile in questione, ma l'allegazione in sé è assolutamente generica, perché non riferisce che tipo di attività avrebbe potuto svolgere, considerato che l'immobile è in comunione pro indiviso.
Anche tale motivo, con assorbimento di tutte le altre questioni dedotte, va dunque disatteso.
Consegue il rigetto dell'appello.
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5. Resta Fermo, in difetto di censura, il regime delle spese di lite di primo grado contenuto nella gravata ordinanza: il giudice di appello che rigetti il gravame nei suoi aspetti di merito, confermando la sentenza di primo grado, non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare il contenuto della statuizione sulle spese processuali assunta dal giudice di primo grado, in quanto la relativa decisione si tradurrebbe in una violazione del giudicato. ( Cassazione civile sez. III, 19/11/2009, n.24422).
Le spese di questa fase invece seguono la soccombenza, valutata sulla base dell'esito complessivo del giudizio, e sono liquidate in dispositivo.
Nonostante il rigetto dell'appello dell'Amministrazione, va esclusa la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sua, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, posto che l'obbligo ex art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (anche
Cassazione civile sez. VI, 29/01/2016, n.1778).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...] sequestrati alla criminalità organizzata con atto Parte_1 Parte_1 di citazione notificato il 12.09.2023 nei confronti di e , in proprio e nella CP_1 CP_2 qualità di esercenti la responsabilità genitoriale della minore convivente avverso Persona_1
l'ordinanza del Tribunale di Lecce n. 6581/2023, pubblicata il 12.07.2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato;
11 2. condanna ANBSC al pagamento, in favore dell'avv. Massimo Bellini, procuratore della parte vittoriosa che ha chiesto la distrazione delle spese di lite ex art. 93 c.p.c. delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.000, 00 oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente
Dott. Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 705 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 promossa da
Parte_1
(P.I. ,
[...] P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso cui è ope legis domiciliata
appellante
e
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._1 CP_2
, in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale della C.F._2 minore entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Bellini, giusta mandato in Persona_1 atti, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Lecce, via Calabria, 3
appellati
1 *******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 21.01.2025.
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MOTIVAZIONE
1. Con Ordinanza n. 6581/2023, pubblicata in data 12.07.2023, il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda proposta da e , in proprio e nella loro qualità di esercenti la CP_1 CP_2 responsabilità genitoriale della minore convivente e, conseguentemente, annullava Persona_1
l'ordinanza di intimazione avente ad oggetto: “ . Confisca in danno di – Decreto n. 10/17 CP_3 Parte_2 del Tribunale di Lecce – procedimento n. 18/2016 SIPPI – prima richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione”, emessa in data 8.8.2022 dall' dei beni Parte_1 sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) e notificata ai ricorrenti in data 10.08.2022.
Ed invero.
