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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/09/2025, n. 3550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3550 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, in persona del giudice Cinzia Ferreri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16582 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021 vertente tra
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e tutti in proprio e nella qualità di eredi di Parte_5 Parte_6
, nata a [...] il [...] ed ivi deceduta in data 04/06/2020 Persona_1
(avv.ti Grazia Favata e Emanuela Sallustro);
Attori
e
[...]
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore ( ); Controparte_2
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio, gli attori hanno chiesto la condanna dell'Azienda convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, subiti a causa della mancata diagnosi e quindi del pronto trattamento della patologia da cui era affetta e del successivo decesso. Persona_1
Costituendosi in giudizio, l'
[...]
, ha contestato le domande Controparte_1
attoree, chiedendone il rigetto.
La domanda è infondata e va rigettata.
Emerge dalla documentazione versata in atti e dalla c.t.u. espletata nel presente giudizio che in data 31 maggio 2020, all'epoca dei fatti settantenne, si Persona_1
1 presentava presso il Pronto Soccorso dell'ARNAS “Civico-G. Di Cristina-Benfratelli” di
. La paziente, affetta da obesità grave ed insufficienza renale cronica, presentava CP_1
un'anamnesi patologica remota caratterizzata da un carcinoma endometriale pregresso e da un noto aneurisma aortico. In assenza di precedenti urologici noti, la donna si rivolgeva al Pronto
Soccorso per dolore epigastrico persistente da circa 12 ore che era peggiorato nelle ultime ore.
In considerazione della sintomatologia riferita e dei risultati degli esami eseguiti, veniva posta la diagnosi di una grave ostruzione del tratto urinario superiore destro (ureteroidronefrosi di
III-IV grado), causata da un calcolo a stampo che occludeva completamente l'uretere distale. In data 01/06/2020 veniva eseguita la procedura di nefrostomia percutanea che consentiva di drenare il pus accumulato nel rene e di decomprimere le vie urinarie. Durante l'intervento, si eseguiva una pielografia transpielostomica per visualizzare il sistema collettore renale e verificare l'efficacia del drenaggio. Al termine della procedura, si posizionava un catetere nefrostomico (pig-tail) per garantire un continuo deflusso dell'urina. L'intervento si concludeva senza complicazioni. Lo stesso giorno si rilevava la presenza di pus (piuria) nel drenaggio nefrostomico per cui alle successive ore 14:25 la paziente veniva dimessa dal Pronto
Soccorso e trasferita presso il reparto di Medicina Interna II, con la diagnosi di pielonefrite acuta. Gli esami di laboratorio evidenziavano un significativo deterioramento della funzionalità renale, con un ulteriore incremento dei livelli sierici di creatinina rispetto ai valori precedentemente rilevati. Parallelamente i parametri infiammatori mostravano un marcato incremento. Nei due giorni successivi, le condizioni cliniche della paziente rimanevano sostanzialmente stabili, seppur in un quadro di grave compromissione. Una tomografia computerizzata (TC) toraco-addominale eseguita in data 03/06/2020 evidenziava al torace lo sviluppo di una polmonite bilaterale. All'addome l'esame veniva confrontato con la TC precedente mostrando una significativa riduzione della dilatazione delle vie urinarie superiori (calici e pelvi renale) e la presenza di un versamento a densità ematica a livello della pelvi renale destra. La situazione clinica precipitava in data 04/06/2020, con un rapido deterioramento delle condizioni generali della paziente. All'esame obiettivo, si evidenziava la marcata riduzione del MV completamente assente alle basi, segno di una grave compromissione respiratoria. Contemporaneamente, gli esami di laboratorio documentavano un'acidosi lattica severa (pH 7,18, lattati 5,5 mmol/L), indicativa di una grave ipoperfusione tissutale. In considerazione del grave deterioramento delle condizioni cliniche, si richiedevano la consulenza urgente sia Urologica che Anestesiologica. Si optava quindi per una modifica della terapia antibiotica, con la sospensione del e OX e l'introduzione di Pt_7
PE (Merrem) e OL. In considerazione del quadro clinico, veniva iniziata
2 infusione di noradrenalina alla 0,5 microgrammi al minuto, per sostenere la pressione arteriosa a conferma dell'evoluzione del quadro verso lo shock settico. L'Urologo, consultato in merito alla nefrostomia, ne verificava la pervietà, riscontrando il mancato drenaggio di materiale purulento. Successivamente, l'anestesista, richiesto per l'inserimento di un catetere venoso centrale (CVC) in vena giugulare destra, confermava le gravi condizioni cliniche della paziente. Nonostante la terapia antibiotica intensiva, la fluidoterapia e il supporto emodinamico con noradrenalina, le condizioni della paziente sono progressivamente peggiorate, persistendo ipotensione, tachicardia e anuria che peggioravano culminando con l'insorgenza di un arresto cardio-respiratorio, a seguito del quale, alle ore 14:40 si constatava il decesso.
