Decreto cautelare 25 giugno 2024
Ordinanza collegiale 12 marzo 2025
Sentenza breve 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 02/05/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00818/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01038/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1038 del 2024, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rossella Verderosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di RN, domiciliataria ex lege in RN, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’annullamento, previa sospensiva:
a) del provvedimento del 24.5.2024 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Avellino – DT IX Campania – Ufficio delle Dogane di Avellino con cui sono state sospese, con decorrenza immediata, in via cautelare le licenze per l’esercizio dell’attività di deposito commerciale di prodotti energetici sito in Monteforte Irpino;
b) ove occorra della -OMISSIS- del 21.5.2024 effettuata dal Comando della Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Potenza concernente il sequestro preventivo del deposito commerciale a seguito-OMISSIS-
c) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale con gli atti che precedono.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 il dott. Marcello Polimeno e udito il difensore comparso per la società ricorrente come specificato nel verbale;
Sentite le parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. L’odierna ricorrente è -OMISSIS-per l’esercizio dell’attività di distribuzione anche al minuto e di deposito commerciale di oli lubrificanti (anche rigenerati e prodotti assimilati) e -OMISSIS- per l’esercizio dell’attività di distribuzione anche al minuto e di deposito commerciale di gasolio colorato/denaturato in -OMISSIS-
Con provvedimento del 24.5.2024 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Avellino – DT IX Campania ha disposto “ la SOSPENSIONE con decorrenza immediata, -OMISSIS-rilasciate dallo scrivente Ufficio alla società in oggetto per l’esercizio dell’attività di deposito commerciale di prodotti energetici sito in Monteforte Irpino (AV) alla Via Alvanella I^ traversa n. 15, fino alla conclusione dell’indagine preliminare relativa al procedimento penale in argomento ovvero fino ad un termine inferiore nel caso di anticipata riacquisizione della disponibilità del deposito in argomento ”.
In parte motiva l’amministrazione ha posto a fondamento di tale decisione:
- la segnalazione pervenuta dal Comando della Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Potenza-OMISSIS-Mod 21 - n. 1076/2022 R.G. GIP istruito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza;
- il sopravvenuto venir meno del “ requisito di cui all’articolo 63 comma 1 del TUA non avendo la disponibilità del deposito per l’esercizio dell’attività dell’impianto indicato in oggetto ”;
- la conseguente necessità di disporre la sospensione delle suddette licenze fiscali di esercizio.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 25.6.2024 e depositato in pari data) la ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, censurandoli per i seguenti motivi:
“ 1. Violazione e falsa applicazione art.63 TUA; Violazione e falsa applicazione art.23 e 25 TUA Eccesso di potere per mancanza di presupposti. Carenza di motivazione. Omessa istruttoria Sviamento ”;
“ 2. Violazione dell’art.48, paragrafo 1 dell Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; violazione del principio della presunzione di innocenza. Eccesso di potere per omessa istruttoria ”;
“ 3. Violazione e falsa applicazione art.7 legge 24/1990. Violazione e falsa applicazione art.21 octies comma 2. Eccesso di potere per mancanza assoluta di presupposti. Carenza di motivazione. Manifesta illogicità ed irragionevolezza ”.
3. Con decreto pubblicato in data 25.6.2024 il Presidente di Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche, fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16.7.2024 ed evidenziato in parte motiva che “ nella presente fattispecie, gli effetti pregiudizievoli lamentati appaiono discendere dal presupposto decreto di sequestro preventivo del deposito commerciale di prodotti energetici facente capo alla ricorrente – emesso ex art. 321 c.p.p. dal G.I.P. del Tribunale di Potenza in data 15.5.2024 ed eseguito con verbale del 21.5.2024 del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Avellino della Guardia di Finanza – sotteso al provvedimento amministrativo impugnato e non sindacabile in questa sede ”.
4. Si è costituita l’Agenzia delle Dogane, la quale ha chiesto la reiezione del ricorso proposto e si è difesa come in atti.
5. Nella camera di consiglio del giorno 16.7.2024 la causa è stata cancellata dal ruolo come da richiesta formulata dalla società ricorrente.
Con istanza depositata in data 18.2.2025 la ricorrente ha poi chiesto la fissazione di nuova udienza camerale per l’esame dell’istanza cautelare, sostenendo che in seguito a provvedimento del 13.2.2025 del G.I.P. presso il Tribunale di Potenza la società avrebbe riacquisito la disponibilità del deposito e dei prodotti in esso contenuti.
All’esito della camera di consiglio del giorno 11.3.2025 con ordinanza collegiale pubblicata in data 11.3.2025 questa Sezione, preso atto dei provvedimenti sopravvenuti in sede penale, ha invitato “ l’amministrazione a verificare se in seguito agli atti adottati nell’ambito del suddetto procedimento penale … siano venuti meno i presupposti che avevano giustificato l’adozione dell’impugnato provvedimento di sospensione delle licenze o comunque vi sia stata la riacquisizione da parte della società ricorrente della disponibilità del deposito di cui si discute ” e rinviato alla camera di consiglio del 29.4.2025.
L’amministrazione ha provveduto agli incombenti richiesti e con provvedimento prot. n. 0002842.12-03-2025 ha disposto “ la riattivazione della licenza fiscale ITAVB00037L per gli oli lubrificanti e della ITAVY00263F limitatamente al gasolio nazionale ”, prendendo atto del provvedimento del Sostituto Procuratore Distrettuale della Procura presso il Tribunale di Potenza del 4.3.2025 di dissequestro della “ struttura in oggetto adibita a deposito commerciale ”, precisando che “ nulla osta alla riattivazione della licenza commerciale esclusivamente per la vendita del gasolio nazionale e olio lubrificante ”.
Con memoria depositata in data 28.4.2025 la società ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione “ atteso che a seguito del provvedimento del P.M. della Procura presso il Tribunale di Potenza del 04.03.2025 sono stati dissequestrati tutti i beni, ovvero olii lubrificanti, gasolio nazionale e additivi, unitamente alla struttura-deposito commerciale, con contestuale riattivazione della licenza commerciale ” .
Nella camera di consiglio del giorno 29.4.2025 è stato sentito il difensore presente come da verbale ed il Collegio ha dato avviso ex art. 60 c.p.a. che la controversia si prestava a una definizione con sentenza in forma semplificata.
6. Tanto premesso, questo Collegio deve prendere atto di quanto dichiarato da parte ricorrente.
In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa. In effetti, nel processo amministrativo “ vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso ” (Consiglio di Stato, VII Sez., 3 maggio 2024, n. 4033).
Di conseguenza, a fronte della espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a..
Le spese di lite vanno compensate, con irripetibilità del contributo unificato versato, in ragione dell’avvenuta definizione in rito del giudizio, dell’andamento dello stesso e della circostanza che i provvedimenti adottati dall’amministrazione sono stati sostanzialmente dovuti alle vicende verificatesi in sede penale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di RN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento di qualsiasi dato idoneo ad identificare la società ricorrente, ivi compresi gli estremi delle licenze, nonché degli atti e del procedimento penale citati nella presente sentenza.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.