Con ricorso in opposizione del 21.10.2022, e proponevano, innanzi al CP_1 CP_2
Tribunale di Lecce, opposizione nei confronti dell'ordinanza di intimazione al pagamento denominata
“prima richiesta di pagamento” con la quale Parte_1 dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ( ANBSC) aveva richiesto il pagamento della somma di € 13.423,08 a titolo di indennità di abusiva occupazione della quota del 50% di un appartamento sito in Surbo, alla Via Ofanto, 112, per il periodo compreso dal 05.03.2019 (data della definitività della confisca) all' 01.08.2022, confiscata a . Parte_2
I ricorrenti esponevano di essere comproprietari per la quota di ½ dell'appartamento sito in Surbo alla via Ofanto ( n.112 censito al NCEU al F. 19, part. 661 sub 1, cat. A/2 ) e che la restante metà era intestata all'Erario, a seguito di confisca in danno di disposta con decreto n. 10/17, emesso Parte_2 dal Tribunale di Lecce Sez. I Penale il 31.10.2017, depositato l'08.11.2017, nell'ambito del procedimento n.18/16 SIPPI, confermato con sentenze della Corte d'Appello di Lecce e della Corte di Cassazione e pertanto divenuto definitivo. Parte ricorrente deduceva, altresì, che con provvedimento del
10/12.07.2017 il Giudice Delegato alla procedura di sequestro finalizzato alla confisca nell'ambito del procedimento recante n. 18/16 SIPPI a carico di aveva disposto che “l'appartamento Parte_2 intestato alla IG.ra rimanga, ex art. 47 L.F., in uso alla stessa come sua residenza principale, CP_4 prescrivendo che ella provveda, a sua cura, alle spese ed agli oneri inerenti la suddetta unità immobiliare”. Da ultimo, i ricorrenti esponevano di aver ricevuto in data 10.08.2022, senza alcuna precedente richiesta, la notifica
2 dell'impugnata l'ordinanza di intimazione di pagamento di indennità per asserita “abusiva occupazione”
e che l'istanza di revisione, da loro inviata all'ANBSC in data 31.08.2022 - con la quale era stata chiesta la revoca in autotutela dell'ordinanza oggetto di opposizione- non aveva sortito alcun effetto. I ricorrenti chiedevano, dunque, previo accertamento negativo del debito, l'annullamento e/o la revoca e/o la dichiarazione dell'inefficacia e/o della nullità dell'ordinanza di intimazione denominata “prima richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione” emessa da per l'amministrazione e la Parte_1 destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata – Sede Secondaria di Reggio
Calabria”; in subordine, chiedevano che la somma intimata venisse dichiarata illegittima in quanto sproporzionata.
Con Ordinanza del 20.10.2022, il giudice di prime cure disponeva, ai sensi dell'art. 5, c. 2, D. lgs. 150/11, la sospensione del provvedimento opposto.
Si costituiva in giudizio dei beni sequestrati e Parte_1 confiscati alla criminalità organizzata ( ANBSC) la quale eccepiva, in via preliminare, la erroneità del rito sommario prescelto dai ricorrenti, chiedendo il mutamento in quello ordinario, nonché la irritualità e la inammissibilità del provvedimento di sospensione adottato dal giudice di prime cure, chiedendone la revoca. Nel merito, ANBSC chiedeva il rigetto di tutte le domande proposte, in quanto infondate in fatto e in diritto e spiegava domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna dei ricorrenti al pagamento della somma di € 13.423,08, oltre interessi dalla domanda al soddisfo a titolo di occupazione sine titulo della quota parte confiscata e di proprietà statale dell'immobile sopra meglio specificato.
La causa veniva istruita solo a mezzo di prova documentale.
All'esito, il giudice di prime cure riteneva fondata la domanda, rilevando che la resistente amministrazione aveva basato la propria richiesta sull'errato presupposto che il bene fosse stato interamente confiscato, senza considerare che la confisca aveva interessato solo una quota dell'immobile sottoposto al regime di comunione legale, indiviso ed indivisibile, così come evidenziato dal giudice dell'esecuzione. Pertanto, il
Tribunale rilevava che parte ricorrente non aveva mai potuto commettere il reato di occupazione abusiva paventato dall'Agenzia essendo stata l'abitazione già occupata nella sua interezza sin dalla data dell'acquisto e non dopo la confisca. Quanto alla lamentata impossibilità di utilizzare il bene oggetto di causa e la conseguente richiesta di indennizzo formulata dalla resistente, il Tribunale evidenziava l'infondatezza di tale richiesta, perché, anche nel caso in cui i ricorrenti non avessero occupato l'immobile,
l' avrebbe dovuto accordarsi con gli stessi, nella qualità di comproprietari, al fine di decidere Pt_1 congiuntamente sulla gestione del bene. Da ultimo, il giudice di prime cure evidenziava che il Tribunale penale aveva concesso l'autorizzazione, richiesta da parte ricorrente, ad abitare l'intero immobile sine die nell'ambito della procedura di sequestro finalizzato alla confisca, tale da escludere una abusiva occupazione. Alla luce di tanto, il Tribunale riteneva illegittima l'ordinanza opposta e, per tali ragioni,
l'annullava. Nulla veniva statuito in merito alle spese di lite.