La c.t.u. espletata nel corso del giudizio al fine di accertare la conformità dell'operato dei sanitari alle regole della miglior scienza medica, coerente, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati si condividono in questa sede, ha dimostrato l'infondatezza dell'assunto attoreo.
Invero il consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto, quanto alla somministrazione di terapia antibiotica mirata, considerato che il campione di urina è stato inviato in laboratorio il
01/06/2020, mentre il decesso è avvenuto il 04/06/2020, che “il lasso di tempo intercorso tra il prelievo del campione e il decesso della paziente risulta essere inferiore al tempo minimo generalmente necessario per ottenere un risultato definitivo dell'esame colturale. Sulla base di queste considerazioni, si può affermare che, data la rapidità con cui si è verificato il decesso, non è stato possibile isolare il microrganismo responsabile dell'infezione e, di conseguenza, instaurare una terapia antibiotica mirata.
La terapia antibiotica empirica, iniziata sulla base delle informazioni cliniche disponibili al momento del ricovero, è stata l'unica opzione terapeutica concretamente praticabile nel caso in esame. Il 1° maggio, i
Sanitari hanno correttamente avviato una terapia antibiotica empirica ad ampio spettro (OX e
) in attesa dei risultati della coltura urinaria, necessari per identificare il batterio responsabile Pt_7 dell'infezione e scegliere l'antibiotico più efficace. La scelta di questa terapia iniziale è risultata appropriata in considerazione del quadro clinico e della procedura eseguita (nefrostomia percutanea)”.
Per quanto attiene l'indicazione a procedere ad una nefrectomia primaria in seguito al riscontro di idropionefrosi, il c.t.u. ha evidenziato che “la decisione di procedere alla nefrostomia percutanea è stata pienamente conforme alle leges artis. Tale procedura è infatti considerata lo standard di cura per il trattamento della pielonefrite ostruttiva, in quanto consente di ottenere un rapido controllo dell'infezione e di preservare l'eventuale funzione renale residua. È importante sottolineare che in alcuni casi, nonostante le terapie adottate, può verificarsi un rapido deterioramento delle condizioni cliniche del paziente, con conseguente esito infausto. Si ribadisce che la nefrectomia primaria non è indicata come trattamento di prima linea per la pielonefrite ostruttiva, né in condizioni di emergenza né in quelle di
3 urgenza. La decisione di procedere all'asportazione del rene deve essere presa in considerazione solo in casi selezionati e dopo aver esaurito tutte le altre opzioni terapeutiche conservative”.
Quanto alla necessità o utilità dell'espletamento di una scintigrafia renale, il c.t.u. ha evidenziato che “la scintigrafia renale, pur essendo un esame di grande valore diagnostico per la valutazione della funzionalità renale e la caratterizzazione di numerose patologie urologiche, non rappresentava l'esame di primo livello nella gestione iniziale di un paziente con pielonefrite ostruttiva. In presenza di un quadro clinico acuto, la priorità era instaurare prontamente una terapia antibiotica efficace e drenare le vie urinarie ostruite, al fine di contenere l'infezione e tentare di prevenire complicanze potenzialmente letali. L'utilità di questo esame si colloca piuttosto in una fase successiva, una volta stabilizzato il paziente e superata la fase acuta dell'infezione. La scintigrafia renale, in questo contesto, avrebbe fornito informazioni cruciali per valutare la funzionalità renale residua e per definire la strategia terapeutica a lungo termine, ovvero se tentare di preservare il rene mediante procedure endoscopiche o se procedere alla nefrectomia”.
