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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 22/09/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
RG 1469 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di ER composto da: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
dif. dall'Avv. PANCALDI ANDREA Controparte_1 PAPPI dif. dall'Avv. PANCALDI ANDREA Controparte_2
RICORRENTI E PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO Oggetto: separazione e divorzio Conclusioni delle parti: omologare le seguenti condizioni della separazione:
1) la casa familiare, sita in AN RD (FE), via Argine Po n.102, B, int. 5, resta nella disponibilità esclusiva del IG. ; Controparte_1
2) la IG.ra trasferirà la propria residenza e dimora in via Luciano Parte_1 Chailly 5/A ER (FE);
3) la figlia sebbene maggiorenne ma non ancora Persona_1 economicamente autosufficiente, continuerà a risiedere in via alternata presso ciascun genitore, con tempi di permanenza presso ciascun genitore paritetici (metà settimana presso l'uno e metà presso l'altro);
4) in ragione di tale organizzazione della convivenza, i genitori convengono di non prevedere alcun assegno di mantenimento periodico in favore della figlia, poiché ciascuno provvederà direttamente al soddisfacimento delle esigenze di mantenimento ordinarie di durante i periodi di rispettiva permanenza presso ciascun Per_1 genitore.
pagina 1 di 2 5) Le parti si obbligano a concorrere in misura paritaria, e quindi ciascuno nella misura del 50%, al sostenimento delle spese straordinarie della figlia , così Per_1 come individuate dal protocollo in vigore presso il Tribunale di ER, sino al raggiungimento della sua autosufficienza economica;
6) i coniugi si impegnano a chiudere ed estinguere il conto corrente cointestato n. 4396, acceso presso la filiale di TT (FE) suddividendo al 50% le giacenze CP_3 al netto dei costi addebitati dalla banca. Conclusioni del PM :
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione dei coniugi adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto i sigg.ri e Controparte_1 [...]
esponevano: Parte_1
in data 05/06/2004 avevano contratto matrimonio in ER;
dall'unione erano nate le figlie (maggiorenne ed autosufficiente) e , maggiorenne ma non Per_2 Per_1 indipendente. I rapporti tra i coniugi si erano profondamente ed irrimediabilmente deteriorati sicchè chiedevano, fra l'altro, che il Tribunale pronunciasse sia la separazione dei coniugi che il divorzio. Nelle note di trattazione le parti confermavano la volontà espressa in ricorso.
La domanda di separazione è fondata. I coniugi hanno confermato la porre fine all'unione matrimoniale, circostanza che conferma il venir meno, in modo irrimediabile, dell'affectio coniugalis. Va dunque pronunciata la separazione dei coniugi. Con separata ordinanza si dispone la prosecuzione del giudizio per le valutazioni sulla domanda di divorzio.
PQM
Il Tribunale di ER omologa la separazione dei coniugi _1
e , unitisi in matrimonio il 05/06/2004 in
[...] Parte_1 ER (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ER al n. 92, p. I) alle condizioni concordate. Ordina all' Ufficiale dello stato civile di ER di procedere all' annotazione della sentenza. ER, 18.9.025
Il presidente
Paolo Sangiuolo
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di ER composto da: Dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
dif. dall'Avv. PANCALDI ANDREA Controparte_1 PAPPI dif. dall'Avv. PANCALDI ANDREA Controparte_2
RICORRENTI E PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO Oggetto: separazione e divorzio Conclusioni delle parti: omologare le seguenti condizioni della separazione:
1) la casa familiare, sita in AN RD (FE), via Argine Po n.102, B, int. 5, resta nella disponibilità esclusiva del IG. ; Controparte_1
2) la IG.ra trasferirà la propria residenza e dimora in via Luciano Parte_1 Chailly 5/A ER (FE);
3) la figlia sebbene maggiorenne ma non ancora Persona_1 economicamente autosufficiente, continuerà a risiedere in via alternata presso ciascun genitore, con tempi di permanenza presso ciascun genitore paritetici (metà settimana presso l'uno e metà presso l'altro);
4) in ragione di tale organizzazione della convivenza, i genitori convengono di non prevedere alcun assegno di mantenimento periodico in favore della figlia, poiché ciascuno provvederà direttamente al soddisfacimento delle esigenze di mantenimento ordinarie di durante i periodi di rispettiva permanenza presso ciascun Per_1 genitore.
pagina 1 di 2 5) Le parti si obbligano a concorrere in misura paritaria, e quindi ciascuno nella misura del 50%, al sostenimento delle spese straordinarie della figlia , così Per_1 come individuate dal protocollo in vigore presso il Tribunale di ER, sino al raggiungimento della sua autosufficienza economica;
6) i coniugi si impegnano a chiudere ed estinguere il conto corrente cointestato n. 4396, acceso presso la filiale di TT (FE) suddividendo al 50% le giacenze CP_3 al netto dei costi addebitati dalla banca. Conclusioni del PM :
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione dei coniugi adottando i migliori provvedimenti in ordine alla prole.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto i sigg.ri e Controparte_1 [...]
esponevano: Parte_1
in data 05/06/2004 avevano contratto matrimonio in ER;
dall'unione erano nate le figlie (maggiorenne ed autosufficiente) e , maggiorenne ma non Per_2 Per_1 indipendente. I rapporti tra i coniugi si erano profondamente ed irrimediabilmente deteriorati sicchè chiedevano, fra l'altro, che il Tribunale pronunciasse sia la separazione dei coniugi che il divorzio. Nelle note di trattazione le parti confermavano la volontà espressa in ricorso.
La domanda di separazione è fondata. I coniugi hanno confermato la porre fine all'unione matrimoniale, circostanza che conferma il venir meno, in modo irrimediabile, dell'affectio coniugalis. Va dunque pronunciata la separazione dei coniugi. Con separata ordinanza si dispone la prosecuzione del giudizio per le valutazioni sulla domanda di divorzio.
PQM
Il Tribunale di ER omologa la separazione dei coniugi _1
e , unitisi in matrimonio il 05/06/2004 in
[...] Parte_1 ER (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ER al n. 92, p. I) alle condizioni concordate. Ordina all' Ufficiale dello stato civile di ER di procedere all' annotazione della sentenza. ER, 18.9.025
Il presidente
Paolo Sangiuolo
pagina 2 di 2