3 2. Con atto di citazione notificato il 12.09.2023,
[...] ha proposto appello Parte_3 avverso la ordinanza suindicata, affidando le censure a cinque motivi di gravame, e segnatamente:
a) Violazione dell'art. 702 bis e 702 ter c.p.c. errata qualificazione del provvedimento decisorio: l'appellante deduce l'erroneità della forma del provvedimento decisorio adottata dal giudice di prime cure, in quanto, essendo stati concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. ed essendo, dunque, stato applicato l'art. 702 ter, c. 3, c.p.c. la causa doveva essere decisa con sentenza e non con ordinanza, perché il rito era stato mutato da sommario ad ordinario;
b) Errata qualificazione del provvedimento inerente la “prima richiesta di pagamento indennità di abusiva occupazione”: l'appellante deduce l'erroneità della ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di prime ha qualificato il provvedimento opposto dagli appellati come
“ordinanza” senza considerare che tale provvedimento si identifica ex lege come una “Richiesta di pagamento di somme dovute e non corrisposte”, in quanto ha ad oggetto somme dovute allo
Stato per l'utilizzo sine titulo di immobili di proprietà statale. Difatti, l'art. 1, c. 274, l. 30.12.2004,
n. 311 prevede espressamente che l'Ente gestore, successivamente alla prima richiesta di pagamento, possa notificare una seconda richiesta di pagamento e, decorsi novanta giorni dalla stessa, possa iscrivere a ruolo le somme. Nella specie l'atto era solo la prima richiesta;
ed infatti evidenzia la appellante difesa, che la richiesta oggetto di causa è denominata appunto “Prima richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione” ed è specificato a pag. 3 della medesima che essa era da intendersi quale costituzione in mora del debitore ed interruzione dei termini di prescrizione, sicché nulla può giustificare la sua indicazione come ordinanza;
c) Errata valutazione in relazione all'occupazione abusiva dei cespiti: l'appellante sostiene che un'occupazione sine titulo può avvenire anche in assenza di un'arbitraria introduzione nel cespite.
Nel caso di specie, la permanenza nel bene ha comportato l'occupazione anche della quota parte degli immobili di proprietà dello Stato;
cessata – con la definitività della confisca – la competenza del Tribunale, tale occupazione non sarebbe stata successivamente autorizzata dall'Agenzia, alla quale parte appellata non ha mai rivolto alcuna richiesta. L'appellante deduce altresì che a prescindere dalla configurazione di fattispecie penalmente rilevanti, deve essere comunque riconosciuto all'Erario dello Stato un congruo indennizzo per il mancato utilizzo del bene successivamente alla confisca definitiva;
d) Errata valutazione in relazione all'impossibilità di utilizzo dei cespiti e del danno conseguente: l'odierno appellante deduce che l'indisponibilità delle quote spettanti all'Erario dello Stato ha reso impossibile l'utilizzo del bene oggetto di causa, da parte della Agenzia così come la vendita del medesimo, tanto ha procurato un danno, che rende la richiesta di indennità necessaria al fine di tutelare il patrimonio statale;
al contrario, l'utilizzo per intero dell'immobile
4 da parte degli appellati ha comportato un evidente vantaggio per i medesimi, sicché il danno risarcibile si sostanzia proprio nell'impossibilità di esercitare il diritto di godere del bene de quo senza necessità di prove ulteriori in conformità dei principi di cui alla sentenza SSUU del
15.11.2022 n. 33645;
e) Errata valutazione in relazione all'autorizzazione concessa dal Tribunale penale: il deducente eccepisce l'erroneità della ordinanza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che gli odierni appellati siano stati autorizzati all'uso abitativo dell'intero immobile sine die nell'ambito della procedura di sequestro finalizzato alla confisca. A dire dell'appellante, il provvedimento autorizzativo rilasciato dal giudice delegato in data 10.07.2017, definitivo il
12.07.2017, riguarderebbe solo il periodo di competenza gestoria del Tribunale, precedente al subentro dell nella gestione dei cespiti e della relativa procedura, in seguito alla Pt_1 definitività della confisca, avvenuta il 05.03.2019. Con il medesimo motivo, l'appellante rinnova la domanda riconvenzionale spiegata in primo grado, sulla quale il giudice di prime cure non si è pronunciato, stante l'accoglimento dell'opposizione e il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Ritualmente costituiti, e eccepiscono l'infondatezza in fatto e in diritto CP_1 CP_2 dell'appello e ne chiedono il rigetto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio.