Quanto all'eventuale impatto causale di una differente condotta terapeutica sull'esito clinico, il c.t.u. ha osservato che “la realizzazione di una terapia antibiotica mirata presuppone
l'isolamento del microrganismo responsabile dell'infezione e la determinazione della sua sensibilità agli antibiotici attraverso l'antibiogramma. Tali procedure richiedono un tempo tecnico non inferiore a 4 giorni, tempo che nel caso specifico non è stato disponibile a causa della rapidità con cui la patologia ha progredito. Pertanto, l'affermazione secondo cui nel caso concreto l'omissione di una terapia antibiotica mirata abbia costituito un errore medico è priva di fondamento scientifico. L'impossibilità di attuare una terapia mirata in tempi utili è dovuta a limiti intrinseci delle metodiche diagnostiche e non ad una condotta omissiva dei Sanitari”.
Sulle base degli accertamenti eseguiti, il c.t.u. ha concluso affermando che “l'operato dei
Sanitari è stato conforme agli standard di cura generalmente accettati e che l'esito infausto non sia imputabile a eventuali omissioni diagnostiche o terapeutiche”.
Pertanto, deve ritenersi insussistente a carico dell'Azienda ospedaliera convenuta alcun profilo di responsabilità professionale, con consequenziale rigetto della domanda risarcitoria proposta dagli attori.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sula base del DM 55/2014 e succ. mod., applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento
(indeterminabile-bassa complessità).
Le spese di c.t.u., liquidate come da decreto in atti, si pongono definitivamente a carico degli attori, stante la soccombenza.
PQM
4 Il Tribunale di Palermo, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda;
condanna la parte attrice alla rifusione a favore della convenuta delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre iva e cpa come per legge;
pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico di parte attrice.
Palermo, 17 settembre 2025.
Il Giudice
Cinzia Ferreri
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO – Sezione Terza Civile - in composizione monocratica, in persona del giudice Cinzia Ferreri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16582 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021 vertente tra
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e tutti in proprio e nella qualità di eredi di Parte_5 Parte_6
, nata a [...] il [...] ed ivi deceduta in data 04/06/2020 Persona_1
(avv.ti Grazia Favata e Emanuela Sallustro);
Attori
e
[...]
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore ( ); Controparte_2
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio, gli attori hanno chiesto la condanna dell'Azienda convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditatis, subiti a causa della mancata diagnosi e quindi del pronto trattamento della patologia da cui era affetta e del successivo decesso. Persona_1
Costituendosi in giudizio, l'
[...]
, ha contestato le domande Controparte_1
attoree, chiedendone il rigetto.
La domanda è infondata e va rigettata.
Emerge dalla documentazione versata in atti e dalla c.t.u. espletata nel presente giudizio che in data 31 maggio 2020, all'epoca dei fatti settantenne, si Persona_1
1 presentava presso il Pronto Soccorso dell'ARNAS “Civico-G. Di Cristina-Benfratelli” di
. La paziente, affetta da obesità grave ed insufficienza renale cronica, presentava CP_1
un'anamnesi patologica remota caratterizzata da un carcinoma endometriale pregresso e da un noto aneurisma aortico. In assenza di precedenti urologici noti, la donna si rivolgeva al Pronto
Soccorso per dolore epigastrico persistente da circa 12 ore che era peggiorato nelle ultime ore.