3. Alla udienza del 07.03.2024 il Cons. Istruttore, ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 350 bis cpc, fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art.352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni;
nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica.
All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, alla udienza del 21.01.2024 la causa stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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4. L'appello è infondato e va pertanto disatteso.
4.1. Va preliminarmente segnalato che la documentazione prodotta dall'appellante ANBSC in allegato alle note del 21.11.2024 è inammissibile perché documentazione nuova, tardivamente prodotta in questa sede di appello in violazione dell'art. 345 cpc. Pacificamente si tratta di documenti nuovi: per giurisprudenza costante, sono considerati “nuovi” quei mezzi di prova mai proposti in ordine a nessun fatto dedotto in giudizio, nonché quelli diretti a dimostrare un fatto, che già in primo grado è stato oggetto di accertamento, ma mediante un mezzo istruttorio diverso. l'unico caso in cui la produzione documentale (nuova) è tuttora ammissibile in appello, è costituito da una causa non imputabile alla parte, ossia dal caso fortuito o dalla forza maggiore. In difetto di ogni precisazione in tale senso la documentazione è inammissibile e non se ne terrà conto.
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4.2. Privo di pregio è il primo motivo di appello, con cui l'Amministrazione appellante, lamentando la errata qualificazione del provvedimento conclusivo del giudizio come ordinanza, ritenendola emessa all'esito di un procedimento ex art. 702 bis cpc nonostante il mutamento del rito, da sommario in ordinario, invoca una corretta qualificazione di detto provvedimento conclusivo come sentenza.
Effettivamente, il giudizio è stato introdotto con ricorso ex art. 702 bis cpc, ma risulta adottata dal tribunale una ordinanza, espressamente definita dall'art. 702 -ter cpc “ non impugnabile”, che con la fissazione della udienza ex art. 183 cpc ha di fatto disposto il mutamento del rito, da sommario ad ordinario, ancorchè la controversia, definita solo su base squisitamente documentale, non presentava complessità e non avrebbe richiesto alcuna attività istruttoria. Stante, quindi, il mutamento del rito sommario di cognizione in quello ordinario, il primo giudice ha poi erroneamente definito la causa emettendo, in luogo della sentenza, una ordinanza. Pertanto il "nomen juris" di ordinanza, attribuito al provvedimento conclusivo di merito, è obiettivamente errato, perché, anche se il giudizio di fatto si è interamente svolto secondo le regole del procedimento sommario di cognizione, tant'è che non è mai stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, risulta comunque disposta con la fissazione della udienza ex 183 cpc, – pur in difetto di una consapevole scelta del giudice di qualificare diversamente l'azione o di convertire il rito in ordinari - in ogni caso, una modifica del rito: nel procedimento sommario di cognizione, infatti la sua trasformazione in rito ordinario a mente dell'art. 702 ter co. 3 cpc avviene con la fissazione dell'udienza di trattazione di cui all' art. 183 c.p.c. Ne viene che, se pure il rilievo dedotto nello scrutinato motivo sia fondato, lo stesso non è sorretto da un interesse concreto che giustifichi l'impugnazione sul punto, perché l' errore nella forma del provvedimento che ha definito il giudizio – qualificato come ordinanza piuttosto che come sentenza - non ha comportato alcuna conseguenza per le parti: non ha violato il contraddittorio, né ha limitato il diritto di difesa.
L'erronea applicazione delle regole procedurali non può pregiudicare o aggravare in modo non proporzionato l'accertamento del diritto, sicché dall'adozione di un rito errato non deriva alcuna nullità, né la stessa può essere dedotta quale motivo di gravame, a meno che l'errore non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte, che la stessa ha tuttavia l'onere di allegare specificamente. Invero, poiché la pronuncia di merito è garanzia di effettività della tutela ex art. 24 Cost.,
e l'articolo 111 Cost. assegna rilievo costituzionale al principio di ragionevole durata del processo al pari di quello del diritto di difesa, il contemperamento dei due principi porta ad escludere la correttezza di interpretazioni che prevedano la regressione del processo per il mero rilievo della mancata realizzazione di determinate formalità, la cui omissione non abbia in concreto comportato limitazioni delle garanzie difensive.
6 Infatti, l'unica conseguenza della errata indicazione del “nome iuris” del provvedimento qui scrutinato avrebbe potuto essere connessa alla inapplicabilità alla ordinanza delle forme e del termine d'impugnazione della sentenza, perché l'appello resta comunque soggetto – per il principio di ultrattività del rito - al regime impugnatorio di cui all'art. 702-quater c.p.c., avendo assunto la forma della ordinanza.
Infatti, la elaborazione ermeneutica della Corte di legittimità, ( v. Cassazione civile sez. I, 08/01/2019,
n.210 Cass. Civ., n. 14478 del 2018,) e da ultimo anche Cassazione civile sez. II, 26/11/2019, n.30850 afferma che l'errato nomen Juris attribuito al provvedimento conclusivo di merito con cui viene accolta una domanda proposta ai sensi degli artt. 702 bis c.p.c. in difetto di una consapevole scelta del giudice di qualificare diversamente l'azione o di convertire il rito in ordinario, comporta che comunque l'appello resti soggetto al regime proprio dell'atto adottato e di cui all'art. 702 quater c.p.c..
Il provvedimento in esame, reso il 12.7.2023 dal Tribunale, definendo un procedimento sommario di cognizione, introdotto col ricorso ex art. 702 bis c.p.c., è stato assunto nella forma della ordinanza e non di sentenza, pur essendo intervenuto il mutamento del rito, tuttavia l'Amministrazione appellante, anche in ossequio al principio dell'apparenza, ha comunque correttamente provveduto ad impugnare il provvedimento– come prevede l'art. 702 quater cpc - con citazione e nel termine di 30 gg dalla comunicazione o notificazione dello stesso – in quanto notificata il 12.9.2023, cioè entro 30 gg ( incluso il periodo feriale) dal 13.7.2023, data della comunicazione - e non già nel più lungo termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c. Alcuna conseguenza ha avuto in concreto l'errore del giudicante, sul diritto di difesa e/o sul contraddittorio fra le parti : l'appello quindi è stato comunque proposto nel termine stabilito dall'art. 702 quater c.p.c.
La censura quindi è inammissibile: l'errata qualificazione come ordinanza del provvedimento non può essere dedotta quale motivo di gravame, perché tale errore non ha inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa e non ha, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte. E tanto esclude anche solo un interesse alla mera correzione del provvedimento nel senso richiesto dalla appellante.
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4.3. Inconferente è poi il secondo motivo di gravame.
La precisazione – pur corretta– secondo cui il provvedimento di intimazione qui scrutinato non è una
“ordinanza” ma sia piuttosto da qualificare come un atto di messa in mora, costituendo la “prima richiesta di pagamento della indennità da occupazione abusiva” come previsto dalla L. 30.12.2004 n. 311 art. 1 co.