In considerazione della sintomatologia riferita e dei risultati degli esami eseguiti, veniva posta la diagnosi di una grave ostruzione del tratto urinario superiore destro (ureteroidronefrosi di
III-IV grado), causata da un calcolo a stampo che occludeva completamente l'uretere distale. In data 01/06/2020 veniva eseguita la procedura di nefrostomia percutanea che consentiva di drenare il pus accumulato nel rene e di decomprimere le vie urinarie. Durante l'intervento, si eseguiva una pielografia transpielostomica per visualizzare il sistema collettore renale e verificare l'efficacia del drenaggio. Al termine della procedura, si posizionava un catetere nefrostomico (pig-tail) per garantire un continuo deflusso dell'urina. L'intervento si concludeva senza complicazioni. Lo stesso giorno si rilevava la presenza di pus (piuria) nel drenaggio nefrostomico per cui alle successive ore 14:25 la paziente veniva dimessa dal Pronto
Soccorso e trasferita presso il reparto di Medicina Interna II, con la diagnosi di pielonefrite acuta. Gli esami di laboratorio evidenziavano un significativo deterioramento della funzionalità renale, con un ulteriore incremento dei livelli sierici di creatinina rispetto ai valori precedentemente rilevati. Parallelamente i parametri infiammatori mostravano un marcato incremento. Nei due giorni successivi, le condizioni cliniche della paziente rimanevano sostanzialmente stabili, seppur in un quadro di grave compromissione. Una tomografia computerizzata (TC) toraco-addominale eseguita in data 03/06/2020 evidenziava al torace lo sviluppo di una polmonite bilaterale. All'addome l'esame veniva confrontato con la TC precedente mostrando una significativa riduzione della dilatazione delle vie urinarie superiori (calici e pelvi renale) e la presenza di un versamento a densità ematica a livello della pelvi renale destra. La situazione clinica precipitava in data 04/06/2020, con un rapido deterioramento delle condizioni generali della paziente. All'esame obiettivo, si evidenziava la marcata riduzione del MV completamente assente alle basi, segno di una grave compromissione respiratoria. Contemporaneamente, gli esami di laboratorio documentavano un'acidosi lattica severa (pH 7,18, lattati 5,5 mmol/L), indicativa di una grave ipoperfusione tissutale. In considerazione del grave deterioramento delle condizioni cliniche, si richiedevano la consulenza urgente sia Urologica che Anestesiologica. Si optava quindi per una modifica della terapia antibiotica, con la sospensione del e OX e l'introduzione di Pt_7
PE (Merrem) e OL. In considerazione del quadro clinico, veniva iniziata
2 infusione di noradrenalina alla 0,5 microgrammi al minuto, per sostenere la pressione arteriosa a conferma dell'evoluzione del quadro verso lo shock settico. L'Urologo, consultato in merito alla nefrostomia, ne verificava la pervietà, riscontrando il mancato drenaggio di materiale purulento. Successivamente, l'anestesista, richiesto per l'inserimento di un catetere venoso centrale (CVC) in vena giugulare destra, confermava le gravi condizioni cliniche della paziente. Nonostante la terapia antibiotica intensiva, la fluidoterapia e il supporto emodinamico con noradrenalina, le condizioni della paziente sono progressivamente peggiorate, persistendo ipotensione, tachicardia e anuria che peggioravano culminando con l'insorgenza di un arresto cardio-respiratorio, a seguito del quale, alle ore 14:40 si constatava il decesso.
La c.t.u. espletata nel corso del giudizio al fine di accertare la conformità dell'operato dei sanitari alle regole della miglior scienza medica, coerente, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati si condividono in questa sede, ha dimostrato l'infondatezza dell'assunto attoreo.
Invero il consulente tecnico d'ufficio ha ritenuto, quanto alla somministrazione di terapia antibiotica mirata, considerato che il campione di urina è stato inviato in laboratorio il
01/06/2020, mentre il decesso è avvenuto il 04/06/2020, che “il lasso di tempo intercorso tra il prelievo del campione e il decesso della paziente risulta essere inferiore al tempo minimo generalmente necessario per ottenere un risultato definitivo dell'esame colturale. Sulla base di queste considerazioni, si può affermare che, data la rapidità con cui si è verificato il decesso, non è stato possibile isolare il microrganismo responsabile dell'infezione e, di conseguenza, instaurare una terapia antibiotica mirata.
La terapia antibiotica empirica, iniziata sulla base delle informazioni cliniche disponibili al momento del ricovero, è stata l'unica opzione terapeutica concretamente praticabile nel caso in esame. Il 1° maggio, i
Sanitari hanno correttamente avviato una terapia antibiotica empirica ad ampio spettro (OX e
) in attesa dei risultati della coltura urinaria, necessari per identificare il batterio responsabile Pt_7 dell'infezione e scegliere l'antibiotico più efficace. La scelta di questa terapia iniziale è risultata appropriata in considerazione del quadro clinico e della procedura eseguita (nefrostomia percutanea)”.