274 ( che impone l'invio di una prima richiesta con efficacia di costituzione in mora ed una seconda richiesta di pagamento che – ove rimanga invasa- comporta dopo 90 gg la iscrizione a ruolo delle somme ingiunte, per l'avvio della riscossione coattiva), è circostanza che non solo, come riferisce anche la difesa erariale, non incide sulla legittimità dell'atto, ma appare per lo più circostanza assolutamente priva di ogni specifica concludenza in seno al presente giudizio, posto che il diverso nomen iuris dell'atto notificato alla
7 parte non esclude in ogni caso il diritto del destinatario della prima richiesta di pagamento di adire l'autorità giudiziaria competente con un'azione – quale quella esperita da e CP_1 CP_2 in primo grado – di accertamento negativo della pretesa per inesistenza del credito di cui si invoca il pagamento a titolo di indennità da occupazione abusiva.
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4.3. Infondati sono anche il terzo ed il quinto motivo di appello, che meritano trattazione congiunta.
La occupazione dell'immobile da parte della famiglia di che ne è comproprietaria pro indiviso CP_1 al 50%, non può ritenersi abusiva, né in via genetica, né per fatti sopravvenuti e cioè in seguito del giudicato sulla confisca. Tanto esclude che gli appellati debbano corrispondere alcunché a titolo di occupazione abusiva, non ricorrendo, in disparte ogni profilo penale, neppure civilisticamente una occupazione che possa definirsi sine titulo.
In primo luogo, va considerato che è stata espressamente autorizzata a rimanere in detta CP_1 abitazione dal Tribunale;
il Giudice Delegato alla procedura di sequestro finalizzato alla confisca nell'ambito del procedimento recante n. 18/16 SIPPI a carico di , con provvedimento Parte_2 del 10.7.2017 aveva disposto che “l'appartamento intestato alla IG.ra rimanga, ex art. 47 L.F., CP_4 in uso alla stessa come sua residenza principale, prescrivendo che ella provveda, a sua cura, alle spese ed agli oneri inerenti la suddetta unità immobiliare”. Tale provvedimento, emesso ai sensi dell'art. 47 LF, non può essere posto nel nulla per effetto della intervenuta definitività della confisca, a seguito dell'esito negativo del ricorso per cassazione in data 5.3.2019, come sostiene l'Amministrazione. Il passaggio in giudicato del provvedimento, che ha disposto la confisca di un bene, serve solo a consolidare il passaggio della titolarità del bene, in capo alla PA, sicché costituisce il momento esecutivo della misura di sicurezza, ma non incide sul diritto di comproprietà sul bene, che non è oggetto del provvedimento sanzionatorio, né comporta ex sé la caducazione dell'autorizzazione, concessa ai sensi dell'art. 47 LF, perché a mente della norma della legge fallimentare il provvedimento emesso sine die e dunque senza alcuna previsione di scadenza temporale resta valido ed efficace fino al momento in cui non si debba procedere alla materiale liquidazione del cespite, considerato che il giudice può differire l'esecuzione dello sgombero di un immobile sequestrato e/o confiscato qualora sia necessario ai fini abitativi finanche del soggetto sottoposto alla misura ablatoria e della sua famiglia.
Va aggiunto che i provvedimenti che, nel corso della procedura di prevenzione a carico di soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, il giudice delegato può adottare nei confronti del proposto e di componenti della sua famiglia in tema di alimenti e/o di abitazione nella casa di proprietà sono inoppugnabili, potendo essere contestati solo mediante opposizione al tribunale della prevenzione nella forma dell'incidente di esecuzione ( così Cassazione penale sez. I, 03/04/2000, n.2498).
Conseguentemente, anche il provvedimento del 10.7.2017 è – in difetto di opposizione – divenuto inoppugnabile e come tale è indifferente alle successive vicende inerenti la definitività della confisca ed il
8 passaggio della gestione del bene dal giudice delegato alla procedura di sequestro finalizzato alla confisca alla ANBSC.
Ove dunque l'interessato - come nella specie – abbia dimostrato al soggetto che aveva la gestione dell'immobile la "necessità" del bene in sequestro per soddisfare le esigenze abitative proprie e della propria famiglia, non altrimenti realizzabili, vanno adottati i provvedimenti ex art. 47 LF ed egli fruirà del suo diritto ad abitare, senza dover corrispondere alcun corrispettivo all'amministratore giudiziario;
deve reputarsi invece legittima l'imposizione di un'indennità di occupazione a carico del terzo, titolare del bene in sequestro, solo nel caso in cui non sia dato ravvisare i presupposti per applicare i provvedimenti di favore previsti dall'art. 47 l. fall. Pertanto, nel caso diverso, in cui venga dimostrato, in base ad elementi di cui il giudice delegato alla procedura dispone, che il proposto/terzo intestatario possa addivenire a soluzioni abitative alternative, anche attraverso l'impiego di proprie risorse economico-finanziarie, egli, se vorrà continuare ad abitare nell'immobile sottoposto a sequestro fino alla confisca, potrà legittimamente essere onerato del pagamento di un canone di locazione o di un'indennità di occupazione.
Così Cassazione penale sez. I, 19/11/2013, n.51458
In secondo luogo, va considerato che in ogni caso l'indennizzo in esame non è comunque dovuto, anche per altro profilo, posto che se pure il 50% del bene appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato, e tanto non esclude che si sia in presenza di una comunione pro indiviso, sicché trova applicazione la disciplina dell'art. 1102 cc, in tema di uso della cosa comune, e nell'ipotesi di occupazione dell'intero immobile ad opera di un comproprietario pro quota, e di una sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, il diritto ad una indennità in favore dell'altro comproprietario sorge solo se questi sia stato escluso dal godimento dei frutti civili ritraibili dal bene. L'indennità di occupazione mira infatti a reintegrare il comproprietario del mancato godimento del bene a causa del comportamento impeditivo posto in essere dall'altro comproprietario;
tuttavia, il presupposto affinché il comproprietario escluso possa reclamare il risarcimento del danno correlato all'altrui uso esclusivo è la previa richiesta di utilizzo diretto del bene o di disporre una organizzazione turnaria, cui segua un rifiuto e/o l'opposizione da parte del gestore esclusivo. Viceversa, colui che utilizza in via esclusiva il bene comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario, che rimanga inerte e/o tollerante dinanzi a tale utilizzo. In difetto, quindi, di alcuna istanza da parte della Amministrazione comproprietaria al 50% di utilizzazione del bene, prima della notifica dell'atto datato 10.8.2022, nulla è dovuto per l'utilizzo anteriore del bene da parte di fino alla intimazione di pagamento del 2022. CP_1
I motivi in scrutinio vanno pertanto disattesi: risulta confermato e non intaccato dall'appello il passaggio della sentenza appellata che ritiene illegittima la pretesa di ANBCS alla somma di € 13.423,00 di cui alla richiesta di pagamento del 10.8.2022 per difetto del presupposto di una occupazione illegittima da parte degli intimati, con conseguente assorbimento del quarto motivo di appello, con cui si censura la pronuncia
9 del tribunale con riferimento alla mancanza del presupposto di una evidente impossibilità di gestione e/o di utilizzo del bene, che fonda la pretesa di un indennizzo.
4.4. Lo stesso, tuttavia ove ne fosse consentita la disamina è infondato.
L'ANBSC giustifica la pretesa al pagamento dell'importo ingiunto in termini di indennizzo da occupazione abusiva con l'impossibilità di gestione e/o di utilizzo del bene. Assume l'amministrazione che l'indisponibilità della quota appartenente all'Erario ha reso impossibile l'utilizzo del bene oggetto di causa da parte della così come la vendita del medesimo, procurando un danno, che la richiesta Pt_1 di indennità mira a tutelare considerando che l'utilizzo per intero dell'immobile da parte degli appellati ha comportato un evidente vantaggio per i medesimi, sicché il danno risarcibile si sostanzia proprio nell'impossibilità di esercitare il diritto di godere del bene de quo senza necessità di alcuna prova ulteriore.