Per quanto attiene l'indicazione a procedere ad una nefrectomia primaria in seguito al riscontro di idropionefrosi, il c.t.u. ha evidenziato che “la decisione di procedere alla nefrostomia percutanea è stata pienamente conforme alle leges artis. Tale procedura è infatti considerata lo standard di cura per il trattamento della pielonefrite ostruttiva, in quanto consente di ottenere un rapido controllo dell'infezione e di preservare l'eventuale funzione renale residua. È importante sottolineare che in alcuni casi, nonostante le terapie adottate, può verificarsi un rapido deterioramento delle condizioni cliniche del paziente, con conseguente esito infausto. Si ribadisce che la nefrectomia primaria non è indicata come trattamento di prima linea per la pielonefrite ostruttiva, né in condizioni di emergenza né in quelle di
3 urgenza. La decisione di procedere all'asportazione del rene deve essere presa in considerazione solo in casi selezionati e dopo aver esaurito tutte le altre opzioni terapeutiche conservative”.
Quanto alla necessità o utilità dell'espletamento di una scintigrafia renale, il c.t.u. ha evidenziato che “la scintigrafia renale, pur essendo un esame di grande valore diagnostico per la valutazione della funzionalità renale e la caratterizzazione di numerose patologie urologiche, non rappresentava l'esame di primo livello nella gestione iniziale di un paziente con pielonefrite ostruttiva. In presenza di un quadro clinico acuto, la priorità era instaurare prontamente una terapia antibiotica efficace e drenare le vie urinarie ostruite, al fine di contenere l'infezione e tentare di prevenire complicanze potenzialmente letali. L'utilità di questo esame si colloca piuttosto in una fase successiva, una volta stabilizzato il paziente e superata la fase acuta dell'infezione. La scintigrafia renale, in questo contesto, avrebbe fornito informazioni cruciali per valutare la funzionalità renale residua e per definire la strategia terapeutica a lungo termine, ovvero se tentare di preservare il rene mediante procedure endoscopiche o se procedere alla nefrectomia”.
Quanto all'eventuale impatto causale di una differente condotta terapeutica sull'esito clinico, il c.t.u. ha osservato che “la realizzazione di una terapia antibiotica mirata presuppone
l'isolamento del microrganismo responsabile dell'infezione e la determinazione della sua sensibilità agli antibiotici attraverso l'antibiogramma. Tali procedure richiedono un tempo tecnico non inferiore a 4 giorni, tempo che nel caso specifico non è stato disponibile a causa della rapidità con cui la patologia ha progredito. Pertanto, l'affermazione secondo cui nel caso concreto l'omissione di una terapia antibiotica mirata abbia costituito un errore medico è priva di fondamento scientifico. L'impossibilità di attuare una terapia mirata in tempi utili è dovuta a limiti intrinseci delle metodiche diagnostiche e non ad una condotta omissiva dei Sanitari”.
Sulle base degli accertamenti eseguiti, il c.t.u. ha concluso affermando che “l'operato dei
Sanitari è stato conforme agli standard di cura generalmente accettati e che l'esito infausto non sia imputabile a eventuali omissioni diagnostiche o terapeutiche”.
Pertanto, deve ritenersi insussistente a carico dell'Azienda ospedaliera convenuta alcun profilo di responsabilità professionale, con consequenziale rigetto della domanda risarcitoria proposta dagli attori.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sula base del DM 55/2014 e succ. mod., applicando i parametri medi dello scaglione di riferimento
(indeterminabile-bassa complessità).
Le spese di c.t.u., liquidate come da decreto in atti, si pongono definitivamente a carico degli attori, stante la soccombenza.
PQM
4 Il Tribunale di Palermo, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta la domanda;
condanna la parte attrice alla rifusione a favore della convenuta delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 7.616,00, oltre iva e cpa come per legge;
pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico di parte attrice.
Palermo, 17 settembre 2025.
Il Giudice
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