Anche sotto tale profilo la pretesa è priva di pregio, sulla base del rilievo dirimente che era invece necessaria la prova di un danno per la PA in concreto derivato dall'impossibilità di utilizzo del cespite.
Ed infatti, non è dedotto quale avrebbe potuto essere la utilità cui il bene era destinato, tenuto conto che la PA è proprietaria solo della quota del 50% e che per la vendita, come in appello è riferito, sarebbe stata comunque impossibile almeno fino alla regolarizzazione del bene, per difformità catastali. La genericità della allegazione del danno non consente neppure di apprezzare se l'uso del bene da parte della comproprietaria fosse o meno incompatibile con un concorrente utilizzo della PA, sicché questa non ha assolto all'onere di provare l'utilità perduta per lo specifico godimento non consentito tale da giustificare la pretesa all'indennizzo ingiunto.
Come ricordato dall'appellante difesa erariale, a seguito della pronuncia delle SS UU 15.11.2022 n. 33645
– dirimente il contrasto giurisprudenziale in materia - la disciplina inerente il danno da occupazione sine titulo è stato oggetto di una approfondita rivisitazione, che ha definitivamente escluso la possibilità di provare il danno da occupazione sine titulo come danno in re ipsa connesso al mero fatto della mancata disponibilità di un cespite, pure sostenuto da un pregresso orientamento dei giudici di legittimità. Il principio affermato dalle Sezioni Unite è invece che << Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.>>
Le Sezioni Unite civili risolvendo la questione se il danno da occupazione sine titulo di immobile costituisca danno in re ipsa, hanno ritenuto che la locuzione “danno in re ipsa” vada sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione, basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato, rispetto alle quali, tuttavia, è onere del danneggiato allegare specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio sofferto, allegando, quanto al danno emergente, la concreta e specifica possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo
10 specifico pregiudizio subito, di cui è chiamato a fornire la prova, anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza.
Nel solco tracciato dalle SSUU anche l'ultimo arresto della Suprema Corte (Cassazione civile sez. III,
26/01/2024, n.25009).
Nella specie, la ANBSC ha affermato che la menomazione della sua facoltà di godimento era legata al mancato utilizzo dell'immobile in questione, ma l'allegazione in sé è assolutamente generica, perché non riferisce che tipo di attività avrebbe potuto svolgere, considerato che l'immobile è in comunione pro indiviso.
Anche tale motivo, con assorbimento di tutte le altre questioni dedotte, va dunque disatteso.
Consegue il rigetto dell'appello.
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5. Resta Fermo, in difetto di censura, il regime delle spese di lite di primo grado contenuto nella gravata ordinanza: il giudice di appello che rigetti il gravame nei suoi aspetti di merito, confermando la sentenza di primo grado, non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare il contenuto della statuizione sulle spese processuali assunta dal giudice di primo grado, in quanto la relativa decisione si tradurrebbe in una violazione del giudicato. ( Cassazione civile sez. III, 19/11/2009, n.24422).
Le spese di questa fase invece seguono la soccombenza, valutata sulla base dell'esito complessivo del giudizio, e sono liquidate in dispositivo.
Nonostante il rigetto dell'appello dell'Amministrazione, va esclusa la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sua, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, posto che l'obbligo ex art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (anche
Cassazione civile sez. VI, 29/01/2016, n.1778).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'
[...] sequestrati alla criminalità organizzata con atto Parte_1 Parte_1 di citazione notificato il 12.09.2023 nei confronti di e , in proprio e nella CP_1 CP_2 qualità di esercenti la responsabilità genitoriale della minore convivente avverso Persona_1
l'ordinanza del Tribunale di Lecce n. 6581/2023, pubblicata il 12.07.2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato;
11 2. condanna ANBSC al pagamento, in favore dell'avv. Massimo Bellini, procuratore della parte vittoriosa che ha chiesto la distrazione delle spese di lite ex art. 93 c.p.c. delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.000, 00 oltre accessori di legge e di tariffa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. Antonio Francesco Esposito
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